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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/12/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
MO AN e NN IU, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante in carica,
[...]
Controparte_2
in persona del dirigente in carica,
[...] rappresentati e difesi dalla dott.ssa ANGELA TIZIANA DI NOIA resistenti
oggetto: inserimento graduatoria
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ordinario e contestuale istanza cautelare depositati il 17.11.2022, parte ricorrente, premesso di essere docente precario inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenza (ora GPS) della Provincia di ha dedotto: - di essere stato inserito per la prima volta, giusta CP_2 domanda del 2.9.2020, nella prima fascia delle GPS della Provincia di per le classi di concorso A045 e A047, ottenendo negli anni CP_2 scolastici 2020/2021 e 2021/2022 vari contratti a tempo determinato;
- di aver presentato domanda di aggiornamento in forza di quanto previsto dall'O.O. 112/2022, collocandosi al 10° posto con punti 35 nella graduatoria della classe A047, al 23° posto con 35 punti nella graduatoria della classe di concorso A045 (punteggio poi rettificato in autotutela per entrambe le graduatorie con decreto n. 15156 del 14.9.2022) ed al 38° posto per la classe di concorso A046 all'interno della quale si inseriva per la prima volta;
- di avere stipulato, per l'a.s. 2023/2024, in data 1.9.2023, un contratto di lavoro a tempo determinato per 9 ore settimanali per la classe di concorso A045, presso l'IISS “Agostinelli” di Ceglie Messapica con scadenza l'11.9.2023; - di avere successivamente stipulato un nuovo contratto a tempo determinato, con durata dal 12.9.2023 sino al 30.6.2024, di 9 ore settimanali per la medesima classe di concorso A045 presso l'ITC-ITE “Calò” di Francavilla Fontana;
- che con decreto n. Con 17905 dell'11.10.2023, l' di aveva proceduto al CP_2 depennamento dalla graduatoria di prima fascia delle suindicate classi di concorso e che il DS dell'ITC-ITE “Calò” aveva poi disposto, con decreto prot. n. 11088 la risoluzione anticipata del suddetto contratto. Tutto ciò premesso, parte istante ha concluso per l'accertamento dell'illegittimità del depennamento dalla predetta graduatoria per le sopra citate classi di concorso e dell'illegittimità della conseguente revoca dell'incarico a tempo determinato conferitole chiedendo il riconoscimento, ai fini del risarcimento del danno, anche in forma specifica, del proprio diritto alla reintegrazione e/o alla riattribuzione del posto di lavoro ricoperto, a far data dal 12/09/2023 e sino alla scadenza naturale del contratto fissata per il 30/06/2024, con riconoscimento del predetto periodo sia ai fini giuridici che previdenziali ed economici, ovvero con il riconoscimento del punteggio per gli interi periodi di supplenza ai fini del prossimo aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze volte al conferimento degli incarichi a tempo determinato e indeterminato. Ha altresì chiesto la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale subito con decorrenza dalla revoca dei contratti (12.10.2023) sino al 30.06.2024, da quantificare nella misura del trattamento stipendiale residuo che avrebbe avuto diritto a percepire, ovvero degli emolumenti non pagati in virtù dell'illegittima interruzione
2 del rapporto di lavoro, con condanna dell'amministrazione all'adozione di ogni provvedimento o atto necessario ai fini del pieno riconoscimento dei diritti rivendicati dal ricorrente. In via subordinata l'istante ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto ad essere inserito nella I Fascia delle GPS della classe di concorso A046 e nella II Fascia delle GPS della Provincia di per le classi CP_2 di concorso A045 e A047, con condanna “al risarcimento dei danni giuridici ed economici subiti per non aver potuto stipulare contratti a tempo determinato a far data dalla sua esclusione dalla GPS stante l'impossibilità a ricevere le convocazioni all'uopo preposte per ricoprire supplenze sulle suddette classi di concorso e/o su posti di sostegno mediante lo scorrimento delle graduatorie c.d. incrociate”. Costituitosi in giudizio, il ha contestato gli avversi CP_1 assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. Rigettata l'istanza cautelare, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'articolo 127 ter cpc, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il giudice ha deciso la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
***********
Il ricorso non merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte. Con il presente ricorso parte ricorrente contesta la legittimità dell'operato dell'amministrazione che lo aveva dapprima inserito nelle GPS prima fascia, consentendogli di stipulare contratti a termine sin dall'a.s. 2020-2021, per poi escluderlo dalla prima fascia con provvedimento n. 17905 del 11.10.2023, in virtù dell'assenza di un valido titolo di accesso.
Nello specifico l'istante ha dedotto di avere diritto alla permanenza in prima fascia sulla base delle ordinanze emesse dal Tribunale di Siena e dal Tribunale di Messina prodotte in atti, con le quali era stato riconosciuto il valore abilitante della laurea e dei 24 ctu (ordinanze mai riformate né modificate all'esito di un giudizio di merito). Occorre rilevare che l'art. 3 comma 6 OM 60/2020 prevede che:
“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente
3 per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”. L'ordinanza ministeriale n. 112/2022 recante “procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, ha ribadito la suddivisione delle GPS in due fasce secondo i medesimi criteri già contemplati dall'ordinanza n. 60/2020. L'art. 3 O.M. 112/2022 sancisce: “Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle : isposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”. Al successivo art. 7 è previsto: “1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti.
2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
3. I termini di presentazione delle istanze sono comunicati con successivo avviso della competente struttura ministeriale, fermo restando il termine di 20 giorni per la presentazione delle istanze”. Tale essendo la disciplina, si deve ritenere che sia legittimo e condivisibile l'operato dell' il quale con il decreto di cui Controparte_4 si chiede la disapplicazione ai fini del reinserimento in prima fascia e della reintegrazione nel posto di lavoro, ha disposto il depennamento del
4 ricorrente dalla prima fascia delle GPS per ritenuta assenza del titolo di accesso. Invero, alla luce della richiamata disciplina e della documentazione in atti, si richiamano ai sensi dell'art. 118 cpc le motivazioni di cui all'ordinanza cautelare n. 1645/2024 del 30/01/2024:
“Nella fattispecie in esame, è pacifico ed incontestato tra le parti che la domanda sia stata presentata chiedendo esclusivamente l'inserimento nella prima fascia per le GPS relative alle classi di concorso A045, A046 e A047, nonostante le ordinanze cautelari indicate come titolo di accesso per la prima fascia delle GPS fossero state rese in relazione alle graduatorie di istituto delle province di Siena e di Messina (come chiaramente si evince dal contenuto dei provvedimenti cautelari in atti). Peraltro, l'ordinanza del Tribunale di Siena è stata pronunciata prima che intervenisse l'o.m. 60/2020 che – come evidenziato dal Tribunale di Siena in composizione collegiale - “si pone.. nel solco di un contrasto esistente nella giurisprudenza di merito, ove – molto sinteticamente – parte della stessa riteneva che i soggetti in possesso di un titolo di studio e dei 24 CFU potessero essere equiparati a coloro i quali erano muniti dispecifica abilitazione e, per ciò solo, essere inseriti nella medesima fascia (II fascia delle graduatorie di istituto)”. Con riferimento, invece, all'ordinanza cautelare del Tribunale di Messina, la stessa, sia pure non espressamente citata nel decreto di depennamento impugnato, non può comunque costituire valido titolo di accesso alla prima fascia delle GPS, in quanto pur non risultando essere stata riformata e censurata in un ordinario giudizio di cognizione, avrebbe potuto tuttalpiù spiegare effetti in relazione alle graduatorie della provincia di Messina”. Tali assunti trovano altresì conferma nell'ordinanza n. 8025/2024 dell'08/05/2024, che si richiama ai sensi dell'art. 118 cpc, con cui il Tribunale di Brindisi confermando l'ordinanza reclamata, ha precisato: “
… … appare evidente come il provvedimento cautelare n. 1380/2020, con il quale è stato dichiarato il diritto del ricorrente all'inserimento nella II fascia delle graduatorie triennali di istituto per la provincia di Siena – provvedimento reso in data antecedente all'adozione dell'o.m. 60/2020 – sia inidoneo a legittimare la permanenza nella prima fascia delle neoistituite GPS della provincia di CP_2
A ciò si aggiunga che il provvedimento cautelare indicato come titolo di accesso della prima fascia delle GPS “non [appare] spendibile in qualsiasi sede con efficacia di giudicato. Infatti l'articolo 669 octies c.p.c. prevede, all'ultimo comma, che l'autorità del provvedimento cautelare “ …non è invocabile in un diverso processo..”. I provvedimenti cautelari, infatti, non sono ricorribili per Cassazione e le ordinanze cautelari, seppure anticipatorie, sono definite a strumentalità attenuata e,
5 quindi, il carattere strumentale del provvedimento d'urgenza con il giudizio di merito non è stato eliminato. Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che “Ciò è chiaro non tanto perché l'autorità del provvedimento sussiste solo per il processo nel quale si fa valere il diritto a cautela del quale lo stesso è stato emesso, ma anche perché il suo contenuto accertativo non può mai “fare stato” tra le parti e i loro aventi causa, ai sensi dell'articolo 2909 c.c. dal momento che la sua efficacia può avvenire sempre meno per effetto di altra “sentenza anche non passata in giudicato che dichiari inesistente il diritto a cautela del quale esso venne emesso” (Cass. Sez. Un. N. 27187/2007). Il carattere anticipatorio non assicura la stabilità, neppure provvisoria, del “decisum”. Allorché il giudizio di merito non sia iniziato da nessuna delle parti del procedimento cautelare, il permanere dell'efficacia esecutiva del provvedimento che lo conclude non ne comporta la stabilità, da intendere come concreta idoneità a costituire giudicato ai sensi dell'articolo 2909 c.c.” (cfr. Tribunale di Tivoli, sentenza n. 1130/2021) In assenza di un provvedimento che, con efficacia di giudicato a norma dell'art. 2909 c.c., dichiari il possesso dell'abilitazione per l'inserimento nella prima fascia delle GPS, non si ravvisano profili di illegiotti8mità nel decreto n. 17905 dell'11.10.2023. Profili che non possono ritenersi sussistenti neppure in relazione al depennamento dalla classe di concorso A046, in quanto il Tribunale adito – essendo giudice del rapporto e non dell'atto – è chiamato a valutare l'esistenza del diritto fatto valere ed, in tale perspettiva, è da condividere il rilievo del Giudice di prime cure … …” (Ordinanza n. 8025/2024 dell'08/05/2024 ). Alla luce di quanto esposto, la domanda sul punto deve pertanto essere rigettata. Deve altresì essere rigettata la domanda proposta in via subordinata di inserimento d'ufficio nella seconda fascia delle GPS della provincia di destinata proprio ai docenti in possesso dei 24 cfu e del relativo CP_2 titolo di studio. Invero, si deve rilevare che parte ricorrente non ha mai presentato apposita istanza, volta al predetto inserimento, nè sussiste una espressa previsione di legge che preveda un dovere dell'amministrazione di inserire automaticamente i docenti depennati dalla prima fascia nella seconda fascia. Infine, le ulteriori doglianze relative all'eccepita violazione del principio del legittimo affidamento potrebbero al più assumere rilievo con riferimento alla spiegata domanda risarcitoria, non configurabile nel caso di specie non ravvisandosi alcuna condotta illegittima posta in essere dall'amministrazione scolastica, e non potendo in ogni caso determinare
6 la reintegrazione sul posto di lavoro, né l'inserimento nella II fascia delle GPS.
Per tutti i predetti motivi, il ricorso deve essere rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore eccezione. La novità e la complessità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 16/11/2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Brindisi, 17/12/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
MO AN e NN IU, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante in carica,
[...]
Controparte_2
in persona del dirigente in carica,
[...] rappresentati e difesi dalla dott.ssa ANGELA TIZIANA DI NOIA resistenti
oggetto: inserimento graduatoria
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ordinario e contestuale istanza cautelare depositati il 17.11.2022, parte ricorrente, premesso di essere docente precario inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenza (ora GPS) della Provincia di ha dedotto: - di essere stato inserito per la prima volta, giusta CP_2 domanda del 2.9.2020, nella prima fascia delle GPS della Provincia di per le classi di concorso A045 e A047, ottenendo negli anni CP_2 scolastici 2020/2021 e 2021/2022 vari contratti a tempo determinato;
- di aver presentato domanda di aggiornamento in forza di quanto previsto dall'O.O. 112/2022, collocandosi al 10° posto con punti 35 nella graduatoria della classe A047, al 23° posto con 35 punti nella graduatoria della classe di concorso A045 (punteggio poi rettificato in autotutela per entrambe le graduatorie con decreto n. 15156 del 14.9.2022) ed al 38° posto per la classe di concorso A046 all'interno della quale si inseriva per la prima volta;
- di avere stipulato, per l'a.s. 2023/2024, in data 1.9.2023, un contratto di lavoro a tempo determinato per 9 ore settimanali per la classe di concorso A045, presso l'IISS “Agostinelli” di Ceglie Messapica con scadenza l'11.9.2023; - di avere successivamente stipulato un nuovo contratto a tempo determinato, con durata dal 12.9.2023 sino al 30.6.2024, di 9 ore settimanali per la medesima classe di concorso A045 presso l'ITC-ITE “Calò” di Francavilla Fontana;
- che con decreto n. Con 17905 dell'11.10.2023, l' di aveva proceduto al CP_2 depennamento dalla graduatoria di prima fascia delle suindicate classi di concorso e che il DS dell'ITC-ITE “Calò” aveva poi disposto, con decreto prot. n. 11088 la risoluzione anticipata del suddetto contratto. Tutto ciò premesso, parte istante ha concluso per l'accertamento dell'illegittimità del depennamento dalla predetta graduatoria per le sopra citate classi di concorso e dell'illegittimità della conseguente revoca dell'incarico a tempo determinato conferitole chiedendo il riconoscimento, ai fini del risarcimento del danno, anche in forma specifica, del proprio diritto alla reintegrazione e/o alla riattribuzione del posto di lavoro ricoperto, a far data dal 12/09/2023 e sino alla scadenza naturale del contratto fissata per il 30/06/2024, con riconoscimento del predetto periodo sia ai fini giuridici che previdenziali ed economici, ovvero con il riconoscimento del punteggio per gli interi periodi di supplenza ai fini del prossimo aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze volte al conferimento degli incarichi a tempo determinato e indeterminato. Ha altresì chiesto la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale subito con decorrenza dalla revoca dei contratti (12.10.2023) sino al 30.06.2024, da quantificare nella misura del trattamento stipendiale residuo che avrebbe avuto diritto a percepire, ovvero degli emolumenti non pagati in virtù dell'illegittima interruzione
2 del rapporto di lavoro, con condanna dell'amministrazione all'adozione di ogni provvedimento o atto necessario ai fini del pieno riconoscimento dei diritti rivendicati dal ricorrente. In via subordinata l'istante ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto ad essere inserito nella I Fascia delle GPS della classe di concorso A046 e nella II Fascia delle GPS della Provincia di per le classi CP_2 di concorso A045 e A047, con condanna “al risarcimento dei danni giuridici ed economici subiti per non aver potuto stipulare contratti a tempo determinato a far data dalla sua esclusione dalla GPS stante l'impossibilità a ricevere le convocazioni all'uopo preposte per ricoprire supplenze sulle suddette classi di concorso e/o su posti di sostegno mediante lo scorrimento delle graduatorie c.d. incrociate”. Costituitosi in giudizio, il ha contestato gli avversi CP_1 assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. Rigettata l'istanza cautelare, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'articolo 127 ter cpc, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il giudice ha deciso la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso non merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte. Con il presente ricorso parte ricorrente contesta la legittimità dell'operato dell'amministrazione che lo aveva dapprima inserito nelle GPS prima fascia, consentendogli di stipulare contratti a termine sin dall'a.s. 2020-2021, per poi escluderlo dalla prima fascia con provvedimento n. 17905 del 11.10.2023, in virtù dell'assenza di un valido titolo di accesso.
Nello specifico l'istante ha dedotto di avere diritto alla permanenza in prima fascia sulla base delle ordinanze emesse dal Tribunale di Siena e dal Tribunale di Messina prodotte in atti, con le quali era stato riconosciuto il valore abilitante della laurea e dei 24 ctu (ordinanze mai riformate né modificate all'esito di un giudizio di merito). Occorre rilevare che l'art. 3 comma 6 OM 60/2020 prevede che:
“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente
3 per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”. L'ordinanza ministeriale n. 112/2022 recante “procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, ha ribadito la suddivisione delle GPS in due fasce secondo i medesimi criteri già contemplati dall'ordinanza n. 60/2020. L'art. 3 O.M. 112/2022 sancisce: “Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle : isposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”. Al successivo art. 7 è previsto: “1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti.
2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
3. I termini di presentazione delle istanze sono comunicati con successivo avviso della competente struttura ministeriale, fermo restando il termine di 20 giorni per la presentazione delle istanze”. Tale essendo la disciplina, si deve ritenere che sia legittimo e condivisibile l'operato dell' il quale con il decreto di cui Controparte_4 si chiede la disapplicazione ai fini del reinserimento in prima fascia e della reintegrazione nel posto di lavoro, ha disposto il depennamento del
4 ricorrente dalla prima fascia delle GPS per ritenuta assenza del titolo di accesso. Invero, alla luce della richiamata disciplina e della documentazione in atti, si richiamano ai sensi dell'art. 118 cpc le motivazioni di cui all'ordinanza cautelare n. 1645/2024 del 30/01/2024:
“Nella fattispecie in esame, è pacifico ed incontestato tra le parti che la domanda sia stata presentata chiedendo esclusivamente l'inserimento nella prima fascia per le GPS relative alle classi di concorso A045, A046 e A047, nonostante le ordinanze cautelari indicate come titolo di accesso per la prima fascia delle GPS fossero state rese in relazione alle graduatorie di istituto delle province di Siena e di Messina (come chiaramente si evince dal contenuto dei provvedimenti cautelari in atti). Peraltro, l'ordinanza del Tribunale di Siena è stata pronunciata prima che intervenisse l'o.m. 60/2020 che – come evidenziato dal Tribunale di Siena in composizione collegiale - “si pone.. nel solco di un contrasto esistente nella giurisprudenza di merito, ove – molto sinteticamente – parte della stessa riteneva che i soggetti in possesso di un titolo di studio e dei 24 CFU potessero essere equiparati a coloro i quali erano muniti dispecifica abilitazione e, per ciò solo, essere inseriti nella medesima fascia (II fascia delle graduatorie di istituto)”. Con riferimento, invece, all'ordinanza cautelare del Tribunale di Messina, la stessa, sia pure non espressamente citata nel decreto di depennamento impugnato, non può comunque costituire valido titolo di accesso alla prima fascia delle GPS, in quanto pur non risultando essere stata riformata e censurata in un ordinario giudizio di cognizione, avrebbe potuto tuttalpiù spiegare effetti in relazione alle graduatorie della provincia di Messina”. Tali assunti trovano altresì conferma nell'ordinanza n. 8025/2024 dell'08/05/2024, che si richiama ai sensi dell'art. 118 cpc, con cui il Tribunale di Brindisi confermando l'ordinanza reclamata, ha precisato: “
… … appare evidente come il provvedimento cautelare n. 1380/2020, con il quale è stato dichiarato il diritto del ricorrente all'inserimento nella II fascia delle graduatorie triennali di istituto per la provincia di Siena – provvedimento reso in data antecedente all'adozione dell'o.m. 60/2020 – sia inidoneo a legittimare la permanenza nella prima fascia delle neoistituite GPS della provincia di CP_2
A ciò si aggiunga che il provvedimento cautelare indicato come titolo di accesso della prima fascia delle GPS “non [appare] spendibile in qualsiasi sede con efficacia di giudicato. Infatti l'articolo 669 octies c.p.c. prevede, all'ultimo comma, che l'autorità del provvedimento cautelare “ …non è invocabile in un diverso processo..”. I provvedimenti cautelari, infatti, non sono ricorribili per Cassazione e le ordinanze cautelari, seppure anticipatorie, sono definite a strumentalità attenuata e,
5 quindi, il carattere strumentale del provvedimento d'urgenza con il giudizio di merito non è stato eliminato. Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che “Ciò è chiaro non tanto perché l'autorità del provvedimento sussiste solo per il processo nel quale si fa valere il diritto a cautela del quale lo stesso è stato emesso, ma anche perché il suo contenuto accertativo non può mai “fare stato” tra le parti e i loro aventi causa, ai sensi dell'articolo 2909 c.c. dal momento che la sua efficacia può avvenire sempre meno per effetto di altra “sentenza anche non passata in giudicato che dichiari inesistente il diritto a cautela del quale esso venne emesso” (Cass. Sez. Un. N. 27187/2007). Il carattere anticipatorio non assicura la stabilità, neppure provvisoria, del “decisum”. Allorché il giudizio di merito non sia iniziato da nessuna delle parti del procedimento cautelare, il permanere dell'efficacia esecutiva del provvedimento che lo conclude non ne comporta la stabilità, da intendere come concreta idoneità a costituire giudicato ai sensi dell'articolo 2909 c.c.” (cfr. Tribunale di Tivoli, sentenza n. 1130/2021) In assenza di un provvedimento che, con efficacia di giudicato a norma dell'art. 2909 c.c., dichiari il possesso dell'abilitazione per l'inserimento nella prima fascia delle GPS, non si ravvisano profili di illegiotti8mità nel decreto n. 17905 dell'11.10.2023. Profili che non possono ritenersi sussistenti neppure in relazione al depennamento dalla classe di concorso A046, in quanto il Tribunale adito – essendo giudice del rapporto e non dell'atto – è chiamato a valutare l'esistenza del diritto fatto valere ed, in tale perspettiva, è da condividere il rilievo del Giudice di prime cure … …” (Ordinanza n. 8025/2024 dell'08/05/2024 ). Alla luce di quanto esposto, la domanda sul punto deve pertanto essere rigettata. Deve altresì essere rigettata la domanda proposta in via subordinata di inserimento d'ufficio nella seconda fascia delle GPS della provincia di destinata proprio ai docenti in possesso dei 24 cfu e del relativo CP_2 titolo di studio. Invero, si deve rilevare che parte ricorrente non ha mai presentato apposita istanza, volta al predetto inserimento, nè sussiste una espressa previsione di legge che preveda un dovere dell'amministrazione di inserire automaticamente i docenti depennati dalla prima fascia nella seconda fascia. Infine, le ulteriori doglianze relative all'eccepita violazione del principio del legittimo affidamento potrebbero al più assumere rilievo con riferimento alla spiegata domanda risarcitoria, non configurabile nel caso di specie non ravvisandosi alcuna condotta illegittima posta in essere dall'amministrazione scolastica, e non potendo in ogni caso determinare
6 la reintegrazione sul posto di lavoro, né l'inserimento nella II fascia delle GPS.
Per tutti i predetti motivi, il ricorso deve essere rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore eccezione. La novità e la complessità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 16/11/2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Brindisi, 17/12/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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