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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/04/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N.5515/2015 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5515 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2015
TRA
già e Parte_1 Parte_2 Pt_3
), in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rapp.ti e Controparte_1
difesi, giusta procura in atti, dall'AVV. CARBONE ITALO, presso il cui studio in
VIA DOMODOSSOLA, 49/F, BATTIPAGLIA (SA) elettivamente domiciliano;
ATTORI
E
, c.f. , in persona del p.t., Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. PAGANO IRIDE,
presso il cui studio elettivamente domicilia, VIA G. CUCCI, 59, NOCERA
INFERIORE (SA);
CONVENUTO OGGETTO: Risarcimento danni – appalto.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25 maggio 2015, la e la Parte_1 [...]
in qualità di cessionaria dell'attivo della Controparte_1 Controparte_4
convenivano in giudizio il , in persona del Sindaco p.t., affinchè il Controparte_2
Tribunale adìto voglia: -condannare il a corrispondere tutte le Controparte_2
somme dovute come da riserve iscritte nella misura di €. 1.549.362,25, oltre interessi legali e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, a favore di Parte_4
-in subordine, condannare il al
[...] Controparte_2
pagamento della somma prevista nel presunto accordo bonario di Lire 1.100.000.000,
pari ad €. 568.102,59, oltre interessi legali e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, a favore delle parti attrici;
-condannare il al pagamento degli Controparte_2
interessi per ritardato pagamento e/o ritardata contabilizzazione nella misura di €.
690.944,33 a tutto il 21.7.2006, oltre successivi e rivalutazione monetaria, fino all'effettivo soddisfo;
in via ulteriormente subordinata, è stata formulata, per la prima volta, richiesta di condanna del ai sensi dell'art. 2041 c.c. “… in Controparte_2
relazione al danno emergente causato per essersi impossessato di una opera comunque ultimata e consegnata per effetto di variante suppletiva regolarmente approvata dall'ente”, al pagamento nei limiti della somma risultante dalla differenza tra la cifra stanziata dalla pubblica amministrazione, Lire 7.880.847.330, e la cifra effettivamente corrisposta all'ATI, Lire 6.009.990.761, e così la somma di Lire 1.870.856.569,
corrispondenti ad €. 966.216,78, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio il , contestando la pretesa avversaria ed Controparte_2
instando per il rigetto delle domande.
Instaurato così il contraddittorio, alla prima udienza il giudice concedeva i termini per le memorie di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c.; quindi, in seguito disponeva la CTU e,
dopo una serie di proroghe, all'udienza dell'11 novembre 2021, il Giudice convocava il CTU per rendere i chiarimenti richiesti.
Nel corso del giudizio, come da dichiarazione resa dal procuratore costituito, la
[...]
sarebbe stata incorporata dalla con sede in Controparte_5 Parte_2
Pozzuolo del Friuli.
La causa veniva rinviata per la necessità di disporre ulteriori convocazioni del consulente e all'udienza del 26 Marzo 2024, il Giudice, presso atto che il Comune di non manifestava alcuna disponibilità a transigere la controversia e che il CTU,
nonostante la mancata comparizione, provvedeva a depositare la bozza della consulenza, disponeva ulteriore rinvio;
pertanto, il processo proseguiva e, all'udienza del 22 ottobre 2024, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter
(Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le domande proposte sono infondate e vanno, pertanto, rigettate
Ed infatti, il C.T.U. nominato, con la relazione depositata agli atti e in risposta ai questi formulati dal G.I., (relazione di pg.49, con cinque allegati), ha affermato che dalla panoramica dei fatti, accaduti nel periodo “07/09/92 (data di ultimazione dei lavori) al
01/07/97 (data di approvazione della p.v.s.)”, emerge, in sunto, quanto segue:
1) L'esecuzione immotivata di alcune categorie di lavori della p.v.s. prima della sua approvazione risolutiva, implicavano, anche, molti nuovi prezzi privi del preventivo concordamento col D.L., manca, infatti, un verbale scritto che testimoni ciò e del prescritto OK del Comune e, di conseguenza, non potevano essere computati;
2) L'ATI non ha obbedito al D.L. trasgredendo sia l'art.191 del D.P.R. n. 207/10 sia la modifica da essa effettuata di nuovi prezzi della p.v.s.;
3) L'ATI ha disatteso l'art. 22 del R.D. n. 350 del 25/05/1895, infatti, non ha discusso i nuovi prezzi con il D.L. il ché, ha causato chiaramente un differimento del percorso da seguire, specificato in tale articolo, per giungere alla contabilità dei lavori della p.v.s.;
4) L'ATI ha eluso vari inviti di adeguamento rivolti: dal D.L., I.C., CP_2
impedendo a quest'ultimo il proprio compito amministrativo e contabile, pertanto, “il ritardo di cinque anni trascorsi ai fini dell'assenso conclusivo della p.v.s., con relativa contabilizzazione dei lavori eseguiti da essa è dovuto ad un comportamento omissivo dell'ATI che poteva evitarsi con un suo comportamento più collaborativo con il D.L.,
I.C., l'Amministrazione Comunale…..inadempienza che rende, quindi, non accoglibili le riserve, cioè alcun tipo di danno, in essa citato, è addebitabile al che invece CP_2
ha operato, nei modi di legge ad esso attribuiti, tra i quali controllare lo svolgimento dei lavori attraverso le suddette due figure tecniche”. Alla luce di quanto precede, il Tribunale rigetta le domande proposte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
rigetta le domande proposte;
condanna e (già Parte_1 Parte_2
e ), in persona dei rispettivi legali rapp.ti Pt_3 Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 15.000,00, di cui
€ 6.000,00 per spese, ivi compresa la ctu come liquidata con decreto del 12 ottobre
2024, ed il residuo per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese
generali nella misura del 15% come per legge.
Salerno, 14 gennaio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5515 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2015
TRA
già e Parte_1 Parte_2 Pt_3
), in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rapp.ti e Controparte_1
difesi, giusta procura in atti, dall'AVV. CARBONE ITALO, presso il cui studio in
VIA DOMODOSSOLA, 49/F, BATTIPAGLIA (SA) elettivamente domiciliano;
ATTORI
E
, c.f. , in persona del p.t., Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. PAGANO IRIDE,
presso il cui studio elettivamente domicilia, VIA G. CUCCI, 59, NOCERA
INFERIORE (SA);
CONVENUTO OGGETTO: Risarcimento danni – appalto.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25 maggio 2015, la e la Parte_1 [...]
in qualità di cessionaria dell'attivo della Controparte_1 Controparte_4
convenivano in giudizio il , in persona del Sindaco p.t., affinchè il Controparte_2
Tribunale adìto voglia: -condannare il a corrispondere tutte le Controparte_2
somme dovute come da riserve iscritte nella misura di €. 1.549.362,25, oltre interessi legali e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, a favore di Parte_4
-in subordine, condannare il al
[...] Controparte_2
pagamento della somma prevista nel presunto accordo bonario di Lire 1.100.000.000,
pari ad €. 568.102,59, oltre interessi legali e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, a favore delle parti attrici;
-condannare il al pagamento degli Controparte_2
interessi per ritardato pagamento e/o ritardata contabilizzazione nella misura di €.
690.944,33 a tutto il 21.7.2006, oltre successivi e rivalutazione monetaria, fino all'effettivo soddisfo;
in via ulteriormente subordinata, è stata formulata, per la prima volta, richiesta di condanna del ai sensi dell'art. 2041 c.c. “… in Controparte_2
relazione al danno emergente causato per essersi impossessato di una opera comunque ultimata e consegnata per effetto di variante suppletiva regolarmente approvata dall'ente”, al pagamento nei limiti della somma risultante dalla differenza tra la cifra stanziata dalla pubblica amministrazione, Lire 7.880.847.330, e la cifra effettivamente corrisposta all'ATI, Lire 6.009.990.761, e così la somma di Lire 1.870.856.569,
corrispondenti ad €. 966.216,78, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio il , contestando la pretesa avversaria ed Controparte_2
instando per il rigetto delle domande.
Instaurato così il contraddittorio, alla prima udienza il giudice concedeva i termini per le memorie di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c.; quindi, in seguito disponeva la CTU e,
dopo una serie di proroghe, all'udienza dell'11 novembre 2021, il Giudice convocava il CTU per rendere i chiarimenti richiesti.
Nel corso del giudizio, come da dichiarazione resa dal procuratore costituito, la
[...]
sarebbe stata incorporata dalla con sede in Controparte_5 Parte_2
Pozzuolo del Friuli.
La causa veniva rinviata per la necessità di disporre ulteriori convocazioni del consulente e all'udienza del 26 Marzo 2024, il Giudice, presso atto che il Comune di non manifestava alcuna disponibilità a transigere la controversia e che il CTU,
nonostante la mancata comparizione, provvedeva a depositare la bozza della consulenza, disponeva ulteriore rinvio;
pertanto, il processo proseguiva e, all'udienza del 22 ottobre 2024, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter
(Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le domande proposte sono infondate e vanno, pertanto, rigettate
Ed infatti, il C.T.U. nominato, con la relazione depositata agli atti e in risposta ai questi formulati dal G.I., (relazione di pg.49, con cinque allegati), ha affermato che dalla panoramica dei fatti, accaduti nel periodo “07/09/92 (data di ultimazione dei lavori) al
01/07/97 (data di approvazione della p.v.s.)”, emerge, in sunto, quanto segue:
1) L'esecuzione immotivata di alcune categorie di lavori della p.v.s. prima della sua approvazione risolutiva, implicavano, anche, molti nuovi prezzi privi del preventivo concordamento col D.L., manca, infatti, un verbale scritto che testimoni ciò e del prescritto OK del Comune e, di conseguenza, non potevano essere computati;
2) L'ATI non ha obbedito al D.L. trasgredendo sia l'art.191 del D.P.R. n. 207/10 sia la modifica da essa effettuata di nuovi prezzi della p.v.s.;
3) L'ATI ha disatteso l'art. 22 del R.D. n. 350 del 25/05/1895, infatti, non ha discusso i nuovi prezzi con il D.L. il ché, ha causato chiaramente un differimento del percorso da seguire, specificato in tale articolo, per giungere alla contabilità dei lavori della p.v.s.;
4) L'ATI ha eluso vari inviti di adeguamento rivolti: dal D.L., I.C., CP_2
impedendo a quest'ultimo il proprio compito amministrativo e contabile, pertanto, “il ritardo di cinque anni trascorsi ai fini dell'assenso conclusivo della p.v.s., con relativa contabilizzazione dei lavori eseguiti da essa è dovuto ad un comportamento omissivo dell'ATI che poteva evitarsi con un suo comportamento più collaborativo con il D.L.,
I.C., l'Amministrazione Comunale…..inadempienza che rende, quindi, non accoglibili le riserve, cioè alcun tipo di danno, in essa citato, è addebitabile al che invece CP_2
ha operato, nei modi di legge ad esso attribuiti, tra i quali controllare lo svolgimento dei lavori attraverso le suddette due figure tecniche”. Alla luce di quanto precede, il Tribunale rigetta le domande proposte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
rigetta le domande proposte;
condanna e (già Parte_1 Parte_2
e ), in persona dei rispettivi legali rapp.ti Pt_3 Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 15.000,00, di cui
€ 6.000,00 per spese, ivi compresa la ctu come liquidata con decreto del 12 ottobre
2024, ed il residuo per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese
generali nella misura del 15% come per legge.
Salerno, 14 gennaio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.