Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 marzo 1967 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 dicembre 2019 |
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- 1. MO.S.E. Venezia: riprogrammazione risorse per il completamento e messa in esercizio.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE o Comitato, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, recante «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia», e successive modificazioni, che: 1) …
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Giurisprudenza • 36
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 15/03/2023, n. 4558Provvedimento: Pubblicato il 15/03/2023 N. 04558/2023 REG.PROV.COLL. N. 01473/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1473 del 2023, proposto da Comune di Firmo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Diacovo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Attribuzioni ed ordinamento del ministero del bilancio e della programmazione economica
- Articolo 1Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 1997, N. 430))
- Art. 2. (Attribuzioni del Ministero in materia di bilancio, economica e finanziaria)
Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica:
a) collabora con il Ministro per il tesoro all'impostazione generale del bilancio di previsione in vista delle finalita' generali della programmazione economica, fermo restando il disposto dell' articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, quale risulta modificato dall' articolo 1 della legge 10 marzo 1964, n. 62 ;
b) presenta al Parlamento, con il Ministro per il tesoro, entro il mese di marzo la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente ed entro il mese di settembre la Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo;
c) entro il primo giorno non festivo di ottobre fa la esposizione economico-finanziaria al Parlamento di cui all' articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , modificato dall' articolo 1 della legge 1 marzo 1964, n. 62 ;
d) da' il proprio concerto ai Ministri interessati per la presentazione dei provvedimenti legislativi che comportino autorizzazione di spese correnti od in conto capitale per un importo superiore ad un miliardo di lire ovvero che comportino autorizzazione di spese in conto capitale poste a carico di piu' esercizi finanziari, qualunque sia l'ammontare, nonche' alla presentazione dei provvedimenti legislativi che comportino diminuzione di entrate od istituzione di nuovi tributi o modificazioni nei riguardi dei tributi vigenti.