Sentenza 22 settembre 1969
Massime • 1
L'autorizzazione di cui all'art 182 cod proc civ non attiene, come nei casi di rappresentanza o assistenza, alla capacita della parte, ma ai limiti del suo potere in relazione alla opportunita o convenienza della lite essa e, in sostanza, la manifestazione della volonta di un soggetto, estraneo alla parte, che ne condiziona la facolta di agire in giudizio. Da cio consegue che la Mancanza di essa produce la semplice inefficacia degli Atti, e che, una volta sopraggiunta, essa, non solo restituisce ad essi la loro naturale efficacia, ma con effetto che non puo essere che ex tunc. Pertanto, l'autorizzazione accordata ad un ente ecclesiastico per stare in giudizio non e requisito di validita della Costituzione della parte, ma condizione di efficacia di essa, con la conseguenza che il sopraggiungere dell'autorizzazione, in qualunque stato e grado, conferisce efficacia ex tunc alla Costituzione in giudizio dell'ente .*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/09/1969, n. 3129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3129 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1969 |
Testo completo
L'autorizzazione di cui all'art 182 cod proc civ non attiene, come nei casi di rappresentanza o assistenza, alla capacita della parte, ma ai limiti del suo potere in relazione alla opportunita o convenienza della lite essa e, in sostanza, la manifestazione della volonta di un soggetto, estraneo alla parte, che ne condiziona la facolta di agire in giudizio. Da cio consegue che la Mancanza di essa produce la semplice inefficacia degli Atti, e che, una volta sopraggiunta, essa, non solo restituisce ad essi la loro naturale efficacia, ma con effetto che non puo essere che ex tunc. Pertanto, l'autorizzazione accordata ad un ente ecclesiastico per stare in giudizio non e requisito di validita della Costituzione della parte, ma condizione di efficacia di essa, con la conseguenza che il sopraggiungere dell'autorizzazione, in qualunque stato e grado, conferisce efficacia ex tunc alla Costituzione in giudizio dell'ente .*