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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/07/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5199/2022
R.G. n. 1387/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promossi da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Rosaria Converso
Email_1 contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Marcello Carnovale E
Email_2
Avv. Umberto Ferrato
t Email_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con gli atti introduttivi dei giudizi riuniti parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 33420220002850221000, n. 33420220002850322000, n.
33420220002850423000 e n. 33420230000255706000, con cui le è stato richiesto il pagamento delle somme asseritamente dovute per revoca dell'indennità di disoccupazione agricola rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2019 e 2018.
Ha dedotto di aver, altresì, ricevuto, in data 15/06/2022, provvedimenti di revoca della prestazione dedotta, per tutti gli anni dal 2015 al 2019, emessi a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura.
A sostegno delle opposizioni, ha descritto di aver lavorato alle dipendenze della ditta Parte_2
” dal 28/10/2015 al 23/10/2018 per 102 giornate annue e dal 09/08/2019 al 23/10/2019 per
[...]
51 giornate, con mansioni di bracciante agricolo, prevalentemente impiegato in lavori di raccolta di ortaggi e di pulizia dei terreni.
Pertanto, previo esperimento di ricorsi amministrativi, ha adito l'intestato Tribunale per il riconoscimento del rapporto lavorativo svolto con riferimento al periodo dal 2015 al 2019 e per l'accertamento negativo degli indebiti richiamati.
Costituitosi, l' convenuto ha eccepito, nei vari scritti difensivi, l'inammissibilità delle CP_1 domande per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22, comma1, del d. l.
3.2.1970 n. 7 e nel merito, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
Istruite per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, all'udienza odierna, le controversie sono state decise con la presente sentenza.
***
Le domande non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Deve essere, preliminarmente, dichiarata la fondatezza dell'eccezione, sollevata dal resistente istituto, di decadenza, ai sensi dell'art. 22 d.l. n.7/1970, conv. in legge n. 83/1970, dall'impugnativa dei provvedimenti di cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, provvedimenti che stanno alla base della ripetizione degli indebiti maturati in relazione al periodo dedotto in causa (2015/2019).
La norma, reintrodotta con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale decadenza, di ordine pubblico, rivesta natura sostanziale e sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio (Cass. sez. lav. n. 9622 di 12.5.2015, Cass. sez. lav. n. 15813 del 6.7.2009 e n. 18528 del 9.9.2011; Cass. 17 marzo 2008, n. 7148). Trattasi di questione che deve essere, necessariamente, esaminata prima di passare al merito della controversia, relativa all'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro per gli anni dedotti e del diritto alle prestazioni previdenziali in contesa.
Ed infatti, il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (Cass. SS.UU sentenza n. 1133 del 26 ottobre 2000).
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere le indennità previdenziali, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione temporanea (in termini:
Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994).
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e, dunque, nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 della legge citata (Cassazione Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30858; Cass civ. 4/3/2019, n. 6229,
Cass. civ. 5/8/2020, n. 16718).
Ciò chiarito in punto di diritto, con riferimento alla fattispecie concreta, l'eccezione di decadenza CP_ risulta fondata con riferimento agli anni dedotti perché l' ha debitamente documentato che i provvedimenti di disconoscimento per le giornate del 2015, 2016, 2017 e 2018 sono stati notificati alla ricorrente mediante comunicazioni personali in data 16/12/2021 (cfr. relate di notifica in allegati CP_
.
Di conseguenza, non possono che risultare tardivi i ricorsi amministrativi proposti in data 8/8/2022
(avverso le comunicazioni degli indebiti maturati a seguito di cancellazione delle giornate). Ed è escluso che la presentazione di un ricorso tardivo comporti lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza (Cass. sent. n. 12603/2007).
Pertanto, computati i tempi di definizione del procedimento amministrativo, risultano tardive le proposizioni delle domande giudiziali perché promosse oltre il termine di 120 giorni decorrenti dalla scadenza dei 30 giorni utili per la proposizione del ricorso amministrativo a partire dal giorno successivo alla notifica personale del disconoscimento.
Più segnatamente, il corso della decadenza era cominciato sin dal 17/12/2021 con il decorso prima del termine (di giorni 30) previsto per la tempestiva proposizione del ricorso amministrativo di primo grado, poi, del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, con la conseguenza che risultano ampiamente tardive le domande giudiziali proposte in data 8/11/2022 e 20/4/2023.
Pertanto, parte ricorrente risulta decaduta dalla possibilità di accertare il rapporto di lavoro nel periodo dedotto né il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli subordinati potrebbe essere accertato in via meramente incidentale, in quanto una simile soluzione avrebbe effetti elusivi del termine decadenziale (Cass. 15.7.2005, n. 14994; Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n.
165/2023).
La preclusione che consegue alla maturata decadenza comporta, dunque, la perdita di un requisito costitutivo dello status di lavoratore agricolo che condiziona l'accesso alle prestazioni economiche di cui la ricorrente ha rivendicato la titolarità con riferimento agli anni dal 2015 al 2019.
Inoltre, pur non risultando, agli atti, cancellazioni per le giornate denunciate nell'anno 2019, deve essere parimenti rigettata la domanda afferente all'accertamento negativo dell'indebito per lo stesso anno.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 32 L. n. 264/1949, l'indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli “qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
Nel caso di specie l'accredito di 51 contributi nell'anno di competenza del sussidio non basta ad integrarne gli elementi costitutivi, mancando tanto il requisito contributivo (accredito complessivo di
102 contributi) quanto quello assicurativo (l'iscrizione negli elenchi anagrafici per almeno due anni).
Ne consegue il rigetto dei promossi ricorsi.
Nulla sulle spese in ragione della dichiarazione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela
Esposito in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta i ricorsi;
- nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 9.7.2025
Il GIUDICE del LAVORO
Dott.ssa Manuela Esposito Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.
R.G. n. 1387/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promossi da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Rosaria Converso
Email_1 contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Marcello Carnovale E
Email_2
Avv. Umberto Ferrato
t Email_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con gli atti introduttivi dei giudizi riuniti parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 33420220002850221000, n. 33420220002850322000, n.
33420220002850423000 e n. 33420230000255706000, con cui le è stato richiesto il pagamento delle somme asseritamente dovute per revoca dell'indennità di disoccupazione agricola rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2019 e 2018.
Ha dedotto di aver, altresì, ricevuto, in data 15/06/2022, provvedimenti di revoca della prestazione dedotta, per tutti gli anni dal 2015 al 2019, emessi a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura.
A sostegno delle opposizioni, ha descritto di aver lavorato alle dipendenze della ditta Parte_2
” dal 28/10/2015 al 23/10/2018 per 102 giornate annue e dal 09/08/2019 al 23/10/2019 per
[...]
51 giornate, con mansioni di bracciante agricolo, prevalentemente impiegato in lavori di raccolta di ortaggi e di pulizia dei terreni.
Pertanto, previo esperimento di ricorsi amministrativi, ha adito l'intestato Tribunale per il riconoscimento del rapporto lavorativo svolto con riferimento al periodo dal 2015 al 2019 e per l'accertamento negativo degli indebiti richiamati.
Costituitosi, l' convenuto ha eccepito, nei vari scritti difensivi, l'inammissibilità delle CP_1 domande per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22, comma1, del d. l.
3.2.1970 n. 7 e nel merito, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
Istruite per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, all'udienza odierna, le controversie sono state decise con la presente sentenza.
***
Le domande non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Deve essere, preliminarmente, dichiarata la fondatezza dell'eccezione, sollevata dal resistente istituto, di decadenza, ai sensi dell'art. 22 d.l. n.7/1970, conv. in legge n. 83/1970, dall'impugnativa dei provvedimenti di cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, provvedimenti che stanno alla base della ripetizione degli indebiti maturati in relazione al periodo dedotto in causa (2015/2019).
La norma, reintrodotta con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale decadenza, di ordine pubblico, rivesta natura sostanziale e sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio (Cass. sez. lav. n. 9622 di 12.5.2015, Cass. sez. lav. n. 15813 del 6.7.2009 e n. 18528 del 9.9.2011; Cass. 17 marzo 2008, n. 7148). Trattasi di questione che deve essere, necessariamente, esaminata prima di passare al merito della controversia, relativa all'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro per gli anni dedotti e del diritto alle prestazioni previdenziali in contesa.
Ed infatti, il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (Cass. SS.UU sentenza n. 1133 del 26 ottobre 2000).
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere le indennità previdenziali, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione temporanea (in termini:
Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994).
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e, dunque, nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 della legge citata (Cassazione Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30858; Cass civ. 4/3/2019, n. 6229,
Cass. civ. 5/8/2020, n. 16718).
Ciò chiarito in punto di diritto, con riferimento alla fattispecie concreta, l'eccezione di decadenza CP_ risulta fondata con riferimento agli anni dedotti perché l' ha debitamente documentato che i provvedimenti di disconoscimento per le giornate del 2015, 2016, 2017 e 2018 sono stati notificati alla ricorrente mediante comunicazioni personali in data 16/12/2021 (cfr. relate di notifica in allegati CP_
.
Di conseguenza, non possono che risultare tardivi i ricorsi amministrativi proposti in data 8/8/2022
(avverso le comunicazioni degli indebiti maturati a seguito di cancellazione delle giornate). Ed è escluso che la presentazione di un ricorso tardivo comporti lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza (Cass. sent. n. 12603/2007).
Pertanto, computati i tempi di definizione del procedimento amministrativo, risultano tardive le proposizioni delle domande giudiziali perché promosse oltre il termine di 120 giorni decorrenti dalla scadenza dei 30 giorni utili per la proposizione del ricorso amministrativo a partire dal giorno successivo alla notifica personale del disconoscimento.
Più segnatamente, il corso della decadenza era cominciato sin dal 17/12/2021 con il decorso prima del termine (di giorni 30) previsto per la tempestiva proposizione del ricorso amministrativo di primo grado, poi, del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, con la conseguenza che risultano ampiamente tardive le domande giudiziali proposte in data 8/11/2022 e 20/4/2023.
Pertanto, parte ricorrente risulta decaduta dalla possibilità di accertare il rapporto di lavoro nel periodo dedotto né il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli subordinati potrebbe essere accertato in via meramente incidentale, in quanto una simile soluzione avrebbe effetti elusivi del termine decadenziale (Cass. 15.7.2005, n. 14994; Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n.
165/2023).
La preclusione che consegue alla maturata decadenza comporta, dunque, la perdita di un requisito costitutivo dello status di lavoratore agricolo che condiziona l'accesso alle prestazioni economiche di cui la ricorrente ha rivendicato la titolarità con riferimento agli anni dal 2015 al 2019.
Inoltre, pur non risultando, agli atti, cancellazioni per le giornate denunciate nell'anno 2019, deve essere parimenti rigettata la domanda afferente all'accertamento negativo dell'indebito per lo stesso anno.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 32 L. n. 264/1949, l'indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli “qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
Nel caso di specie l'accredito di 51 contributi nell'anno di competenza del sussidio non basta ad integrarne gli elementi costitutivi, mancando tanto il requisito contributivo (accredito complessivo di
102 contributi) quanto quello assicurativo (l'iscrizione negli elenchi anagrafici per almeno due anni).
Ne consegue il rigetto dei promossi ricorsi.
Nulla sulle spese in ragione della dichiarazione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela
Esposito in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta i ricorsi;
- nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 9.7.2025
Il GIUDICE del LAVORO
Dott.ssa Manuela Esposito Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.