CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 12374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12374 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CO BR, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/02/2025 del Tribunale di Patti udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
udita la requisitoria svolta dal Procuratore generale, che nel richiamare la conclusioni già rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha invocato l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Patti ex art.623, lett.d), cod.proc.pen.; udite le conclusioni dell'avv. Francesco Montali, sostituto, come da delega in atti, del difensore della parte civile, avv. Alessandro Nespola, che, nel riportarsi alla Penale Sent. Sez. 3 Num. 12374 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 08/01/2026 memoria in atti, ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 febbraio 2025 il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, ha dichiarato CO BR responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 659 cod.pen., contestato tra ottobre e novembre 2021, e l'ha condannata alla pena (sospesa) di euro 516 di ammenda, - oltre al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute per il giudizio dalla parte civile costituita, Di Bella OV. 2. CO ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a tre motivi. 2.1. Col primo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b). cpd.proc.pen., violazione dell'art. 132 cod.pen., in relazione al superamento del minimo edittale previsto dall'art. 659, comma 1, cod.pen.: a fronte del massimo edittale previsto nella misura di euro 309 di ammenda per il reato previsto all'art. 659, comma 1, il Tribunale ha pronunciato condanna alla pena di euro 516 di ammenda. 2.2. Col secondo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b). cpd.proc.pen., violazione dell'art.659 cod.pen., in relazione alla carenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 659 cod.pen.. Assume la difesa che per i medesimi fatti era stata inflitta all'imputata la sanzione amministrativa di cui all'art. 10, comma 2, I. n. 447/1995; che il teste Mannino, agente di P.G. presente durante le operazioni tecniche poste in essere dall'ARPA, ha attestato che le misurazioni sono avvenute esclusivamente nell'appartamento del primo piano, proprietaria Amorello, poiché in quello della parte offesa, Di Bella, al quarto piano, la musica proveniente dal locale dell'imputata non si sentiva;
che unica persona offesa costituitasi parte civile è Di Bella;
che non vi è prova siano state violate prescrizioni legali o dell'autorità attinenti all'esercizio del mestiere rumoroso diverse da quelle impositive dei limiti di immissione acustica;
conclusivamente che nella specie è configurabile, al più, la fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 659 cod.pen.. 2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b). cod.proc.pen., violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 336 e segg cod.proc.pen. e 120 e 124 cod.pen. . Il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la carenza della condizione di procedibilità in ordine al contestato reato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti di quanto segue. 1. Per ragioni logico giuridiche si esamina preliminarmente il terzo motivo di ricorso, in tema di procedibilità del reato. Il ricorso non contesta l'esistenza della condizione di procedibilità, acquisita agli atti, ma la legittimazione del querelante, in considerazione delle specifiche circostanze del fatto e in relazione alla particolare diffusività del rumore oggetto di imputazione. Ferma, dunque, l'esistenza della querela, la questione posta, di merito, peraltro risolta dalla sentenza che ha riconosciuto in capo al querelante la legittimazione a costituirsi parte civile con conseguente statuizione di condanna al risarcimento dei danni, è manifestamente infondata. 2. Il primo motivo è, invece, fondato ed assorbente. L'esplicito riferimento dell'imputazione al disturbo delle occupazioni e del sonno dei residenti nelle abitazioni limitrofe colloca la condotta in contestazione nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 659, c. 1, cod.pen. (cfr. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 24397 del 20/01/2022 Ud. (dep. 24/06/2022 ) Rv. 283239 - 01). Sotto altro profilo, la mancanza di riferimenti in imputazione a disposizioni di legge o prescrizioni dell'autorità, violate nell'esercizio di una attività professionale, già di per sé rumorosa, esclude l'inquadramento nella fattispecie del secondo comma. Per l'ipotesi di cui all'art. 659, c. 1, c.p. è prevista l'ammenda fino ad euro 309, sicché la pena, "ritenuta congrua", di euro 516 supera tale limite senza alcuna spiegazione;
silente è il Tribunale in ordine alle valutazioni dovute ai sensi dell'art. 133 c.p., né su eventuali aumenti per la continuazione, pur esplicitamente indicata in imputazione. L'assenza di statuizioni del giudice di merito su queste componenti di calcolo, che guidano e delimitano, ex art. 132 cod.pen., la discrezionalità nell'applicazione della pena, impedisce a questa Corte decisioni ai sensi dell'art. 620, lett.1, cod.proc.pen., sicchè la sentenza deve essere annullata sul punto, per nuovo esame del merito in ordine al trattamento sanzionatorio. 3. Il secondo motivo, svolto in fatto, e dunque per tale ragione inammissibile ab imis, è, comunque, manifestamente infondato,essendo emerso ed essendo stato 3 Il Presidente OV ER provato e motivato sufficientemente che le emissioni sonore superavano la normale tollerabilità e disturbavano un numero indeterminato di persone. 4. Ne consegue l'annullamento relativamente al solo trattamento sanzionatorio, con condanna dell'imputata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita, che si liquidano, come in dispositivo, nella misura di euro 3.686,00, definitiva essendo la statuizione di condanna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Patti, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano nella misura di euro 3.686,00. Così deciso in Roma, 8 gennaio 2026
udita la requisitoria svolta dal Procuratore generale, che nel richiamare la conclusioni già rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha invocato l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Patti ex art.623, lett.d), cod.proc.pen.; udite le conclusioni dell'avv. Francesco Montali, sostituto, come da delega in atti, del difensore della parte civile, avv. Alessandro Nespola, che, nel riportarsi alla Penale Sent. Sez. 3 Num. 12374 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 08/01/2026 memoria in atti, ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 febbraio 2025 il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, ha dichiarato CO BR responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 659 cod.pen., contestato tra ottobre e novembre 2021, e l'ha condannata alla pena (sospesa) di euro 516 di ammenda, - oltre al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute per il giudizio dalla parte civile costituita, Di Bella OV. 2. CO ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a tre motivi. 2.1. Col primo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b). cpd.proc.pen., violazione dell'art. 132 cod.pen., in relazione al superamento del minimo edittale previsto dall'art. 659, comma 1, cod.pen.: a fronte del massimo edittale previsto nella misura di euro 309 di ammenda per il reato previsto all'art. 659, comma 1, il Tribunale ha pronunciato condanna alla pena di euro 516 di ammenda. 2.2. Col secondo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b). cpd.proc.pen., violazione dell'art.659 cod.pen., in relazione alla carenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 659 cod.pen.. Assume la difesa che per i medesimi fatti era stata inflitta all'imputata la sanzione amministrativa di cui all'art. 10, comma 2, I. n. 447/1995; che il teste Mannino, agente di P.G. presente durante le operazioni tecniche poste in essere dall'ARPA, ha attestato che le misurazioni sono avvenute esclusivamente nell'appartamento del primo piano, proprietaria Amorello, poiché in quello della parte offesa, Di Bella, al quarto piano, la musica proveniente dal locale dell'imputata non si sentiva;
che unica persona offesa costituitasi parte civile è Di Bella;
che non vi è prova siano state violate prescrizioni legali o dell'autorità attinenti all'esercizio del mestiere rumoroso diverse da quelle impositive dei limiti di immissione acustica;
conclusivamente che nella specie è configurabile, al più, la fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 659 cod.pen.. 2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b). cod.proc.pen., violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 336 e segg cod.proc.pen. e 120 e 124 cod.pen. . Il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la carenza della condizione di procedibilità in ordine al contestato reato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti di quanto segue. 1. Per ragioni logico giuridiche si esamina preliminarmente il terzo motivo di ricorso, in tema di procedibilità del reato. Il ricorso non contesta l'esistenza della condizione di procedibilità, acquisita agli atti, ma la legittimazione del querelante, in considerazione delle specifiche circostanze del fatto e in relazione alla particolare diffusività del rumore oggetto di imputazione. Ferma, dunque, l'esistenza della querela, la questione posta, di merito, peraltro risolta dalla sentenza che ha riconosciuto in capo al querelante la legittimazione a costituirsi parte civile con conseguente statuizione di condanna al risarcimento dei danni, è manifestamente infondata. 2. Il primo motivo è, invece, fondato ed assorbente. L'esplicito riferimento dell'imputazione al disturbo delle occupazioni e del sonno dei residenti nelle abitazioni limitrofe colloca la condotta in contestazione nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 659, c. 1, cod.pen. (cfr. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 24397 del 20/01/2022 Ud. (dep. 24/06/2022 ) Rv. 283239 - 01). Sotto altro profilo, la mancanza di riferimenti in imputazione a disposizioni di legge o prescrizioni dell'autorità, violate nell'esercizio di una attività professionale, già di per sé rumorosa, esclude l'inquadramento nella fattispecie del secondo comma. Per l'ipotesi di cui all'art. 659, c. 1, c.p. è prevista l'ammenda fino ad euro 309, sicché la pena, "ritenuta congrua", di euro 516 supera tale limite senza alcuna spiegazione;
silente è il Tribunale in ordine alle valutazioni dovute ai sensi dell'art. 133 c.p., né su eventuali aumenti per la continuazione, pur esplicitamente indicata in imputazione. L'assenza di statuizioni del giudice di merito su queste componenti di calcolo, che guidano e delimitano, ex art. 132 cod.pen., la discrezionalità nell'applicazione della pena, impedisce a questa Corte decisioni ai sensi dell'art. 620, lett.1, cod.proc.pen., sicchè la sentenza deve essere annullata sul punto, per nuovo esame del merito in ordine al trattamento sanzionatorio. 3. Il secondo motivo, svolto in fatto, e dunque per tale ragione inammissibile ab imis, è, comunque, manifestamente infondato,essendo emerso ed essendo stato 3 Il Presidente OV ER provato e motivato sufficientemente che le emissioni sonore superavano la normale tollerabilità e disturbavano un numero indeterminato di persone. 4. Ne consegue l'annullamento relativamente al solo trattamento sanzionatorio, con condanna dell'imputata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita, che si liquidano, come in dispositivo, nella misura di euro 3.686,00, definitiva essendo la statuizione di condanna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Patti, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano nella misura di euro 3.686,00. Così deciso in Roma, 8 gennaio 2026