Ordinanza collegiale 11 ottobre 2024
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 09/06/2025, n. 4349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4349 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 04349/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05255/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5255 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Alma Center Servizi Medicali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Umberto Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Anna Peluso, Giovanni Rajola Pescarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione,
a) della deliberazione del Direttore Generale della ASL Napoli 3 Sud n. 698 del 28/07/2022, comunicata al ricorrente a mezzo pec del 23/08/2022, e avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica anno 2018 – Macroarea di Assistenza Specialistica Ambulatoriale”, unitamente a tutti i suoi allegati, e, segnatamente, alle tabelle RTU 2018, nonché ai verbali del Tavolo Tecnico Macroarea della Specialistica Ambulatoriale del 16.05.2022 e del 31.05.2022;
b) della deliberazione del Direttore Generale della ASL Napoli 3 Sud n. 738 del 5/08/2022, comunicata al ricorrente unitamente alla deliberazione gravata sub a), e avente ad oggetto “Rideterminazione RTU annualità 2010 – Macroarea assistenza specialistica ambulatoriale limitatamente alle branche di medicina nucleare e radiologia diagnostica. Esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n.3806/2020 di annullamento della Delibera n.337 del 18.04.2018 ai sensi della Delibera n. 801 del 27.10.2020”, unitamente a tutti i suoi allegati, e, segnatamente, alle tabelle RTU 2010, nonché ai verbali del Tavolo Tecnico Macroarea della Specialistica Ambulatoriale del 17.02.2022 e del 31.05.2022;
c) nonché, solo ove lesiva e per quanto di ragione, della deliberazione del Direttore Generale della ASL Napoli 3 Sud n. 740 del 5/08/2022, parimenti comunicata al ricorrente unitamente alla deliberazione gravata sub a), e avente ad oggetto “Presa di atto ed esecuzione della sentenza del Tar Campania Napoli n.56/2021, pronunciata sui ricorsi distinti al RG NN.2767/2018, 3819/2018, 4847/2019, di annullamento delle delibere n. 509 del 22.06.2018 e 796 del 15.10.2018. Rideterminazione RTU annualità 2011 e 2012. Macroarea assistenza specialistica ambulatoriale”;
d) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Alma Center Servizi Medicali S.r.l. il 18/7/2023:
avverso e per l'annullamento
a) della deliberazione del Direttore Generale della ASL Napoli 3 Sud n. 757 del 27/06/2023, successivamente conosciuta dal ricorrente, e avente ad oggetto “Ridefinizione Regressione Tariffaria Unica anno 2011 – Macroarea di Assistenza Specialistica Ambulatoriale”, unitamente a tutti i suoi allegati, e, segnatamente, alle tabelle RTU 2011, alla “Relazione Verifica Adempimenti post Delibera 740/2022”, nonché ai verbali del Tavolo Tecnico Macroarea della Specialistica Ambulatoriale del 2.05.2023, già depositato agli atti di causa dalla ASL Napoli 3 Sud, unitamente al Report Finale RTU 2011, in data 09/05/2022;
b) della deliberazione del Direttore Generale della ASL Napoli 3 Sud n. 756 del 27/06/2022, successivamente conosciuta dal ricorrente, e avente ad oggetto “Ridefinizione Regressione Tariffaria Unica anno 2012 – Macroarea di Assistenza Specialistica Ambulatoriale”, unitamente a tutti i suoi allegati, e, segnatamente, alle tabelle RTU 2012, alla “Relazione Verifica Adempimenti post Delibera 740/2022”, nonché ai verbali del Tavolo Tecnico Macroarea della Specialistica Ambulatoriale del 2.05.2023, già depositato agli atti di causa dalla ASL Napoli 3 Sud, unitamente al Report Finale RTU 2012, in data 09/05/2022;
c) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, ove lesivo, e per quanto di ragione, del Verbale del Tavolo Tecnico della Specialistica Ambulatoriale della ASL Napoli 3 Sud del 17/02/2022, richiamato nell'allegato, presente in entrambe le delibere aziendali, rubricato “Relazione di Verifica Adempimenti post Delibera 740/2022”, ma non materialmente riprodotto, e perciò non conosciuto dal ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Alma Center Servizi Medicali S.r.l. il 7/12/2023:
avverso e per l'annullamento
a) della nota della ASL Napoli 3 Sud, protocollo n.0183118 del 27/09/2023, comunicata al ricorrente a mezzo pec in pari data, e avente ad oggetto “Chiusura del procedimento di cui alla nota n.174650 del 14/09/2023 “avvio del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto contrattualmente in relazione alle prestazioni rese in accreditamento negli anni 2017/2021 in ottemperanza alle norme contrattuali sulla RTU” Comunicazione ai sensi della Legge 241/1990 e smi”, con la quale la ASL ha comunicato che procederà al recupero di quanto previsto contrattualmente in relazione alle prestazioni rese in accreditamento, tra l'altro, nell'anno 2018, e in ottemperanza alle norme per RTU anno 2018, per un importo pari a € 279.812,36, contestualmente richiedendo, per la medesima annualità (2018), la emissione di una nota di credito di € 212,63, in tal caso a titolo di “importo non dovuto rispetto al fatturato”;
b) della nota della ASL Napoli 3 Sud protocollo n.0191486 del 9/10/2023, avente ad oggetto “Richiesta emissione fattura attiva e nota di credito RTU anno 2017/2021. C.A. Alma Center Servizi Medicali”, con la quale è stata richiesta al servizio GEF della ASL la emissione di fattura attiva di € 905.425,17, comprensiva, dunque, dell'importo di € 279.812,36 relativo alla RTU 2018;
c) della nota della ASL Napoli 3 Sud protocollo n.0194622 del 11/10/2023 avente ad oggetto “Richiesta emissione fattura attiva RTU 2017/2021 Vs nota protocollo n.191486 del 9/10/2023”, con la quale è stata emessa la fattura attiva n. 1300000893 del 10.10.2023 con la causale, per quanto qui specificatamente interessa, “RTU anno 2018” per un importo pari a € 279.812,36;
d) della nota della ASL Napoli 3 Sud protocollo n.0122937 del 21.06.2023, richiamata nel provvedimento gravato sub a), con la quale sono stati trasmessi i dati contabili amministrativi pervenuti al Distretto di competenza con nota del U.O.C. G.E.F. n.111606 del 06/06/2023;
e) della nota della ASL Napoli 3 sud protocollo n.0201068 del 19/10/2023 avente ad oggetto “ASL Napoli 3 Sud c/Alma Center Servizi Medicali richiesta di pagamento e messa in mora ex art. 1219”, con la quale si è diffidata la ricorrente al pagamento dell'importo della fattura attiva di € 905.425,17, comprensiva, dunque, dell'importo di € 279.812,36 relativo alla RTU 2018;
f) della Deliberazione della ASL Napoli 3 Sud 520/2021, richiamata nel provvedimento gravato sub e), ed avente ad oggetto “Procedura per il recupero crediti della ASL Napoli 3 Sud. Avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/1990 e smi. Diffida e messa in mora con emissione di fattura attiva/nota di debito. Procedimento giudiziale. Iscrizione ai ruoli dell'Agenzia delle Entrate riscossioni per il recupero di crediti certi, liquidi ed esigibili. Revoca della delibera n.161 del 14.02.2018”, per come integrata e modificata dalla Deliberazione Aziendale 718/2023, avente ad oggetto “Approvazione procedura per il recupero crediti riguardanti la regressione tariffaria della ASL Napoli 3 Sud- Modifica ed integrazione in parte qua della Deliberazione n.520/2021”;
e con espressa riserva di azione per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl Napoli 3 Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente gestisce una struttura accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione, tra l’altro, di prestazioni afferenti alla branca di radiologia e di cardiologia ai sensi degli artt. 8-quater e ss. del d.lgs. 502/1992.
Con il ricorso in oggetto, notificato il 10.01.2023 e depositato il 23.1.2023, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe e, in particolare, le delibere aziendali impositive della regressione tariffaria unica per l’esercizio finanziario 2018 per le branche di radiologia e cardiologia a seguito della rideterminazione delle RTU per gli anni 2010, 2011 e 2012. Censura il fatto che con detti provvedimenti l’ASL Napoli 3 Sud avrebbe esercitato il proprio potere travalicando i limiti di proporzionalità e ragionevolezza in quanto vi sarebbe una oggettiva impossibilità a definire correttamente i dati consuntivati, stante l’erroneità della rideterminazione dei saldi consuntivati per gli esercizi finanziari 2011/2012, con effetto a cascata su tutti gli esercizi finanziari successivi. Inoltre avrebbe agito in violazione delle previsioni regionali, delle modalità attuative della regressione tariffaria e del relativo monitoraggio. Infine vi sarebbe oscurità sulle modalità con cui sarebbero stati operati i tagli.
La società ricorrente ha affidato il gravame ai motivi di ricorso:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art 3, comma 1, della legge 241/1990 e smi – violazione e falsa applicazione dell’art 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e smi – eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria – travisamento dei fatti e erroneità dei presupposti – contraddittorietà manifesta.
B. Ancora sul difetto di istruttoria per mancanza di dati consuntivati certi e definitivi stante il decreto n. 1/21 del Commissario ambrosiano a seguito della sentenza del Consiglio di Stato Frattini.
La RTU per l’anno 2018 sarebbe illegittima perché basata su dati consuntivi poco certi, in quanto la rideterminazione dei saldi consuntivi per il 2011/2012, dopo il ritiro in autotutela le deliberazioni aziendali 509/2018 e 796/2018, relative alle RTU 2011 e 2012 per l’intera Macroarea della Specialistica Ambulatoriale, in ottemperanza alla sentenza del TAR Napoli 56/2021, avrebbe un effetto a cascata anche sui saldi consuntivi di tutti gli esercizi finanziari successivi, stante la propedeuticità dei Tavoli Tecnici.
Inoltre la rilevazione del fabbisogno di prestazioni, compiuta dal DCA 84/2018 per la macroarea di specialistica ambulatoriale non corrisponderebbe alla reale domanda attesa.
II. Eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento – violazione dei precetti costituzionali di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione ex art 97 Cost. – ingiustizia manifesta – irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità.
Si censura la tardività con cui sarebbe intervenuta la contestata rideterminazione della regressione tariffaria.
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e per erroneità dei presupposti – travisamento dei fatti.
Dalla deliberazione gravata e dalle tabelle allegate non sarebbe possibile comprendere se la ASL abbia ottemperato al dictum giudiziale di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3806/2020, espungendo tutte le prestazioni TAC (tomografia assiale computerizzate) effettuate in coregistrazione con le prestazioni PET eseguite (ed oggetto della sentenza) con effetto sulla rideterminazione della RTU anno 2010 e anni successivi.
2. L’ASL Napoli 3 Sud, ritualmente costituitasi, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, avendo ad oggetto, la pretesa della ricorrente, un mero rapporto di debito/credito tra le parti, senza l’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali da parte della pubblica amministrazione. Ha, inoltre, insistito sulla correttezza del proprio operato e ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
3. Con successive memorie le parti hanno insistito sulle proprie posizioni, chiedendo l’accoglimento delle rispettive richieste.
4. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 18.07.2023, la ricorrente ha impugnato le deliberazioni del Direttore Generale della ASL Napoli 3 Sud n. 757 e 756 del 27/06/2023, aventi ad oggetto la Ridefinizione Regressione Tariffaria Unica anno 2011 e 2012 – Macroarea di Assistenza Specialistica Ambulatoriale”, unitamente a tutti i loro allegati.
Questi i motivi di censura dedotti:
I. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria – travisamento dei fatti e erroneità dei presupposti.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art 3, comma 1, della legge 241/1990 e smi –– eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria – travisamento dei fatti e erroneità dei presupposti – contraddittorietà manifesta.
III. Eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento – violazione dei precetti costituzionali di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione ex art 97 Cost. – ingiustizia manifesta – irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità.
IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 - violazione e falsa applicazione della DGRC 491/16 – eccesso di potere per contraddittorietà manifesta – violazione dei principi di buona fede e di buon andamento – violazione del legittimo affidamento.
4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, deposito il 17.12.2023, la ricorrente ha impugnato le note con cui l’Asl Napoli Sud ha chiuso il procedimento teso al recupero di quanto previsto contrattualmente in relazione alle prestazioni rese in accreditamento negli anni 2017/2021 con conseguenti richieste di emissione fattura attiva e note di credito.
Questi i motivi di diritto dedotti:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art 3, comma 1, della legge 241/1990 e smi – difetto assoluto di motivazione.
II. Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. violazione e falsa applicazione art. 21 D.P.R. 26 ottobre 1972. eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di istruttoria. Sviamento.
III. Illegittimità derivata.
5. Con richiesta di passaggio in decisione senza discussione, depositata in data 7.10.2024, la ricorrente ha aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla amministrazione resistente, evidenziando la portata delle sopravvenute ordinanze rese dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla questione di giurisdizione nel giudizio de quo ex art. 59, comma 1, Legge 69/2009.
6. All’udienza pubblica del 20 maggio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa aslina con riferimento alle ordinanze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 7908/2023 e n. 7902/2023.
7.1. Al riguardo la Suprema Corte in sede di regolamento di giurisdizione ha ritenuto le violazioni contestate fossero “ doglianze tutte vertenti sulle modalità e i tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria e che, pertanto, non investono i provvedimenti a monte che hanno deciso la regressione tariffaria e stabilito i criteri per calcolarla; ad essere contestati sono solo il come e il quando tale regressione è stata effettuata, in un contesto in cui l’Asl non agisce (più) nell’esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, vanno ad incidere sull’entità del corrispettivo spettante al Centro e vanno ad incidere, riducendo il corrispettivo, sulla base di meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale stipulato, giusta mere operazioni di calcolo; lo stesso fatto che le censure contro questi atti attengono alla violazione del principio dell’affidamento, tipica regola nei rapporti contrattuali, è significativo della reale portata del contenzioso, che non involge i poteri autoritativi dell’Asl ma tende solo a mettere in discussione i profili patrimoniali del rapporto (Cass. S.U. ordinanza n. 7902/2023).
7.2. Principiando da tali coordinate ermeneutiche anche nel caso in esame il petitum sostanziale ha ad oggetto soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio, senza coinvolgere la verifica dell’azione autoritativa della P.A. posto che, da un lato, l’Asl è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove, come nel caso di specie, il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall'altro, nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali.
7.3. Ne consegue che, ancorché siano impugnate le determinazioni di regressione tariffaria, la domanda azionata, per come formulata, ha in realtà ad oggetto la quantificazione del corrispettivo, sicché la posizione dedotta in giudizio è di diritto soggettivo e come tale deve essere ascritta alla giurisdizione del giudice ordinario.
8. In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.
9. Ai sensi dell'art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
10. La circostanza che il ricorso introduttivo del giudizio e i successivi motivi aggiunti sono stati notificati e depositati in epoca antecedente alle citate ordinanze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Vallefuoco | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO