Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 13/05/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00358/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2024, proposto da OS MA, LA MA, TA NA, CL NI, NL CI, CL BU, rappresentati e difesi dagli avvocati NL Saccomandi, Francesco Galanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato NL Daniele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Pesaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Gattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Pesaro e Urbino, non costituito in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la Mobilita' Sostenibile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Autostrade per L'Italia S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Pellizzer, Elisabetta Buranello, con domicilio eletto presso lo studio Franco Pellizzer in Bologna, via Collegio di Spagna 15 con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Decreto Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 24.3.2022 prot. 5784 avente ad oggetto: “ D.P.R. 18 aprile 1994, n.383 e s.m.i. Autostrada: A14 Bologna-Bari-Taranto Ampliamento alla terza corsia nel tratto Rimini Nord-Porto Sant’Elpidio Sub tratta: Cattolica- Fano Ampliamento alla terza corsia - Lotto 2 bis Opere complementari in comune di Pesaro: Nuovo svincolo di Pesaro sud PROGETTO DEFINITIVO ”, di cui se ne acquisita notizia e conoscenza solo in data 25.3.2024;
- della nota di trasmissione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25.3.2024 prot. 4873;
- del provvedimento n. 20861 del 26 novembre 2021 di indizione della Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 383/1994;
- dell’elenco elaborati progettuali allegato al provvedimento di indizione della Conferenza di Servizi;
- dell’elenco elaborati progettuali allegato al decreto Direttoriale n. 5784 del 24 marzo 2022;
ove occorrer possa:
- della delibera Consiglio Comunale Pesaro nr. 14 del 14/02/2022 avente ad oggetto il parere favorevole alla realizzazione del progetto definitivo in questione ed alla conseguente variante al PRG vigente;
- della delibera Giunta Regione Marche nr. 109 del 14/02/2022 con cui è strato espresso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento e alla relativa variante urbanistica;
nonché di ogni atto, connesso, collegato e presupposto, anche di carattere istruttorio non conosciuto e con riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Marche e di Comune di Pesaro e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la Mobilita' Sostenibile e di Autostrade per L'Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso all’attenzione del Collegio, ha ad oggetto in via principale il decreto con cui è stato approvato il progetto definitivo e apposto il vincolo preordinato all’esproprio relativamente alla realizzazione del nuovo svincolo autostradale Pesaro sud, presentato da Autostrade per l’Italia Spa.
I ricorrenti affermano di essere venuti a conoscenza degli atti gravati il 25.3.2024, a seguito di accesso agli atti.
Gli atti indicati in epigrafe sono gravati, indistintamente, mediante il seguente motivo di diritto, così rubricato, Violazione di legge in relazione al DRP 383/1994 e al DPR 616/1977, anche rispetto al DPR 327/2001 in tema di espropriazione per pubblica utilità e di variante agli strumenti urbanistici. Violazione di legge in relazione alla LR 34/1992 con particolare riguardo alla attuazione e/o variante al PTC Provinciale. Violazione di legge in relazione all’allora vigente Dlgs 50/2016 in tema di progetto esecutivo. Violazione di legge in relazione agli artt. 1-3-6-14 e ss L. 241/1990 in tema di motivazione, istruttoria e conferenza dei servizi. Violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Illegittimità derivata.
I ricorrenti evidenziano, in via preliminare, la loro legittimazione attiva e il loro interesse ad agire, deducendo di essere incisi in maniera “ devastante ” dal progetto del nuovo svincolo di Pesaro, non soltanto perché esso prevede un considerevole esproprio delle aree di loro proprietà o dove comunque esercitano la propria attività; ma soprattutto perché la soluzione progettuale sopra descritta mina in radice la possibilità di continuare a vivere ed esercitare la propria attività nell’area interessata dall’opera.
In particolare, si dice che l’abitazione dei Sig.ri MA è destinata a restare interclusa tra le rotatorie stradali e il groviglio delle nuove strade di collegamento, mentre l’abitazione della Sig.ra NI si troverà affiancata dall’imponente bretella di transito a più carreggiate.
Sempre in via preliminare evidenziano la tempestività del ricorso, in quanto l’art. 17, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 con riferimento al procedimento espropriativo impone la comunicazione ai diretti interessati del progetto definitivo, adempimento qui asseritamente non effettuato.
I ricorrenti, si dice, solo dietro evasione di istanza di acceso agli atti, hanno acquisito piena conoscenza dei provvedimenti il 25/3/2024.
Nel merito si afferma che la progettazione definitiva approvata è connotata da lacune e carenze di contenuto e, pertanto, si pone in violazione della disciplina in tema di progettazione di infrastrutture di interesse strategico, stante l’assenza “ di quei necessari aggiornamenti richiesti proprio dagli enti partecipanti alla Conferenza di servizi ”.
Si dice che non sono state considerate le interferenze rispetto al metanodotto indicate da SNAM; non sono stati integrati gli elaborati come prescritto dal Comune di Pesaro; non sono state accolte le prescrizioni e indicazioni impartite dalla Regione Marche.
Si rileva la mancata previsione dell’intervento nel PTC di Pesaro e che era necessaria ed indispensabile una presa di posizione da parte della Provincia di Pesaro e Urbino.
Si lamenta violazione della L.R. 34/1992.
Si deduce sproporzione ed inadeguatezza dell’intervento rispetto alle proprietà degli odierni ricorrenti, anche in relazione alla alternativa proposta e alla non conformità dell’intervento al PRG e al PTC.
Si afferma che l’insieme di opere di progetto determinano una modifica profonda del paesaggio esistente.
Si deduce contraddittorietà della posizione assunta prima dal Comune di Pesaro e poi anche dalla Regione, che affermando la non conformità dell’opera alle previsioni urbanistiche hanno rilasciato però parere favorevole al progetto definitivo, senza tener conto dei vincoli presenti.
Si sono costituite in giudizio le parti resistenti e controinteressata, indicate in epigrafe.
Dopo il deposito di documenti, lo scambio delle memorie e la discussione orale, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati trattenuti in decisione all’udienza pubblica del 23 aprile 2025.
Si può prescindere:
- dalle eccezioni di tardività e inammissibilità sollevate dalla Regione Marche verso l’impugnativa della D.G.R. 109/2022 di espressione, ai fini dell’intesa Stato-Regione di cui al D.P.R. n.383/1994, del parere favorevole alla realizzazione dell’intervento e alla relativa variante urbanistica, con prescrizioni;
- dall’eccezione di tardività dell’impugnativa verso il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile n. 5784 del 24 marzo 2022, sollevata dalla controinteressata;
- dall’eccezione di inammissibilità del ricorso (per violazione dell’art. 40 c. 2 cpa) per la proposizione di motivi non specifici, sollevata dal Comune di Pesaro;
data l’infondatezza nel merito del ricorso, per le seguenti ragioni.
Quanto alle interferenze con metanodotti, a pag. 8 del Decreto del 24 marzo 2022 citato, si legge che è stata acquisita al procedimento “ nota n.139 del 24 febbraio 2022, con la quale Snam Rete gas S.p.A. conferma che le opere in progetto interferiscono, per quanto attiene alle altre bretelle, con il metanodotto Pesaro 1° presa DN 250 – 75 bar (EAM34790) per il quale con nota prot. 0728 del 13 ottobre 2021 è stato trasmesso sia il preventivo di tempi e costi che la propria progettazione definitiva per la risoluzione dell’interferenza. Con la medesima nota è stato trasmesso il cronoprogramma dei lavori di competenza, già richiesto da Autostrade per l’Italia con propria nota n.20649/EU del 2 dicembre 2021 ”.
Quanto agli atti di competenza comunale, (cfr. pag. 7 Decreto 22 marzo 2022) è stata acquisita la “ nota n.17981 del 15 febbraio 2022, con la quale il Comune di Pesaro trasmette la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 14 febbraio 2022, con cui esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla realizzazione del progetto definitivo ed alla conseguente variante al vigente PRG, interessante la porzione di territorio oggetto dell’intervento, dando indicazione che il progetto in esame debba essere integrato con gli elaborati richiamati, ritenuti essenziali al recepimento della variante nello strumento urbanistico generale ”.
Quanto agli atti di competenza regionale (pag. 7 Decreto 22 marzo 2022), è stata acquisita la “ nota n. 206639 del 22 febbraio 2022, della Regione Marche - Dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile, con la quale si trasmette la DGR n. 109 del 14 febbraio 2022 di espressione, ai fini dell’intesa Stato-Regione di cui al D.P.R. n.383/1994 e ss.mm.ii., del parere favorevole alla realizzazione dell’intervento e alla relativa variante urbanistica, con le prescrizioni e le indicazioni dettagliate nel dispositivo ”.
Quanto al PTC e alla violazione della L.R. 34/1992, trattandosi di procedura per l’approvazione di un’opera di interesse statale (d.P.R. 383/1994), trova applicazione quanto stabilito dall’art. 10 della L.R. 17/2015 (“ Le opere pubbliche di interesse statale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del d.p.r. 380/2001 sono autorizzate previo accertamento della conformità con le previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti effettuato dalla Regione, sentiti i Comuni nel cui territorio ricade il progetto. Per tali opere, nell’ambito degli accordi e delle intese stipulati ai sensi della suddetta normativa statale, non hanno valore vincolante le previsioni del Piano paesaggistico ambientale regionale (PPAR), del Piano territoriale di coordinamento (PTC) e degli altri atti di pianificazione settoriale sovraordinati, nonché degli strumenti urbanistici intercomunali e comunali ”), non quindi la L.R. 34/1992.
Quanto alla modifica del paesaggio, (cfr. pag. 8 Decreto 22 marzo 2022) si dà atto della “ nota prot. n. 2121 del 25 febbraio 2022, con la quale la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Ancona e Pesaro e Urbino trasmetta la determinazione di competenza relativamente alla tutela paesaggistica e archeologica. Il parere è sostanzialmente favorevole con le indicazioni formulate. Per quanto attiene alla tutela archeologica rappresenta che: “Il parere conclusivo del procedimento, secondo quanto esplicitato nella nota prot. n. 26964 del 27 settembre 2017 del Servizio II della Direzione Generale, sarà necessariamente subordinato all’esito delle indagini, che dovranno interessare almeno il 30 per cento dell’area coinvolta dai lavori ".
Relativamente alla richiesta di modifica progettuale avanzata dai ricorrenti, va rilevato che la stessa ripropone la soluzione progettuale originariamente elaborata dalla proponente Aspi. La diversa localizzazione dell’opera prevista dalla versione originaria del progetto, tuttavia, non è stata accolta a causa di quanto emerso nella fase inziale dell’istruttoria VIA, nell’ambito della quale la Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggio si era espressa con nota del 12.2.2016, promuovendo la variazione progettuale qui avversata.
Nessuna contraddittorietà è riscontrabile, inoltre, nell’operato del Comune di Pesaro e della Regione Marche, in quanto l’espressione di pareri favorevoli con prescrizioni, non integra contraddittorietà alcuna, bensì manifestazione di assenso condizionato all’adempimento delle prescrizioni imposte.
In definitiva il ricorso va respinto, essendo infondate le censure dedotte.
Considerate le circostanze di causa, si ravvisano sufficienti ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO