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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 5718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5718 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4422/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore Dott. Chiara Delmonte Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato CICCARONE Parte_1 C.F._1
IA con studio in VIA GOFFREDO MAMELI N. 20 20100 MILANO presso il quale ha eletto domicilio nei confronti di
C.F.: ) CONTUMACE Persona_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: a modifica della sentenza di divorzio n.436 del 2023 del Tribunale di Fquih Ben LA (Marocco);
- confermare l'affidamento del minore in via super esclusiva alla madre con delega alla Per_2 stessa per le scelte di maggiore interesse che riguardano l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale e le pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio, e con collocamento presso la madre, limitando la responsabilità genitoriale del padre e delegando i servizi sociali per la valutazione circa il diritto di visita del padre i cui incontri, se richiesti, dovranno svolgersi in Spazio Neutro;
- in considerazione del tempo prevalente del figlio trascorso con la madre, e dei maggiori oneri a carico della signora porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere, a titolo di Pt_1 Per_1 mantenimento del figlio, una somma di € 400,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese e con decorrenza dalla domanda;
nonché di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche e scolastiche straordinarie, come da Linee Guida del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: che le parti hanno divorziato con sentenza di divorzio n.436 del 2023 del Tribunale di Fquih Ben LA (Marocco);
che dall'unione tra le parti è nato il minore , Milano, 5/7/2002; Per_2
che con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 5/2/2025 ha chiesto Parte_1
– a modifica della sentenza in oggetto – di adottare i provvedimenti di cui alle rimesse conclusioni;
che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di Persona_1 fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio;
che all'udienza del 12/6/2025, celebrata davanti al Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto: “è quasi un anno che non ho contatti con lui, lui mi chiama ma non rispondo. E' agli arresti domiciliari per il procedimento penale. La sentenza marocchina non stabilisce nulla sulla responsabilità e prevede solo 105,00 euro per il bambino che lui non ha mai versato. L'assegno unico è di 199 euro e lo prendo io. Lavoro al Besta nel settore pulizie. Abito a casa del fratello di mio marito”.
che, all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato, non adottando provvedimenti temporanei e urgenti, dava la parola alla parte per la discussione e il difensore insisteva nelle sue domande come da ricorso introduttivo. La causa veniva rimessa al Collegio. La Camera di Consiglio veniva tenuta in data 25/6/2025
******* Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che la pronuncia di divorzio marocchina nulla prevede in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale;
che con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore;
che non esistono contatti da circa un anno tra il resistente e la prole;
che, per di più, il resistente è stato arrestato in flagranza per il reato di maltrattamenti in famiglia e successivamente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, attualmente modificata nella misura degli arresti domiciliari;
che, per contro, la madre ricorrente si è sempre occupata fattivamente del minore, provvedendo alle sue necessità e tutelando i suoi interessi anche nei difficili momenti successivi all'esecuzione della misura nei confronti del resistente;
che tali elementi giustificano e rendono, anzi, necessaria la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, unico genitore attualmente presente nella vita del minore;
che, quanto alle visite paterne - tenuto conto della assenza di contatti diretti tra i genitori e delle condotte paterne le quali sollevano ragioni di perplessità seria in ordine alla sua idoneità genitoriale
– queste dovranno essere demandate ai competenti servizi sociali i quali svolgeranno ogni opportuna prevendita indagine a verifica dell'interesse del minore e adotteranno le modalità meglio ritenute per l'avvio eventuale di tali incontri;
Con riferimento al mantenimento del minore che la sentenza di divorzio marocchina prevede un contributo di euro 105,00 per il minore;
che tale importo, tenuto conto della totale assenza di mantenimento diretto paterno, deve ritenersi insufficiente;
che la ricorrente ha sempre vissuto grazie al sostegno economico del marito e solo dopo la cessazione della convivenza ella si è meritoriamente impegnata nel reperimento di un lavoro che, tuttavia, è ancora a tempo determinato e per redditi sicuramente modesti (circa 700,00 euro mensili);
che il resistente ha sempre mantenuto la famiglia in via esclusiva. La condizione lavorativa del resistente non è nota. Il regime degli arresti domiciliari, tuttavia, non è impedimento assoluto allo svolgimento di attività lavorativa regolare. Soprattutto, il padre non può in ogni caso sottrarsi alla contribuzione per il figlio minore;
che per tali ragioni il tribunale ritiene congruo un assegno di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese extra che non necessitano di accordo;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di febbraio 2025, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 38 disp. att. c.p.c., Persona_1 ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede, a parziale modifica della sentenza di divorzio n.436 del 2023 del Tribunale di Fquih Ben LA (Marocco);:
Affida in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche Persona_3 ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del mmedesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Delega i servizi sociali del Comune di Milano, previa ogni opportuna verifica, a regolamentare le visite paterne con il minore con le modalità meglio ritenute opportune nel prevalente interesse del minore a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di Per_4 Persona_1 febbraio 2025, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 300 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi alla parte e ai ss del Comune di Milano.
Così deciso in Milano, il 25 giugno 2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott. Laura Cosmai
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore Dott. Chiara Delmonte Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato CICCARONE Parte_1 C.F._1
IA con studio in VIA GOFFREDO MAMELI N. 20 20100 MILANO presso il quale ha eletto domicilio nei confronti di
C.F.: ) CONTUMACE Persona_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: a modifica della sentenza di divorzio n.436 del 2023 del Tribunale di Fquih Ben LA (Marocco);
- confermare l'affidamento del minore in via super esclusiva alla madre con delega alla Per_2 stessa per le scelte di maggiore interesse che riguardano l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale e le pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio, e con collocamento presso la madre, limitando la responsabilità genitoriale del padre e delegando i servizi sociali per la valutazione circa il diritto di visita del padre i cui incontri, se richiesti, dovranno svolgersi in Spazio Neutro;
- in considerazione del tempo prevalente del figlio trascorso con la madre, e dei maggiori oneri a carico della signora porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere, a titolo di Pt_1 Per_1 mantenimento del figlio, una somma di € 400,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese e con decorrenza dalla domanda;
nonché di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche e scolastiche straordinarie, come da Linee Guida del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: che le parti hanno divorziato con sentenza di divorzio n.436 del 2023 del Tribunale di Fquih Ben LA (Marocco);
che dall'unione tra le parti è nato il minore , Milano, 5/7/2002; Per_2
che con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 5/2/2025 ha chiesto Parte_1
– a modifica della sentenza in oggetto – di adottare i provvedimenti di cui alle rimesse conclusioni;
che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di Persona_1 fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio;
che all'udienza del 12/6/2025, celebrata davanti al Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto: “è quasi un anno che non ho contatti con lui, lui mi chiama ma non rispondo. E' agli arresti domiciliari per il procedimento penale. La sentenza marocchina non stabilisce nulla sulla responsabilità e prevede solo 105,00 euro per il bambino che lui non ha mai versato. L'assegno unico è di 199 euro e lo prendo io. Lavoro al Besta nel settore pulizie. Abito a casa del fratello di mio marito”.
che, all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato, non adottando provvedimenti temporanei e urgenti, dava la parola alla parte per la discussione e il difensore insisteva nelle sue domande come da ricorso introduttivo. La causa veniva rimessa al Collegio. La Camera di Consiglio veniva tenuta in data 25/6/2025
******* Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che la pronuncia di divorzio marocchina nulla prevede in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale;
che con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore;
che non esistono contatti da circa un anno tra il resistente e la prole;
che, per di più, il resistente è stato arrestato in flagranza per il reato di maltrattamenti in famiglia e successivamente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, attualmente modificata nella misura degli arresti domiciliari;
che, per contro, la madre ricorrente si è sempre occupata fattivamente del minore, provvedendo alle sue necessità e tutelando i suoi interessi anche nei difficili momenti successivi all'esecuzione della misura nei confronti del resistente;
che tali elementi giustificano e rendono, anzi, necessaria la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, unico genitore attualmente presente nella vita del minore;
che, quanto alle visite paterne - tenuto conto della assenza di contatti diretti tra i genitori e delle condotte paterne le quali sollevano ragioni di perplessità seria in ordine alla sua idoneità genitoriale
– queste dovranno essere demandate ai competenti servizi sociali i quali svolgeranno ogni opportuna prevendita indagine a verifica dell'interesse del minore e adotteranno le modalità meglio ritenute per l'avvio eventuale di tali incontri;
Con riferimento al mantenimento del minore che la sentenza di divorzio marocchina prevede un contributo di euro 105,00 per il minore;
che tale importo, tenuto conto della totale assenza di mantenimento diretto paterno, deve ritenersi insufficiente;
che la ricorrente ha sempre vissuto grazie al sostegno economico del marito e solo dopo la cessazione della convivenza ella si è meritoriamente impegnata nel reperimento di un lavoro che, tuttavia, è ancora a tempo determinato e per redditi sicuramente modesti (circa 700,00 euro mensili);
che il resistente ha sempre mantenuto la famiglia in via esclusiva. La condizione lavorativa del resistente non è nota. Il regime degli arresti domiciliari, tuttavia, non è impedimento assoluto allo svolgimento di attività lavorativa regolare. Soprattutto, il padre non può in ogni caso sottrarsi alla contribuzione per il figlio minore;
che per tali ragioni il tribunale ritiene congruo un assegno di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese extra che non necessitano di accordo;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di febbraio 2025, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 38 disp. att. c.p.c., Persona_1 ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede, a parziale modifica della sentenza di divorzio n.436 del 2023 del Tribunale di Fquih Ben LA (Marocco);:
Affida in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche Persona_3 ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del mmedesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Delega i servizi sociali del Comune di Milano, previa ogni opportuna verifica, a regolamentare le visite paterne con il minore con le modalità meglio ritenute opportune nel prevalente interesse del minore a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di Per_4 Persona_1 febbraio 2025, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 300 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi alla parte e ai ss del Comune di Milano.
Così deciso in Milano, il 25 giugno 2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott. Laura Cosmai