TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/03/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 12.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: , nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
d'Orlando, Via Cordovena, n. 78, C.F. elettivamente domiciliata in Brolo, Via C.F._1
Garibaldi, n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti, C.F. , dalla quale è C.F._2 rappresentata e difesa, come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: indennità di malattia
All'udienza del 12.03.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 3217/2020 al quale è riunito quello recante il n. rg. 3218/2020 depositati in cancelleria il
23.10.2020 la parte ricorrente, premesso di avere svolto attività di bracciante agricola nel corso dell'anno
2018 per la ditta Mari e Monti Srls per 102 giornate annue, dal mese di agosto al mese di dicembre, esponeva di, avere presentato domanda per indennità di malattia per i periodi: dal 02.05.2019 al
16.05.2019; che, con provvedimento datato 21.08.2019, ricevuto in data 13.09.2019 l' le aveva CP_2 rigettato la suddetta domanda. Nel procedimento riunito sopraddetto chiedeva la liquidazione della indennità di malattia per il periodo dal 03.06.2019 al 17.06.2019 per la medesima ditta e per il medesimo anno 2018, domanda rigettata con il medesimo provvedimento sopra esplicitato.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, che contestava il ricorso. CP_2
Prodotta la documentazione necessaria ed espletata la prova testimoniale all'udienza del 12.03.2025 la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Nel merito, la domanda della ricorrente tende alla liquidazione della indennità di malattia per i periodi indicati nei ricorsi sopra riuniti con riferimento all'anno 2018 in cui la stessa avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricola. Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto numerosa documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato, secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i testi, dichiarato che effettivamente nell'anno interessato la ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricola per l'anno 2018, per 102 giornate lavorative annue. Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi nell'anno per il riconoscimento dell'indennità di malattia richiesta.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Di conseguenza, alla luce di ciò, va riconosciuto il diritto della ricorrente alla indennità di malattia per i periodi dal 02.05.2019 al 16.05.2019 e dal 03.06.2019 al 17.06.2019 oltre interessi e rivalutazione come per legge, così come richiesto nei suddetti ricorsi riuniti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell che deve essere CP_2 condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
3.886,00, oltre iva cpa ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Sara Maria Gullotti, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della Parte_1 ditta Mare e Monti srls per l'anno 2018 per 102 giornate lavorative annue e per l'effetto riconosce il diritto della stessa al riconoscimento ed alla liquidazione della indennità di malattia per i periodi dal 02.05.2019 al 16.05.2019 e dal 03.06.2019 al 17.06.2019 così come in parte motiva;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla liquidazione della CP_2 suddetta prestazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, così come in parte motiva;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 3.886,00 oltre iva e cpa ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Sara Maria Gullotti.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 12.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 12.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: , nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
d'Orlando, Via Cordovena, n. 78, C.F. elettivamente domiciliata in Brolo, Via C.F._1
Garibaldi, n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti, C.F. , dalla quale è C.F._2 rappresentata e difesa, come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: indennità di malattia
All'udienza del 12.03.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 3217/2020 al quale è riunito quello recante il n. rg. 3218/2020 depositati in cancelleria il
23.10.2020 la parte ricorrente, premesso di avere svolto attività di bracciante agricola nel corso dell'anno
2018 per la ditta Mari e Monti Srls per 102 giornate annue, dal mese di agosto al mese di dicembre, esponeva di, avere presentato domanda per indennità di malattia per i periodi: dal 02.05.2019 al
16.05.2019; che, con provvedimento datato 21.08.2019, ricevuto in data 13.09.2019 l' le aveva CP_2 rigettato la suddetta domanda. Nel procedimento riunito sopraddetto chiedeva la liquidazione della indennità di malattia per il periodo dal 03.06.2019 al 17.06.2019 per la medesima ditta e per il medesimo anno 2018, domanda rigettata con il medesimo provvedimento sopra esplicitato.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, che contestava il ricorso. CP_2
Prodotta la documentazione necessaria ed espletata la prova testimoniale all'udienza del 12.03.2025 la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Nel merito, la domanda della ricorrente tende alla liquidazione della indennità di malattia per i periodi indicati nei ricorsi sopra riuniti con riferimento all'anno 2018 in cui la stessa avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricola. Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto numerosa documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato, secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i testi, dichiarato che effettivamente nell'anno interessato la ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricola per l'anno 2018, per 102 giornate lavorative annue. Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi nell'anno per il riconoscimento dell'indennità di malattia richiesta.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Di conseguenza, alla luce di ciò, va riconosciuto il diritto della ricorrente alla indennità di malattia per i periodi dal 02.05.2019 al 16.05.2019 e dal 03.06.2019 al 17.06.2019 oltre interessi e rivalutazione come per legge, così come richiesto nei suddetti ricorsi riuniti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell che deve essere CP_2 condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
3.886,00, oltre iva cpa ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Sara Maria Gullotti, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della Parte_1 ditta Mare e Monti srls per l'anno 2018 per 102 giornate lavorative annue e per l'effetto riconosce il diritto della stessa al riconoscimento ed alla liquidazione della indennità di malattia per i periodi dal 02.05.2019 al 16.05.2019 e dal 03.06.2019 al 17.06.2019 così come in parte motiva;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla liquidazione della CP_2 suddetta prestazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, così come in parte motiva;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 3.886,00 oltre iva e cpa ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Sara Maria Gullotti.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 12.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena