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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 10/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 548/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Parte_1
Cimmino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via del Parco Margherita n.
33;
RICORRENTI
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la Sig.ra
ha diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla Parte_1 domanda all' ad oggi, condannare l'Ente competente al pagamento delle spese di lite, CP_1 comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art.
42, comma 3, del D.L. 30.9.2003 n° 269 convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione. e) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome destituita di fondamento;
f) dichiarare l'infondatezza della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
g) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 24.01.2024, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u. nell'ambito del procedimento per
A.T.P., introdotto per l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3,
L. n. 104/1992, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica ed affermando, di contro, la sussistenza dei requisiti sanitari sin dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico sofferto, non avendo, in particolare, adeguatamente valutato l'incidenza funzionale delle singole infermità sulla deambulazione, sulla propria autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita nonché sulla propria sfera individuale e socio-relazionale.
2.1. Alla luce delle censure mosse dalla parte ricorrente nonché della ulteriore documentazione medica prodotta, si è reputato, dunque, necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un altro consulente d'ufficio, dott. il quale ha ritenuto sussistenti i Persona_1 requisiti sanitari per le prestazioni assistenziali richieste sin dal 23 novembre 2022.
3. Il consulente tecnico, sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata, dei dati anamnestici raccolti e dell'esame obbiettivo espletato, ha formulato la seguente diagnosi:
“artropatia artrosica inveterata su base senile in esiti a crollo vertebrale;
esiti frattura emibacino sinistro;
demenza senile in fase avanzata;
diabete mellito;
ipertensione arteriosa”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “Dall'anamnesi, dall'esame obiettivo e dalla documentazione sanitaria esaminata, si evince che , Parte_1 di anni 87, è affetta da artropatia artrosica multidistrettuale prevalente alla colonna vertebrale realizzante marcato deficit motorio a causa di crollo vertebrale da osteoporosi avanzata della settima vertebra toracica e della quarta vertebra lombare. Inoltre, a seguito di caduta, si procurava la frattura dell'emibacino (branca ischio-pubica ed ileo-pubica) di sinistra. Dette fratture la confinavano definitivamente a letto nonostante prolungati cicli di riabilitazione.
Alla visita diretta l'assunzione della stazione eretta è impossibile, mentre la mobilizzazione rachidea è foriera di dolore. La deambulazione è impossibile in via autonoma a causa del dolore che viene evocato dalla sollecitazione rachidea.
All'apparato psichico e cognitivo, abbiamo obiettivato un deterioramento cognitivo di grado avanzato, al punto che l'anamnesi è stata raccolta dai familiari, anche per la compromissione del linguaggio che, ridotto a poche parole e del tutto sconnesse dal contesto, rende ragione di un processo atrofico corticale datato nel tempo.
La compromissione motoria e cognitiva è ben documentata agli atti: visita 3/10/22, visita geriatrica domiciliare del 23/11/22 e del 11/7/23. Mentre le fratture del bacino e il crollo vertebrale su base osteoporotica sono ben documentate dagli esami del 22/5/20 e del 18/6/20.
Patologie minori sono rappresentate dal diabete mellito e dall' ipertensione arteriosa.
Per l'impossibilità alla deambulazione autonoma e per la demenza in fase molto avanzata, la
trascorre il giorno a letto con necessità che un suo familiare provveda alla sua pulizia e si Pt_1 faccia carico dell'alimentazione e della somministrazione dei farmaci.
Ricorrono, quindi, le condizioni a che ella venga riconosciuta soggetto abbisognevole di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti più elementari della vita quotidiana.
L'effetto invalidante (ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento) riteniamo debba retrodatarsi a partire dal 23/11/22, epoca della visita geriatrica domiciliare D.S. 51 ASL NA
3 Sud.
Riguardo il quesito inerente la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'handicap di gravità, riteniamo che la , sempre a partire dal 23/11/22, debba Pt_1 considerarsi soggetto che, per il suo quadro clinico, necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e relazionale, ai sensi del comma 3 art.
3 della legge 104/92”.
3.1. La valutazione del c.t.u. – le cui considerazioni devono ritenersi integralmente trascritte come parte integrante dell'iter logico e motivazionale seguito da questo giudicante – appare corretta sotto il profilo metodologico e logicamente argomentata, alla luce della attenta e motivata analisi di tutta la documentazione medica prodotta.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992 con decorrenza dal 23 novembre 2022.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario. Le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 con decorrenza dal 23 novembre 2022;
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € CP_1
3.867,00 oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 10/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 10/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 548/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Parte_1
Cimmino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via del Parco Margherita n.
33;
RICORRENTI
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la Sig.ra
ha diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla Parte_1 domanda all' ad oggi, condannare l'Ente competente al pagamento delle spese di lite, CP_1 comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art.
42, comma 3, del D.L. 30.9.2003 n° 269 convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione. e) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome destituita di fondamento;
f) dichiarare l'infondatezza della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
g) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 24.01.2024, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u. nell'ambito del procedimento per
A.T.P., introdotto per l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3,
L. n. 104/1992, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica ed affermando, di contro, la sussistenza dei requisiti sanitari sin dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico sofferto, non avendo, in particolare, adeguatamente valutato l'incidenza funzionale delle singole infermità sulla deambulazione, sulla propria autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita nonché sulla propria sfera individuale e socio-relazionale.
2.1. Alla luce delle censure mosse dalla parte ricorrente nonché della ulteriore documentazione medica prodotta, si è reputato, dunque, necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un altro consulente d'ufficio, dott. il quale ha ritenuto sussistenti i Persona_1 requisiti sanitari per le prestazioni assistenziali richieste sin dal 23 novembre 2022.
3. Il consulente tecnico, sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata, dei dati anamnestici raccolti e dell'esame obbiettivo espletato, ha formulato la seguente diagnosi:
“artropatia artrosica inveterata su base senile in esiti a crollo vertebrale;
esiti frattura emibacino sinistro;
demenza senile in fase avanzata;
diabete mellito;
ipertensione arteriosa”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “Dall'anamnesi, dall'esame obiettivo e dalla documentazione sanitaria esaminata, si evince che , Parte_1 di anni 87, è affetta da artropatia artrosica multidistrettuale prevalente alla colonna vertebrale realizzante marcato deficit motorio a causa di crollo vertebrale da osteoporosi avanzata della settima vertebra toracica e della quarta vertebra lombare. Inoltre, a seguito di caduta, si procurava la frattura dell'emibacino (branca ischio-pubica ed ileo-pubica) di sinistra. Dette fratture la confinavano definitivamente a letto nonostante prolungati cicli di riabilitazione.
Alla visita diretta l'assunzione della stazione eretta è impossibile, mentre la mobilizzazione rachidea è foriera di dolore. La deambulazione è impossibile in via autonoma a causa del dolore che viene evocato dalla sollecitazione rachidea.
All'apparato psichico e cognitivo, abbiamo obiettivato un deterioramento cognitivo di grado avanzato, al punto che l'anamnesi è stata raccolta dai familiari, anche per la compromissione del linguaggio che, ridotto a poche parole e del tutto sconnesse dal contesto, rende ragione di un processo atrofico corticale datato nel tempo.
La compromissione motoria e cognitiva è ben documentata agli atti: visita 3/10/22, visita geriatrica domiciliare del 23/11/22 e del 11/7/23. Mentre le fratture del bacino e il crollo vertebrale su base osteoporotica sono ben documentate dagli esami del 22/5/20 e del 18/6/20.
Patologie minori sono rappresentate dal diabete mellito e dall' ipertensione arteriosa.
Per l'impossibilità alla deambulazione autonoma e per la demenza in fase molto avanzata, la
trascorre il giorno a letto con necessità che un suo familiare provveda alla sua pulizia e si Pt_1 faccia carico dell'alimentazione e della somministrazione dei farmaci.
Ricorrono, quindi, le condizioni a che ella venga riconosciuta soggetto abbisognevole di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti più elementari della vita quotidiana.
L'effetto invalidante (ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento) riteniamo debba retrodatarsi a partire dal 23/11/22, epoca della visita geriatrica domiciliare D.S. 51 ASL NA
3 Sud.
Riguardo il quesito inerente la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'handicap di gravità, riteniamo che la , sempre a partire dal 23/11/22, debba Pt_1 considerarsi soggetto che, per il suo quadro clinico, necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e relazionale, ai sensi del comma 3 art.
3 della legge 104/92”.
3.1. La valutazione del c.t.u. – le cui considerazioni devono ritenersi integralmente trascritte come parte integrante dell'iter logico e motivazionale seguito da questo giudicante – appare corretta sotto il profilo metodologico e logicamente argomentata, alla luce della attenta e motivata analisi di tutta la documentazione medica prodotta.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992 con decorrenza dal 23 novembre 2022.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario. Le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 con decorrenza dal 23 novembre 2022;
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € CP_1
3.867,00 oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 10/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno