Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2025, n. 17510
CASS
Sentenza 8 maggio 2025

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In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'art. 3, comma 2, legge 21 febbraio 2024, n. 14, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 28 marzo 2025, n. 37, nel delineare le categorie di soggetti trasferibili presso il centro di permanenza per i rimpatri sito in Albania in esecuzione dell'apposito Protocollo Italia-Albania in materia migratoria, non impedisce l'applicazione dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nel caso in cui la persona straniera in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione, ospitata presso la struttura albanese di Gjader in forza di decreto convalidato dal giudice di pace ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 26 luglio 1998, n. 286, presenti domanda di protezione internazionale, con la conseguenza che è legittimo il trattenimento cd. "secondario" della stessa anche dopo la presentazione della domanda, poiché detta struttura va equiparata, a tutti gli effetti, ai centri di permanenza per i rimpatri esistenti nel territorio italiano di cui all'art. 14, comma 1, del citato d.lgs. n. 286 del 1998.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2025, n. 17510
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17510
    Data del deposito : 8 maggio 2025

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