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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 25/11/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
LU ST Presidente rel.
RE Di BE DI
MA NI DI
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 211/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilita' genitoriale rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 12 novembre 2025 e promossa
D A
, residente alla Spezia Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. ROMAGNOLI SABRINA per procura in atti - PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, residente alla Spezia C.F._2
c.f. C.F._3 avv. MACCIONI ANNA per procura in atti - PARTE CONVENUTA -
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data
12.3.2025 a margine del decreto di fissazione d'udienza in data 12.2.2025 sulle seguenti
1 C O N C L U S I O N I precisate dalle parti:
PER PARTE RICORRENTE :
“chiede che la S.V. Ill.ma Voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il DI
Relatore il quale, fissata l'udienza di comparazione personale delle parti, trasmessi gli atti al
Pubblico Ministero, Vorrà rimettere la causa in decisione, affinché il Collegio, con sentenza, in accoglimento delle ragioni esposte dal ricorrente, Voglia modificare le condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nel modo che segue: al punto 1): I figli minori e vengono affidati esclusivamente alla madre Per_1 Persona_2
in considerazione del loro preminente interesse;
Parte_1 al punto 6): Il signor dovrà corrispondere mensilmente a titolo di contributo al Per_2 mantenimento ordinario di entrambi i figli la somma globale di almeno € 400,00, ossia € 200,00 per ciascun figlio, ovvero nella somma che il Tribunale riterrà, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, da rivalutarsi di anno in anno a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso secondo la variazione degli indici Istat.
Ferme restando le altre condizioni
In subordine chiede la conferma dell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Vinte spese e competenze.”
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia il tribunale adito, per le causali di cui in narrativa, in via preliminare rigettare il ricorso in quanto riguardante fatti e circostanze già accadute e verificatesi all'epoca del precedente procedimento e già concordemente definite con la sentenza 6/23. Nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via meramente subordinata voglia mantenere l'affido condiviso tra i genitori regolamentando il solo aspetto economico. In via riconvenzionale, alla luce delle causali di cui in narrativa e visto il peggioramento delle condizioni economiche del resistente Voglia ridurre il mantenimento ordinario stabilito con la suddetta sentenza limitando il versamento dell'assegno unico alla madre nella misura del 50% del medesimo. Vinte le spese”.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, stabilite con sentenza di questo Tribunale n. 6/2023, con ricorso depositato in data 11 febbraio
2025, ha chiesto l'affidamento esclusivo a sé dei figli e Parte_1 Per_1 Per_2 rispettivamente nati nel 2019 e nel 2021 dalla relazione affettiva ora conclusa con Persona_3
e riconosciuti da entrambi i genitori, nonché l'aumento del contributo per il loro
[...] mantenimento da € 300,00 ad € 400,00.
A tal fine la ha dedotto che il figlio è affetto da una rara forma di tumore cerebrale Pt_1 Per_2
(ependinoma) e necessita di cure e terapie continuative presso l'Ospedale Gaslini di Genova, e che il padre è assente e non collaborativo, omettendo di presenziare ai colloqui medici, ritardando il rilascio dei consensi informati, e non contribuendo adeguatamente alle spese straordinarie.
Il convenuto si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo l'assenza di mutamenti sostanziali rispetto alla precedente regolamentazione e ribadendo la propria presenza nella gestione e cura dei figli, compatibilmente con il lavoro e la nuova famiglia. In via riconvenzionale, il convenuto ha chiesto la riduzione del disposto contributo al mantenimento dei minori e la ripartizione dell'importo integralmente percepito dalla ricorrente a titolo di assegno unico familiare, adducendo il peggioramento delle proprie condizioni economiche.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. , integralmente richiamata in questa sede, il DI delegato ha disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre, ferme le ulteriori condizioni ed ha rinviato a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, non essendo necessaria attività istruttoria.
All'udienza del 12 novembre 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe e discusso la causa che è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Le domande della ricorrente devono trovare accoglimento.
Va infatti confermato l'affido esclusivo dei minori alla madre, già disposto provvisoriamente con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. per tutte le argomentazioni ivi riportate, da intendersi
3 integralmente richiamate in questa sede.
A ciò si aggiunga che risultano del tutto inappropriate le accuse mosse alla ricorrente di aver accettato un affidamento condiviso dei minori, già in una situazione di gestione complicata degli stessi e nonostante le criticità rilevate nel ruolo genitoriale paterno: evidentemente la ricorrente all'epoca confidava nell'assunzione di una maggiore responsabilità da parte del convenuto, non privandolo della possibilità di fattivamente collaborare nella gestione condivisa dei figli.
In ogni caso, l'accordo separativo risale a più di due anni or sono (la sentenza è stata pubblicata il 25.5.2023).
Ad oggi la situazione è ulteriormente mutata:
E' comprovato un aggravamento delle condizioni di salute del piccolo di cui non v'è cenno Per_2 nelle condizioni di separazione concordate), o quantomeno la necessità di cure e terapie più massicce, rispetto all'epoca della separazione, come è desumibile anche dall'attuale prolungato e perdurante ricovero ospedaliero.
Tale situazione si riverbera negativamente anche sul benessere psicofisico dell'altra figlia, anch'essa ancora in tenera età e privata della presenza quotidiana della madre e del fratellino per lunghi periodi, senza poter contare sulla figura paterna: all'udienza del 12.11.2025 i procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che quest'ultima ormai da sei mesi vive con il bambino all'ospedale Gaslini di Genova, senza che il padre le abbia mai dato il cambio, ed è potuta rientrare alla Spezia solo una volta, in occasione del primo giorno di scuola di . Per_1
Controparte non ha contestato tali circostanze, denotando ancor più uno scarso interesse ad una fattiva collaborazione genitoriale, né ha dato prova di aver fornito un valido e concreto ausilio alla nella gestione di tale peculiare situazione. Pt_1
L'affido esclusivo, pur dovendosi ritenere quale quale estrema ratio, nel caso di specie si appalesa quindi necessario, in quanto maggiormente rispondente all'interesse dei minori, considerata l'esigenza per la ricorrente, sulla quale grava pressochè totalmente la gestione di entrambi i figli, di assumere tempestivamente le decisioni più opportune nell'interesse di questi e soprattutto in campo sanitario nell'interesse di Per_2
Non avrebbe peraltro senso disporre una diversa modalità di affidamento per l'uno e l'altro minore, essendosi rilevate criticità del ruolo genitoriale del convenuto che influiscono sulla gestione di entrambi, né è ipotizzabile, per le stesse ragioni, un affidamento esclusivo solo in campo sanitario.
4 Sotto il profilo economico, il convenuto non solo si è opposto alla domanda di aumento del contributo al mantenimento ordinario avanzata dalla ricorrente, ma, in via riconvenzionale, ha chiesto la riduzione del contributo e la ripartizione paritaria dell'assegno unico familiare, a tal fine deducendo in particolare che la non potrebbe oggi accampare l'impossibilità di lavorare dal Pt_1 momento che non ha mai lavorato neppure in costanza di matrimonio e che ha avuto una nuova figlia dall'attuale compagna.
Se è vero che anche durante il matrimonio la non lavorava, dedicandosi alla famiglia ed Pt_1 alla cura dei due figli piccoli, è altrettanto vero che all'epoca poteva contare sul reddito del marito, che veniva destinato alle esigenze familiari.
Oggi la è priva di tale apporto economico, può contare solo sull'assegno unico familiare Pt_1
(per l'importo mensile di € 400,00 circa) e sull'indennità di accompagnamento per il piccolo ed è impossibilitata a svolgere attività lavorativa dovendo occuparsi della cura dei figli Per_2 ancora piccoli ed in particolare di quest'ultimo, che necessita al momento di assistenza continua.
A prescindere dal fatto che il convenuto non ha fornito elementi per una comparazione delle proprie condizioni economiche tra quelle al momento della separazione e quelle attuali, dalla documentazione prodotta dal convenuto, si rileva che questi ha dichiarato per l'anno 2023 un reddito netto annuo di circa € 16.000,00 ed ha egli stesso affermato di aver sempre portato in vacanza tutti e tre i figli (in particolare di aver portato per una settimana sulla neve lo Per_1 scorso anno).
Va anche considerato che il dedotto esborso a titolo di canone di locazione non è comprovato dal momento che il contratto risulta intestato ad altra persona, presumibilmente la nuova compagna, la quale dovrebbe quantomeno contribuire per la propria quota al pagamento
(avendo anche il convenuto dichiarato che svolge regolare attività lavorativa).
Orbene, ritiene il Collegio che, da un lato, un contributo mensile di € 200,00 per un figlio ancora in tenera età, a fronte dell'assenza di ricorse economiche e dell'oggettiva impossibilità di procurarsele dell'altro genitore, sia il minimo esigibile per un soggetto che viceversa ha piena capacità lavorativa;
dall'altro, le condizioni economiche del convenuto gli consentono di far fronte a tale obbligo.
E' dunque accoglibile la domanda di aumento del contributo al mantenimento dei minori proposta dalla ricorrente.
Restano ferme le ulteriori condizioni vigenti, precisandosi che tra le spese straordinarie da
5 suddividersi in pari misura devono essere ricomprese anche le spese dei viaggi da e verso l'ospedale Gaslini sostenute dalla ricorrente per accompagnare o comunque assistere il minore
Per_2
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del D.M. 55/2014 tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore indeterminato della controversia e della minima attività processuale resasi necessaria, che consente la riduzione ai minimi tabellari dei compensi previsti per le singole fasi (ad eccezione della fase istruttoria, non espletata).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 211/R avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentazione CP_1 esercizio responsabilita' genitoriale così provvede:
A modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale concordate e ratificate con sentenza n. 6/2023 di questo Tribunale
DISPONE l'affidamento esclusivo dei minori alla madre Per_2 Per_1 Parte_1
DISPONE che corrisponda a l'importo mensile complessivo di € Persona_4 Parte_1
400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori . Per_2 Per_1
Ferme le restanti condizioni della separazione
RIGETTA ogni domanda riconvenzionale proposta dal convenuto.
CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente nel presente giudizio liquidate in € 2906,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 20/11/2025
Il Presidente est.
LU ST
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