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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/11/2024, n. 3244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3244 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei magistrati
Dott. VINCENZA BARBALUCCA Presidente est
Dott. FEDERICA GIRFATTI Giudice
Dott. FEDERICA PELUSO Giudice
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.918/2019 rgac
Vertente tra n. Bolzano 5.12.1975 nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
sul minore s n. Nola 24.6.2010 rapp.tata e difesa da avv. M.C. De Persona_1
Vivo…………………………………………………………………….. ……..….attore e
n. Napoli 13.9.1966 rapp.tato e difeso da avv. R.D'Ambrosio …convenuto _1
e
Avv. curatore speciale del minore Controparte_2 [...]
.………………….convenuta Persona_2
nonchè
PM in sede…………………..………………………………………………interventore ex lege
CONCLUSIONI
Alla udienza dell '8.7.2024 parti costituite concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.2.2019 nella espressa qualità di rapp,te Parte_1
legale del minore citava innanzi al Tribunale di Nola ed il PM in Persona_2 _1
sede ; parte attrice precisava di aver intrattenuto una relazione affettiva con il sig. _1 nel 2008/2009, che seguiva ad un'altra relazione con un uomo siciliano, allorchè la precedente unione matrimoniale con l'ex marito era in crisi . Parte attrice deduceva che il Persona_3
convenuto dopo due anni dalla nascita del minore avvenuta il 24.6.2020 lo aveva Per_2
riconosciuto . Parte attrice deduceva inoltre che la convivenza e la relazione sentimentale con il cessavano nel 2018 . _1
Si costituiva che in sostanza non si opponeva alla domanda _1
Veniva nominato il curatore speciale del minore nella persona della avv. Giulia Vecchione che chiedeva disporsi CTU
Veniva svolto esame ematologico
Sulle conclusioni epigrafate il Tribunale si riservava di decidere
Una preliminare questione da affrontare è quella dell'inquadramento dell'azione intentata.
Ebbene sul punto va segnalata una recente statuizione della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. I, 10 Luglio 2018, n. 18140. Est. Maria Giovanna C. Sambito) che in primis ha evidenziato il principio, affermato da giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17095 del 2013; Cass n. 17970 del 2015) secondo cui l'azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità a norma dell'art. 263 c.c., la quale postula la dimostrazione della assoluta impossibilità che il soggetto, che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento, sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio, si ricollega nella sostanza processuale alla azione di disconoscimento di paternità nella misura in cui , come ribadito con la recente sentenza n. 30122 del 14.12.2017, l'accertamento richiesto nelle due procedure non implica semplicemente una dimostrazione dettata dalla legge, anche alla luce dell'evoluzione del diritto positivo e della concezione sociale dei valori (valga al riguardo la significativa abolizione della qualificazione come "legittima" o "naturale" della filiazione), ma si informa soprattutto alla esigenza della rimozione dello status filiationis , se, come prospettabile in entrambe le ipotesi, si determina la necessità della privazione sopravvenuta di tale status per cause estranee alla sfera di volontà e responsabilità del soggetto destinato a subirne gli effetti, dovendo perciò concludersi che le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione debbano essere orientate dal favor veritatis, come comprova il fatto che la riforma del 2012 e 2013 ha avvicinato le discipline e come può desumersi dalla sentenza n. 272 del 18.12.2017 della Corte Cost. che non lo ha ritenuto recessivo rispetto alla valutazione dell'interesse del minore, imposta da fonti interne e sovranazionali, alla conservazione dello status. In termini normativi dal confronto con art. 244 cc novellato da l. 2013 n. 154 con introduzione del capo III ( azione di disconoscimento) emerge che detta zione la legittimazione attiva solo di padre, madre, figlio formalmente riconosciuti.
L'azione de qua invece attesi i contenuti e presupposti di fatto è inquadrabile come azione ex art. 263 cc
In punto di diritto si osserva che l'art. 263 c.c. contempla il caso dell'impugnazione dell'atto di riconoscimento per difetto di veridicità, azione che può essere intentata sia dal genitore che ha compiuto il riconoscimento, sia dal figlio riconosciuto, e infine da chiunque vi abbia interesse.
La norma non richiede che il genitore non fosse a conoscenza dell'effettiva paternità, quindi è possibile impugnare il riconoscimento, anche se colui che lo ha compiuto sapeva di non essere il padre biologico. La norma sembra favorire, pertanto la certezza della verità, a scapito della responsabilità genitoriale che sorge con il riconoscimento.
L'impugnazione del riconoscimento può essere effettuata dal genitore, dal figlio o da chiunque abbia interesse. Oggetto del giudizio sarà la dimostrazione dell'assoluta impossibilità che il soggetto che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio
Va evidenziato che l'art. 263 cc risulta modificato dal D.Lgs.s. 28-12-2013, n. 154 (Attuazione riforma filiazione) (art. 28), in vigore dal 7-2-2014 (art. 108 d.lgs. cit); la vecchia formulazione dell'art. 263 non prevedeva un periodo entro il quale effettuare il disconoscimento.
In questo modo, anche a distanza di molti anni, poteva essere effettuato il disconoscimento di un figlio. La norma aveva suscitato dubbi di costituzionalità.
Il Tribunale di Bolzano aveva rimesso la questione alla Corte Costituzionale per contrarietà dell'art. 263 c.c. con gli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., nella parte in cui non sottopone ad un termine annuale di decadenza, il diritto del genitore di esperire l'azione di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità (Corte Cost., sentenza 12 gennaio 2012, n. 7).
La norma avrebbe creato così una situazione di disuguaglianza con la disciplina della filiazione all'interno del matrimonio, in cui il padre può esercitare il disconoscimento entro un anno dalla nascita o dalla notizia della nascita se prova di non esserne stato a conoscenza.
Infatti, il figlio nato nel matrimonio, decorso il termine di decadenza, avrebbe potuto contare sul persistere del legame e sui diritti economici ed ereditari derivanti dal suo status, mentre il figlio nato da genitori non coniugati seppur riconosciuto avrebbe continuato ad essere esposto al rischio che il dichiarato padre potesse ripensarci e impugnare il riconoscimento in ogni momento.
Altrettanto ingiustificata la disparità tra padre legittimo e padre naturale considerato che al primo sarebbe riconosciuto uno spatium deliberandiannuale, entro il quale decidere se agire per troncare il rapporto genitore-figlio, mentre al secondo sarebbe dato illimitato spazio per fare altrettanto.
La Corte Costituzionale si era già pronunciata in passato sulla questione con le sentenze n. 134/1985
e 158/1991, e in quest'ultima aveva affermato che le due situazioni non sono comparabili, dato che disconoscimento di un figlio naturale vale il principio superiore che ogni falsa apparenza di status deve cadere, da cui la imprescrittibilità dell'azione.
Per la filiazione legittima valeva la presunzione pater est is quem iustae nuptiae demonstrant superabile solo – per il favor legitimitatis – con la decadenza nel breve termine di un anno dell'azione di disconoscimento Nonostante questo, non è possibile procedere ad una pronuncia di tipo additivo e pertanto spetta al legislatore il potere di stabilire la durata del termine eventualmente da sostituire all'imprescrittibilità, perché – si legge nel provvedimento – solo con legge si può procedere, anche in ragione dell'evolversi della coscienza collettiva, al necessario bilanciamento del rapporto tra tutela dell'appartenenza familiare e tutela dell'identità individuale.
La Corte comunque ribadisce che restano ontologicamente distinti i meccanismi di acquisizione dello status per i figli nati nel matrimonio e per quelli nati al di fuori di esso e pertanto le due situazioni, finché permane detto meccanismo, non possono essere modificate fondandosi su principi diversi.
Originariamente, la L. n. 219/2012 non era intervenuta direttamente sul testo dell'art. 263 c.c. lasciando spazio a dubbi e perplessità in relazione all'unificazione dello status di figlio. Con il D.Lgs.
n. 154/2013 è stato attuato il correttivo.
Il nuovo testo proclama che la sola azione imprescrittibile, ai fini dell'impugnazione del riconoscimento, è quella che attiene al diritto del figlio, mentre per l'autore del riconoscimento, deve essere proposta nel termine di un anno decorrente dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se il padre dimostra di essere stato impotente al tempo del concepimento e di averlo ignorato senza sua colpa, il termine annuale decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.
Al terzo comma infine viene stigmatizzato che l'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni decorrenti dalla annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita
Ebbene nel caso in esame l'azione è satta intentata dalla madre in nome e per conto del minore rispetto al quale l'azione è imprescrittibile. In ogni caso nella presente proc.ra il curatore speciale ha avanzato l'esigenza di bilanciamento tra favor veritatis e favor minoris : quindi il minore anche attraverso le richieste formali del Curatore
Speciale e soprattutto in sede di libera audizione ha manifestato interesse alla declaratoria di disconoscimento
Nella fattispecie in esame la CTU veniva svolta dal dr che dagli esiti dell'analisi Persona_4
dei marcatori genetici investigati concludeva che risulta esclusa la paternità di _1
(Presunto Padre) nei confronti di (Figlio) Persona_2
In considerazione della natura delle questioni trattate sussistono equi motivi per compensare le spese di lite
Pqm
Definitivamente pronunciando sulla domanda intentata da quale legale rapp.te del Parte_1
minore contro sentito il PM , vista la domanda del curatore speciale Persona_2 _1 del Minore nella persona dell'avv. Giulia Vecchione così provvede: Persona_2
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che nato a [...] [...] non è Persona_2
figlio di n. Napoli 13.9.1966 con ogni conseguenza di legge _1
2) Ordina le annotazioni di rito
3) Spese compensate
Nola 23.11.2024
Il Presidente est dott. Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei magistrati
Dott. VINCENZA BARBALUCCA Presidente est
Dott. FEDERICA GIRFATTI Giudice
Dott. FEDERICA PELUSO Giudice
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.918/2019 rgac
Vertente tra n. Bolzano 5.12.1975 nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
sul minore s n. Nola 24.6.2010 rapp.tata e difesa da avv. M.C. De Persona_1
Vivo…………………………………………………………………….. ……..….attore e
n. Napoli 13.9.1966 rapp.tato e difeso da avv. R.D'Ambrosio …convenuto _1
e
Avv. curatore speciale del minore Controparte_2 [...]
.………………….convenuta Persona_2
nonchè
PM in sede…………………..………………………………………………interventore ex lege
CONCLUSIONI
Alla udienza dell '8.7.2024 parti costituite concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.2.2019 nella espressa qualità di rapp,te Parte_1
legale del minore citava innanzi al Tribunale di Nola ed il PM in Persona_2 _1
sede ; parte attrice precisava di aver intrattenuto una relazione affettiva con il sig. _1 nel 2008/2009, che seguiva ad un'altra relazione con un uomo siciliano, allorchè la precedente unione matrimoniale con l'ex marito era in crisi . Parte attrice deduceva che il Persona_3
convenuto dopo due anni dalla nascita del minore avvenuta il 24.6.2020 lo aveva Per_2
riconosciuto . Parte attrice deduceva inoltre che la convivenza e la relazione sentimentale con il cessavano nel 2018 . _1
Si costituiva che in sostanza non si opponeva alla domanda _1
Veniva nominato il curatore speciale del minore nella persona della avv. Giulia Vecchione che chiedeva disporsi CTU
Veniva svolto esame ematologico
Sulle conclusioni epigrafate il Tribunale si riservava di decidere
Una preliminare questione da affrontare è quella dell'inquadramento dell'azione intentata.
Ebbene sul punto va segnalata una recente statuizione della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. I, 10 Luglio 2018, n. 18140. Est. Maria Giovanna C. Sambito) che in primis ha evidenziato il principio, affermato da giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17095 del 2013; Cass n. 17970 del 2015) secondo cui l'azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità a norma dell'art. 263 c.c., la quale postula la dimostrazione della assoluta impossibilità che il soggetto, che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento, sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio, si ricollega nella sostanza processuale alla azione di disconoscimento di paternità nella misura in cui , come ribadito con la recente sentenza n. 30122 del 14.12.2017, l'accertamento richiesto nelle due procedure non implica semplicemente una dimostrazione dettata dalla legge, anche alla luce dell'evoluzione del diritto positivo e della concezione sociale dei valori (valga al riguardo la significativa abolizione della qualificazione come "legittima" o "naturale" della filiazione), ma si informa soprattutto alla esigenza della rimozione dello status filiationis , se, come prospettabile in entrambe le ipotesi, si determina la necessità della privazione sopravvenuta di tale status per cause estranee alla sfera di volontà e responsabilità del soggetto destinato a subirne gli effetti, dovendo perciò concludersi che le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione debbano essere orientate dal favor veritatis, come comprova il fatto che la riforma del 2012 e 2013 ha avvicinato le discipline e come può desumersi dalla sentenza n. 272 del 18.12.2017 della Corte Cost. che non lo ha ritenuto recessivo rispetto alla valutazione dell'interesse del minore, imposta da fonti interne e sovranazionali, alla conservazione dello status. In termini normativi dal confronto con art. 244 cc novellato da l. 2013 n. 154 con introduzione del capo III ( azione di disconoscimento) emerge che detta zione la legittimazione attiva solo di padre, madre, figlio formalmente riconosciuti.
L'azione de qua invece attesi i contenuti e presupposti di fatto è inquadrabile come azione ex art. 263 cc
In punto di diritto si osserva che l'art. 263 c.c. contempla il caso dell'impugnazione dell'atto di riconoscimento per difetto di veridicità, azione che può essere intentata sia dal genitore che ha compiuto il riconoscimento, sia dal figlio riconosciuto, e infine da chiunque vi abbia interesse.
La norma non richiede che il genitore non fosse a conoscenza dell'effettiva paternità, quindi è possibile impugnare il riconoscimento, anche se colui che lo ha compiuto sapeva di non essere il padre biologico. La norma sembra favorire, pertanto la certezza della verità, a scapito della responsabilità genitoriale che sorge con il riconoscimento.
L'impugnazione del riconoscimento può essere effettuata dal genitore, dal figlio o da chiunque abbia interesse. Oggetto del giudizio sarà la dimostrazione dell'assoluta impossibilità che il soggetto che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio
Va evidenziato che l'art. 263 cc risulta modificato dal D.Lgs.s. 28-12-2013, n. 154 (Attuazione riforma filiazione) (art. 28), in vigore dal 7-2-2014 (art. 108 d.lgs. cit); la vecchia formulazione dell'art. 263 non prevedeva un periodo entro il quale effettuare il disconoscimento.
In questo modo, anche a distanza di molti anni, poteva essere effettuato il disconoscimento di un figlio. La norma aveva suscitato dubbi di costituzionalità.
Il Tribunale di Bolzano aveva rimesso la questione alla Corte Costituzionale per contrarietà dell'art. 263 c.c. con gli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., nella parte in cui non sottopone ad un termine annuale di decadenza, il diritto del genitore di esperire l'azione di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità (Corte Cost., sentenza 12 gennaio 2012, n. 7).
La norma avrebbe creato così una situazione di disuguaglianza con la disciplina della filiazione all'interno del matrimonio, in cui il padre può esercitare il disconoscimento entro un anno dalla nascita o dalla notizia della nascita se prova di non esserne stato a conoscenza.
Infatti, il figlio nato nel matrimonio, decorso il termine di decadenza, avrebbe potuto contare sul persistere del legame e sui diritti economici ed ereditari derivanti dal suo status, mentre il figlio nato da genitori non coniugati seppur riconosciuto avrebbe continuato ad essere esposto al rischio che il dichiarato padre potesse ripensarci e impugnare il riconoscimento in ogni momento.
Altrettanto ingiustificata la disparità tra padre legittimo e padre naturale considerato che al primo sarebbe riconosciuto uno spatium deliberandiannuale, entro il quale decidere se agire per troncare il rapporto genitore-figlio, mentre al secondo sarebbe dato illimitato spazio per fare altrettanto.
La Corte Costituzionale si era già pronunciata in passato sulla questione con le sentenze n. 134/1985
e 158/1991, e in quest'ultima aveva affermato che le due situazioni non sono comparabili, dato che disconoscimento di un figlio naturale vale il principio superiore che ogni falsa apparenza di status deve cadere, da cui la imprescrittibilità dell'azione.
Per la filiazione legittima valeva la presunzione pater est is quem iustae nuptiae demonstrant superabile solo – per il favor legitimitatis – con la decadenza nel breve termine di un anno dell'azione di disconoscimento Nonostante questo, non è possibile procedere ad una pronuncia di tipo additivo e pertanto spetta al legislatore il potere di stabilire la durata del termine eventualmente da sostituire all'imprescrittibilità, perché – si legge nel provvedimento – solo con legge si può procedere, anche in ragione dell'evolversi della coscienza collettiva, al necessario bilanciamento del rapporto tra tutela dell'appartenenza familiare e tutela dell'identità individuale.
La Corte comunque ribadisce che restano ontologicamente distinti i meccanismi di acquisizione dello status per i figli nati nel matrimonio e per quelli nati al di fuori di esso e pertanto le due situazioni, finché permane detto meccanismo, non possono essere modificate fondandosi su principi diversi.
Originariamente, la L. n. 219/2012 non era intervenuta direttamente sul testo dell'art. 263 c.c. lasciando spazio a dubbi e perplessità in relazione all'unificazione dello status di figlio. Con il D.Lgs.
n. 154/2013 è stato attuato il correttivo.
Il nuovo testo proclama che la sola azione imprescrittibile, ai fini dell'impugnazione del riconoscimento, è quella che attiene al diritto del figlio, mentre per l'autore del riconoscimento, deve essere proposta nel termine di un anno decorrente dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se il padre dimostra di essere stato impotente al tempo del concepimento e di averlo ignorato senza sua colpa, il termine annuale decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.
Al terzo comma infine viene stigmatizzato che l'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni decorrenti dalla annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita
Ebbene nel caso in esame l'azione è satta intentata dalla madre in nome e per conto del minore rispetto al quale l'azione è imprescrittibile. In ogni caso nella presente proc.ra il curatore speciale ha avanzato l'esigenza di bilanciamento tra favor veritatis e favor minoris : quindi il minore anche attraverso le richieste formali del Curatore
Speciale e soprattutto in sede di libera audizione ha manifestato interesse alla declaratoria di disconoscimento
Nella fattispecie in esame la CTU veniva svolta dal dr che dagli esiti dell'analisi Persona_4
dei marcatori genetici investigati concludeva che risulta esclusa la paternità di _1
(Presunto Padre) nei confronti di (Figlio) Persona_2
In considerazione della natura delle questioni trattate sussistono equi motivi per compensare le spese di lite
Pqm
Definitivamente pronunciando sulla domanda intentata da quale legale rapp.te del Parte_1
minore contro sentito il PM , vista la domanda del curatore speciale Persona_2 _1 del Minore nella persona dell'avv. Giulia Vecchione così provvede: Persona_2
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che nato a [...] [...] non è Persona_2
figlio di n. Napoli 13.9.1966 con ogni conseguenza di legge _1
2) Ordina le annotazioni di rito
3) Spese compensate
Nola 23.11.2024
Il Presidente est dott. Vincenza Barbalucca