TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/07/2025, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 08 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 6896/2024 del R.G. promossa da:
TRA
Parte_1 rappr. e dif. dall'Avv. Ambrogia Morgigno
-Ricorrente-
CONTRO
CP_1 rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli
-Resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445, comma 1, c.p.c., chiedeva Parte_1
l'accertamento del proprio stato di invalidità e, in specie, la sussistenza dei requisiti sanitari per godere della indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92, poiché la Commissione Medica di prima istanza gli aveva riconosciuto la condizione di “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88-124/98) grave 100%”
e “ai sensi dell'art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n.104 portatore di handicap (comma 1 art.3)”. Non riconosceva il diritto all'accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L.18/80, né lo stato di cui all'art. 3 comma 3 L.
104/92.
Svolta CTU nella fase di ATP ai sensi dell'art. 445-bis, c.p.c., il consulente confermava la diagnosi della Commissione Medica. Espresso nei termini il dissenso, con il presente ricorso Parte_1
chiede riconoscersi il diritto alla indennità di accompagnamento e
[...] ai benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 sin dalla data della domanda amministrativa – 17.04.2023 -, attesa la esistenza a quella data della patologia fondante il diritto del ricorrente.
La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Nel merito, deve rilevarsi – in accordo con SA IV , sez. lav.
, 20/08/2018 , n. 20819 – che “ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall' art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980 , in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.”. Inoltre, il richiedente non deve godere di assistenza in istituti pubblici e l'indennità non è reversibile.
Nel caso in esame, secondo gli esiti della valutazione svolta dal nuovo
CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e lo stato di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (17.04.2023).
Sul punto la Dott.ssa ha ritenuto quanto segue: Persona_1
“VALUTAZIONE MEDICO – LEGALE e CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione sanitaria presente in atti, nonché dei dati anamnestici e dell'esame clinico obiettivo, è consentito rispondere con parere tecnico motivato ai quesiti che la S.V. Ill.ma ha posto per il riconoscimento, in favore del ricorrente signor Parte_1 dell'Indennità di accompagnamento e dell'handicap in condizione di gravità.
Il signor in data 17/04/2023 inoltrava domanda Parte_1 amministrativa presso la Competente Commissione Invalidi Civili di
Triggiano, che giudicava l'istante “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età
(L.509/88 124/98) grave al 100%” e portatore di handicap non grave (art3 comma1)”.
Il complesso patologico del sig. , allo stato attuale, è il Pt_1 seguente: “OSAS di grado severo in trattamento con C-PAP in BPCO enfisematosa, Sdr. Metabolica con Cardiopatia ischemica ipertensiva,
Scompenso cardiaco III classe NYHA;
Diabete Mellito NID;
Sdr. algica in
Spondiloartrosi con multiple discopatie variamente localizzate;
Obesità
Sdr. Ansioso Depressiva;
Incontinenza urinaria”.
Sono multiple patologie che condizionano le normali attività della vita quotidiana, in special modo le difficoltà motorie a causa delle manifestazioni artrosiche aggravate dalla obesità e dal quadro disventilatorio marcato.
Si ritiene che il sig. si trovi dall'epoca della domanda (aprile Pt_1
2023) nelle condizioni previste per poter beneficiare della indennità di accompagnamento e stato di handicap grave comma 3 art 3, in quanto le patologie sopra elencate, preesistenti alla domanda amministrativa, descrivono una situazione generale non ottimale per il paziente”.
All'accertamento positivo consegue la condanna dell alle spese di CP_1 lite, liquidate come da dispositivo. A carico dell vanno poste le CP_1 spese di CTU.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta in favore di parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per godere della indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa del 17.04.2023, oltre che la condizione di “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88-124/98) grave 100%”; - condanna l al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 5.350,00, oltre iva, cpa e 15% spese forfetarie, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
- pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza. CP_1
Bari, 08 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 08 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 6896/2024 del R.G. promossa da:
TRA
Parte_1 rappr. e dif. dall'Avv. Ambrogia Morgigno
-Ricorrente-
CONTRO
CP_1 rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli
-Resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445, comma 1, c.p.c., chiedeva Parte_1
l'accertamento del proprio stato di invalidità e, in specie, la sussistenza dei requisiti sanitari per godere della indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92, poiché la Commissione Medica di prima istanza gli aveva riconosciuto la condizione di “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88-124/98) grave 100%”
e “ai sensi dell'art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n.104 portatore di handicap (comma 1 art.3)”. Non riconosceva il diritto all'accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L.18/80, né lo stato di cui all'art. 3 comma 3 L.
104/92.
Svolta CTU nella fase di ATP ai sensi dell'art. 445-bis, c.p.c., il consulente confermava la diagnosi della Commissione Medica. Espresso nei termini il dissenso, con il presente ricorso Parte_1
chiede riconoscersi il diritto alla indennità di accompagnamento e
[...] ai benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 sin dalla data della domanda amministrativa – 17.04.2023 -, attesa la esistenza a quella data della patologia fondante il diritto del ricorrente.
La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Nel merito, deve rilevarsi – in accordo con SA IV , sez. lav.
, 20/08/2018 , n. 20819 – che “ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall' art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980 , in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.”. Inoltre, il richiedente non deve godere di assistenza in istituti pubblici e l'indennità non è reversibile.
Nel caso in esame, secondo gli esiti della valutazione svolta dal nuovo
CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e lo stato di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (17.04.2023).
Sul punto la Dott.ssa ha ritenuto quanto segue: Persona_1
“VALUTAZIONE MEDICO – LEGALE e CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione sanitaria presente in atti, nonché dei dati anamnestici e dell'esame clinico obiettivo, è consentito rispondere con parere tecnico motivato ai quesiti che la S.V. Ill.ma ha posto per il riconoscimento, in favore del ricorrente signor Parte_1 dell'Indennità di accompagnamento e dell'handicap in condizione di gravità.
Il signor in data 17/04/2023 inoltrava domanda Parte_1 amministrativa presso la Competente Commissione Invalidi Civili di
Triggiano, che giudicava l'istante “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età
(L.509/88 124/98) grave al 100%” e portatore di handicap non grave (art3 comma1)”.
Il complesso patologico del sig. , allo stato attuale, è il Pt_1 seguente: “OSAS di grado severo in trattamento con C-PAP in BPCO enfisematosa, Sdr. Metabolica con Cardiopatia ischemica ipertensiva,
Scompenso cardiaco III classe NYHA;
Diabete Mellito NID;
Sdr. algica in
Spondiloartrosi con multiple discopatie variamente localizzate;
Obesità
Sdr. Ansioso Depressiva;
Incontinenza urinaria”.
Sono multiple patologie che condizionano le normali attività della vita quotidiana, in special modo le difficoltà motorie a causa delle manifestazioni artrosiche aggravate dalla obesità e dal quadro disventilatorio marcato.
Si ritiene che il sig. si trovi dall'epoca della domanda (aprile Pt_1
2023) nelle condizioni previste per poter beneficiare della indennità di accompagnamento e stato di handicap grave comma 3 art 3, in quanto le patologie sopra elencate, preesistenti alla domanda amministrativa, descrivono una situazione generale non ottimale per il paziente”.
All'accertamento positivo consegue la condanna dell alle spese di CP_1 lite, liquidate come da dispositivo. A carico dell vanno poste le CP_1 spese di CTU.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta in favore di parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per godere della indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa del 17.04.2023, oltre che la condizione di “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88-124/98) grave 100%”; - condanna l al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 5.350,00, oltre iva, cpa e 15% spese forfetarie, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
- pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza. CP_1
Bari, 08 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile