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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3314/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. FERRARI SIMONE, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in GALLERIA BASSA DEI MAGNANI 3 PARMA, presso lo studio dell'avv. FERRARI SIMONE
- ATTORE -
C o n t r o
), in proprio e quale capogruppo dell' costituita Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
con (C.F. ), Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
, ), C.F._2 Controparte_5 C.F._3 Controparte_6
( ), già
[...] P.IVA_3 Controparte_7 Controparte_8
( ), ( ,
[...] P.IVA_4 Controparte_9 C.F._4 [...]
già ), ciascuno in proprio ed in Controparte_10 Controparte_11 P.IVA_5
qualità di mandante, e ( ), con il patrocinio CP_12 C.F._5 dell'avv. MAZZANTI ANDREA, elettivamente domiciliata in STR. FARINI 31 PARMA, presso lo studio dell'avv. MAZZANTI ANDREA
BONATTI S.P.A. ( ), con il patrocinio dell'avv. DI DOMENICO FULVIO, P.IVA_6
domiciliata in IA ARCHÈ RESTAURI S.N.C. DI IM IL ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_7
GHIRETTI SERGIO ANDREA, elettivamente domiciliato in BORGO S. BRIGIDA 1 PARMA, presso lo studio dell'avv. GHIRETTI SERGIO ANDREA
-CONVENUTI –
C o n l a c h i a m a t a i n c a u s a d i
in persona del Procuratore Speciale del Parte_2
Rappresentante per l'Italia (C.F. ) in qualità di invocata garante di Parte_3 P.IVA_8 con il patrocinio dell'avv. OPILIO LAURA, elettivamente domiciliata Controparte_6 in STR. FARNI 35 PARMA presso l'avv. ARNEODO DIEGO
), in qualità di invocata garante di Controparte_13 P.IVA_9
, con il patrocinio dell'avv. AMBANELLI MATTIA, elettivamente Controparte_4 domiciliata in B.GO GARIMBERTI 4 PARMA, presso lo studio dell'avv.
[...]
[...]
( ), in qualità di invocata garante sia Parte_4 P.IVA_10 dell' che di , con il patrocinio dell'avv. PENNICA GIOVANNI, CP_14 Controparte_3
domiciliata in IA
( ), in qualità di invocata garante di Controparte_15 P.IVA_11 CP_9
, con il patrocinio dell'avv. FERRONI FRANCESCO, domiciliata in IA
[...]
, in qualità di invocata garante di Controparte_16 P.IVA_12 [...]
con il patrocinio dell'avv. ORLANDONI ANDREA, domiciliata in Controparte_7
[...]
[...]
( ), con il patrocinio dell'avv. CERMINARA SILVANA, Controparte_17 P.IVA_13
elettivamente domiciliata in V.LE TANARA 5 PARMA, presso lo studio dell'avv. CERMINARA
SILVANA
, con il patrocinio dell'avv. CALZOLARI Controparte_18 P.IVA_14
STEFANO, elettivamente domiciliata in STR. CAVESTRO 12 PARMA, presso lo studio dell'avv.
CARATTINI MONICA - TERZI CHIAMATI -
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, ( ), in CP_19 P.IVA_15
qualità di invocata garante di CP_12
CHIAMATO CONTUMACE - Pt_5
Causa Civile iscritta al 3314/2021 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L ( ha convenuto Parte_1 Parte_6
in giudizio in qualità di mandataria capogruppo dell'ATI affidataria della Controparte_1
progettazione dei lavori, nonché AT s.p.a., in qualità di mandataria capogruppo dell'ATI affidataria dell'appalto, nonché , in qualità di dei lavori, ed AR CP_12 CP_20
Restauri s.n.c. di ME SI, chiedendo che sia dichiarato che le convenute sono responsabili, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, ex art. 1667, 1668, 1669 e 2043 c.c., ciascuna pro quota ovvero in solido tra di loro, dei vizi e, comunque, dei danni relativi alle opere realizzate in esecuzione del contratto di appalto, avente ad oggetto la realizzazione del programma di
Riqualificazione Urbana dell'area della Stazione Urbana, della quale parte attrice è proprietaria;
che, conseguentemente, le stesse siano condannate, in solido tra loro, al risarcimento, in favore dell'attrice, per quanto di rispettiva pertinenza, dei danni, quantificati nella somma di euro
471.46,29 o nella maggior o minor somma accertata, oltre ogni voce di danno indicata nell'atto introduttivo, con rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme rivalutate, dalla data di maturazione del diritto fino al saldo.
In particolare, parte attrice ha esposto:
che la progettazione dell'intervento di riqualificazione veniva eseguita dall'ATI dei progettisti in forza del contratto sottoscritto in data 9/11/2011;
che il contratto d'appalto veniva stipulato in data 07/03/2007, con la Controparte_21
che l'opera veniva consegnata nell'anno 2015;
che, nel maggio del 2017, si manifestavano alcuni gravi difetti nelle opere realizzate, che venivano immediatamente segnalati alla AT, per le vie brevi, e, poi, formalmente denunciate per iscritto in data 27 marzo 2018; che tali difetti riguardano:
a) la pavimentazione di piazza Dalla Chiesa, segnatamente la pavimentazione in pietra prospiciente all'albergo Century, che si presenta sconnessa e frammentata, causa la realizzazione di un sottofondo di caratteristiche non idonee;
b) muri rivestiti in pietra della piazza Sud, che manifestano il distacco di talune lastre;
c) i giunti in corrispondenza degli appoggi di estremità del viadotto stradale in Piazza Sud, che sono deformati e, in parte, distaccati;
d) la Fontana monumento di , che presenta gravi infiltrazioni sotto alla roccia e Persona_1
consistenti perdite di acqua nel terreno, con consumi di acqua di portata incompatibile con la semplice evaporazione dell'acqua;
e) le passerelle pedonali di Piazza Sud, che presentano la rottura di gran parte dello strato superficiale dei vetri a triplo strato;
che la presente causa segue un procedimento ex art. 696 c.p.c. di accertamento tecnico preventivo, radicato avanti al Tribunale con ricorso R.G. n. 1205/2019 e conclusosi con la perizia d'ufficio depositata in data 09.09.2020 dal Ctu, prof. ing. ; Persona_2
che, tuttavia, il Ctu ha accertato solo una parte dei difetti e danni, invece, ritenuti sussistenti da parte attrice, con conseguente necessità di disporre un'integrazione della Ctu.
Contr Parte convenuta ( e , con l'atto di costituzione in giudizio, ha eccepito, in via CP_12
pregiudiziale di rito, l'incompetenza del Tribunale di Parma a favore della sezione specializzata in materia di Impresa di Bologna, ex art. 3, comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 168/2003, come modificato dal il D.L. n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, sostenendo trattarsi di appalto pubblico sopra soglia comunitaria, in quanto di valore pari ad euro 98.302.841,93 (a fronte di una soglia comunitaria, ai sensi dell'art.28 co.1 lett c del D.lgs.163/2006, applicabile ratione temporis, pari ad euro
5.278.000,00).
Contr La difesa di e inoltre, in via preliminare di merito, ha eccepito che i vizi CP_12
denunciati da parte attrice non sono occulti, ma riguardano solo l'aspetto esteriore di alcuni manufatti e che non pregiudicano la funzione delle opere, ma tutt'al più il loro valore estetico, ricadendo sotto il disposto dell'art.1667 c.c., e non dell'art. 1669 c.c.; che l'azione ex art. 1667 c.c. si è prescritta, non essendo stata formalizzata alcuna denuncia dei vizi entro il termine di due anni dalla consegna dell'opera; che, in ogni caso, ove ritenuta ammissibile, si è prescritta anche l'azione ex art. 1669 c.c. per decorrenza del termine annuale dalla denunzia dei vizi, formalizzata non il
27.03.2018, come sostenuto da parte attrice, bensì il precedente 31.05.2017, dall'arch.
[...]
legale rappresentante di parte attrice;
che, ancor prima, parte attrice è decaduta dalla Per_3
garanzia, non avendo formalizzato la denunzia, nei confronti dei progettisti e del direttore lavori, entro l'anno dalla scoperta dei vizi.
Ancora, la suddetta difesa ha eccepito che l'insussistenza dei presupposti per far valere la
Part responsabilità aquiliana e, infine, che la transazione intervenuta tra , l'ATI dei progettisti ed il in data 28.03.2018, ovvero successivamente alla denuncia dei vizi, copre il dedotto ed il CP_12
deducibile, rendendo inammissibile l'azione.
Nel merito, la convenuta ha escluso che sussistano vizi progettuali o di direzione lavori. Conseguentemente, la stessa ha chiesto, in via pregiudiziale, dichiararsi l'incompetenza per materia del Tribunale di Parma, stante la competenza del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa;
nel merito, il rigetto della domanda o, in caso di condanna, dichiararsi tenute al pagamento diretto, in favore della danneggiata, in applicazione dell'art. 1917 comma 2 c.c., le seguenti compagnie assicurative, che ha chiamato in causa:
quale garante della responsabilità civile dei progettisti Controparte_22 CP_14
e quale garante della responsabilità civile del professionista;
[...] Controparte_3
quale garante della responsabilità civile del professionista Controparte_13 CP_4
;
[...]
, quale garante della responsabilità Controparte_16 Controparte_23
civile di Controparte_7
quale garante della responsabilità civile del professionista;
Controparte_15 Controparte_9
rappresentanza generale per l'Italia, quale garante della responsabilità civile del CP_19
direttore lavori, ; CP_12
quale garante della responsabilità civile di Parte_2 Controparte_6
La società AT s.p.a., che, nel merito, ha contestato che i vizi denunziati da parte attrice rientrino nella nozione dei gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c. e, pertanto, ricadano nella relativa disciplina, in via preliminare, ha eccepito la decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 1667 ed art. 199 del
D.P.R. n. 554/1999, stante l'espressa approvazione della Certificazione di Collaudo, intervenuta con formale Determinazione della stazione appaltante, in data 22/07/2015, o, in ogni caso, la prescrizione, stante il decorso, in data 15/09/2017, del termine di due anni (ed ulteriori due mesi, entro i quali l'atto formale di approvazione deve, per legge, intervenire) dalla data di emissione del
Certificato provvisorio.
La società convenuta ha, altresì, eccepito la decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c., sostenendo che parte attrice non avrebbe fornito prova di avere formalizzato denuncia dei vizi nel termine di sessanta giorni dalla loro scoperta.
Ancora, la AT ha, in ogni caso, eccepito la decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 1669, 1° comma, c.c., sostenendo che parte attrice non avrebbe fornito prova di avere formalizzato la propria denunzia entro il termine di un anno dalla scoperta degli stessi. Infine, la società ha eccepito la prescrizione, ex art. 1669, 2° comma, c.c., in quanto parte attrice, denunziando i vizi in data 31/05/2017 e notificando il ricorso per Atp solamente in data 22/03/2019, ovvero oltre l'anno dalla denunzia, avrebbe esercitato l'azione tardivamente.
Nel merito, la AT ha escluso la sussistenza dei vizi, addossando la responsabilità a parte attrice per difetti di manutenzione e, quanto alla rottura dello strato superficiale dei vetri posati sulle passerelle pedonali, riconducendone la causa agli urti dei lucchetti delle biciclette depositate impropriamente sulle stesse.
La AT, inoltre, con riferimento alle opere di piazza Dalla Chiesa, ha eccepito l'alterazione dello stato dei luoghi da parte dell'attrice prima del procedimento di ATP.
Conseguentemente, la società convenuta ha chiesto il rigetto della domanda.
In ogni caso, in merito ai vizi denunziati con riferimento a piazza Dalla Chiesa ed al distacco delle lastre di pietra che rivestono i muri della Piazza Sud, la AT ha chiamato in manleva la subappaltatrice ATI Vezzali Costruzioni s.r.l, e, in merito ai vizi delle passerelle pedonali, la ditta fornitrice, Controparte_24
di ME SI si è costituita deducendo di avere stipulato un autonomo e
[...]
specifico contratto con , in data 22/04/2010, avente ad oggetto esclusivamente lo Pt_1
spostamento ed il restauro del monumento a , estraneo alla presente causa. Persona_1
La società, inoltre, che ha allegato di avere concluso i lavori nei primi mesi del 2011 e che il collaudo veniva eseguito, con esito positivo, il 12/06/2014, ha, comunque, eccepito la decadenza di parte attrice dalla garanzia per i vizi dell'opera ex art. 1667 c.c., avendo omesso la denunzia nel termine di 60 giorni dalla scoperta e, in ogni caso, la prescrizione biennale, essendo decorsi i due anni tra il momento della consegna dei lavori e la notifica del ricorso per ATP, avvenuta solamente in data 23/03/2019.
Ancora, la convenuta ha eccepito la decadenza di parte attrice dalla garanzia ex art. 1669 c.c., per avere formalizzato la denunzia ad AR solo con la notifica del ricorso per ATP, benché a conoscenza dei vizi già dal 2015, nonché la prescrizione, avendo, la medesima, agito in giudizio notificando l'atto di citazione solamente in data 06/09/2021, ovvero oltre l'anno dalla trasmissione della relazione del Ctu al Ct di parte, in data 28/07/2020 (ancorché il deposito definitivo della relazione sia avvenuto il 9/09/2020). Secondo CH, anche l'affermato diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. sarebbe estinto per intervenuta prescrizione quinquennale, avendo la convenuta concluso i lavori nei primi mesi del
2011, ancorché il collaudo sia stato eseguito il 12/06/2014.
Ancora, CH ha eccepito l'improcedibilità dell'azione stante la transazione intervenuta tra le parti in data 13/05/2013.
Infine, CH ha contestato la domanda attorea sia nell'an che nel quantum debeatur.
La società, pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda nei propri confronti.
si è costituita, quale garante dell'ATI e del professionista Parte_4 CP_1 CP_3
associandosi alle eccezioni di decadenza, prescrizione e transazione già sollevate.
Nel merito, la CO ha contestato la fondatezza dell'assunto attoreo, sostenendo che tutte le doglianze di quest'ultima sono riconducibili a difetti esecutivi, all'errata/omessa manutenzione dell'opera e/o ad un uso improprio della stessa. Inoltre, la CO ha contestato la domanda con riguardo al quantum debeatur.
La terza chiamata, inoltre, ha eccepito che la garanzia invocata dall'
[...]
operava con uno scoperto del 20% (minimo € Parte_7
100.000,00) e con esclusione della responsabilità solidale;
che è cessata in data 02.06.2014; che la copertura assicurativa sarebbe, comunque, cessata con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio (22.07.2015), ai sensi dell'art. 6, il quale stabilisce che “l'efficacia dell'assicurazione
[…] cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, entro le ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione”.
Con riguardo, invece, alla garanzia invocata dal professionista (Professionista Reale CP_3
2017), la terza chiamata ha eccepito:
che essa opera con una franchigia fissa di euro 3.000,00 e limitazione in caso di responsabilità solidale;
che l'art. 2.1) lett. c) delle C.G.A. sul Rischio assicuratodispone che “L'assicurazione comprende inoltre, la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni […] c) alle opere di natura edile progettate e/o soggette alla direzione lavori, nonché ai relativi impianti di servizi, solo se provocati da crollo, rovina totale o parziale delle opere stesse. La garanzia comprende anche le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che costituisca pericolo per l'incolumità di persone o per l'integrità di cose, anche in assenza di crollo
o rovina delle opere”; che, di conseguenza, con riferimento, alle voci a) difetti alla pavimentazione di Piazza Dalla Chiesa,
b) difetti ai rivestimenti in pietra dei muri della Piazza Sud e c) difetti ai giunti del viadotto stradale in Piazza Sud, l'invocata garanzia di polizza non opera, mancando la prova che i danni potessero costituire una rovina dell'opera od un grave difetto tale da costituire pericolo per l'incolumità di persone;
che, con riferimento alla voce d) difetti di tenuta all'acqua della Fontana monumento di ER
, la garanzia di polizza non è operativa per manifestazione del vizio oltre la data del
[...]
collaudo.
In ogni caso, la terza chiamata ha richiamato tutte le limitazioni contrattuali di cui alle polizze e previste nelle relative C.G.A., anche relativamente ai limiti di risarcimento, agli scoperti ed alle franchigie ivi previste e, in particolare, al disposto di cui agli artt.10) C.G.A. della polizza dell'ATI
e 2.10) C.G.A. della polizza del professionista (Esclusione / Limitazione in caso di responsabilità solidale).
Conseguentemente, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e della domanda di Parte_4
manleva e, in via subordinata la condanna a prestare la garanzia assicurativa in favore dell'ATI e/o del esclusivamente per le rispettive quote di pertinenza, tenendo conto di tutte le CP_3
limitazioni contrattuali di cui alla polizza e previste nelle relative condizioni di assicurazione, anche relativamente ai limiti di risarcimento, agli scoperti, alle franchigie ivi previste ed ai limiti del massimale.
Anche chiamata in causa quale garante del professionista , si è CP_13 Controparte_4
costituita sollevando eccezioni di decadenza, prescrizione ed intervenuta transazione.
Con riguardo alla polizza, la compagnia ha eccepito l'operatività della garanzia solo ed ContrContr esclusivamente a secondo rischio, attenendo all'incarico , già garantita da Parte_8
[...]
ha richiamato le limitazioni contrattuali per scoperto, franchigia e minimo non
[...] CP_13 indennizzabile, restanti a carico diretto dell'assicurato, escludendo il vincolo di solidarietà e sostenendo che la garanzia operi solo pro quota.
La CO, inoltre, ha eccepito che la polizza non risulta operante, secondo Condizioni Generali di Assicurazione, stante l'espressa esclusione dei “danni derivanti da modifiche dell'opera intervenute dopo il collaudo definitivo”, e che, poiché, in forza di polizza, la gestione della lite è affidata all'assicuratore che si riserva il diritto di designare legali o tecnici e che ha potere eventualmente di transigerla, la società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati.
Conseguentemente, ha chiesto dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva, per CP_13
inoperatività della garanzia assicurativa sia per l'espressa pattuizione a secondo rischio sia per effetto delle espresse esclusioni di polizza dei danni derivanti da modifiche dell'opera intervenute dopo il collaudo definitivo, e, comunque, il rigetto della domanda.
In ipotesi di declaratoria di operatività della garanzia a secondo rischio, essa ha chiesto dichiararsi l'operatività dei limiti di scoperto, minimo non indennizzabile e franchigia contrattualmente pattuiti in polizza, senza vincolo di solidarietà passiva, e dunque solo pro quota, fermo il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato e/o dei terzi responsabili per le somme corrisposte.
, chiamata in causa quale garante di si è costituita associandosi alle CP_16 Controparte_7
Contr difese dedotte da e dal CP_12
Essa, inoltre, ha eccepito che, ai sensi dell'art. 21 delle condizioni generali di assicurazione, “In caso di raggruppamento e/o associazione temporanea d'impresa (…), qualora esistano polizze stipulate da dette entità per le medesime garanzie previste dalla presente polizza, la presente
Assicurazione opera a secondo rischio in eccedenza ai massimali prestati dalle altre polizze (…)”; che, pertanto, nel caso in cui, anche una sola delle polizze stipulate da una convenuta facente parte dell'ATI dovesse operare a primo rischio, la domanda formulata nei confronti di deve essere CP_16
rigettata.
Ancora, ha eccepito che non tutti i danni alle opere (co-progettate dall'assicurata) sono CP_16
oggetto di copertura assicurativa, ma sono indennizzabili esclusivamente i danni alle opere che pregiudicano la stabilità del fabbricato e comportano il rischio di crolli, ovverosia quelli “provocati esclusivamente da rovina totale o parziale delle opere stesse”, nell'ambito dei quali non rientrerebbero quelli oggetto di causa.
Inoltre, ha eccepito che il contratto assicurativo esclude qualsiasi responsabilità derivante CP_16 all'assicurato in via di solidarietà (ad eccezione dell'ipotesi in cui la responsabilità solidale sia da condividere con altri professionisti).
Infine, la CO ha opposto all'assicurata tutte le limitazioni di operatività, il massimale, le franchigie e gli scoperti risultanti dalla polizza e dalle condizioni generali di assicurazione, evidenziando di non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali che non siano da essa designati.
Conseguentemente ha chiesto il rigetto della domanda o, in subordine, la condanna a tenere CP_16
indenne la esclusivamente nella misura corrispondente al grado di responsabilità Controparte_7 imputabile alla stessa, ed entro i limiti del massimale e al netto delle franchigie e degli scoperti di polizza.
La CO chiamata in causa quale garante di si è costituita Pt_2 Controparte_6
eccependo che qualora parte attrice dovesse dimostrare di avere denunciato i vizi all'ATI dei
Progettisti in data antecedente al 15.02.2019, data di decorrenza della polizza, la copertura assicurativa non potrebbe operare, in quanto troverebbe applicazione l'esclusione prevista dall'art. 10.7 (reclami già presentati all'assicurato prima della data di effetto del periodo di assicurazione) o quella prevista dall'art. 10.8 di polizza (reclami conseguenti a situazioni o circostanze note all'assicurato alla data di effetto del periodo di assicurazione in corso e suscettibili di provocare o di aver provocato una richiesta di risarcimento); la copertura risulterebbe inoltre esclusa ex artt. 1893 e
1894 c.c., considerato che, all'atto della stipula della polizza, l'assicurato non ha dichiarato alcunché riguardo ai vizi per cui è causa.
La CO, inoltre, ha eccepito che la polizza prevede, oltre ad un massimale pari ad euro
3.000.000,00, una franchigia di euro 150.000,00; che, pertanto, ove all'assicurato venga addebitata una quota di responsabilità, il relativo risarcimento rimarrà interamente a suo carico sino al superamento della soglia di euro 150.000,00, importo ben superiore al totale dei danni accertati in sede di ATP.
Ancora, la CO ha chiesto che venga quantificata, anche ai fini di eventuali azioni di surroga e regresso degli assicuratori, la quota di responsabilità individuale eventualmente imputabile all'assicurato, rispetto a quella ascrivibile agli altri membri dell'ATI dei progettisti e, in genere, agli altri convenuti, quantificabile, in assenza di prova contraria, nella misura del 6%.
Inoltre, la CO ha eccepito che la polizza prevede il c.d. patto di gestione della lite (art. 14), in forza del quale “gli Assicuratori hanno facoltà di assumere fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell' , Parte_9
designando, ove occorra legali, o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso…”, con la conseguenza che le spese legali sopportate dall'assicurato non sono coperte dalla polizza.
In subordine, considerata la difesa unitaria assunta da tutti i componenti dell'ATI dei progettisti, la terza chiamata ha dedotto che agli assicuratori potrà essere addebitata solo una quota delle spese per legali e tecnici complessivamente sopportate dall'ATI dei progettisti, nello specifico, nella misura del 6%.
Quanto alla domanda di parte attrice, la CO si è associata alle eccezioni di incompetenza per materia, decadenza, prescrizione e di intervenuta transazione, mentre, nel merito, ha contestato le voci e gli importi di danno richiesti da parte attrice, perché essi si discosterebbero ingiustificatamente da quanto accertato in ATP.
Conseguentemente, ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale Pt_2
di Parma a favore della;
nel merito, il rigetto delle Controparte_25
domande.
In via subordinata, in caso di accertata responsabilità dell'ATI dei progettisti, la CO ha chiesto quantificarsi la quota di responsabilità individuale eventualmente imputabile a ciascun
Contr convenuto, e in particolare a ciascun componente dell'ATI ; limitarsi l'indennizzo dovuto dagli assicuratori alla quota di responsabilità individuale addebitabile all'assicurato, detratta la franchigia e nei limiti del massimale.
, chiamato in causa quale garante di , si è costituita eccependo CP_15 Controparte_9
l'inoperatività della polizza: in primo luogo, in quanto l'art. 3) delle condizioni particolari di assicurazione esclude la copertura della polizza “qualora la richiesta di risarcimento sia assistita da coperture assicurative in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente assicurazione” e poiché, nel caso di specie, la polizza è stata preceduta da quella di appositamente Parte_4
contratta per il rischio di cui è causa, in data 02/12/2005; in secondo luogo, in quanto la Condizione Particolare 1, secondo cui si è impegnata CP_15
“a richiesta dell'assicurato ed a condizioni da convenirsi” a prestare l'assicurazione prevista dall'art. 30 comma 3 della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994 e successive modificazioni;
ma, nel caso di specie, alcuna richiesta è stata fatta, al riguardo, dall'assicurato né sono state stipulate pattuizioni speciali;
in terzo luogo, perché l'art. 7) delle condizioni generali di assicurazione (si veda doc. 2 sez. II – pag. 13) prevede che “l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all' durante il periodo di efficacia dell'assicurazione (…)”, ma, nel caso di Parte_9
specie, non è mai pervenuta all'assicurato una formale richiesta di risarcimento dei danni, con conseguente inoperatività della polizza;
ancora, perché l'art. 1 della polizza limita il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi “in conseguenza di errori professionali personalmente commessi quale esercente la libera professione di geometra/perito edile” e, nel caso di specie, non si tratta di errori professionali personalmente commessi dall'assicurato, ma dall' , con conseguente inoperatività della CP_14
polizza di . CP_15
In ogni caso, ha eccepito che la garanzia prevede un massimale, per quanto non CP_15
diversamente previsto, di euro 2.500.000,00 per sinistro, con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con un massimo di euro 15.000,00 per ogni terzo danneggiato;
che la condizione particolare 8 ricomprende i danneggiamenti materiali alle cose oggetto dei lavori solo se
“conseguenti a rovina totale o parziale delle stesse” o per rimuovere un evidente pericolo di rovina;
che tale estensione prevede un massimale di euro 750.000,00 con uno scoperto del 10% a carico dell'assicurato (con un minimo di euro 7.500 ed il massimo di euro 22.500); che l'art. 8 prevede che, nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati derivante anche dalla partecipazione dall'assicurato ad Associazioni Temporanee professionali, la garanzia opera esclusivamente “per la quota di danno direttamente imputabile all' in ragione Parte_9 della gravità della propria colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante dal mero vincolo di solidarietà”.
Quanto alla domanda svolta da parte attrice, si è associata alle eccezioni di CP_15
prescrizione, decadenza e transazione già sollevate.
Infine, la CO ha sostenuto l'esclusione della responsabilità del CP_9
Conseguentemente, la CO ha chiesto il rigetto delle domande o in subordine, in ipotesi di accertamento della responsabilità del professionista e di ritenuta operatività della polizza, ha chiesto dichiararsi che è tenuta a manlevare il proprio assicurato per il solo caso di rovina CP_15 totale o parziale delle opere, limitatamente alla quota di responsabilità imputabile all'assicurato e con applicazione di uno scoperto del 10%.
La terza chiamata Vezzali Costruzioni s.r.l. si è costituita esponendo: che il affidatario dell'appalto, costituiva, per l'esecuzione Controparte_26 dei lavori oggetto dell'appalto ex art. 93 D.P.R. 207/2010, la società la quale, in data Parte_10
15.06.2011, sottoscriveva un contratto di fornitura con posa in opera con la società terza chiamata, quale mandataria/capogruppo di un Raggruppamento con la società Controparte_26
Controparte_27
che, successivamente, la Vezzali Costruzioni integrava, nella partecipazione all'ATI, anche la società e sottoscriveva, in data 05.02.2013, un ulteriore contratto di fornitura con CP_28 posa in opera sempre con la società avente ad oggetto: “Pavimentazione in pietra Parte_10 naturale quarzite arenaria indiana dell'area cosiddetta Area Nord e sottopasso;
Rivestimento in pietra nera tipo basalto delle contro pareti in c.a. e delle rampe che portano al sottopasso e dei muri di protezione alberi dell'area cosiddetta Area Sud;
Scale n. 1 e n. 2 di origine indiana sabbiata del cantiere denominato Riqualificazione Urbana della Stazione F.S. Area ex Pt_11 ubicato a Parma”; che, al termine dei lavori, l'opera veniva consegnata nell'anno 2015. La società Vezzali Costruzioni ha, quindi, eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva, avendo partecipato ai lavori della quale mandataria di un Parte_12 in esecuzione di due contratti di fornitura con posa in Controparte_26
opera sottoscritti con la società (cfr. docc. 3 e 4), e non quale Parte_13
subappaltatrice della società AT.
Nel merito, la terza chiamata ha, in ogni caso, eccepito la prescrizione della garanzia ex art. 1667 e
1669 c.c., esponendo che i lavori di pavimentazione di piazza Dalla Chiesa e posizionamento delle lastre di pietra che rivestono i muri della piazza Sud sono stati presi in consegna dall'Ente dal
16.05.2014 (doc. 8) e che le opere sono inoltre state regolarmente collaudate e approvate dalla ricorrente in data 22/07/2015; che, in tema di appalto, la legge prevede che Parte_1
l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera (art. 1667,
3 comma, 1° periodo, c.c.) e, quindi, l'azione si è, comunque, prescritta a decorrere dal giorno
22/07/2015.
Nel merito, la terza chiamata ha contestato la sussistenza dei vizi denunziati da parte attrice.
Conseguentemente, essa ha chiesto il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti dalla AT.
Infine, la terza chiamata si è costituita, eccependo, preliminarmente, la decadenza Controparte_17
dalle garanzie ex art. 1667 e 1669 c.c. sia della AT che dell . Parte_1
, infine, nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, in quanto la denunzia, in CP_17
realtà avrebbe ad oggetto ammaloramenti riconducibili ad un utilizzo improprio e/o a difetto di manutenzione, non imputabili alla terza chiamata, dei quali la AT sarebbe ben consapevole, con conseguente temerarietà dell'azione e richiesta di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
La terza chiamata rappresentanza generale per l'Italia, chiamata in causa quale CP_19
garante di , non si è costituita e, pertanto, verificata la ritualità della notifica, ne CP_12
deve essere dichiarata la contumacia.
A parere di questo giudicante, l'eccezione pregiudiziale di incompetenza per materia del Tribunale Contr di Parma, sollevata dalla difesa di e e da quella della terza chiamata, è CP_12 Pt_2
fondata per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 3, 2° comma, del D.Lvo n. 168/2003, come riformulato dal d.l. 24 gennaio 2012 n.
1 convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27, spetta la competenza al Tribunale delle Imprese relativamente “…alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2011, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:… f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario”.
Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6327/2017, ai fini dell'individuazione del perimetro di tale competenza, occorre fare riferimento all'art. 3, comma 16 del D.Lvo n. 163/2006 (codice degli appalti, abrogato dal D.Lvo n. 50/2016, a propria volta abrogato dal D.lvo n. 36/2023).
Tale norma stabilisce che “I contratti "di rilevanza comunitaria" sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie di cui agli art. 28, art. 32, comma 1, lett. e), artt. 91, 99, 196, 215 e 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi”.
Il successivo comma 18 dello stesso art. 3 cit. precisa che: “I "contratti esclusi" sono i contratti pubblici di cui alla parte 1, titolo 2, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice”.
Pertanto, secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sarebbero esclusi dal suddetto perimetro i contratti esclusi dalla regolamentazione di cui al D.Lvo n. 163/2006, ovvero, per quel che qui rileva, quelli banditi anteriormente alla sua entrata in vigore, come previsto dall'art. 253 del cit. D.Lvo (secondo il quale “le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”).
Seguendo il suddetto orientamento giurisprudenziale, dunque, il contratto d'appalto in oggetto non sarebbe soggetto alla competenza della sezione specializzata, in quanto bandito nell'anno 2005 e, dunque, disciplinato dalla Legge RL (richiamata nel contratto medesimo, v. doc. 4 di parte attrice).
Tuttavia, riesaminando in sede di decisione la questione, si ritiene che l'esposto orientamento della giurisprudenza di legittimità non sia condivisibile.
Infatti, a parte la considerazione che il codice degli appalti in oggetto è stato abrogato nel 2016 e che, dunque, l'art. 3, comma 16, l'art. 28 e le altre norme sopra richiamate non erano più in vigore al momento della proposizione della presente domanda;
che, in particolare, l'art. 28 del D.lvo n.
163/2006 è stato sostituito dall'art. 35 del D.Lvo n. 50/2016 (che, poi, a propria volta, è stato sostituito dall'art. 14 del D.Lvo n. 36/2023, attualmente in vigore), e che, nel caso di specie, si deve decidere in merito all'efficacia di una norma processuale e non di una norma sostanziale, si ritiene primariamente importante osservare che l'art. 3, 2° comma, del D.Lvo n. 168/2003 non fa alcun riferimento al codice degli appalti del 2006, ma solo alla categoria dei “contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria”.
Tale categoria corrisponde ai contratti aventi un valore che supera la soglia comunitaria (e che per tale motivo, sono assoggettati ad una specifica disciplina); soglia comunitaria che non è, ovviamente, solo quella dell'ormai abrogato art. 28 del D.Lvo n. n. 163/2006 cit., bensì la soglia tempo per tempo vigente al momento della stipulazione.
In proposito, si osserva che la stessa legge RL prevedeva, e disciplinava in modo specifico, i contratti d'appalto pubblici, di valore superiore alla soglia comunitaria (dando, essa, attuazione alla direttiva 93/37/CE, così come il D.Lvo n. 163/2006 ha dato attuazione alle successive direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE, il D.vo n. 50/2016 alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
e, così di seguito, v. in senso conforme Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza del 27.05.2019).
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che anche il contratto de quo, sebbene stipulato nella vigenza delle essendo pacificamente di valore pari ad euro 98.302.841,93 e, dunque, Pt_7 Pt_7
superiore alla soglia comunitaria stabilita al momento della sua conclusione (euro 5.000.000,00), rientri nella categoria in esame.
Conseguentemente, si ritiene che debba essere riconosciuta la competenza per materia del Tribunale di Bologna, sezione Specializzata in materia di Impresa.
La complessità della questione trattata e la discordanza della giurisprudenza in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_29
- dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Parma a favore del Tribunale di
Bologna, Sezione specializzata in materia di Impresa;
- concede termine di mesi tre per la riassunzione della causa davanti al Tribunale competente;
- dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Parma, 12 marzo 2025
Il Giudice Unico dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. FERRARI SIMONE, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in GALLERIA BASSA DEI MAGNANI 3 PARMA, presso lo studio dell'avv. FERRARI SIMONE
- ATTORE -
C o n t r o
), in proprio e quale capogruppo dell' costituita Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
con (C.F. ), Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
, ), C.F._2 Controparte_5 C.F._3 Controparte_6
( ), già
[...] P.IVA_3 Controparte_7 Controparte_8
( ), ( ,
[...] P.IVA_4 Controparte_9 C.F._4 [...]
già ), ciascuno in proprio ed in Controparte_10 Controparte_11 P.IVA_5
qualità di mandante, e ( ), con il patrocinio CP_12 C.F._5 dell'avv. MAZZANTI ANDREA, elettivamente domiciliata in STR. FARINI 31 PARMA, presso lo studio dell'avv. MAZZANTI ANDREA
BONATTI S.P.A. ( ), con il patrocinio dell'avv. DI DOMENICO FULVIO, P.IVA_6
domiciliata in IA ARCHÈ RESTAURI S.N.C. DI IM IL ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_7
GHIRETTI SERGIO ANDREA, elettivamente domiciliato in BORGO S. BRIGIDA 1 PARMA, presso lo studio dell'avv. GHIRETTI SERGIO ANDREA
-CONVENUTI –
C o n l a c h i a m a t a i n c a u s a d i
in persona del Procuratore Speciale del Parte_2
Rappresentante per l'Italia (C.F. ) in qualità di invocata garante di Parte_3 P.IVA_8 con il patrocinio dell'avv. OPILIO LAURA, elettivamente domiciliata Controparte_6 in STR. FARNI 35 PARMA presso l'avv. ARNEODO DIEGO
), in qualità di invocata garante di Controparte_13 P.IVA_9
, con il patrocinio dell'avv. AMBANELLI MATTIA, elettivamente Controparte_4 domiciliata in B.GO GARIMBERTI 4 PARMA, presso lo studio dell'avv.
[...]
[...]
( ), in qualità di invocata garante sia Parte_4 P.IVA_10 dell' che di , con il patrocinio dell'avv. PENNICA GIOVANNI, CP_14 Controparte_3
domiciliata in IA
( ), in qualità di invocata garante di Controparte_15 P.IVA_11 CP_9
, con il patrocinio dell'avv. FERRONI FRANCESCO, domiciliata in IA
[...]
, in qualità di invocata garante di Controparte_16 P.IVA_12 [...]
con il patrocinio dell'avv. ORLANDONI ANDREA, domiciliata in Controparte_7
[...]
[...]
( ), con il patrocinio dell'avv. CERMINARA SILVANA, Controparte_17 P.IVA_13
elettivamente domiciliata in V.LE TANARA 5 PARMA, presso lo studio dell'avv. CERMINARA
SILVANA
, con il patrocinio dell'avv. CALZOLARI Controparte_18 P.IVA_14
STEFANO, elettivamente domiciliata in STR. CAVESTRO 12 PARMA, presso lo studio dell'avv.
CARATTINI MONICA - TERZI CHIAMATI -
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, ( ), in CP_19 P.IVA_15
qualità di invocata garante di CP_12
CHIAMATO CONTUMACE - Pt_5
Causa Civile iscritta al 3314/2021 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L ( ha convenuto Parte_1 Parte_6
in giudizio in qualità di mandataria capogruppo dell'ATI affidataria della Controparte_1
progettazione dei lavori, nonché AT s.p.a., in qualità di mandataria capogruppo dell'ATI affidataria dell'appalto, nonché , in qualità di dei lavori, ed AR CP_12 CP_20
Restauri s.n.c. di ME SI, chiedendo che sia dichiarato che le convenute sono responsabili, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, ex art. 1667, 1668, 1669 e 2043 c.c., ciascuna pro quota ovvero in solido tra di loro, dei vizi e, comunque, dei danni relativi alle opere realizzate in esecuzione del contratto di appalto, avente ad oggetto la realizzazione del programma di
Riqualificazione Urbana dell'area della Stazione Urbana, della quale parte attrice è proprietaria;
che, conseguentemente, le stesse siano condannate, in solido tra loro, al risarcimento, in favore dell'attrice, per quanto di rispettiva pertinenza, dei danni, quantificati nella somma di euro
471.46,29 o nella maggior o minor somma accertata, oltre ogni voce di danno indicata nell'atto introduttivo, con rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme rivalutate, dalla data di maturazione del diritto fino al saldo.
In particolare, parte attrice ha esposto:
che la progettazione dell'intervento di riqualificazione veniva eseguita dall'ATI dei progettisti in forza del contratto sottoscritto in data 9/11/2011;
che il contratto d'appalto veniva stipulato in data 07/03/2007, con la Controparte_21
che l'opera veniva consegnata nell'anno 2015;
che, nel maggio del 2017, si manifestavano alcuni gravi difetti nelle opere realizzate, che venivano immediatamente segnalati alla AT, per le vie brevi, e, poi, formalmente denunciate per iscritto in data 27 marzo 2018; che tali difetti riguardano:
a) la pavimentazione di piazza Dalla Chiesa, segnatamente la pavimentazione in pietra prospiciente all'albergo Century, che si presenta sconnessa e frammentata, causa la realizzazione di un sottofondo di caratteristiche non idonee;
b) muri rivestiti in pietra della piazza Sud, che manifestano il distacco di talune lastre;
c) i giunti in corrispondenza degli appoggi di estremità del viadotto stradale in Piazza Sud, che sono deformati e, in parte, distaccati;
d) la Fontana monumento di , che presenta gravi infiltrazioni sotto alla roccia e Persona_1
consistenti perdite di acqua nel terreno, con consumi di acqua di portata incompatibile con la semplice evaporazione dell'acqua;
e) le passerelle pedonali di Piazza Sud, che presentano la rottura di gran parte dello strato superficiale dei vetri a triplo strato;
che la presente causa segue un procedimento ex art. 696 c.p.c. di accertamento tecnico preventivo, radicato avanti al Tribunale con ricorso R.G. n. 1205/2019 e conclusosi con la perizia d'ufficio depositata in data 09.09.2020 dal Ctu, prof. ing. ; Persona_2
che, tuttavia, il Ctu ha accertato solo una parte dei difetti e danni, invece, ritenuti sussistenti da parte attrice, con conseguente necessità di disporre un'integrazione della Ctu.
Contr Parte convenuta ( e , con l'atto di costituzione in giudizio, ha eccepito, in via CP_12
pregiudiziale di rito, l'incompetenza del Tribunale di Parma a favore della sezione specializzata in materia di Impresa di Bologna, ex art. 3, comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 168/2003, come modificato dal il D.L. n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, sostenendo trattarsi di appalto pubblico sopra soglia comunitaria, in quanto di valore pari ad euro 98.302.841,93 (a fronte di una soglia comunitaria, ai sensi dell'art.28 co.1 lett c del D.lgs.163/2006, applicabile ratione temporis, pari ad euro
5.278.000,00).
Contr La difesa di e inoltre, in via preliminare di merito, ha eccepito che i vizi CP_12
denunciati da parte attrice non sono occulti, ma riguardano solo l'aspetto esteriore di alcuni manufatti e che non pregiudicano la funzione delle opere, ma tutt'al più il loro valore estetico, ricadendo sotto il disposto dell'art.1667 c.c., e non dell'art. 1669 c.c.; che l'azione ex art. 1667 c.c. si è prescritta, non essendo stata formalizzata alcuna denuncia dei vizi entro il termine di due anni dalla consegna dell'opera; che, in ogni caso, ove ritenuta ammissibile, si è prescritta anche l'azione ex art. 1669 c.c. per decorrenza del termine annuale dalla denunzia dei vizi, formalizzata non il
27.03.2018, come sostenuto da parte attrice, bensì il precedente 31.05.2017, dall'arch.
[...]
legale rappresentante di parte attrice;
che, ancor prima, parte attrice è decaduta dalla Per_3
garanzia, non avendo formalizzato la denunzia, nei confronti dei progettisti e del direttore lavori, entro l'anno dalla scoperta dei vizi.
Ancora, la suddetta difesa ha eccepito che l'insussistenza dei presupposti per far valere la
Part responsabilità aquiliana e, infine, che la transazione intervenuta tra , l'ATI dei progettisti ed il in data 28.03.2018, ovvero successivamente alla denuncia dei vizi, copre il dedotto ed il CP_12
deducibile, rendendo inammissibile l'azione.
Nel merito, la convenuta ha escluso che sussistano vizi progettuali o di direzione lavori. Conseguentemente, la stessa ha chiesto, in via pregiudiziale, dichiararsi l'incompetenza per materia del Tribunale di Parma, stante la competenza del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa;
nel merito, il rigetto della domanda o, in caso di condanna, dichiararsi tenute al pagamento diretto, in favore della danneggiata, in applicazione dell'art. 1917 comma 2 c.c., le seguenti compagnie assicurative, che ha chiamato in causa:
quale garante della responsabilità civile dei progettisti Controparte_22 CP_14
e quale garante della responsabilità civile del professionista;
[...] Controparte_3
quale garante della responsabilità civile del professionista Controparte_13 CP_4
;
[...]
, quale garante della responsabilità Controparte_16 Controparte_23
civile di Controparte_7
quale garante della responsabilità civile del professionista;
Controparte_15 Controparte_9
rappresentanza generale per l'Italia, quale garante della responsabilità civile del CP_19
direttore lavori, ; CP_12
quale garante della responsabilità civile di Parte_2 Controparte_6
La società AT s.p.a., che, nel merito, ha contestato che i vizi denunziati da parte attrice rientrino nella nozione dei gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c. e, pertanto, ricadano nella relativa disciplina, in via preliminare, ha eccepito la decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 1667 ed art. 199 del
D.P.R. n. 554/1999, stante l'espressa approvazione della Certificazione di Collaudo, intervenuta con formale Determinazione della stazione appaltante, in data 22/07/2015, o, in ogni caso, la prescrizione, stante il decorso, in data 15/09/2017, del termine di due anni (ed ulteriori due mesi, entro i quali l'atto formale di approvazione deve, per legge, intervenire) dalla data di emissione del
Certificato provvisorio.
La società convenuta ha, altresì, eccepito la decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c., sostenendo che parte attrice non avrebbe fornito prova di avere formalizzato denuncia dei vizi nel termine di sessanta giorni dalla loro scoperta.
Ancora, la AT ha, in ogni caso, eccepito la decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 1669, 1° comma, c.c., sostenendo che parte attrice non avrebbe fornito prova di avere formalizzato la propria denunzia entro il termine di un anno dalla scoperta degli stessi. Infine, la società ha eccepito la prescrizione, ex art. 1669, 2° comma, c.c., in quanto parte attrice, denunziando i vizi in data 31/05/2017 e notificando il ricorso per Atp solamente in data 22/03/2019, ovvero oltre l'anno dalla denunzia, avrebbe esercitato l'azione tardivamente.
Nel merito, la AT ha escluso la sussistenza dei vizi, addossando la responsabilità a parte attrice per difetti di manutenzione e, quanto alla rottura dello strato superficiale dei vetri posati sulle passerelle pedonali, riconducendone la causa agli urti dei lucchetti delle biciclette depositate impropriamente sulle stesse.
La AT, inoltre, con riferimento alle opere di piazza Dalla Chiesa, ha eccepito l'alterazione dello stato dei luoghi da parte dell'attrice prima del procedimento di ATP.
Conseguentemente, la società convenuta ha chiesto il rigetto della domanda.
In ogni caso, in merito ai vizi denunziati con riferimento a piazza Dalla Chiesa ed al distacco delle lastre di pietra che rivestono i muri della Piazza Sud, la AT ha chiamato in manleva la subappaltatrice ATI Vezzali Costruzioni s.r.l, e, in merito ai vizi delle passerelle pedonali, la ditta fornitrice, Controparte_24
di ME SI si è costituita deducendo di avere stipulato un autonomo e
[...]
specifico contratto con , in data 22/04/2010, avente ad oggetto esclusivamente lo Pt_1
spostamento ed il restauro del monumento a , estraneo alla presente causa. Persona_1
La società, inoltre, che ha allegato di avere concluso i lavori nei primi mesi del 2011 e che il collaudo veniva eseguito, con esito positivo, il 12/06/2014, ha, comunque, eccepito la decadenza di parte attrice dalla garanzia per i vizi dell'opera ex art. 1667 c.c., avendo omesso la denunzia nel termine di 60 giorni dalla scoperta e, in ogni caso, la prescrizione biennale, essendo decorsi i due anni tra il momento della consegna dei lavori e la notifica del ricorso per ATP, avvenuta solamente in data 23/03/2019.
Ancora, la convenuta ha eccepito la decadenza di parte attrice dalla garanzia ex art. 1669 c.c., per avere formalizzato la denunzia ad AR solo con la notifica del ricorso per ATP, benché a conoscenza dei vizi già dal 2015, nonché la prescrizione, avendo, la medesima, agito in giudizio notificando l'atto di citazione solamente in data 06/09/2021, ovvero oltre l'anno dalla trasmissione della relazione del Ctu al Ct di parte, in data 28/07/2020 (ancorché il deposito definitivo della relazione sia avvenuto il 9/09/2020). Secondo CH, anche l'affermato diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. sarebbe estinto per intervenuta prescrizione quinquennale, avendo la convenuta concluso i lavori nei primi mesi del
2011, ancorché il collaudo sia stato eseguito il 12/06/2014.
Ancora, CH ha eccepito l'improcedibilità dell'azione stante la transazione intervenuta tra le parti in data 13/05/2013.
Infine, CH ha contestato la domanda attorea sia nell'an che nel quantum debeatur.
La società, pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda nei propri confronti.
si è costituita, quale garante dell'ATI e del professionista Parte_4 CP_1 CP_3
associandosi alle eccezioni di decadenza, prescrizione e transazione già sollevate.
Nel merito, la CO ha contestato la fondatezza dell'assunto attoreo, sostenendo che tutte le doglianze di quest'ultima sono riconducibili a difetti esecutivi, all'errata/omessa manutenzione dell'opera e/o ad un uso improprio della stessa. Inoltre, la CO ha contestato la domanda con riguardo al quantum debeatur.
La terza chiamata, inoltre, ha eccepito che la garanzia invocata dall'
[...]
operava con uno scoperto del 20% (minimo € Parte_7
100.000,00) e con esclusione della responsabilità solidale;
che è cessata in data 02.06.2014; che la copertura assicurativa sarebbe, comunque, cessata con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio (22.07.2015), ai sensi dell'art. 6, il quale stabilisce che “l'efficacia dell'assicurazione
[…] cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, entro le ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione”.
Con riguardo, invece, alla garanzia invocata dal professionista (Professionista Reale CP_3
2017), la terza chiamata ha eccepito:
che essa opera con una franchigia fissa di euro 3.000,00 e limitazione in caso di responsabilità solidale;
che l'art. 2.1) lett. c) delle C.G.A. sul Rischio assicuratodispone che “L'assicurazione comprende inoltre, la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni […] c) alle opere di natura edile progettate e/o soggette alla direzione lavori, nonché ai relativi impianti di servizi, solo se provocati da crollo, rovina totale o parziale delle opere stesse. La garanzia comprende anche le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che costituisca pericolo per l'incolumità di persone o per l'integrità di cose, anche in assenza di crollo
o rovina delle opere”; che, di conseguenza, con riferimento, alle voci a) difetti alla pavimentazione di Piazza Dalla Chiesa,
b) difetti ai rivestimenti in pietra dei muri della Piazza Sud e c) difetti ai giunti del viadotto stradale in Piazza Sud, l'invocata garanzia di polizza non opera, mancando la prova che i danni potessero costituire una rovina dell'opera od un grave difetto tale da costituire pericolo per l'incolumità di persone;
che, con riferimento alla voce d) difetti di tenuta all'acqua della Fontana monumento di ER
, la garanzia di polizza non è operativa per manifestazione del vizio oltre la data del
[...]
collaudo.
In ogni caso, la terza chiamata ha richiamato tutte le limitazioni contrattuali di cui alle polizze e previste nelle relative C.G.A., anche relativamente ai limiti di risarcimento, agli scoperti ed alle franchigie ivi previste e, in particolare, al disposto di cui agli artt.10) C.G.A. della polizza dell'ATI
e 2.10) C.G.A. della polizza del professionista (Esclusione / Limitazione in caso di responsabilità solidale).
Conseguentemente, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e della domanda di Parte_4
manleva e, in via subordinata la condanna a prestare la garanzia assicurativa in favore dell'ATI e/o del esclusivamente per le rispettive quote di pertinenza, tenendo conto di tutte le CP_3
limitazioni contrattuali di cui alla polizza e previste nelle relative condizioni di assicurazione, anche relativamente ai limiti di risarcimento, agli scoperti, alle franchigie ivi previste ed ai limiti del massimale.
Anche chiamata in causa quale garante del professionista , si è CP_13 Controparte_4
costituita sollevando eccezioni di decadenza, prescrizione ed intervenuta transazione.
Con riguardo alla polizza, la compagnia ha eccepito l'operatività della garanzia solo ed ContrContr esclusivamente a secondo rischio, attenendo all'incarico , già garantita da Parte_8
[...]
ha richiamato le limitazioni contrattuali per scoperto, franchigia e minimo non
[...] CP_13 indennizzabile, restanti a carico diretto dell'assicurato, escludendo il vincolo di solidarietà e sostenendo che la garanzia operi solo pro quota.
La CO, inoltre, ha eccepito che la polizza non risulta operante, secondo Condizioni Generali di Assicurazione, stante l'espressa esclusione dei “danni derivanti da modifiche dell'opera intervenute dopo il collaudo definitivo”, e che, poiché, in forza di polizza, la gestione della lite è affidata all'assicuratore che si riserva il diritto di designare legali o tecnici e che ha potere eventualmente di transigerla, la società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati.
Conseguentemente, ha chiesto dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva, per CP_13
inoperatività della garanzia assicurativa sia per l'espressa pattuizione a secondo rischio sia per effetto delle espresse esclusioni di polizza dei danni derivanti da modifiche dell'opera intervenute dopo il collaudo definitivo, e, comunque, il rigetto della domanda.
In ipotesi di declaratoria di operatività della garanzia a secondo rischio, essa ha chiesto dichiararsi l'operatività dei limiti di scoperto, minimo non indennizzabile e franchigia contrattualmente pattuiti in polizza, senza vincolo di solidarietà passiva, e dunque solo pro quota, fermo il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato e/o dei terzi responsabili per le somme corrisposte.
, chiamata in causa quale garante di si è costituita associandosi alle CP_16 Controparte_7
Contr difese dedotte da e dal CP_12
Essa, inoltre, ha eccepito che, ai sensi dell'art. 21 delle condizioni generali di assicurazione, “In caso di raggruppamento e/o associazione temporanea d'impresa (…), qualora esistano polizze stipulate da dette entità per le medesime garanzie previste dalla presente polizza, la presente
Assicurazione opera a secondo rischio in eccedenza ai massimali prestati dalle altre polizze (…)”; che, pertanto, nel caso in cui, anche una sola delle polizze stipulate da una convenuta facente parte dell'ATI dovesse operare a primo rischio, la domanda formulata nei confronti di deve essere CP_16
rigettata.
Ancora, ha eccepito che non tutti i danni alle opere (co-progettate dall'assicurata) sono CP_16
oggetto di copertura assicurativa, ma sono indennizzabili esclusivamente i danni alle opere che pregiudicano la stabilità del fabbricato e comportano il rischio di crolli, ovverosia quelli “provocati esclusivamente da rovina totale o parziale delle opere stesse”, nell'ambito dei quali non rientrerebbero quelli oggetto di causa.
Inoltre, ha eccepito che il contratto assicurativo esclude qualsiasi responsabilità derivante CP_16 all'assicurato in via di solidarietà (ad eccezione dell'ipotesi in cui la responsabilità solidale sia da condividere con altri professionisti).
Infine, la CO ha opposto all'assicurata tutte le limitazioni di operatività, il massimale, le franchigie e gli scoperti risultanti dalla polizza e dalle condizioni generali di assicurazione, evidenziando di non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali che non siano da essa designati.
Conseguentemente ha chiesto il rigetto della domanda o, in subordine, la condanna a tenere CP_16
indenne la esclusivamente nella misura corrispondente al grado di responsabilità Controparte_7 imputabile alla stessa, ed entro i limiti del massimale e al netto delle franchigie e degli scoperti di polizza.
La CO chiamata in causa quale garante di si è costituita Pt_2 Controparte_6
eccependo che qualora parte attrice dovesse dimostrare di avere denunciato i vizi all'ATI dei
Progettisti in data antecedente al 15.02.2019, data di decorrenza della polizza, la copertura assicurativa non potrebbe operare, in quanto troverebbe applicazione l'esclusione prevista dall'art. 10.7 (reclami già presentati all'assicurato prima della data di effetto del periodo di assicurazione) o quella prevista dall'art. 10.8 di polizza (reclami conseguenti a situazioni o circostanze note all'assicurato alla data di effetto del periodo di assicurazione in corso e suscettibili di provocare o di aver provocato una richiesta di risarcimento); la copertura risulterebbe inoltre esclusa ex artt. 1893 e
1894 c.c., considerato che, all'atto della stipula della polizza, l'assicurato non ha dichiarato alcunché riguardo ai vizi per cui è causa.
La CO, inoltre, ha eccepito che la polizza prevede, oltre ad un massimale pari ad euro
3.000.000,00, una franchigia di euro 150.000,00; che, pertanto, ove all'assicurato venga addebitata una quota di responsabilità, il relativo risarcimento rimarrà interamente a suo carico sino al superamento della soglia di euro 150.000,00, importo ben superiore al totale dei danni accertati in sede di ATP.
Ancora, la CO ha chiesto che venga quantificata, anche ai fini di eventuali azioni di surroga e regresso degli assicuratori, la quota di responsabilità individuale eventualmente imputabile all'assicurato, rispetto a quella ascrivibile agli altri membri dell'ATI dei progettisti e, in genere, agli altri convenuti, quantificabile, in assenza di prova contraria, nella misura del 6%.
Inoltre, la CO ha eccepito che la polizza prevede il c.d. patto di gestione della lite (art. 14), in forza del quale “gli Assicuratori hanno facoltà di assumere fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell' , Parte_9
designando, ove occorra legali, o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso…”, con la conseguenza che le spese legali sopportate dall'assicurato non sono coperte dalla polizza.
In subordine, considerata la difesa unitaria assunta da tutti i componenti dell'ATI dei progettisti, la terza chiamata ha dedotto che agli assicuratori potrà essere addebitata solo una quota delle spese per legali e tecnici complessivamente sopportate dall'ATI dei progettisti, nello specifico, nella misura del 6%.
Quanto alla domanda di parte attrice, la CO si è associata alle eccezioni di incompetenza per materia, decadenza, prescrizione e di intervenuta transazione, mentre, nel merito, ha contestato le voci e gli importi di danno richiesti da parte attrice, perché essi si discosterebbero ingiustificatamente da quanto accertato in ATP.
Conseguentemente, ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale Pt_2
di Parma a favore della;
nel merito, il rigetto delle Controparte_25
domande.
In via subordinata, in caso di accertata responsabilità dell'ATI dei progettisti, la CO ha chiesto quantificarsi la quota di responsabilità individuale eventualmente imputabile a ciascun
Contr convenuto, e in particolare a ciascun componente dell'ATI ; limitarsi l'indennizzo dovuto dagli assicuratori alla quota di responsabilità individuale addebitabile all'assicurato, detratta la franchigia e nei limiti del massimale.
, chiamato in causa quale garante di , si è costituita eccependo CP_15 Controparte_9
l'inoperatività della polizza: in primo luogo, in quanto l'art. 3) delle condizioni particolari di assicurazione esclude la copertura della polizza “qualora la richiesta di risarcimento sia assistita da coperture assicurative in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente assicurazione” e poiché, nel caso di specie, la polizza è stata preceduta da quella di appositamente Parte_4
contratta per il rischio di cui è causa, in data 02/12/2005; in secondo luogo, in quanto la Condizione Particolare 1, secondo cui si è impegnata CP_15
“a richiesta dell'assicurato ed a condizioni da convenirsi” a prestare l'assicurazione prevista dall'art. 30 comma 3 della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994 e successive modificazioni;
ma, nel caso di specie, alcuna richiesta è stata fatta, al riguardo, dall'assicurato né sono state stipulate pattuizioni speciali;
in terzo luogo, perché l'art. 7) delle condizioni generali di assicurazione (si veda doc. 2 sez. II – pag. 13) prevede che “l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all' durante il periodo di efficacia dell'assicurazione (…)”, ma, nel caso di Parte_9
specie, non è mai pervenuta all'assicurato una formale richiesta di risarcimento dei danni, con conseguente inoperatività della polizza;
ancora, perché l'art. 1 della polizza limita il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi “in conseguenza di errori professionali personalmente commessi quale esercente la libera professione di geometra/perito edile” e, nel caso di specie, non si tratta di errori professionali personalmente commessi dall'assicurato, ma dall' , con conseguente inoperatività della CP_14
polizza di . CP_15
In ogni caso, ha eccepito che la garanzia prevede un massimale, per quanto non CP_15
diversamente previsto, di euro 2.500.000,00 per sinistro, con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con un massimo di euro 15.000,00 per ogni terzo danneggiato;
che la condizione particolare 8 ricomprende i danneggiamenti materiali alle cose oggetto dei lavori solo se
“conseguenti a rovina totale o parziale delle stesse” o per rimuovere un evidente pericolo di rovina;
che tale estensione prevede un massimale di euro 750.000,00 con uno scoperto del 10% a carico dell'assicurato (con un minimo di euro 7.500 ed il massimo di euro 22.500); che l'art. 8 prevede che, nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati derivante anche dalla partecipazione dall'assicurato ad Associazioni Temporanee professionali, la garanzia opera esclusivamente “per la quota di danno direttamente imputabile all' in ragione Parte_9 della gravità della propria colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante dal mero vincolo di solidarietà”.
Quanto alla domanda svolta da parte attrice, si è associata alle eccezioni di CP_15
prescrizione, decadenza e transazione già sollevate.
Infine, la CO ha sostenuto l'esclusione della responsabilità del CP_9
Conseguentemente, la CO ha chiesto il rigetto delle domande o in subordine, in ipotesi di accertamento della responsabilità del professionista e di ritenuta operatività della polizza, ha chiesto dichiararsi che è tenuta a manlevare il proprio assicurato per il solo caso di rovina CP_15 totale o parziale delle opere, limitatamente alla quota di responsabilità imputabile all'assicurato e con applicazione di uno scoperto del 10%.
La terza chiamata Vezzali Costruzioni s.r.l. si è costituita esponendo: che il affidatario dell'appalto, costituiva, per l'esecuzione Controparte_26 dei lavori oggetto dell'appalto ex art. 93 D.P.R. 207/2010, la società la quale, in data Parte_10
15.06.2011, sottoscriveva un contratto di fornitura con posa in opera con la società terza chiamata, quale mandataria/capogruppo di un Raggruppamento con la società Controparte_26
Controparte_27
che, successivamente, la Vezzali Costruzioni integrava, nella partecipazione all'ATI, anche la società e sottoscriveva, in data 05.02.2013, un ulteriore contratto di fornitura con CP_28 posa in opera sempre con la società avente ad oggetto: “Pavimentazione in pietra Parte_10 naturale quarzite arenaria indiana dell'area cosiddetta Area Nord e sottopasso;
Rivestimento in pietra nera tipo basalto delle contro pareti in c.a. e delle rampe che portano al sottopasso e dei muri di protezione alberi dell'area cosiddetta Area Sud;
Scale n. 1 e n. 2 di origine indiana sabbiata del cantiere denominato Riqualificazione Urbana della Stazione F.S. Area ex Pt_11 ubicato a Parma”; che, al termine dei lavori, l'opera veniva consegnata nell'anno 2015. La società Vezzali Costruzioni ha, quindi, eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva, avendo partecipato ai lavori della quale mandataria di un Parte_12 in esecuzione di due contratti di fornitura con posa in Controparte_26
opera sottoscritti con la società (cfr. docc. 3 e 4), e non quale Parte_13
subappaltatrice della società AT.
Nel merito, la terza chiamata ha, in ogni caso, eccepito la prescrizione della garanzia ex art. 1667 e
1669 c.c., esponendo che i lavori di pavimentazione di piazza Dalla Chiesa e posizionamento delle lastre di pietra che rivestono i muri della piazza Sud sono stati presi in consegna dall'Ente dal
16.05.2014 (doc. 8) e che le opere sono inoltre state regolarmente collaudate e approvate dalla ricorrente in data 22/07/2015; che, in tema di appalto, la legge prevede che Parte_1
l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera (art. 1667,
3 comma, 1° periodo, c.c.) e, quindi, l'azione si è, comunque, prescritta a decorrere dal giorno
22/07/2015.
Nel merito, la terza chiamata ha contestato la sussistenza dei vizi denunziati da parte attrice.
Conseguentemente, essa ha chiesto il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti dalla AT.
Infine, la terza chiamata si è costituita, eccependo, preliminarmente, la decadenza Controparte_17
dalle garanzie ex art. 1667 e 1669 c.c. sia della AT che dell . Parte_1
, infine, nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, in quanto la denunzia, in CP_17
realtà avrebbe ad oggetto ammaloramenti riconducibili ad un utilizzo improprio e/o a difetto di manutenzione, non imputabili alla terza chiamata, dei quali la AT sarebbe ben consapevole, con conseguente temerarietà dell'azione e richiesta di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
La terza chiamata rappresentanza generale per l'Italia, chiamata in causa quale CP_19
garante di , non si è costituita e, pertanto, verificata la ritualità della notifica, ne CP_12
deve essere dichiarata la contumacia.
A parere di questo giudicante, l'eccezione pregiudiziale di incompetenza per materia del Tribunale Contr di Parma, sollevata dalla difesa di e e da quella della terza chiamata, è CP_12 Pt_2
fondata per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 3, 2° comma, del D.Lvo n. 168/2003, come riformulato dal d.l. 24 gennaio 2012 n.
1 convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27, spetta la competenza al Tribunale delle Imprese relativamente “…alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2011, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:… f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario”.
Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6327/2017, ai fini dell'individuazione del perimetro di tale competenza, occorre fare riferimento all'art. 3, comma 16 del D.Lvo n. 163/2006 (codice degli appalti, abrogato dal D.Lvo n. 50/2016, a propria volta abrogato dal D.lvo n. 36/2023).
Tale norma stabilisce che “I contratti "di rilevanza comunitaria" sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie di cui agli art. 28, art. 32, comma 1, lett. e), artt. 91, 99, 196, 215 e 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi”.
Il successivo comma 18 dello stesso art. 3 cit. precisa che: “I "contratti esclusi" sono i contratti pubblici di cui alla parte 1, titolo 2, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice”.
Pertanto, secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sarebbero esclusi dal suddetto perimetro i contratti esclusi dalla regolamentazione di cui al D.Lvo n. 163/2006, ovvero, per quel che qui rileva, quelli banditi anteriormente alla sua entrata in vigore, come previsto dall'art. 253 del cit. D.Lvo (secondo il quale “le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”).
Seguendo il suddetto orientamento giurisprudenziale, dunque, il contratto d'appalto in oggetto non sarebbe soggetto alla competenza della sezione specializzata, in quanto bandito nell'anno 2005 e, dunque, disciplinato dalla Legge RL (richiamata nel contratto medesimo, v. doc. 4 di parte attrice).
Tuttavia, riesaminando in sede di decisione la questione, si ritiene che l'esposto orientamento della giurisprudenza di legittimità non sia condivisibile.
Infatti, a parte la considerazione che il codice degli appalti in oggetto è stato abrogato nel 2016 e che, dunque, l'art. 3, comma 16, l'art. 28 e le altre norme sopra richiamate non erano più in vigore al momento della proposizione della presente domanda;
che, in particolare, l'art. 28 del D.lvo n.
163/2006 è stato sostituito dall'art. 35 del D.Lvo n. 50/2016 (che, poi, a propria volta, è stato sostituito dall'art. 14 del D.Lvo n. 36/2023, attualmente in vigore), e che, nel caso di specie, si deve decidere in merito all'efficacia di una norma processuale e non di una norma sostanziale, si ritiene primariamente importante osservare che l'art. 3, 2° comma, del D.Lvo n. 168/2003 non fa alcun riferimento al codice degli appalti del 2006, ma solo alla categoria dei “contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria”.
Tale categoria corrisponde ai contratti aventi un valore che supera la soglia comunitaria (e che per tale motivo, sono assoggettati ad una specifica disciplina); soglia comunitaria che non è, ovviamente, solo quella dell'ormai abrogato art. 28 del D.Lvo n. n. 163/2006 cit., bensì la soglia tempo per tempo vigente al momento della stipulazione.
In proposito, si osserva che la stessa legge RL prevedeva, e disciplinava in modo specifico, i contratti d'appalto pubblici, di valore superiore alla soglia comunitaria (dando, essa, attuazione alla direttiva 93/37/CE, così come il D.Lvo n. 163/2006 ha dato attuazione alle successive direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE, il D.vo n. 50/2016 alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
e, così di seguito, v. in senso conforme Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza del 27.05.2019).
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che anche il contratto de quo, sebbene stipulato nella vigenza delle essendo pacificamente di valore pari ad euro 98.302.841,93 e, dunque, Pt_7 Pt_7
superiore alla soglia comunitaria stabilita al momento della sua conclusione (euro 5.000.000,00), rientri nella categoria in esame.
Conseguentemente, si ritiene che debba essere riconosciuta la competenza per materia del Tribunale di Bologna, sezione Specializzata in materia di Impresa.
La complessità della questione trattata e la discordanza della giurisprudenza in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_29
- dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Parma a favore del Tribunale di
Bologna, Sezione specializzata in materia di Impresa;
- concede termine di mesi tre per la riassunzione della causa davanti al Tribunale competente;
- dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Parma, 12 marzo 2025
Il Giudice Unico dott. Antonella Ioffredi