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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/10/2025, n. 4494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4494 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3935/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
UD ER Presidente relatrice
ES AL CE
EA CH CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3935/2025, avente come oggetto “divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. TURSI STEFANIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'Avv. SPAGGIARI ANDREA, che, unitamente all'Avv. STEFANIA NICOLETTA
PISANO, lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 16.10.2025)
Le parti hanno chiesto entrambe la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status divorzile e la successiva rimessione della causa in istruttoria per il conferimento dell'incarico al C.T.U.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.4.2025 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il giorno 11.7.2013 a Leno (BS), trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2013, unione dalla quale erano nati i figli (in data 11.12.2013), (il 9.4.2020) e (il 17.3.2022). Per_1 Per_2 Per_3
Il ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza di omologa n. 430/2024 pubblicata il 18.9.2024 e passata in giudicato.
Egli chiedeva, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
La resistente compariva alla prima udienza dinanzi al CE delegato, aderendo alla domanda di divorzio, ma rimanendo controverse le ulteriori questioni;
le parti, quindi, chiedevano la pronuncia di una sentenza non definitiva sullo status, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, il
CE delegato, adottati gli opportuni provvedimenti provvisori ed urgenti e fatte precisare alle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione non definitiva.
***
1) Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2, e 3, n. 2), lettera b) della legge 898/1970, come modificata dalla legge
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, nonché dalle loro dichiarazioni, risulta che è stata pronunciata la separazione consensuale fra i coniugi con sentenza, passata in giudicato, n. 430/2024, pubblicata in data 18.9.2024, e che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla prima udienza dinanzi al CE delegato, celebrata in data anteriore, quindi da più del termine di sei mesi previsto dalla legge.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non possa più essere ricostituita: essi, infatti, sono ormai separati da oltre un anno, durante il quale non hanno più avuto alcun contatto, e concordano sulla pronuncia del divorzio.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione dello status coniugale.
2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia di cessazione dello status coniugale, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e a Leno (BS) in data 11.7.2013, trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2013;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 23.10.2025.
La Presidente estensora
UD ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
UD ER Presidente relatrice
ES AL CE
EA CH CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3935/2025, avente come oggetto “divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. TURSI STEFANIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'Avv. SPAGGIARI ANDREA, che, unitamente all'Avv. STEFANIA NICOLETTA
PISANO, lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 16.10.2025)
Le parti hanno chiesto entrambe la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status divorzile e la successiva rimessione della causa in istruttoria per il conferimento dell'incarico al C.T.U.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.4.2025 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il giorno 11.7.2013 a Leno (BS), trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2013, unione dalla quale erano nati i figli (in data 11.12.2013), (il 9.4.2020) e (il 17.3.2022). Per_1 Per_2 Per_3
Il ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza di omologa n. 430/2024 pubblicata il 18.9.2024 e passata in giudicato.
Egli chiedeva, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
La resistente compariva alla prima udienza dinanzi al CE delegato, aderendo alla domanda di divorzio, ma rimanendo controverse le ulteriori questioni;
le parti, quindi, chiedevano la pronuncia di una sentenza non definitiva sullo status, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, il
CE delegato, adottati gli opportuni provvedimenti provvisori ed urgenti e fatte precisare alle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione non definitiva.
***
1) Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2, e 3, n. 2), lettera b) della legge 898/1970, come modificata dalla legge
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, nonché dalle loro dichiarazioni, risulta che è stata pronunciata la separazione consensuale fra i coniugi con sentenza, passata in giudicato, n. 430/2024, pubblicata in data 18.9.2024, e che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla prima udienza dinanzi al CE delegato, celebrata in data anteriore, quindi da più del termine di sei mesi previsto dalla legge.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non possa più essere ricostituita: essi, infatti, sono ormai separati da oltre un anno, durante il quale non hanno più avuto alcun contatto, e concordano sulla pronuncia del divorzio.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione dello status coniugale.
2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia di cessazione dello status coniugale, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e a Leno (BS) in data 11.7.2013, trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2013;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 23.10.2025.
La Presidente estensora
UD ER