Art. 10. Adempimenti degli uffici periferici e decentrati
Gli uffici periferici e decentrati delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle autonome, devono pronunciarsi in via definitiva sugli atti autorizzativi, comunque siano essi denominati, o sui pareri, loro richiesti, ancorche' per obbligo di legge, sia in fase di progettazione di massima che esecutiva, concernenti la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 nel termine di trenta giorni dalla domanda, salvo diverse disposizioni delle leggi vigenti.
Se il provvedimento non e' stato emesso nel termine suindicato,
l'amministrazione o l'ente preposto alla realizzazione dell'opera pubblica richiede al prefetto territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell'opera, di pronunciarsi sulle domande di cui al primo comma.
Il prefetto si pronuncia sulle richieste di cui al primo comma nel termine di venti giorni con provvedimento sostitutivo e definitivo, dopo aver sentito anche oralmente gli uffici interessati e, se del caso, funzionari tecnici delle amministrazioni dello Stato.
Lo stesso prefetto da' comunicazione del provvedimento all'ufficio periferico cui si e' sostituito, al Ministero, da cui dipende l'ufficio periferico, e all'amministrazione o all'ente richiedente.
Qualora ravvisi nell'inosservanza del termine previsto dal primo comma elementi di inadempienza dei doveri di comportamento previsti dall'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , dell'impiegato preposto all'ufficio, il prefetto ne fa relazione alla delegazione regionale della Corte dei conti, per la trasmissione degli atti alla procura generale per l'accertamento delle eventuali responsabilita' patrimoniali, salvo in ogni caso, se ne ricorrano gli estremi, l'obbligo di denuncia di cui all' articolo 361 del codice penale .
Nelle province autonome di Trento e Bolzano il potere conferito dai precedenti commi al prefetto e' esercitato dai commissari del Governo.
Gli enti e le societa' che gestiscono servizi pubblici sono tenuti ad osservare il termine di cui al primo comma.
In caso di inosservanza, il potere sostitutivo di cui ai precedenti commi e' esercitato dal Ministero cui e' devoluta la vigilanza sull'ente o sulla societa' entro il termine di cui al terzo comma.
Tale potere puo' essere delegato anche per singoli casi al prefetto territorialmente competente.
Gli uffici periferici e decentrati delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle autonome, devono pronunciarsi in via definitiva sugli atti autorizzativi, comunque siano essi denominati, o sui pareri, loro richiesti, ancorche' per obbligo di legge, sia in fase di progettazione di massima che esecutiva, concernenti la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 nel termine di trenta giorni dalla domanda, salvo diverse disposizioni delle leggi vigenti.
Se il provvedimento non e' stato emesso nel termine suindicato,
l'amministrazione o l'ente preposto alla realizzazione dell'opera pubblica richiede al prefetto territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell'opera, di pronunciarsi sulle domande di cui al primo comma.
Il prefetto si pronuncia sulle richieste di cui al primo comma nel termine di venti giorni con provvedimento sostitutivo e definitivo, dopo aver sentito anche oralmente gli uffici interessati e, se del caso, funzionari tecnici delle amministrazioni dello Stato.
Lo stesso prefetto da' comunicazione del provvedimento all'ufficio periferico cui si e' sostituito, al Ministero, da cui dipende l'ufficio periferico, e all'amministrazione o all'ente richiedente.
Qualora ravvisi nell'inosservanza del termine previsto dal primo comma elementi di inadempienza dei doveri di comportamento previsti dall'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , dell'impiegato preposto all'ufficio, il prefetto ne fa relazione alla delegazione regionale della Corte dei conti, per la trasmissione degli atti alla procura generale per l'accertamento delle eventuali responsabilita' patrimoniali, salvo in ogni caso, se ne ricorrano gli estremi, l'obbligo di denuncia di cui all' articolo 361 del codice penale .
Nelle province autonome di Trento e Bolzano il potere conferito dai precedenti commi al prefetto e' esercitato dai commissari del Governo.
Gli enti e le societa' che gestiscono servizi pubblici sono tenuti ad osservare il termine di cui al primo comma.
In caso di inosservanza, il potere sostitutivo di cui ai precedenti commi e' esercitato dal Ministero cui e' devoluta la vigilanza sull'ente o sulla societa' entro il termine di cui al terzo comma.
Tale potere puo' essere delegato anche per singoli casi al prefetto territorialmente competente.