Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/04/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. RG 5196 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 24/07/2023 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del 6.3.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CARLI Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO presso il cui studio elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
E
(c. f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
CRISAFULLI MARINA presso il cui studio elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: separazione contenziosa
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone.
2.1.2025; parte resistente come da come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
23.12.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Matrimonio e figli nati dall'unione
Le parti hanno contratto matrimonio civile il 19.04.2003 in Verona, matrimonio trascritto presso i
Registri del Comune di Verona, atto n. 131, parte I, anno 2003 (cfr. doc. 1 ricorrente) e dalla loro unione è nata la IA in data 10.11.2003, di anni 22, studentessa universitaria di cui Persona_1
entrambe le parti riconoscono l'attuale mancanza di autosufficienza economica.
Domande delle parti
Parte ricorrente chiede:
IN VIA PRELIMINARE
- Rimettersi la causa in istruttoria, dando mandato alla Guardia di Finanza di accertare il reale stato patrimoniale del IG. con riguardo gli affitti percepiti e non dichiarati e le operazioni CP_1 finanziarie compiute all'estero, avendo la parte istante offerto principio di prova attraverso indizi documentali, non essendo possibile per la natura dei rapporti ottenere ulteriori informazioni senza l'intervento della forza pubblica;
IN VIA PRINCIPALE
- Dichiararsi la separazione giudiziale tra e , con addebito in capo a Parte_1 Controparte_1
ex art. 151, comma 2, c.c., per il grave inadempimento di quest'ultimo degli obblighi Controparte_1
matrimoniali di cui agli artt. 143 e 147 c.c.;
- Assegnarsi la residenza familiare sita in IO (Vr), fraz. Campagnola, Via Pio XII n. 22, così come gli arredi e corredi e pertinenze della stessa, alla IG , che ivi continuerà a vivere Parte_1
con la IA , studentessa universitaria, non economicamente indipendente;
Persona_1
- Disporsi che il IG. versi in favore della IG.ra , a titolo di assegno Controparte_1 Parte_1 di mantenimento € 2.200,00.- mensili, di cui € 1.400,00 a titolo di mantenimento della IG Pt_1
e € 800 a titolo di mantenimento della IA , sino all'indipendenza economica di
[...] Per_1
questa, da aggiornarsi annualmente in base agli indici Istat, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- Disporsi che il IG. sia inoltre tenuto alla rifusione del 70% delle spese straordinarie Controparte_1
della IA;
Persona_1 - Siano poste a carico del IG. il 100% delle tasse universitarie della IA , CP_1 Persona_1
stanti le diverse capacità economiche dei genitori;
- L'eventuale assegno unico od eventuale diverso emolumento statale cui le parti avessero diritto dovrà essere percepito integralmente dalla IG , convivente con la IA Parte_1 Per_1
non economicamente indipendente, e ciò anche in ragione delle evidenti differenze reddituali
[...]
delle parti.
- Porsi in capo al IG. per l'intero importo, la corresponsione delle spese straordinarie Controparte_1
relative alla residenza familiare, sita in IO (Vr), fraz. Campagnola, Via Pio XII n. 22, di esclusiva proprietà del IG. ivi comprese le spese per il ripristino dell'impianto di condizionamento CP_1 dell'abitazione familiare.
- Spese, compenso professionale e rimborso forfettario 15%, oltre a rimborso delle spese di CTP e oneri di legge tutti dovuti interamente rifusi.
Parte resistente chiede: in via preliminare
- Dichiarare inammissibile e irrilevante la produzione dei documenti nn. 33,34,35,36 depositati da controparte per i motivi sovra esposti. nel merito
1.- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2.- rigettarsi la domanda di addebito della separazione in capo al IG. in quanto Controparte_1
infondata;
3.- assegnarsi l'immobile adibito a domicilio coniugale alla IG. che lo abiterà Parte_1
unitamente alla IA , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
4.- porsi a carico del IG. un contributo al mantenimento della IA pari Controparte_1 Per_1 ad € 400, fino al raggiungimento della indipedenza economica, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per la stessa, come da Protocollo del Tribunale di Verona;
5.- porsi a carico del IG. un contributo al mantenimento per la moglie, IG. Controparte_1 Pt_1
pari ad € 200;
[...]
6.- con refusione di spese e competenze di lite.
Provvedimenti presidenziali, sentenze parziali e proposte conciliative del Giudice
Con ordinanza depositata in data 27.11.2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: assegna l'ex casa coniugale, sita in IO (VR), fraz. Campagnola, Via Pio XII n. 22, alla ricorrente;
dispone che il resistente corrisponda alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di Euro 1.100,00, di cui Euro 700,00 quale contributo al mantenimento della moglie medesima ed
Euro 400,00 quale contributo al mantenimento della IA, oltre al 70 % delle relative spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale, eccetto quelle universitarie da porre invece integralmente in capo al convenuto.
Fatti posti a fondamento richiesta di addebito
Parte ricorrente pone a fondamento della richiesta di addebito la scoperta, nell'estate del 2022 insieme alla IA, di foto e messaggistica sul cellulare del marito a sfondo sessuale e sentimentale con altre donne, di varia nazionalità, risalenti agli ultimi anni (cfr. doc.6 e 11 ricorrente). Da tale materiale inferisce la sussistenza di varie relazioni intessute dal marito nel corso degli anni, anche facilitate dal fatto di trovarsi per lungo tempo all'estero da solo per motivi di lavoro.
Parte resistente, dal canto suo, non nega le foto e il materiale rinvenuto sul suo telefono, ma lo riconduce a persone non conosciute realmente ma delle cui immagini si sarebbe avvalso per masturbarsi. Allega, invece, come la relazione sessuale e sentimentale con la moglie fosse finita da anni, come comprovato anche dal fatto di utilizzare stanze da letto separate.
Decisione in ordine alla richiesta di addebito
Le allegazioni della ricorrente risultano corroborate dal materiale documentale prodotto in atti (cfr. doc. 6 e 11 ricorrente), nonché confermato dalla IA delle parti sentita come teste a verbale dell'udienza del 13.3.2024, nonché dal padre della ricorrente (cfr. verbale dell'udienza del 13.3.2024, testi e . Persona_1 Testimone_1
In particolare, ciò che colpisce, dal punto di vista causale con la fine conclamata dell'unione famigliare, è la tempistica: a luglio 2022 la ricorrente scopre il materiale presente sul telefono del marito insieme alla IA, ma non riesce ad affrontarlo subito perché si sente sconvolta e come emerge dalle testimonianze escusse, la scoperta ha fatto emergere una grande fragilità personale, motivo per cui solo a settembre di quell'anno riesce a parlarne con la persona che sente più vicina, ovvero il padre.
A luglio 2023, dopo un periodo di inevitabile rielaborazione e di riorganizzazione personale e famigliare, deposita il ricorso per separazione con la richiesta di addebito.
Al contrario, le allegazioni di parte resistente in merito ad un rapporto finito da anni e privo di risvolti affettivi, appaiono del tutto sfornite di prova e contrastante con le foto prodotte in atti (cfr. doc. 19 ricorrente). L'unico teste che ha riferito qualcosa sul punto si è limitato a dati del tutto generici in merito a difficoltà di coppia che appaiono per il vero più ascrivibili alla stanchezza di un rapporto pluriennale come componente presente in svariati contesti famigliari senza sfociare di per sé nell'attuale conclamata crisi famigliare.
In aggiunta a ciò, le stesse allegazioni del resistente circa le camere da letto separate, appaiono contraddette dallo stesso nel momento in cui dichiara in sede di interpello che alla moglie era stato prescritto un apparecchio rumoroso per le apnee notturne e riconducendo egli stesso a ciò la scelta delle camere separate (cfr. verbale udienza 13.3.2024 dichiarazioni resistente).
Del pari inverosimili appaiono le dichiarazioni rilasciate dal resistente in ordine alla foto pubblicata sui giornali tunisini che lo ritrae ad un evento ufficiale in compagnia di una giovane donna, rispetto alla quale lo stesso riconosce di aver vissuto insieme a lei per un anno durante il matrimonio con la ricorrente ma solo come ospite e in qualità di fidanzata di un suo amico a cui avrebbe fatto delle elargizioni in denaro, rintracciabili sui conti, per ricompensarla dell'ospitalità.
Sul punto appare in ogni caso illuminante l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di separazione giudiziale dei coniugi, l'accertamento dell'addebito non è escluso dall'esistenza di criticità e disaccordi esistenti prima del matrimonio, poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare l'addebito della separazione” (cfr. Sez. 1-,Ordinanza n.11631 del 30/04/2024).
Come chiarisce la Suprema Corte la mera presenza di difficoltà e disaccordi già prima del matrimonio non può portare ad escludere che l'intollerabilità della convivenza matrimoniale possa essere stata causata da fatti specifici tenuti da uno dei coniugi che, da soli o nel loro susseguirsi, hanno reso non più possibile per l'altro continuare a vivere insieme al coniuge.
Nel caso specifico, i dati documentali e testimoniali sopra ricordati, unitamente all'incontestabile sequenza temporale tra scoperta del contenuto del telefonino, sofferta rielaborazione e deposito del ricorso per separazione fanno propendere per la prova in ordine all'intollerabilità sopravvenuta per la ricorrente della vita matrimoniale a seguito dei comportamenti tenuti dal marito in costanza di matrimonio con altre donne.
Tali comportamenti, invero, concretizzandosi in relazioni parallele intrattenute durante il matrimonio con altre donne con cui lo stesso soleva recarsi – almeno nel caso della relazione con la donna tunisina
– anche in occasioni ufficiali quali cerimonie, appaiono espressione di una totale mancanza di rispetto da parte del resistente nei confronti della moglie e dell'impegno di fedeltà e cura assunto con il vincolo matrimoniale.
La domanda di addebito della separazione deve, pertanto, trovare accoglimento. Assegnazione casa famigliare
Entrambe le parti chiedono l'assegnazione della casa famigliare, sita in IO (VR), fraz.
Campagnola, Via Pio XII n. 22, di proprietà del resistente, alla ricorrente, motivo per cui la relativa domanda deve trovare accoglimento.
Condizioni economico patrimoniali delle parti
Parte ricorrente, di anni 56, ha documentato di aver ricevuto dalla Commissione medica in data
19.11.2019 la valutazione di invalidità al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa (cfr. 8 ricorrente) e di percepire una pensione di invalidità di euro 313,00 mensili. Percepisce l'assegno unico per la IA di circa euro 90,00 mensili. Vive nella casa famigliare di proprietà del marito insieme alla IA. È comproprietaria, insieme al marito, di un bilocale locato e i cui canoni sono pacificamente riscossi mensilmente dal solo resistente.
In passato ha lavorato come impiegata nell'azienda di famiglia del marito per circa 10 anni fino alla sua messa in liquidazione. In seguito, ha lavorato in un call center per 5 anni fino alla sua chiusura nel 2016.
A seguito del peggioramento delle proprie condizioni di salute non ha più potuto lavorare.
Parte resistente, di anni 59, ha sempre lavorato nel campo della serigrafia, prima come amministratore unico e legale rappresentante a capo di importanti società (Italpublic srl), poi anche all'estero in
Tunisia (Italpublic Tunisia e Gafsa Print Tunisia), con introiti mensili importanti riconosciuti dallo stesso resistente.
A seguito della liquidazione della società in Italia e dello scandalo che ha colpito le sue società tunisine, ha lavorato in Italia a Milano e a Forlì nello stesso ambito e poi in Russia e in Uzbekistan.
Attualmente è assunto in Italia come lavoratore dipendente sempre nel settore della serigrafia da settembre 2023 con reddito mensile che dichiara a tale titolo in euro 2.300,00, cui va sommato il reddito dichiarato da locazione di un importante patrimonio immobiliare per circa euro 2.700,00 mensili.
Risulta sostenere spese per due mutui per circa euro 2.400,00 mensili come da relativi piani di ammortamento in atti con scadenza uno nel 2027 e l'altro nel 2035 (cfr. doc. 3a e 3b resistente).
Non ha prodotto la dichiarazione dei redditi 730/2024 né le buste paga dell'anno 2024.
Risulta proprietario dei seguenti immobili:
1.- immobile in IO via Pio XII n. 22 al primo piano, adibito a domicilio familiare;
(doc. 5 atto acquisto e successivo atto di donazione); 2.- immobile in IO via Pio XII n. 22 al piano terra, locato, con un canone pari ad € 560 (doc.6 contratto locazione IO);
3.- immobile in Isola della Scala via Campolongo n. 3 locato, con un canone pari ad € 400 (doc.7 contratto locazione Isola della Scala);
4.- immobile in Isola della Scala via Campolongo, locato, con un canone pari ad € 380 (doc.8 contratto locazione Isola della Scala);
5.- immobile in Isola della Scala via Campolongo locato, con un canone pari ad € 450 (doc.9 contratto locazione Isola della Scala);
6.- immobile in Isola della Scala via Campolongo n. 3 locato, con un canone pari ad € 480 (doc.10 contratto locazione isola della scala);
7.- terreno agricolo in Isola della Scala via Campolongo, dato in affitto, con un canone pari ad € 6000
(€ 500 mensili) (doc.11 contratto locazione Isola della Scala);
8.- bilocale in San Giovanni Lupatoto via Biasioli, con rimessa, locato con un canone pari ad € 520
(doc.12 atto di acquisto immobili in San Giovanni Lupatoto via Biasioli;
doc.13 contratto locazione
San Giovanni Lupatoto);
9.- due autorimesse in San Giovanni Lupatoto, via Biasioli;
10.- monolocale in San Giovanni Lupatoto via Biasioli n. 1, con rimessa, locato, con un canone pari ad € 425 (doc.14 contratto locazione San Giovanni Lupatoto);
11.- bilocale in comproprietà con la IG. in San Giovanni Lupatoto via Verona, con rimessa, Pt_1 locato, con un canone pari ad € 520 (doc.15 atto di acquisto;
doc.16 contratto locazione San Giovanni
Lupatoto);
12.- nuda proprietà di un immobile sito in Verona via Bonzanini n. 11 (doc.17 nuda proprietà).
Decisione in ordine al contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario
La poca trasparenza da parte del resistente in ordine alla rappresentazione all'attualità delle proprie condizioni economico patrimoniali come comprovato dalla mancata produzione delle dichiarazioni reddituali più recenti (l'ultima in atti risale all'anno d'imposta 2022), nonché delle buste paga relative all'ultima occupazione lavorativa il cui inizio è datato a settembre 2023, va valorizzata ai sensi del disposto dell'art. 473 bis n. 18 cpc.
Ciò tanto più alla luce della comprovata capacità lavorativa specifica del resistente che ha saputo riciclarsi e reinventarsi anche a fronte di importanti crisi societarie che hanno investito le varie società da lui amministrate, sempre rimanendo nel settore elettivo della serigrafia. Anche all'attualità dichiara di essere dipendente di una società del settore serigrafico, per cui appare plausibile ritenere che l'importante esperienza maturata in questo ambito gli consentirà di emergere anche in tale nuova realtà lavorativa.
Considerato pertanto quanto sopra, soprattutto in ordine alla mancanza di elementi a disposizione del
Tribunale per conoscere all'attualità le reali disponibilità economiche del resistente per un comportamento ascrivibile allo stesso che ha omesso tali produzioni documentali, va aumentato il contributo posto a suo carico per la IA maggiorenne non indipendente economicamente. Ciò anche in virtù del fatto che all'attualità, per allegazione concorde di entrambe le parti, il resistente non provvede in alcun modo in via diretta al mantenimento della IA che da tempo – a seguito della scoperta delle foto sul telefono paterno che lo ritraevano in compagnia di altre donne – ha interrotto ogni rapporto con il padre, con conseguente integrale carico sulla madre.
In relazione quindi alle condizioni economico patrimoniali delle parti come sopra evidenziate;
della totale assenza della frequentazione con il padre, con conseguente integrale onere di accudimento anche materiale per la ricorrente;
dell'età della IA (22 anni) con le eIGenze correlate, appare equo porre a carico del padre un contributo mensile di euro 600,00 mensili, rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese successivo al deposito del presente provvedimento, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie da Protocollo
Famiglia come recentemente aggiornato.
Decisione in ordine alla richiesta di contributo al mantenimento per il coniuge
Nel presente procedimento non è contestato il diritto della ricorrente a percepire, in virtù del dovere di assistenza materiale nascente dal matrimonio e non eliso nell'ambito della separazione giudiziale dei coniugi, un assegno di mantenimento, ma solo la misura dello stesso.
Fondamento di tale istituto giuridico è, come ben riportato dalla lettera normativa dell'art. 156 comma
1 cc, la mancanza di adeguati redditi propri in capo al coniuge richiedente.
Nel caso di specie, parte ricorrente, che pure ha lavorato a lungo durante la vita matrimoniale, anche nella società amministrata dal marito, e in seguito anche adattandosi a lavorare in un call center, ha pertanto lungamente messo a frutto la propria capacità professionale. Solo a causa del peggioramento delle proprie condizioni di salute ha dovuto smettere, come dimostrato dalla valutazione di invalidità al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa (cfr. 8 ricorrente). Allo stato, le sue entrate, rappresentate dalla sola pensione d'invalidità e dall'assegno unico per la IA, nei termini sopra illustrati, pur con l'assegnazione della casa famigliare di proprietà del marito, non le consentono di ritenere adeguati i propri redditi, soprattutto alla luce dell'acclarata impossibilità di procurarseli in via autonoma. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale fintanto che il matrimonio non è sciolto;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale (Cass. n. 34728 del 12/12/2023 in motivazione).
La Suprema Corte ha di recente affermato che “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (cfr. Sez.1-
,Ordinanza n.234del 07/01/2025).
Nel caso di specie, invece, la ricorrente appare priva di capacità lavorativa motivo per cui ha diritto ad essere mantenuta dal coniuge.
Con riferimento alla misura dell'assegno, valgono le considerazioni sopra svolte in punto di opacità dell'attuale rappresentazione economico patrimoniale del resistente, oltre alla sua innegabile capacità di mettere a frutto la sua capacità e le potenzialità connesse all'esperienza maturata nel suo ambito di elezione.
Per l'insieme di tali motivi, va posto a suo carico un assegno di mantenimento per la ricorrente di euro 1.000,00 mensili, rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese successivo al deposito del presente provvedimento, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
Decisione sulle spese di lite
In considerazione dell'addebito della separazione al resistente, le spese di lite vanno poste integralmente a suo carico per il principio di causalità, spese liquidate come da dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 19.04.2003 in Verona, matrimonio trascritto presso i Registri del Comune di Verona, atto n. 131, parte I, anno 2003.
2. Dichiara l'addebito della separazione al IG. per violazione dei doveri Controparte_1
di fedeltà e di rispetto del coniuge nascenti dal matrimonio. 3. Assegna la casa famigliare sita in IO (VR), fraz. Campagnola, Via Pio XII n. 22, alla ricorrente.
4. Pone a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1
IA con il versamento di un contributo mensile di euro 600,00 mensili, rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese successivo al deposito del presente provvedimento, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia come recentemente aggiornato.
5. Pone a carico del IG. a titolo del mantenimento del coniuge un Controparte_1
contributo mensile di euro 1.000,00, rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese successivo al deposito del presente provvedimento, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
6. Condanna il IG. al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1
ricorrente liquidate nel complessivo importo di euro 5.077,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
Cosi deciso in Verona, nella camera di conIGlio del 8.4.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra