Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 1967 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 aprile 1973 |
Giurisprudenza • 42
- 1. Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 368Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Lavoro Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 24 gennaio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6532/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa DA Parte_1 , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ferraù, giusta procura allegata al ricorso introduttivo; - Ricorrente - CONTRO Controparte_1 , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. RO IZ RI, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo …Leggi di più...
- lavoro non di ruolo·
- trattamento di fine servizio (TFS)·
- Corte Costituzionale sentenza n. 208/1986·
- violazione art. 14 L.R. n. 26/1986·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- violazione art. 36 Cost.·
- art. 36 Cost.·
- art. 9 D.Lgs. C.P.S. n. 207/1947·
- indennità di cessazione dal servizio·
- riscatto contributivo
Versioni del testo
- Art. 1.
Agli impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di previdenza diretto, indiretto e di riversibilita' per il personale civile di ruolo, comprese quelle relative alle ritenute ed ai contributi, nonche' le disposizioni sulla concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica e sull'assunzione, a carico dello Stato, delle spese di cura per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da causa di servizio.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa per le Amministrazioni dello Stato l'obbligo della iscrizione dei dipendenti, di cui al primo comma, alle assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale od a fondi sostitutivi delle assicurazioni medesime, salva l'iscrizione all'assicurazione per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi.
Si applica l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322 , e successive modificazioni.
I predetti dipendenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in sostituzione dei trattamenti previsti dal primo comma, possono optare, entro un anno da tale data, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, od a fondi sostitutivi di essa. In tale caso permane per le Amministrazioni anche l'obbligo di provvedere alla continuazione della iscrizione del suddetto personale alle assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione, nonche' all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani; la regolarizzazione delle posizioni assicurative e' eseguita senza oneri per interessi di mora. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 12 aprile 1973 n .40 (in G.U. 1a s.s. 18/04/1973 n. 102) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077 ("estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo"), nella parte in cui non contempla tra i destinatari del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza a carico dello Stato anche gli insegnanti non di ruolo con nomina annuale, con la disciplina gia' prevista per gli insegnanti non di ruolo con incarico triennale". - Art. 2.
I dipendenti, di cui al primo comma dell'articolo 1, possono riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza previsto da detto comma, il servizio civile non di ruolo prestato presso le Amministrazioni indicate nel comma stesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' il periodo di studi ai sensi dell' articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 , ed altresi' il servizio prestato nella qualita' di insegnante non di ruolo secondo le norme contenute negli articoli 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831 , e nell' articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 , come risultano modificati dalla presente legge.
Per tale riscatto si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 . Il predetto riscatto non e' ammesso per i periodi di servizio che hanno concorso a determinare il trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o di gestioni relative a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.
Si applica, inoltre, la legge 6 dicembre 1965, n. 1368 .
Ferma restando la disciplina contenuta negli articoli 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831 , e nell' articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 , come risultano modificati dalla presente legge, al personale insegnante non di ruolo indicato in detti articoli si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti. - Art. 3.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' dovuta ai dipendenti, di cui al precedente articolo 1, la indennita' per cessazione dal servizio prevista dalle vigenti disposizioni, salvo il caso di opzione contemplato dallo stesso articolo 1.
Il diritto alla predetta indennita' e' conservato relativamente al servizio non di ruolo che non sia riscattato ai sensi del precedente articolo 2. In tale caso l'indennita' stessa e' computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultima retribuzione in godimento anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.