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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/06/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
RGNR 317/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al NRG 317/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Stefano Simonetti, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE contro
, (C.F. ) non costituito nel Controparte_1 C.F._2 presente giudizio;
- RESISTENTE CONTUMACE E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
*** OGGETTO: “separazione giudiziale”
***
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/4/2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, il difensore di parte ricorrente - unica costituita – ha precisato le conclusioni come segue
“dichiarare con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
- addebitare al marito la responsabilità della Controparte_1 separazione;
- disporre che la casa coniugale sita al Vicolo Zara n° 17, di Fermo, venga assegnata alla moglie, che continuerà a viverci con i due figli, non ancora economicamente indipendenti;
- disporre all'esito, la rimessione in istruttoria del giudizio per il successivo scioglimento del vincolo matrimoniale, al passaggio in giudicato della pronuncia di separazione. Con vittoria di spese. Il sottoscritto procuratore, infine, dà atto di rinunciare all'assegnazione dei termini per note conclusive.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. depositato in data 11/3/2024, ha proposto cumulativamente domanda di separazione e divorzio Parte_1 dal coniuge - con il quale ha contratto matrimonio in Marocco in Controparte_1 data 9/9/1999 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Fermo in data 6/12/2023, atto numero 144, parte II, serie C).
Parte ricorrente a sostegno della domanda ha dedotto che: a) dopo il matrimonio, celebrato in Marocco il 9/9/1999, nell'anno 2000 i coniugi si sono trasferiti a vivere in Italia ed hanno stabilito la residenza nel Comune di Fermo;
b) dall' unione matrimoniale sono nati due figli, il 7/10/2001 e il 28/6/2005 (entrambi Per_1 Per_2
Pag. 2 di 8 maggiorenni e non economicamente indipendenti); c) nel corso degli anni i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati a causa del carattere autoritario del marito e delle condotte dallo stesso tenute che hanno reso la convivenza intollerabile – lo stesso si
è sempre disinteressato delle esigenze della famiglia, lavorando saltuariamente ed essendo “dedito all'abuso di alcol ed a sperperare denaro al gioco (in particolare alle macchinette
– videopoker), nonché ad intrattenere abitualmente relazioni extraconiugali”; d) CP_1
inoltre, dal 2020 si è allontanato dalla casa coniugale sita a Fermo Vicolo
[...]
Zara n. 17, ove è rimasta a vivere la ricorrente unitamente ai figli.
Per tali motivi la ricorrente ha domandato al Tribunale di “dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
- addebitare al marito la responsabilità della separazione;
- disporre che la casa coniugale sita al Controparte_1
Vicolo Zara n° 17, di Fermo venga assegnata alla moglie, che continuerà a viverci con i due figli;
- disporre che venga riconosciuta, a titolo di mantenimento in favore della moglie, una somma di denaro pari ad € 300,00 mensili;
- disporre che venga riconosciuto a titolo di mantenimento in favore dei figli maggiorenni ma non indipendenti economicamente, una somma di denaro pari ad €
250,00 mensili cadauno”.
2. Il resistente non si è costituito nel presente giudizio e Controparte_1 va, pertanto dichiarato contumace – verificata la regolarità della notifica eseguita dapprima all'indirizzo di residenza (cfr. certificato storico di residenza aggiornato al
18/3/2025) con esito “omessa notifica il destinatario risulta sloggiato all'indirizzo come dichiarato dalla figlia ivi rinvenuta”, quindi rinnovata dall'ufficiale giudiziario ai Per_1 sensi dell'art. 143 c.p.c. presso la casa comunale di Fermo.
3. A seguito del deposito del ricorso introduttivo (cui risultano allegati esclusivamente l'estratto dell'atto di matrimonio ed il certificato di residenza e stato di famiglia), la ricorrente non ha svolto ulteriori difese nei termini di cui all'art. 473 bis. 17 c.p.c. Alla prima udienza del 20/6/2024 è stato assegnato termine per il deposito di documentazione economica ex art. 473 bis 12 c.p.c., la quale non è stata depositata. Alla successiva udienza del 10/10/2024 il ricorrente ha dato atto “di rinunciare alle domande di mantenimento formulate sia con riguardo alla ricorrente che con
Pag. 3 di 8 riguardo ai figli maggiorenni (nonostante siano non ancora economicamente indipendenti)” e modificato le conclusioni come segue “ dichiarare con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
- addebitare al marito la responsabilità della separazione;
- disporre che la casa Controparte_1 coniugale sita al Vicolo Zara n° 17, di Fermo venga assegnata alla moglie, che continuerà a viverci con i due figli, non ancora economicamente indipendenti;
Con vittoria di spese;
disporre all'esito la rimessione in istruttoria del giudizio per il successivo scioglimento del vincolo matrimoniale, al passaggio in giudicato della pronuncia di separazione.”. Con ordinanza collegiale del
5/12/2024 è stato domandato il deposito di certificato storico aggiornato di residenza del resistente (poi depositato in data 2/4/2025). All'udienza del 3/4/2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe riportate, dando atto di rinunciare ai termini per il deposito di note conclusive e la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, il Collegio osserva quanto segue.
Risulta adeguatamente provato il venir meno tra i coniugi di ogni comunione spirituale e materiale, circostanza tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
non vi è, inoltre, incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenziato anche dalla omessa costituzione in giudizio del convenuto. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Quanto alle domande accessorie svolte dalla ricorrente, in via preliminare, va rigettata la domanda svolta di addebito della separazione al marito.
Al riguardo va rilevato che la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stato causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo. Deve in sostanza sussistere un nesso causale tra i comportamenti
Pag. 4 di 8 costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione.
L'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio - che è esclusivo onere di chi agisce dimostrare compiutamente ex art. 2697 c.c. - postula, dal lato del giudicante, una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro, sicchè “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (cfr. Cass. Civ. sez. I sentenza n.2059 del 14.02.2012 e tra le altre di recente Tribunale, Catania, sez. I , 12/06/2020 , n. 2025). Esclude la sussistenza del nesso causale la presenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. Civ. sez.I sentenza n.25618 del 07.012.2007). Pertanto, quando sia accertata una crisi sentimentale tra i coniugi protrattasi per lungo tempo prima dei comportamenti illegittimi, i comportamenti stessi non possono essere visti in termini di antecedente causale rispetto alla separazione (cfr. Tribunale Pavia, 10/08/2016,
n.1191).
Ciò premesso quanto ai principi giuridici applicabili, nel caso di specie, l'onere allegatorio e probatorio gravante su con riguardo alla domanda Parte_1 di addebito non risulta soddisfatto.
Parte ricorrente si è limitata ad asserire genericamente che “la vita matrimoniale si è rivelata da tempo intollerabile a causa del carattere intransigente e dell'indole turbolenta e dispotica del marito, fortemente attaccato alle proprie tradizioni secondo le quali la donna risulta essere completamente sottomessa alla figura maschile, particolarmente dedito all'abuso di alcol ed a sperperare denaro al gioco (in particolare alle macchinette – videopoker), nonché ad intrattenere abitualmente relazioni extraconiugali” senza fornire al riguardo alcuna prova (non avendo la stessa formulato istanze istruttorie ed essendosi limitata a
Pag. 5 di 8 produrre nel corso del giudizio esclusivamente l'estratto dell'atto di matrimonio ed il certificato di residenza e stato di famiglia) – rilevato come non possa operare in specie il principio di non contestazione, il quale “non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema;
pertanto, al convenuto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda” (cfr. Cass. 14623/2009).
In specie, neppure il dedotto allontanamento del resistente dalla casa familiare può giustificare l'addebito della separazione al coniuge – ciò alla luce delle generiche allegazioni svolte dalla ricorrente e del carente contesto probatorio offerto, emergendo dal tenore del ricorso come l'allontanamento sia avvenuto quando la crisi coniugale era ormai divenuta irreversibile (cfr. Cassazione civile , sez. I , 05/05/2021 , n. 11793).
La domanda di addebito della separazione al marito viene, pertanto, rigettata.
6. Quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare alla moglie la stessa va accolta. Parte_1
Sul punto va richiamato il principio giurisprudenziale per cui “l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente. A tale provvedimento risulta estranea qualsiasi valutazione inerente alla regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori” (cfr. da ultimo Cassazione civile , sez. I ,
24/06/2022 , n. 20452)
Considerato che, in specie, emerge dagli atti come i figli della coppia siano divenuti solo da poco maggiorenni, siano economicamente non autosufficienti
(avendo l'età di anni 23 anni ed l'età di anni Persona_3 Persona_4
Pag. 6 di 8 19) e vivano entrambi unitamente alla madre presso la casa coniugale a Fermo
Vicolo Zara n.17 - la stessa va assegnata alla ricorrente.
7. Nulla va disposto in merito al mantenimento sia in favore della coniuge che in favore dei figli maggiorenni, avendo la ricorrente dato atto all'udienza del
10/10/2024 “di rinunciare alle domande di mantenimento formulate sia con riguardo alla ricorrente che con riguardo ai figli maggiorenni (nonostante siano non ancora economicamente indipendenti)” – rilevato quanto ai figli che l'assegno di mantenimento dovuto dal genitore non convivente risponde all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario (cfr. Cass. 24316/2013; Cass. 25300/2013) e richiamata la giurisprudenza secondo cui “Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato "iure proprio", anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio […] ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva”
(cfr. Cass. n. 18869/2014).
8. Considerato che parte ricorrente ha, altresì, domandato – nell'atto introduttivo - la dichiarazione di scioglimento del matrimonio (domanda procedibile decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/70), la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza, per l'acquisizione della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di ottenere la pronuncia di divorzio.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
Pag. 7 di 8 DICHIARA la separazione dei coniugi ed Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Marocco in data 9/9/1999 - atto di
[...] matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Fermo, anno
2023, atto numero 144, parte II, serie C;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo di procedere alle annotazioni di legge;
RIGETTA la domanda svolta dalla ricorrente di addebito della separazione al marito;
ASSEGNA a la casa familiare sita a Fermo Vicolo Zara n. 17; Parte_1
DISPONE la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio 1/5/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
RGNR 317/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al NRG 317/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Stefano Simonetti, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE contro
, (C.F. ) non costituito nel Controparte_1 C.F._2 presente giudizio;
- RESISTENTE CONTUMACE E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
*** OGGETTO: “separazione giudiziale”
***
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/4/2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, il difensore di parte ricorrente - unica costituita – ha precisato le conclusioni come segue
“dichiarare con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
- addebitare al marito la responsabilità della Controparte_1 separazione;
- disporre che la casa coniugale sita al Vicolo Zara n° 17, di Fermo, venga assegnata alla moglie, che continuerà a viverci con i due figli, non ancora economicamente indipendenti;
- disporre all'esito, la rimessione in istruttoria del giudizio per il successivo scioglimento del vincolo matrimoniale, al passaggio in giudicato della pronuncia di separazione. Con vittoria di spese. Il sottoscritto procuratore, infine, dà atto di rinunciare all'assegnazione dei termini per note conclusive.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. depositato in data 11/3/2024, ha proposto cumulativamente domanda di separazione e divorzio Parte_1 dal coniuge - con il quale ha contratto matrimonio in Marocco in Controparte_1 data 9/9/1999 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Fermo in data 6/12/2023, atto numero 144, parte II, serie C).
Parte ricorrente a sostegno della domanda ha dedotto che: a) dopo il matrimonio, celebrato in Marocco il 9/9/1999, nell'anno 2000 i coniugi si sono trasferiti a vivere in Italia ed hanno stabilito la residenza nel Comune di Fermo;
b) dall' unione matrimoniale sono nati due figli, il 7/10/2001 e il 28/6/2005 (entrambi Per_1 Per_2
Pag. 2 di 8 maggiorenni e non economicamente indipendenti); c) nel corso degli anni i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati a causa del carattere autoritario del marito e delle condotte dallo stesso tenute che hanno reso la convivenza intollerabile – lo stesso si
è sempre disinteressato delle esigenze della famiglia, lavorando saltuariamente ed essendo “dedito all'abuso di alcol ed a sperperare denaro al gioco (in particolare alle macchinette
– videopoker), nonché ad intrattenere abitualmente relazioni extraconiugali”; d) CP_1
inoltre, dal 2020 si è allontanato dalla casa coniugale sita a Fermo Vicolo
[...]
Zara n. 17, ove è rimasta a vivere la ricorrente unitamente ai figli.
Per tali motivi la ricorrente ha domandato al Tribunale di “dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
- addebitare al marito la responsabilità della separazione;
- disporre che la casa coniugale sita al Controparte_1
Vicolo Zara n° 17, di Fermo venga assegnata alla moglie, che continuerà a viverci con i due figli;
- disporre che venga riconosciuta, a titolo di mantenimento in favore della moglie, una somma di denaro pari ad € 300,00 mensili;
- disporre che venga riconosciuto a titolo di mantenimento in favore dei figli maggiorenni ma non indipendenti economicamente, una somma di denaro pari ad €
250,00 mensili cadauno”.
2. Il resistente non si è costituito nel presente giudizio e Controparte_1 va, pertanto dichiarato contumace – verificata la regolarità della notifica eseguita dapprima all'indirizzo di residenza (cfr. certificato storico di residenza aggiornato al
18/3/2025) con esito “omessa notifica il destinatario risulta sloggiato all'indirizzo come dichiarato dalla figlia ivi rinvenuta”, quindi rinnovata dall'ufficiale giudiziario ai Per_1 sensi dell'art. 143 c.p.c. presso la casa comunale di Fermo.
3. A seguito del deposito del ricorso introduttivo (cui risultano allegati esclusivamente l'estratto dell'atto di matrimonio ed il certificato di residenza e stato di famiglia), la ricorrente non ha svolto ulteriori difese nei termini di cui all'art. 473 bis. 17 c.p.c. Alla prima udienza del 20/6/2024 è stato assegnato termine per il deposito di documentazione economica ex art. 473 bis 12 c.p.c., la quale non è stata depositata. Alla successiva udienza del 10/10/2024 il ricorrente ha dato atto “di rinunciare alle domande di mantenimento formulate sia con riguardo alla ricorrente che con
Pag. 3 di 8 riguardo ai figli maggiorenni (nonostante siano non ancora economicamente indipendenti)” e modificato le conclusioni come segue “ dichiarare con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
- addebitare al marito la responsabilità della separazione;
- disporre che la casa Controparte_1 coniugale sita al Vicolo Zara n° 17, di Fermo venga assegnata alla moglie, che continuerà a viverci con i due figli, non ancora economicamente indipendenti;
Con vittoria di spese;
disporre all'esito la rimessione in istruttoria del giudizio per il successivo scioglimento del vincolo matrimoniale, al passaggio in giudicato della pronuncia di separazione.”. Con ordinanza collegiale del
5/12/2024 è stato domandato il deposito di certificato storico aggiornato di residenza del resistente (poi depositato in data 2/4/2025). All'udienza del 3/4/2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe riportate, dando atto di rinunciare ai termini per il deposito di note conclusive e la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, il Collegio osserva quanto segue.
Risulta adeguatamente provato il venir meno tra i coniugi di ogni comunione spirituale e materiale, circostanza tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
non vi è, inoltre, incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenziato anche dalla omessa costituzione in giudizio del convenuto. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Quanto alle domande accessorie svolte dalla ricorrente, in via preliminare, va rigettata la domanda svolta di addebito della separazione al marito.
Al riguardo va rilevato che la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stato causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo. Deve in sostanza sussistere un nesso causale tra i comportamenti
Pag. 4 di 8 costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione.
L'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio - che è esclusivo onere di chi agisce dimostrare compiutamente ex art. 2697 c.c. - postula, dal lato del giudicante, una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro, sicchè “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (cfr. Cass. Civ. sez. I sentenza n.2059 del 14.02.2012 e tra le altre di recente Tribunale, Catania, sez. I , 12/06/2020 , n. 2025). Esclude la sussistenza del nesso causale la presenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. Civ. sez.I sentenza n.25618 del 07.012.2007). Pertanto, quando sia accertata una crisi sentimentale tra i coniugi protrattasi per lungo tempo prima dei comportamenti illegittimi, i comportamenti stessi non possono essere visti in termini di antecedente causale rispetto alla separazione (cfr. Tribunale Pavia, 10/08/2016,
n.1191).
Ciò premesso quanto ai principi giuridici applicabili, nel caso di specie, l'onere allegatorio e probatorio gravante su con riguardo alla domanda Parte_1 di addebito non risulta soddisfatto.
Parte ricorrente si è limitata ad asserire genericamente che “la vita matrimoniale si è rivelata da tempo intollerabile a causa del carattere intransigente e dell'indole turbolenta e dispotica del marito, fortemente attaccato alle proprie tradizioni secondo le quali la donna risulta essere completamente sottomessa alla figura maschile, particolarmente dedito all'abuso di alcol ed a sperperare denaro al gioco (in particolare alle macchinette – videopoker), nonché ad intrattenere abitualmente relazioni extraconiugali” senza fornire al riguardo alcuna prova (non avendo la stessa formulato istanze istruttorie ed essendosi limitata a
Pag. 5 di 8 produrre nel corso del giudizio esclusivamente l'estratto dell'atto di matrimonio ed il certificato di residenza e stato di famiglia) – rilevato come non possa operare in specie il principio di non contestazione, il quale “non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema;
pertanto, al convenuto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda” (cfr. Cass. 14623/2009).
In specie, neppure il dedotto allontanamento del resistente dalla casa familiare può giustificare l'addebito della separazione al coniuge – ciò alla luce delle generiche allegazioni svolte dalla ricorrente e del carente contesto probatorio offerto, emergendo dal tenore del ricorso come l'allontanamento sia avvenuto quando la crisi coniugale era ormai divenuta irreversibile (cfr. Cassazione civile , sez. I , 05/05/2021 , n. 11793).
La domanda di addebito della separazione al marito viene, pertanto, rigettata.
6. Quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare alla moglie la stessa va accolta. Parte_1
Sul punto va richiamato il principio giurisprudenziale per cui “l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente. A tale provvedimento risulta estranea qualsiasi valutazione inerente alla regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori” (cfr. da ultimo Cassazione civile , sez. I ,
24/06/2022 , n. 20452)
Considerato che, in specie, emerge dagli atti come i figli della coppia siano divenuti solo da poco maggiorenni, siano economicamente non autosufficienti
(avendo l'età di anni 23 anni ed l'età di anni Persona_3 Persona_4
Pag. 6 di 8 19) e vivano entrambi unitamente alla madre presso la casa coniugale a Fermo
Vicolo Zara n.17 - la stessa va assegnata alla ricorrente.
7. Nulla va disposto in merito al mantenimento sia in favore della coniuge che in favore dei figli maggiorenni, avendo la ricorrente dato atto all'udienza del
10/10/2024 “di rinunciare alle domande di mantenimento formulate sia con riguardo alla ricorrente che con riguardo ai figli maggiorenni (nonostante siano non ancora economicamente indipendenti)” – rilevato quanto ai figli che l'assegno di mantenimento dovuto dal genitore non convivente risponde all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario (cfr. Cass. 24316/2013; Cass. 25300/2013) e richiamata la giurisprudenza secondo cui “Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato "iure proprio", anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio […] ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva”
(cfr. Cass. n. 18869/2014).
8. Considerato che parte ricorrente ha, altresì, domandato – nell'atto introduttivo - la dichiarazione di scioglimento del matrimonio (domanda procedibile decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/70), la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza, per l'acquisizione della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di ottenere la pronuncia di divorzio.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
Pag. 7 di 8 DICHIARA la separazione dei coniugi ed Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Marocco in data 9/9/1999 - atto di
[...] matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Fermo, anno
2023, atto numero 144, parte II, serie C;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo di procedere alle annotazioni di legge;
RIGETTA la domanda svolta dalla ricorrente di addebito della separazione al marito;
ASSEGNA a la casa familiare sita a Fermo Vicolo Zara n. 17; Parte_1
DISPONE la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio 1/5/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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