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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/04/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 84/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv. Giuseppe
Incandela e Luca Levato ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo
OPPONENTE
c o n t r o
Controparte_1
(C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Susanna
Petronelli e Eugenio Carpeggiani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
OPPOSTA trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 febbraio 2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Per “i) in via principale di rigettare il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto e dichiarare che non ha diritto di Parte_2
Pag. 1 procedere ad esecuzione forzata;
ii) in via riconvenzionale, accertato il grave inadempimento di dichiarare risolto il contratto Parte_2
del 01/02/2023 sottoscritto tra le parti e condannare a titolo di risarcimento danni a pagare la somma di € 16.846,50 a Controparte_2
titolo di rimborso spese oltre il risarcimento dei danni a causa dei gravi inadempimenti contrattuali e così per un totale di € 25.000 in via forfettaria o altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o che risulterà in corso di causa, a favore di per i motivi esposti in Parte_1
premessa, iii) in subordine in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistente un credito in capo a Parte_3
compensarlo con la somma dovuta a favore di a titolo di Parte_1
risarcimento danni e rimborso spese per i motivi esposti in premessa e per
l'effetto condannare a pagare la differenza in favore di Parte_3
In via istruttoria: Si chiedeva in via istruttoria CTU per Parte_1
verificare i vizi e difetti degli impianti e delle opere commissionate da sui propri clienti a determinandone Parte_1 Parte_2
anche il costo necessario per il ripristino e l'esecuzione delle opere a regola
d'arte.In ogni caso con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Per Controparte_1
: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel
[...]
merito: rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio “ davanti al Tribunale di Parte_3
Ferrara al fine di opporsi al decreto ingiuntivo n. 819/2023 (R.G. n.
2552/2023), emesso in data 27 novembre 2023.
Pag. 2 Nell'atto di citazione, parte opponente ha dedotto che:
- in data 1 febbraio 2023, “ e “ Parte_1 Parte_3
avevano sottoscritto un contratto di prestazione di servizi
[...]
d'installazione e montaggio, avente ad oggetto la realizzazione,
l'installazione e il monitoraggio degli impianti fotovoltaici (doc.
1);
- ai sensi dell'art. 6 del predetto contratto, la “ Parte_3
era unica responsabile dei danni derivanti dall'esecuzione
[...]
dei lavori nei confronti di terzi;
[...
- l'attività di installazione degli impianti fotovoltaici ad opera di “
era stata eseguita parzialmente o non a Parte_3
regola d'arte, presentando dei vizi e/o difformità dai progetti iniziali, così come rilevati dai clienti e nella perizia tecnica a cura del dr. (doc. 11), vizi contestati dalla committente a Per_1
mezzo pec in data 31 ottobre 2023 (doc. 2, 3 e 4), 16 novembre
2023 (doc. 5, 6 e 7) e 6 dicembre 2023 (doc. 8, 9 e 10).
“ ha contestato la debenza delle somme di cui alle Parte_1
fatture n. 19 del 18 settembre 2023 (cantieri/clienti , Controparte_3
Marinescu, Poggioli, Accorinti, SI) e n. 21 del 26 ottobre 2023
(clienti – oggetto del decreto ingiuntivo CP_4 Controparte_5
opposto -, evidenziando di aver dovuto sostenere costi per un totale di euro 16.846,50, oltre materiali, per fare fronte ai gravi vizi e difetti ascritti alla appaltatrice.
In via riconvenzionale, “ ha chiesto l'accertamento del Parte_1
grave inadempimento contrattuale di “ per i gravi Parte_3
vizi e per gli atti di concorrenza sleale tenuti dal rappresentante legale della società opposta, domandando la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta al pagamento, quantificato in via forfettaria, di
Pag. 3 euro 25.000,00, comprensivo di euro 16.846,50 a titolo di rimborso spese, e, per il resto a titolo di risarcimento del danno all'immagine.
In via subordinata “ ha chiesto la compensazione Parte_1
dell'eventuale credito riconosciuto in capo alla “ Parte_3
con la somma dovuta all'opponente a titolo di rimborso spese e risarcimento del danno.
Con comparsa di costituzione e risposta, “ Parte_3
si è costituita in giudizio chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare l'opposta ha eccepito la decadenza, ai sensi dell'art. 2226, II comma, c.c., della garanzia per i dedotti vizi in quanto le contestazioni sarebbero intercorse solamente nel mese di dicembre
2023 a fronte della conclusione dei lavori nei cantieri di cui alla fattura n.
19/2023 nei mesi di giugno/luglio e agosto 2023 e dei cantieri di cui alla fattura n. n. 21/2023 nel mese di settembre.
Nel merito, ha contestato il dedotto inadempimento, negando i vizi e i difetti nell'installazione degli impianti e l'inesatta esecuzione a regola d'arte, anche tenuto conto dell'assenza di invio da parte della committente dei progetti, assiomatico parametro di riferimento per accertare le lamentate inesattezze esecutive.
“ ha, poi, contestato la quantificazione del costo Parte_3
della manodopera allegata dall'opponente, nonché la congruità dei tempi e dei costi indicati in relazione a ciascun cantiere per gli interventi eseguiti, rilevando l'infondatezza della domanda risarcitoria fondata su un asserito sviamento della clientela.
In via subordinata, parte opposta ha richiesto l'accertamento del credito in capo all'opposta e la condanna dell'opponente al pagamento del relativo importo, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.
Pag. 4 Il Giudice, in assenza di accordo conciliativo, ha istruito la causa mediante audizione dei testi e, all'esito, ha fissato udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per il deposito di memoria autorizzata conclusiva, riservandosi il termine di giorni trenta per la redazione della sentenza.
***
1. In ordine all'eccezione di decadenza dalla garanzia dei vizi
In via preliminare, la denuncia dei vizi e delle difformità formulata da parte opponente deve ritenersi tardiva, con conseguente decadenza dall'esercizio dell'azione di garanzia.
Ai sensi dell'art. 2226, II comma, c.c., il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità o i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta.
L'onere di aver tempestivamente denunciato i vizi dal momento della scoperta degli stessi incombe sul committente, poiché la denuncia costituisce condizione dell'azione (Cass., 11 marzo 2015, n. 4908: “In tema di contratto d'opera, allorché il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla
garanzia di cui all'art. 2226 cod. civ. per i vizi dell'opera eseguita, incombe su quest'ultimo
l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione”).
1.1. Nel caso di specie, la comunicazione di denuncia formale, inviata in data 6 dicembre 2023 (doc. 8, 9 e 10 parte opponente), dalla
[...]
non è tempestiva. Parte_1
È provato sia documentalmente (docc. 20 – 25 fascicolo opposta1) sia a mezzo testi2 che la comunicazione della conclusione dei lavori è avvenuta nei mesi di giugno/luglio e agosto del 2023 per i cantieri indicati nella fattura n. 19/2023 del 18 settembre 2023 (“ ”, Per_2
“Marinescu”, “Poggioli”, “Accorinti”, “SI” e “B&B Marco”) e nel mese di settembre per i cantieri di cui alla fattura n. 21/2023 del 26 ottobre 2023 (ovvero “ , “ e “ ). CP_5 CP_4 CP_5
Nonostante l'assenza di comunicazione formale della conclusione dei lavori, è circostanza provata in giudizio che “ fosse a Parte_1
conoscenza dell'ultimazione degli stessi e, ciononostante, la committente ha sporto denuncia formale solamente dopo alcuni mesi dall'ultimazione delle opere.
I vizi dedotti – quali infiltrazioni d'acqua, carenze di sigillatura, mancanza di aggancio tra i cavi, errato collegamento dei pannelli e degli inverter, omesso inserimento di pezzi (interruttore magnetotermico, scaricatori extra-tensione, fusibili di sezionamento stringhe), realizzazione di un unico quadro anziché due, malfunzionamento dell'accumulatore - non possono ritenersi occulti, in quanto immediatamente percepibili attraverso un sopraluogo, sicché era onere del committente effettuare le opportune verifiche non appena ricevuta comunicazione dell'ultimazione dell'impianto e denunciare tempestivamente eventuali difetti riscontrati.
1.2 Anche individuando la scoperta dei vizi nel momento in cui “il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera” (Cass. 18 maggio 2023, n. 13707), “ Parte_1
conclusione dei lavori”; “(Marinescu) si tratta di un impianto che abbiamo realizzato dopo quello e che abbiamo concluso nell'estate 2023”; “(Cattabriga) abbiamo CP_3 realizzato questo cantiere dopo quello Marinescu e si è concluso circa nel settembre 2023”;
“(Poggioli – Accorinti) l'impianto è stato concluso durante la stagione estiva”; “(SI)
“è vero l'impianto è stato installato tra luglio e agosto 2023”; “( mi sembra che CP_5 l'impianto si sia concluso tra giugno e luglio 2023"; “(Cardone/ Diovisalvi) mi CP_5 sembra che i lavori siano terminati in questi cantieri a fine settembre 2023".
Pag. 6 avrebbe comunque omesso di denunciare i vizi nel termine Pt_1
decadenziale di otto giorni.
Nella relazione tecnica prodotta dalla parte opponente (doc. 11), infatti, il tecnico ha affermato di aver svolto il sopralluogo, da Per_1
ritenersi quale momento di accertamento dei vizi, per “Marinescu” in data 23 novembre 2023, per “Poggioli”/”Accorinti” in data 11 dicembre
2023, per “SI” in data 20 novembre 2023, per “Cattabriga” in data
13 ottobre 2023, per “ ” in data 23 novembre 2023, per CP_3
“ in data 6 dicembre 2023 e per “ / “ in data Parte_4 CP_5 CP_4
22 novembre 2023.
La denuncia del 6 dicembre 2023 deve, pertanto, ritenersi tardiva per tutti i lamentati vizi.
1.3 Nessuna delle precedenti comunicazioni, invece, integra una formale denuncia.
Nella pec inviata in data 31 ottobre 20233 (doc. 2, 3 e 4 fascicolo opponente) non vi è alcun cenno ai dedotti vizi;
nella mail del 16 3 “Scrivo la presente in riferimento al contratto sottoscritto dalla Vs Spett.le Società in data
01/02/2023 con la dalla quale ho ricevuto espresso mandato dal Legale Parte_1 rappresentante p.t. Sig. per rappresentare quanto segue. Pt_5 La riferisce di comportamenti tenuti dal Legale Rappresentante p.t. Sig. Parte_1
, in palese violazione del contratto sottoscritto tra le parti, con grave inadempimento a Pt_6 carico della Vs Società e contestuale danno in capo alla mia assistita.
Nello specifico, riferisce di comportamenti continui tenuti dal Sig. volti a sviare la Pt_6 clientela della in palese contrasto con gli obblighi di riservatezza, Parte_1 diligenza e buona fede e del contratto sottoscritto tra le parti. Ovvero, nel caso di specie ha tentato più volte di vendere direttamente i Suoi impianti e/o fornire assistenza e manutenzione programmata ad un prezzo inferiore alla clientela della
cagionando a quest'ultima un notevole mancato guadagno. Parte_1 Inoltre vi sono le prove di Suoi comportamenti scorretti tenuti sui social network ove pubblicizza la Sua attività sfruttando i macchinari e gli impianti installati dai clienti di
Fesplit come se fossero Suoi clienti e Suoi lavori. Da ultimo, vi sono altresì prove ove Lei avrebbe applicato il proprio logo sui macchinari/impianti di così da sviare la clientela per ciò che concerne la Parte_1 manutenzione e l'assistenza post vendita, anche in questo caso con grave nocumento per la mia assistita. Con la presente, pertanto, La intimo e diffido ad interrompere ogni comportamento anticoncorrenziale, con l'espresso avvertimento che proseguendo nel suddetto comportamento si adiranno le competenti autorità per inibire tale suo grave inadempimento.
In pari tempo, con la presente sono a contestare la fattura n. 12/2023 del 18/09/2023 emessa dalla , in quanto riporta voci per lavori mai eseguiti, e nello specifico si chiede Parte_2 nota di accredito per la cifra di € 2.000,00 in riferimento al cliente , in Persona_4 quanto i lavori indicati non sono stati mai eseguiti ma è stata effettuata una semplice sostituzione dei fusibili dell'inverter.
Pag. 7 novembre 20234 (doc. 5, 6 e 7 fascicolo opponente) non viene fatto riferimento a tutti i cantieri di cui parte opponente ha lamentato i difetti, ma solamente a “SI”.
Con la presente, la intimo e diffido, inoltre, a provvedere a consegnare tempestivamente alla gli autotest di cui alle voci SI, ad oggi mai ricevuti dalla mia assistita Parte_7 ma facenti comunque parte della fattura emessa.
Con riserva di quantificazione di tutti i danni patrimoniali patiti e patendi oltre che dei danni all'immagine subiti dalla mia assistita a seguito del Suo grave inadempimento contrattuale per lo sviamento della clientela effettuato”. 4 “Scrivo la presente in riferimento al contratto sottoscritto dalla Vs Spett.le Società in data
01/02/2023 con la e facendo seguito alla precedente pec del 31/10/2023 e Parte_1 alla corrispondenza intercorsa, dalla quale ho ricevuto espresso mandato dal Legale rappresentante p.t. Sig. per rappresentare quanto segue. Pt_5 Fatte salve le precedenti contestazioni e salvo ed impregiudicato ogni diritto della mia assistita, si rileva innanzitutto che nella precedente corrispondenza alcun cenno è stato fatto in merito ai gravissimi comportamenti di concorrenza sleale e sviamento della clientela che il Sig. Rappresentante p.t. della ha posto in essere durante Parte_8 Parte_2 l'esecuzione del contratto sopra richiamato. Tali comportamenti, debitamente descritti nella precedente missiva inviata in data 31/10/2023, hanno creato e stanno creando gravi danni alla mia assistita, sia sotto un punto di vista materiale dovuto al mancato guadagno che sotto un punto di vista di immagine e credibilità della società, che già si possono quantificare quantomeno in euro 50.000,00
(cianquantamila/00). In pari tempo, la mia assistita in data odierna ha avuto notizia dal proprio tecnico che vi sono gravissime difformità circa il progetto iniziale in riferimento alla pratica SI, in quanto non è stato rispettato il progetto che comporta l'installazione di un magneto termico generale di impianto corredato di rispettivi scaricatori per extra tensioni denominati SPD e collegati alla presa di terra generale di impianto. Tali difformità rendono l'impianto incompleto, non a regola d'arte, non a norma e soprattutto e anche pericoloso per l'incolumità delle persone. Le suddette difformità che rendono di fatto il lavoro incompleto e non eseguito a regola d'arte ed il maggior credito vantato dalla per il danno arrecato dal SIg. Pt_1 Parte_1
giustificano ulteriormente il mancato pagamento della fattura n. 19/2023 e della Pt_6 fattura n. 21/23 che con la presente si contestano (unitamente alle contestazioni in precedenza mosse) e comportano per la mia assistita un ulteriore intervento al fine di regolarizzare l'impianto installato presso il Cantiere SI e che ci si riserva di quantificare. Le Dichiarazioni di Conformità a questo punto potranno essere tranquillamente rilasciate dai tecnici incaricati direttamente dalla società appaltatrice, responsabile dei lavori, che di fatto ultimeranno e predisporranno a regola d'arte l'impianto in conformità al progetto iniziale, a seguito delle gravissime difformità rilevate. Con l'espresso avvertimento che a questo punto, considerato il grave inadempimento in cui è incorsa la la mia assistita si riserva di verificare anche la corretta Parte_2 Pa esecuzione degli altri impianti installati dalla Società Sig. rispetto ai rispettivi Pt_6 progetti iniziali (cantieri , Mariana Simona, Poggioli Micaela/Accorinti Controparte_3 Vincenzo, Meccano Srl, Barioni, Diovisalvi Isabella Assunta, Rinaldi Sergio). CP_4 Si rileva altresì che in riferimento al cantiere è stato contestato un Parte_10 malfunzionamento dell'accumulatore e rispetto al cantiere un'infiltrazione Controparte_3 d'acqua dal tetto, che fanno riferimento e sono conseguenze delle opere eseguite dalla
Parte_2 Per tali ragioni, nel contestare in toto ogni ex adversa pretesa, la contesta Parte_1 quanto richiesto dalla con le fatture nn. 19/2023 e 21/2023, in quanto Parte_2 alcune somme non sono dovute e considerato il maggior credito vantato dalla mia assistita di € 50.000,00 oltre quanto necessario per l'esecuzione a regola d'arte dell'impianto installato c/o il Cantiere SI e degli altri cantieri che ci si riserva di verificare e se del caso quantificare”.
Pag. 8 In quest'ultimo caso, tuttavia, il sopralluogo risulta essere stato effettuato in data 20 novembre 2023 e, pertanto, successivamente alla comunicazione del 16 novembre 2023.
Difetta, pertanto, l'allegazione di parte opponente di aver avuto conoscenza dei vizi entro gli otto giorni dal momento della denuncia.
1.4 Infine, dalle circostanze dedotte in atti emerge che “ Parte_1
fosse a conoscenza della necessità di alcuni interventi prima di
[...]
eseguire un accertamento sul posto: la circostanza per cui “ Parte_1
ha autonomamente provveduto alla riparazione di alcuni impianti
[...]
– nonostante le dichiarazioni di disponibilità alla riparazione da parte dell'opposta - rappresenta un elemento indiziario del fatto che parte opponente fosse già consapevole dei vizi prima degli accertamenti effettuati dal tecnico di parte.
Inoltre, la stessa committente ha ammesso di aver verificato l'esecuzione dell'opera solamente una volta ricevuta la richiesta di pagamento da parte dell'opposta e di non aver effettuato i controlli dovuti in virtù del rapporto fiduciario intercorrente tra le parti (cfr. pag. 10 pag. atto di citazione: “37. Si precisa ad ogni modo che tutti i vizi e difformità dai progetti iniziali dei suddetti cantieri sono stati verificati a seguito della richiesta di pagamento delle
fatture da parte di al fine di verificare l'effettiva corretta esecuzione Controparte_6
dei lavori commissionati in conformità ai progetti iniziali”).
Rileva altresì in tale senso la corrispondenza, prodotta dalla parte opposta, del 15 maggio 2023 tra i dipendenti della e Parte_1
inoltrata a “ in merito al cambio di rapporti (doc. Pt_3 Parte_3
[.. 6: “Ciao , allego il secondo pagamento di [legale rappresentante della Per_5 Pt_6
a saldo fatture emesse. Ti informo e mi farebbe piacere che tu ne parlassi anche con Pt_3
, che le condizioni negoziate prima in merito ai pagamenti erano state concordate Pt_6
con lo sconto in fattura da parte di ai clienti, ciò significava ricevere il 50% Parte_1
del contratto in anticipo, e quindi nessun problema a pagare i nostri fornitori vista
Pag. 9 fattura. Oggi le condizioni sono cambiate. Noi riceviamo il 20% acconto dai clienti e il
saldo a lavori ultimati, e comunque sempre dopo aver pagato . Non va bene così, Pt_6
paghiamo prima di incassare, vi chiedo cortesemente di parlare con o cercare Pt_6
anche altri installatori che ci facciano condizioni migliori”).
L'opponente è dunque decaduta dal diritto di garanzia per vizi o difetti.
2. In ordine all'eccezione di grave inadempimento per la sussistenza di vizi
Sebbene non sia necessaria la disamina dei dedotti vizi, essendo la parte decaduta dalla garanzia, si osserva incidenter tantum come nel merito, la domanda formulata, in via riconvenzionale, dalla “ di Parte_1
accertamento del grave inadempimento della sia Parte_3
altresì infondata.
2.1 In ordine all'eccezione di inadempimento formulata dalla committente al fine di contestare la debenza delle somme oggetto del decreto ingiuntivo devono formularsi le seguenti considerazioni generali, prima di analizzare nel dettaglio ciascun cantiere.
L'attribuibilità dell'inadempimento alla condotta della “ Parte_3
è esclusa a monte dal fatto che la committente ha omesso di
[...]
inviare il progetto di realizzazione dei cantieri alla società prestatore d'opera.
Tale circostanza, mai contestata dalla , è provata in Parte_1
giudizio dalle dichiarazioni rese dal teste escusso in data 13 Per_3
novembre 2024: “la ha installato gli impianti per conto della Pt_2
ma non ha mai ricevuto un progetto di realizzazione degli Parte_1
stessi. Nemmeno un disegno veniva fornito, rimettendosi l'attività
integralmente alla . Pt_2
Pag. 10 Come ribadito più volte dalla parte opposta, nell'esecuzione dell'opera, in assenza di progetto a cui conformarsi, “ si è Parte_3
adeguata a quanto richiesto in precedenza dalla committente per altri cantieri per i quali parte opposta era stata chiamata a redigere le attestazioni di conformità (doc. 9 fascicolo opposta).
La mancanza di progetti non consente di accertare se gli interventi asseritamente eseguiti dalla committenza fossero indispensabili e conseguenti ad un non funzionamento degli impianti in violazione delle regole di diligenza imposte alla committente.
2.2 Ferma l'assenza di attribuibilità dell'inadempimento alla parte opposta, anche se si ritenesse sussistente un inadempimento questo non potrebbe qualificarsi come grave, ex art. 1455 c.c., in quanto non vi è
prova che alcuna che i vizi e difetti lamentati attenessero agli elementi essenziali dell'impianto fotovoltaico installato dalla società prestatore d'opera, per i quali non è stato consentito alcun intervento sostitutivo o integrativo da parte della prestatrice d'opera.
2.3 Difettano, poi, i parametri di quantificazione de danno, in quanto parte opponente ha allegato in maniera generica sia il preventivo di spesa – indicato quale prodotto delle giornate lavorative e del numero degli operari ritenuti necessari per la sistemazione dei vizi “oltre alla trasferta e ai materiali” – sia il costo sostenuto dalla Parte_1
per gli interventi.
In particolare, parte opponente ha richiesto il rimborso del costo vivo dei materiali, senza però produrre alcuna documentazione (fattura) volta a dimostrare di aver sostenuto tale esborso.
Pag. 11 In relazione al preventivo di spesa, parte opponente si è limitata ad indicare genericamente il costo, omettendo di produrre in giudizio altri elementi idonei alla quantificazione della spesa (ad es. listino per i materiali ed elenco dettagliato attività richiesta per la riparazione).
Si ritiene, poi, di condividere l'eccezione di sproporzionalità del danno richiesto dalla parte opponente, in quanto, ferma l'assenza di indicazione dei parametri per la quantificazione del danno, tale costo di riparazione degli interventi sembra comunque essere non proporzionato, se si tiene conto del costo fatturato per l'intera realizzazione dell'impianto da parte della parte opposta (a titolo di esempio, per cantiere “ ” CP_3
preventivo spesa intervento di euro 2.240,00 oltre trasferta e materiali a fronte di euro 1.505,00 fatturati dall'opposta, fattura n. 19/2023).
2.5 Ciò premesso in via generale, prima di analizzare nel dettaglio ciascun cantiere, occorre premettere che non rientra nella materia del contendere l'accertamento della presenza dei vizi del cantiere
“ , in quanto – come ammesso dalla stessa parte opponente – Parte_4
l'esecuzione di tali lavori non rientra tra i pagamenti richiesti nelle fatture oggetto del decreto ingiuntivo.
2.6 In relazione ai seguenti cantieri - oggetto della fattura n. 19 del 18
settembre 2023 – si osserva quanto segue.
Attarantato
Ferme le considerazioni generali in merito all'assenza di un progetto,
parte opposta ha dedotto l'installazione dei fusibili di sezionamento stringhe, scaricatori extra-tensioni lato DC e lato AC (doc. 10 A pag. 6).
Pag. 12 Parte opponente non solo ha omesso, tuttavia, di fornire prova dell'imputabilità alla condotta dell'opposta dell'infiltrazione d'acqua, ma anzi ha ammesso tramite le dichiarazioni del teste tecnico di Per_1
parte, di non averne saputo individuare la causa (teste Per_1
escusso in data 5 febbraio 2025 “Ho effettuato un sopralluogo sull'immobile del
sig. e ho potuto accertare che dal soffitto vi erano delle infiltrazioni di acqua. CP_3
Tuttavia, non ho potuto accertarne la causa. Preciso che non sono potuto andare sul tetto ad effettuare le verifiche perché non era accessibile”).
Per altro la contraddizione tra quanto dichiarato dal teste in udienza e quanto indicato nella relazione peritale (ove si indicala causa nella carenza di sigillatura nelle staffe di ancoraggio), rende altresì il teste non attendibile.
“ ha contestato l'imputabilità alla stessa Parte_3
dell'infiltrazione d'acqua, in quanto, già al momento dell'intervento, il tetto dell'abitazione di presentava una conformazione non CP_3
regolare con vecchi coppi, circostanza provata documentalmente (doc.
10 fascicolo opposta), confermata in sede istruttoria5 e non contestata dalla parte opponente.
SI
“ ha fornito prova di aver inserito nei vani tecnici, Parte_3
ove ci sono gli inverter l'interruttore magnetotermico principale, come evincibile dalla fotografia di cui al doc. 11 fascicolo parte opposta. “ ha omesso di fornire prova dell'asserita mancanza di Parte_1
collegamento dell'impianto e della riconducibilità di tale omissione alla condotta dell'opposta, fermo che – come provato documentalmente
(stato cantiere cfr. doc. 12 fascicolo parte opposta) e a mezzo teste6 – al momento dell'installazione degli impianti fotovoltaici, nell'abitazione di
SI erano ancora in corso i lavori edili e, pertanto, il cantiere in corso impediva il completamento del collegamento elettrico.
In merito all'asserita assenza degli scaricatori, sia lato DC che lato AC, e alla realizzazione di un unico quadro si ribadiscono le considerazioni generali in merito all'assenza di progetto – e quindi di indicazioni in merito all'obbligatorietà della segregazione – e l'adeguamento nell'esecuzione dei lavori a quanto già svolto dall'opposta per altri cantieri, ferma l'assenza di prova da parte dell'opponente dell'obbligatorietà di tali componenti e indicazioni per la sicurezza dell'impianto.
Controparte_7
[... putabilità alla “ dell'asserito Parte_3
malfunzionamento dell'accumulatore causato dall'errato collegamento del wattmetro non è stata provata in giudizio ed è esclusa dall'intervento della “ alla sostituzione del componente. Parte_1
In merito all'asserita mancanza scaricatori extra-tensioni lato DC e lato
AC valgono le medesime considerazioni generali già viste. Emerge dalla documentazione prodotta in giudizio (doc. 14 fascicolo opposta) e dall'istruttoria7 che il posizionamento dei pannelli, anche in zona d'ombra, fosse concordato tra committente e società prestatore d'opera.
Marinescu
In assenza di progetto, non è possibile verificare se i fusibili di sezionamento stringhe e gli scaricatori extra-tensioni lato DC fossero elementi indispensabili per il funzionamento dell'impianto.
E' circostanza provata in giudizio – doc. 15 fascicolo opposta e
Pa dichiarazione teste8 – che “ avesse installato il Parte_3
quadro
[...]
CP_8
La debenza della somma di euro 2.000,00 da parte dell'opponente è
provata in giudizio, in quanto dall'istruttoria9 è emersa l'avvenuta verifica e cablaggio dell'impianto fotovoltaico già esistente, con sostituzione dei fusibili dell'inverter, da parte dell'opposta.
La corretta imputazione di euro 2.700,00 alla prestazione sub. a)
(“installazione di un impianto fotovoltaico composto da n. 21 nuovi pannelli”) e di euro 2.000,00 per le prestazioni sub b), c), d) ed e) (b) installazione di 70 m di tubazione;
c) passaggio di due linee superiori da
10 mm;
d) assemblaggio di due quadri di potenza;
e) verifica e cablaggio dell'impianto fotovoltaico già esistente, con sostituzione dei fusibili dell'inverter) risulta dalla email del 8 settembre 2023 (doc. 16 fascicolo opposta).
Sono oggetto di richiesta di pagamenti di cui alla fattura n. 21 del 26
ottobre 2023 i lavori eseguiti presso i canteri Cardone/Diovisalvi,
analizzati unitamente, in quanto abitazioni che condividono lo stesso tetto.
Valgono le considerazioni generali in merito all'assenza del progetto per i lamentati vizi di omessa installazione degli scaricatori, sia lato DC che lato AC, all'assenza di segregazione dei quadri, al non corretto taglio dei longaroni e all'inidoneità delle stringhe di collegamento tra i pannelli fotovoltaici.
La generica allegazione, priva di riscontro probatorio, di non corretta fissazione dei pannelli fotovoltaici installati in copertura al tetto è stata smentita dalla prova fotografica dell'impianto installato a regola d'arte
(docc. 17 – 18 fascicolo opposta).
Le contestazioni in merito al non corretto svolgimento dei lavori sono,
pertanto, prive di fondamento.
3. In ordine all'asserita concorrenza sleale
In via riconvenzionale, parte opponente ha altresì richiesto l'accertamento del grave inadempimento contrattuale della opposta, oltre che per i vizi dell'opera già esaminati, anche per i comportamenti di concorrenza sleale.
Pag. 16 A tal proposito, parte opponente si è limitata ad allegare generici comportamenti, asseritamente tenuti dal rappresentante legale della società opposta, volti a sviare la clientela, in violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 7 del contratto e dell'obbligo di buona fede contrattuale di cui all'art. 1175 c.c. e 1375 c.c.
Occorre premettere che, in tema di atti di concorrenza sleale, l'art. 2598,
n. 3, c.c., costituisce una disposizione aperta e in tale previsione rientrano tutte quelle condotte che - ancorché non tipizzate -, tenuto conto della naturale atipicità del mercato e del principio di correttezza commerciale, abbiano come effetto l'appropriazione illecita del risultato di mercato della impresa concorrente (Cass., 6 giugno 2022, n. 18034).
Ciò premesso, tra le attività alle quali era tenuta la società prestatore d'opera, ai sensi dell'art. 2 del contratto del 1 febbraio 2023 rientrano:
“la realizzazione, l'installazione ed il montaggio degli impianti fotovoltaici, nonché la gestione e la manutenzione di detti impianti oltre che il monitoraggio della produzione energetica ad essi connessa”.
Nessuno dei comportamenti dedotti da parte opponente rappresenta un tentativo di sviamento della clientela, in quanto le attività, genericamente allegate dalla committente, rientrano nelle competenze attribuite alla società prestatore d'opera.
Nel dettaglio, è documentalmente provato che ha tenuto un Pt_6
comportamento secondo correttezza e buona fede, inoltrando le richieste di intervento e/o preventivi formulate dai clienti al fine di ottenere l'autorizzazione per intervenire in cantiere (doc. 14 fascicolo opposta).
In questo senso, l'invio da parte di di un preventivo a Cattabriga Pt_6
per un'altra struttura non costituisce un tentativo di vendita di impianti e/o fornire assistenza e manutenzione programmata ad un prezzo inferiore.
Pag. 17 In assenza di un patto di esclusiva, la pubblicizzazione, anche sui social, dei lavori di installazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali nonché di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rappresenta un atto di concorrenza, ma non sleale, posto che tale attività di promozione ha ad oggetto l'attività della “
[...]
. Parte_3
L'applicazione del logo della “ sui macchinari / Parte_3
impianti della rientra nell'attività di assistenza e Parte_1
manutenzione degli impianti installati, prevista dal contratto, in quanto volta a consentire ai committenti di rivolgersi direttamente alla stessa società prestatore d'opera.
In assenza di prova dei gravi inadempimenti contrattuali della “
[...]
, la domanda formulata, in via riconvenzionale, dalla Parte_3
“ non merita accoglimento. Parte_1
In assenza di prova del danno lamentato dalla parte opponente e dei costi sostenuti o da sostenere per la riparazione degli asseriti vizi, anche la domanda formulata in subordine in via riconvenzionale di compensazione del credito deve essere respinta.
Il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori medi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 84/2024 R.G., così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione formulata da “ e, per Parte_1
Pag. 18 l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 819/2023 (R.G. n. 2552/2023), emesso in data 27 novembre 2023;
2) RIGETTA le domande riconvenzionali formulate dalla “
[...]
; Parte_1
3) DA “ , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a rifondere a “ Parte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese
[...]
di lite del presente procedimento che si liquidano in euro
5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;
4) RIGETTA nel resto.
Ferrara, 29 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
Pag. 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1“ ” comunicazione del 28 giugno 2023, “Marinescu” comunicazione del 12/13 Per_2 luglio 2023, “B&B Marco” comunicazione del 5 settembre 2023, “Poggioli” / “Accorinti” comunicazione del 7 luglio 2023, “SI” comunicazione del 8 agosto 2023, “ / CP_5
“ e “ comunicazione del 18 settembre 2023 CP_4 CP_5 2 Teste escusso in data 13 novembre 2024, responsabile tecnico della realizzazione Per_3 degli impianti fotovoltaici, ha dichiarato che: ““mi sembra che il cantiere si sia CP_3 concluso nel giugno 2023. Preciso, tuttavia, che in tutti i cantieri viene fatta una dichiarazione di conformità dell'impianto che attesta il collaudo positivo e anche la
Pag. 5 5 teste “2) Vero che il tetto dell'abitazione del sig. presentava già prima Per_3 CP_3 dell'installazione dei pannelli fotovoltaici una conformazione irregolare con vecchi coppi? ADR: “è vero. Confermo la circostanza, tuttavia non so se vi fossero delle infiltrazioni di acqua piovana dal tetto prima della realizzazione dell'impianto fotovoltaico”
Pag. 13 6 teste “ADR: “la situazione esistente ad agosto consentiva l'installazione dei Per_3 pannelli ma non anche il completamento del quadro elettrico”
Pag. 14 7 teste “quando siamo arrivati in cantiere, il sig. ha chiamato la Per_3 Pt_6 Pt_1 perché vi erano più pannelli di quelli che potevano essere installati nella zona sole;
la
[...] ha riferito che essendo stati ormai venduti, tutti e 32 i pannelli dovevano Parte_1 essere installati comunque dove possibile, anche in zone d'ombra. Non so tuttavia con chi esattamente il sig. abbia parlato” Pt_6 8 teste “ADR: "c'era tutto il materiale indicato nel capitolo, ad eccezione di alcuni Per_3 fusibili che però non incidevano sul corretto funzionamento dell'impianto anche alla luce del fatto che erano solo 7 pannelli" 9 teste “ADR: “è vero. In circa una/due settimane è stato realizzato il cablaggio Per_3 dell'impianto fotovoltaico che già esisteva. Secondo i nostri controlli, l'impianto esistente funzionava correttamente”; teste " E' vero che ho fatto la prova strumentale, Tes_1 risultata positiva. Ho stampato un report. Tale report è funzionale all'allacciamento dell'impianto.”
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