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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/10/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione III civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 2628 DELL'ANNO 2024
FRA
NI DA
E
COMPASS BANCA S.P.A.
Oggi 30 ottobre 2025, con modalità cartolare,
il G.O., viste le note depositate dalle parti in data 20 ottobre 2025, procede come da sentenza, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sotto riportata pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2628/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN CO;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AN ZE;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in atti, conclusioni che qui si intendono richiamate.
pagina 2 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 2 maggio 2024, la signora , Parte_1 odierna ricorrente, promuoveva il presente giudizio nei confronti di , odierna Controparte_1 resistente, al fine di far accertare la natura usuraria dei tassi applicati nel contratto di finanziamento n. 16327592, stipulato in data 23 giugno 2016 tra le odierne parti stesse. Con tale contratto veniva concesso, in favore di parte ricorrente, l'importo di euro 32.494,80. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, la signora sottoscriveva anche Pt_1 due polizze assicurative con le compagnie FE ed RO ST (docc. 4 e 5 parte convenuta). Sosteneva, in particolare, parte ricorrente che il tasso effettivo del finanziamento contratto fosse stato erroneamente calcolato, in quanto non comprensivo del costo delle suddette polizze e che, per effetto dell'inclusione nel calcolo del TEG e del TAEG del costo delle polizze assicurative, lo stesso superasse il tasso soglia usurario. Chiedeva pertanto al Tribunale di voler accertare l'applicazione di tassi usurari e, per l'effetto, di condannare in via principale, al pagamento della somma Controparte_1 complessiva di euro 15.971,64, a titolo di interessi e oneri già pagati, ovvero, in subordine, al pagamento della somma di euro 15.987,64 in favore del ricorrente, a titolo di interessi già pagati e spese, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 31 luglio 2024, si costituiva nel presente giudizio la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed evidenziando Controparte_1 di aver correttamente erogato il finanziamento, escludendo l'applicazione di interessi usurari sui finanziamenti effettuati, trattandosi di polizze assicurative facoltative e non obbligatorie, chiedeva il rigetto delle avverse domande. Non essendo andato a buon fine il tentativo di conciliazione proposto in data 1 settembre 2025, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c., senza il compimento di attività istruttoria. La domanda di parte ricorrente è infondata e va, di conseguenza, respinta, per le ragioni di seguito indicate. Dagli atti e documenti di causa si evince che le parti concludevano il finanziamento n. 16327592 con importo finanziato pari a euro 32.494,80. Con riferimento a tale finanziamento il tasso annuo effettivo globale veniva determinato al 14,16 %, non comprensivo dei costi di assicurazione. Si ritiene, nel caso di specie, che il tasso era stato correttamente calcolato e applicato. Il calcolo del TAEG rilevante ai fini della verifica dell'usura deve tenere conto, ai sensi dell'art. 644 c.p., delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente. Le Istruzioni della Banca d'Italia indicano poi che, ai fini del calcolo del TAEG, occorra comprendere le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, esclusivamente qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo sia contestuale alla concessione del finanziamento ovvero risulti obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente chiarito (fra le altre ord. n. 13536/2023) che, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. n. 3025 del 2022, n. 8806 del 2017). Il criterio che il giudice del merito deve assumere “non è quello dell'oggetto dell'assicurazione, ma il necessario collegamento all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione”.
pagina 3 di 4 Nel contratto di finanziamento in esame, al punto 3 – “Costi del credito”, si legge espressamente che le polizze contratte dall'odierna ricorrente erano facoltative e non obbligatorie ai fini di ottenere il finanziamento né erano indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni offerte, così come indicato anche al successivo punto 3.1, laddove le predette polizze venivano nuovamente indicate tra i costi connessi al finanziamento come “coperture assicurative facoltative finanziate”. La facoltatività delle polizze risultava, poi, anche dal modulo di adesione al programma assicurativo FE, laddove, al punto 3 della sezione “adesione al programma assicurativo” si legge che l'assicurato era “a conoscenza che l'adesione al programma assicurativo è facoltativa che (può) pertanto procurar(si) una copertura alternativa ovvero non sottoscrivere alcuna copertura ai fini della erogazione del finanziamento”. Se, quindi, la qualificazione delle polizze de quibus risultava espressamente come facoltativa e non obbligatoria dal testo del contratto di finanziamento, nessuna prova in senso contrario veniva invece prodotta da parte ricorrente, la quale non allegava né provava che dette polizze nel caso di specie fossero state alla stessa imposte come obbligatorie dall'istituto bancario ovvero che vi era stato un necessario collegamento con l'ottenimento dello stesso in sé o con più favorevoli condizioni contrattuali. La presunzione di obbligatorietà, che viene fatta derivare dalla contestualità tra la sottoscrizione del finanziamento e quella delle coperture assicurative (datate 23.6.2016) risultava, quindi, nel caso in esame, superata dalla espressa menzione della facoltatività delle polizze stesse, le quali non rappresentavano, dunque, un costo necessario al fine di ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle pattuite condizioni, così come riportato nel contratto di finanziamento e come accettato e sottoscritto dalla stessa odierna ricorrente. Per tale motivo, trattandosi di polizze facoltative, volontariamente sottoscritte dal soggetto finanziato, correttamente le stesse non venivano conteggiate, a parere della scrivente, nel calcolo del TAEG e, pertanto, le istanze di parte ricorrente devono in questa sede essere respinte. In ragione della giurisprudenza non sempre univoca riguardo alla materia del contendere, si ritiene equo compensare fra le parti le spese della presente procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
-respinge le domande di parte ricorrente
-dispone fra le parti la compensazione delle spese della presente procedura
Così deciso in data 30 ottobre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
pagina 4 di 4
VERBALE DELLA CAUSA N. 2628 DELL'ANNO 2024
FRA
NI DA
E
COMPASS BANCA S.P.A.
Oggi 30 ottobre 2025, con modalità cartolare,
il G.O., viste le note depositate dalle parti in data 20 ottobre 2025, procede come da sentenza, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sotto riportata pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2628/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN CO;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AN ZE;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in atti, conclusioni che qui si intendono richiamate.
pagina 2 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 2 maggio 2024, la signora , Parte_1 odierna ricorrente, promuoveva il presente giudizio nei confronti di , odierna Controparte_1 resistente, al fine di far accertare la natura usuraria dei tassi applicati nel contratto di finanziamento n. 16327592, stipulato in data 23 giugno 2016 tra le odierne parti stesse. Con tale contratto veniva concesso, in favore di parte ricorrente, l'importo di euro 32.494,80. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, la signora sottoscriveva anche Pt_1 due polizze assicurative con le compagnie FE ed RO ST (docc. 4 e 5 parte convenuta). Sosteneva, in particolare, parte ricorrente che il tasso effettivo del finanziamento contratto fosse stato erroneamente calcolato, in quanto non comprensivo del costo delle suddette polizze e che, per effetto dell'inclusione nel calcolo del TEG e del TAEG del costo delle polizze assicurative, lo stesso superasse il tasso soglia usurario. Chiedeva pertanto al Tribunale di voler accertare l'applicazione di tassi usurari e, per l'effetto, di condannare in via principale, al pagamento della somma Controparte_1 complessiva di euro 15.971,64, a titolo di interessi e oneri già pagati, ovvero, in subordine, al pagamento della somma di euro 15.987,64 in favore del ricorrente, a titolo di interessi già pagati e spese, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 31 luglio 2024, si costituiva nel presente giudizio la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed evidenziando Controparte_1 di aver correttamente erogato il finanziamento, escludendo l'applicazione di interessi usurari sui finanziamenti effettuati, trattandosi di polizze assicurative facoltative e non obbligatorie, chiedeva il rigetto delle avverse domande. Non essendo andato a buon fine il tentativo di conciliazione proposto in data 1 settembre 2025, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c., senza il compimento di attività istruttoria. La domanda di parte ricorrente è infondata e va, di conseguenza, respinta, per le ragioni di seguito indicate. Dagli atti e documenti di causa si evince che le parti concludevano il finanziamento n. 16327592 con importo finanziato pari a euro 32.494,80. Con riferimento a tale finanziamento il tasso annuo effettivo globale veniva determinato al 14,16 %, non comprensivo dei costi di assicurazione. Si ritiene, nel caso di specie, che il tasso era stato correttamente calcolato e applicato. Il calcolo del TAEG rilevante ai fini della verifica dell'usura deve tenere conto, ai sensi dell'art. 644 c.p., delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente. Le Istruzioni della Banca d'Italia indicano poi che, ai fini del calcolo del TAEG, occorra comprendere le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, esclusivamente qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo sia contestuale alla concessione del finanziamento ovvero risulti obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente chiarito (fra le altre ord. n. 13536/2023) che, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. n. 3025 del 2022, n. 8806 del 2017). Il criterio che il giudice del merito deve assumere “non è quello dell'oggetto dell'assicurazione, ma il necessario collegamento all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione”.
pagina 3 di 4 Nel contratto di finanziamento in esame, al punto 3 – “Costi del credito”, si legge espressamente che le polizze contratte dall'odierna ricorrente erano facoltative e non obbligatorie ai fini di ottenere il finanziamento né erano indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni offerte, così come indicato anche al successivo punto 3.1, laddove le predette polizze venivano nuovamente indicate tra i costi connessi al finanziamento come “coperture assicurative facoltative finanziate”. La facoltatività delle polizze risultava, poi, anche dal modulo di adesione al programma assicurativo FE, laddove, al punto 3 della sezione “adesione al programma assicurativo” si legge che l'assicurato era “a conoscenza che l'adesione al programma assicurativo è facoltativa che (può) pertanto procurar(si) una copertura alternativa ovvero non sottoscrivere alcuna copertura ai fini della erogazione del finanziamento”. Se, quindi, la qualificazione delle polizze de quibus risultava espressamente come facoltativa e non obbligatoria dal testo del contratto di finanziamento, nessuna prova in senso contrario veniva invece prodotta da parte ricorrente, la quale non allegava né provava che dette polizze nel caso di specie fossero state alla stessa imposte come obbligatorie dall'istituto bancario ovvero che vi era stato un necessario collegamento con l'ottenimento dello stesso in sé o con più favorevoli condizioni contrattuali. La presunzione di obbligatorietà, che viene fatta derivare dalla contestualità tra la sottoscrizione del finanziamento e quella delle coperture assicurative (datate 23.6.2016) risultava, quindi, nel caso in esame, superata dalla espressa menzione della facoltatività delle polizze stesse, le quali non rappresentavano, dunque, un costo necessario al fine di ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle pattuite condizioni, così come riportato nel contratto di finanziamento e come accettato e sottoscritto dalla stessa odierna ricorrente. Per tale motivo, trattandosi di polizze facoltative, volontariamente sottoscritte dal soggetto finanziato, correttamente le stesse non venivano conteggiate, a parere della scrivente, nel calcolo del TAEG e, pertanto, le istanze di parte ricorrente devono in questa sede essere respinte. In ragione della giurisprudenza non sempre univoca riguardo alla materia del contendere, si ritiene equo compensare fra le parti le spese della presente procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
-respinge le domande di parte ricorrente
-dispone fra le parti la compensazione delle spese della presente procedura
Così deciso in data 30 ottobre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
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