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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/01/2024, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
Alla udienza del 30/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13153 /2023 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. DI MARTINO VINCENZA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: Opposizione avviso di addebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 17.4.2023, l'azienda di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2023 00006192 80 000, notificato in data 8 marzo 2023, portante la somma di € 1.070.344,02, a titolo di omissioni contributive.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente ha dedotto la nullità dell'avviso di addebito per l'omessa indicazione della tipologia del credito contributivo rivendicato e del periodo della presunta omissione. Ha inoltre dedotto, nel merito, l'infondatezza della pretesa dell'ente avendo sempre l'azienda regolarmente versato, nei rispetti periodi di scadenza, i contributi previdenziali dovuti per tutti i propri dipendenti.
Ha pertanto concluso chiedendo, che previa sospensione dell'esecutività dell'avviso opposto, fosse accertata l'inesistenza del credito contributivo vantato dall'ente.
Malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione l' non è costituito. CP_1
Con le note del 19.1.2024, la ricorrente ha depositato la comunicazione datata CP_1
26.7.2023 contenente lo sgravio dell'avviso di addebito opposto;
ha pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
Alla luce della comunicazione datata 26.7.2023 con la quale si da atto dell'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese di lite si compensano fra le parti in ragione della metà, stante l'avvenuto sgravio in via amministrativa, mentre la residua metà si pone a carico dell' stante la soccombenza CP_1
virtuale dell' (desumibile proprio dal provvedimento di sgravio), e si liquidano come da CP_1
dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle tariffe forensi in vigore, ridotte del 50%, stante l'assenza di questioni giuridiche di rilievo, e la definizione della causa in tempi celeri, ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione della metà delle spese di lite, liquidata (la metà) in € 3.500,00 CP_1
oltre rimborso spese al 15% iva e cap, compensando fra le parti la residua metà.
Roma 30.1.2024
Il Giudice
F. R. Pucci
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
Alla udienza del 30/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13153 /2023 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. DI MARTINO VINCENZA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: Opposizione avviso di addebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 17.4.2023, l'azienda di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2023 00006192 80 000, notificato in data 8 marzo 2023, portante la somma di € 1.070.344,02, a titolo di omissioni contributive.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente ha dedotto la nullità dell'avviso di addebito per l'omessa indicazione della tipologia del credito contributivo rivendicato e del periodo della presunta omissione. Ha inoltre dedotto, nel merito, l'infondatezza della pretesa dell'ente avendo sempre l'azienda regolarmente versato, nei rispetti periodi di scadenza, i contributi previdenziali dovuti per tutti i propri dipendenti.
Ha pertanto concluso chiedendo, che previa sospensione dell'esecutività dell'avviso opposto, fosse accertata l'inesistenza del credito contributivo vantato dall'ente.
Malgrado la rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione l' non è costituito. CP_1
Con le note del 19.1.2024, la ricorrente ha depositato la comunicazione datata CP_1
26.7.2023 contenente lo sgravio dell'avviso di addebito opposto;
ha pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
Alla luce della comunicazione datata 26.7.2023 con la quale si da atto dell'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese di lite si compensano fra le parti in ragione della metà, stante l'avvenuto sgravio in via amministrativa, mentre la residua metà si pone a carico dell' stante la soccombenza CP_1
virtuale dell' (desumibile proprio dal provvedimento di sgravio), e si liquidano come da CP_1
dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle tariffe forensi in vigore, ridotte del 50%, stante l'assenza di questioni giuridiche di rilievo, e la definizione della causa in tempi celeri, ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione della metà delle spese di lite, liquidata (la metà) in € 3.500,00 CP_1
oltre rimborso spese al 15% iva e cap, compensando fra le parti la residua metà.
Roma 30.1.2024
Il Giudice
F. R. Pucci
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