Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 4219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4219 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. 21718/2018 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 21718/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 7 novembre 2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 27
gennaio 2025
TRA
c.f.: , nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Galatone (LE) alla Via Metello, n. 13, presso lo studio dell'Avv. Michele Aprile (c.f.: ) del Foro di Lecce, CodiceFiscale_2
in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 27 settembre 2022
- ATTORE
E
DI c.f.: , nato ad Controparte_1 CodiceFiscale_3
Ischia (NA) il 19.04.1957 ed ivi residente a[...], e c.f.: , nato a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_4
(NA) il 04.08.1959 ed ivi residente a[...], entrambi
Pag. 1
che li rappresentano e difendono congiuntamente e CP_3
disgiuntamente giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in garanzia
- CONVENUTI
E
Controparte_4
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1
con sede in Napoli alla Via A. Cardarelli n.9 ed elettivamente domiciliata in
Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano, n. 139, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Parisi (c.f.: ) che lo rappresenta e CodiceFiscale_6
difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
E
, p.iva (già Controparte_5 P.IVA_2 CP_6
, con sede in 10th floor Market Square House, St. James's
[...]
Street Nottingham NG1 6FG (Regno Unito) iscritta alla Companies House
(UK) al n. 1229676 – , C.F. e p. iva Controparte_7
, con sede in Milano alla Via Clerici, n. 14, in persona del P.IVA_3
Procuratore Speciale pro tempore Dott.ssa , elettivamente Controparte_8
domiciliata in Roma alla Via Pinciana, n. 25, presso lo studio dell'Avv.
Stefano Rossi (c.f. del Foro di Roma che la CodiceFiscale_7
rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
Pag.
2 - CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: nelle note depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. nel termine fissato del 7 novembre 2024 il procuratore dell'attore “si riporta a quanto
argomentato, richiesto e concluso in tutti i propri precedenti atti, scritti
difensivi e verbali di causa e, da ultimo, a quanto dedotto nelle proprie note
di trattazione scritta 4.9.24; impugna e contesta tutte le avverse eccezioni
deduzioni e conclusioni. Insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni
rassegnate e precisate in atti, da considerarsi qui integralmente confermate e
trascritte.”;
i procuratori dei convenuti e hanno concluso Parte_2 CP_2
deducendo che “A) Questa difesa, dopo aver evidenziato fermamente le
impugnative processuali riportate nelle precedenti note del 03/10/2024,
rilevava che i convenuti medici non hanno mai partecipato alle operazioni
della consulenza tecnica di ufficio svolta nel giudizio n. 29608/2021 r.g.a.c. in
quanto mai coinvolti e mai notiziati di tale giudizio nel quale rimanevano
esclusi in violazione del principio del contraddittorio, con evidente lesione del
proprio diritto di difesa. Alcun effetto di merito e processuale dell'estraneo
giudizio, può essere addebitato ai medici professionisti in tale giudizio che
ribadiscono quanto già affermato nell'esauriente documentazione medica
allegata agli atti del processo e reiterano quanto acclarato, provato e
documentato nelle proprie memorie conclusive rassegnate e depositate. Ci si
riporta alle note del 03/10/24 per le Osservazioni svolte da questa difesa. Nel
riportarsi ancora una volta ed integralmente al contenuto ed alle
argomentazioni esposte nei propri scritti difensivi, insiste per il completo
Pag. 3 accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Si impugna e contesta tutto
quanto ex adverso formulato da parte attrice poiché inammissibile e non
corrispondente alla realtà storica dei fatti in oggetto, ed in particolare, per il
rigetto di tutte le domande risarcitorie sollevate nei confronti dei convenuti
poiché prive di fondatezza ed irragionevolmente avanzate, così come
debitamente accertato e comprovato dalle molteplici ed esperite consulenze
tecniche tutte depositate in atti Pertanto, data l'assoluta assenza di un
ragionevole nesso di causalità tra l'evento dedotto nell'odierno giudizio e la
condotta degli odierni convenuti, si insiste affinché l'adito Tribunale voglia
accogliere le conclusioni già rassegnate e riportate nelle proprie memorie
difensive, avendo già depositato memorie conclusive e di replica del
09/05/2024, si chiede la sospirata decisione ed ovvero che la causa venga
introitata a sentenza con vittoria di spese del giudizio ed onorari di rito e con
attribuzione ai sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.”;
il procuratore della convenuta “- nel Controparte_9
merito, accertare e dichiarare l'assoluta inammissibilità e contraddittorietà
della domanda di parte attrice, in quanto infondata, in fatto ed in diritto, per
assoluta mancanza di negligenza, imperizia ed imprudenza del personale
medico e della struttura sanitaria “A. Cardarelli”; - per l'effetto, rigettare la
richiesta di risarcimento danni, per un ammontare complessivo pari ad
€.327.990,00, per essere sproporzionata, spropositata e non adeguatamente
equa rispetto al caso di specie ed all'eventuale subito danno da perdita
parentale; - in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della
domanda, si chiede all'On.le Giudice adito di procedere ad un
ridimensionamento ed adeguamento della somma richiesta ai fini del
Pag. 4 risarcimento danni. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del
presente giudizio oltre IVA e C.P.A.”;
il procuratore della terza chiamata richiamando il verbale di CP_5
udienza del 23 novembre 2023, “si riporta a tutto quanto dedotto,
argomentato ed eccepito nei propri scritti difensivi (e da ultimo, alle proprie
comparse conclusionali e memorie di replica) e nei precedenti verbali di
udienza, impugnando e contestando le avverse difese e dichiarando di non
accettare il contradittorio su eventuali domande nuove anche trasversali.
insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni rassegnate e CP_5
precisate in atti, da considerarsi ivi integralmente confermate e trascritte e
chiede che la causa venga trattenuta in decisione.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande di parte attrice sono infondate.
Con atto di citazione ritualmente notificato ammesso Parte_1
in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
con delibera del COA Napoli del 14.11.2017, n. 7826/2017 ed originariamente rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Daniele, ha convenuto in giudizio, per l'udienza del 24 gennaio 2019, i medici
[...]
ed nonché l' Controparte_10 Controparte_2 [...]
ritenendoli Controparte_11
responsabili della morte della madre ed al fine di ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale quantificato in € 327.990,00 e del danno morale per l'illegittima compilazione, conservazione e ricostruzione delle cartelle cliniche.
In particolare, l'attore ha esposto:
Pag.
5 - che la de cuius , nata il [...], decedeva Persona_1
l'8 giugno 2014 all'età di cinquantanove anni a causa di una grave insufficienza epatica conseguente ad infezione cronica da virus dell'epatite C
(HCV);
- che all'età di 36 anni durante in ricovero presso la Casa di Cura
"Villa del Sole" di Caserta per l'espletamento del parto, iniziava a presentare un quadro di grave anemizzazione (emoglobina 7 gm/di, globuli rossi circa due milioni e mezzo);
- che dopo circa quindici anni, nel corso del febbraio del 2005, le fu diagnosticato un quadro di citolosiepatica con positività all'HCVRNA
(genotipo 1a, con alta carica virale) che fu trattata con terapia farmacologica antivirale PEGASYS e Ribavirina ma venne interrotta dopo alcuni mesi vista l'inefficacia;
- che in data 3.12.2008 seguito di una biopsia osteo-midollare, le veniva diagnosticata una “cirrosi epatica HCV correlata. Malattia
linfoproliferativa cronica. Non richiede allo stato alcuna terapia per la
patologia”;
- che in data 26.11.2012 le venne riscontrata la presenza di formazione compatibile con epatocarcinoma (HCC) su cirrosi da HCV;
- che sottoposta ad ulteriori visite, compreso l'esame del midollo osseo, veniva accertato che non fosse necessaria alcuna particolare cura presso la stessa Unità di Ematologia dell' e fu deciso di rimettere CP_9
nuovamente la paziente presso il Reparto di Epatologia, per la cura della epatite da virus C;
- che in data 23.12.2008 la si sottoponeva a visita presso il _1
Pag. 6 Reparto di Patologie autoimmuni e mielodiplasie, dove, a seguito di una biopsia osteo-midollare (BOM), le veniva diagnosticata una malattia linfoproliferativa, compatibile con diagnosi di linfoma marginale a localizzazione osteomidollare minima;
- che il 26.11.2012 veniva di nuovo ricoverata presso il di CP_4
Napoli, dove le veniva diagnosticata “cirrosi epatica da HCV con
ipertensione portale, varici esofagee (F2) e gastropatia congestizia”;
- che il 10 gennaio 2013, la paziente si sottoponeva, presso il Centro
Morrone di Caserta, a scintigrafia ossea, con esito del tipo "l'esame eseguito
dopo somministrazione di 370 Mbq di 99mTc-MDP con tecnica planare total
body non ha evidenziato aree di alterata fissazione del rf di immediato
significato patologico nei segmenti scheletrici esaminati ...”;
- che nello stesso mese veniva ricoverata di nuovo al per CP_4
eseguire un trattamento locoregionale su carcinoma epatocellulare e la RM
del marzo 2013 mostrava esiti di un trattamento percutaneo su lesione solida nodulare nel territorio del III segmento (19 x 32 mm), e l'altra al IV segmento posta anteriormente alla biforcazione inraepatica portale da riferirsi a noduli di HCC in fegato cirrotico;
- che nel mese di giugno dopo la trasfusione di piastrine, veniva sottoposta ad ablazione laser del nodulo sito sul II segmento epatico (20 x 13
mm);
- che dopo un mese, la TC addome e pelvi con mdc dimostrava la presenza di una duplice area di necrosi colliquativa, omogenea, del II segmento (19 x 24
mm e 13 x 25 mm) senza evidenza di ulteriori lesioni focali;
- che il quadro clinico peggiorava e la TC effettuata nel mese di
Pag. 7 dicembre evidenziava ascite con una lesione necrotica al II segmento, e la presenza di una lesione attiva al III segmento del diametro di 23 x 20 mm,
compatibile con HCC;
- che il 30 dicembre 2013 veniva inserita nella lista trapianti - fegato;
- che nel febbraio del 2014 fu nuovamente ricoverata per la recidiva del carcinoma epatocellulare multifocale, accompagnato da un quadro clinico di nuovo incremento dell'AFP con scompenso ascitico ed edema periferico ed un indice di MELD pari a 16;
- che durante il successivo mese di marzo, a causa di uno scompenso generale, veniva nuovamente ricoverata presso il Reparto di Epatologia del
Cardarelli di Napoli, dove le veniva diagnosticato un “epatocarcinoma
multifocale in paziente con cirrosi epatica HCV correlata”;
- che nell'aprile del 2014 veniva ricoverata per la comparsa di un
“quadro di encefalopatia porto-sistemica nel contesto di una cirrosi da HCV,
scompensata con ittero, ascite ed insufficienza renale moderata da sindrome
epato-renale” e nel corso del ricovero, il quadro clinico subì un progressivo peggioramento, con un punteggio MELD che raggiungeva il valore di 33
(valore che controindica il IA di fegato, e che nella letteratura medica viene associato ad una mortalità a tre mesi pari financo all'83% dei casi simili);
- il 7 giugno 2014 fu nuovamente ricoverata in condizioni gravissime a seguito di un episodio di ematemesi ed acidosi metabolica;
- che l'odierno attore, avvisato delle ormai gravissime condizioni della madre, decise di trasportarla al suo domicilio dove morì alle ore 16,00 dello stesso giorno.
Pag. 8 Tanto premesso in fatto, l'attore imputa ai sanitari del Reparto di
Epatologia del Cardarelli di Napoli ed alla stessa struttura una negligenza,
imprudenza ed imperizia nel trattamento per aver sospeso l'unico trattamento medico (Pegasys e Ribavirina) che avrebbe potuto, seppur parzialmente,
considerata l'aggressività del genotipo virale, rallentare l'evoluzione dell'infezione cronica;
nonché per il ritardo di cinque anni nell'inserimento in lista dei trapianti del fegato, inserimento che sarebbe dovuta avvenire,
quantomeno, a partire dal 2012; e, infine, per aver smarrito le due cartelle cliniche e conseguente irregolarità e deficienze della documentazione sanitaria che avrebbero potuto chiarire le cause del decesso della sig.ra
. _1
In data 22.11.18 si costituiva l' che ha eccepito Controparte_12
l'inammissibilità della domanda ed ha chiesto il rigetto della stessa perché
infondata.
In data 3.1.2019 si sono costituiti i sanitari convenuti,
[...]
e che hanno eccepito la Controparte_10 Controparte_2
inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza della domanda ed hanno chiesto preliminarmente di essere autorizzati a chiamare in causa le proprie compagnie assicurative, rispettivamente, la e la Controparte_5
Medical Insurance Brokers S.r.l..
Autorizzate le due chiamate, in data 10.5.2019 si è costituita in giudizio solo la eccependo l'inammissibilità della Controparte_5
domanda di garanzia per inoperatività della polizza ed il rigetto della domanda attore perché infondata.
Non vi è, invece, prova in atti che il convenuto abbia CP_2
Pag. 9 provveduto alla chiamata in causa della Medical Insurance Brokers S.r.l..
Concessi i termini dell'art. 183, VI co., c.p.c., la causa veniva rinviata in attesa del deposito della consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio ex art. 696-bis c.p.c., di accertamento tecnico preventivo, avente RG. n. 29608/2021,
instaurato nei confronti della struttura sanitaria dagli altri Controparte_9
coeredi di e diretto ad accertare le cause e le responsabilità Persona_1
della morte della de cuius.
In data 27 settembre 2022 si è costituito il nuovo difensore dell'attore,
l'Avv. Michele Aprile, in sostituzione del precedente.
All'udienza del 15.2.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e rimessa sul ruolo con ordinanza del
12 agosto 2024 al fine di consentire alle parti di esaminare la relazione di consulenza tecnica di ufficio del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. depositata nel presente giudizio il 24 gennaio 2024 dalla Controparte_9
Con successiva ordinanza del 3 ottobre 2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stato fissato termine in sostituzione di udienza al
7.11.2024 per la nuova precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza resa in quest'ultima data e comunicata l'8 novembre
2024 alle parti sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Occorre, innanzitutto, rilevare che la domanda è procedibile avendo l'attore proposto nei confronti dei convenuti procedimento di mediazione conclusosi con verbale negativo redatto dal mediatore in data 17 aprile 2018.
Nel merito, sotto il profilo della titolarità attiva dell'attore, non vi sono contestazioni da parte dei convenuti e, comunque, la qualità di prossimo congiunto della de cuius è stata provata con la produzione in data 30 dicembre
Pag. 10 2019 con la seconda memoria istruttoria di certificazione anagrafica da cui risulta che è figlio di . Parte_1 Persona_1
Sempre nel merito deve essere precisata la natura delle domande proposte. L'attore ha chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e, inoltre, quello del danno morale che sarebbe derivato all'attore dall'avere appreso dello smarrimento delle cartelle cliniche e, in particolar modo, di quella n. 049219/2012 e dalla sua errata ricostruzione.
Si tratta di domande proposte iure proprio di natura extracontrattuale.
Invero, “la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del
rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente
deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un
lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i
parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto",
potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra
il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi
siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato
sul piano della programmazione negoziale” (Cass. 21404/2021). Tale
principio va esteso anche alla domanda riguardante lo smarrimento delle cartelle cliniche in relazione alle quali l'attore, per un danno subito in proprio e non quale erede, non può vantare nessuna pretesa contrattuale nei confronti della struttura sanitaria dove fu ricoverata la madre.
Da questa affermazione discende, con specifico riferimento alla domanda di risarcimento danni da perdita del rapporto parentale, che l'attore deve provare non solo il nesso causale tra il comportamento commissivo e/o omissivo dei sanitari e/o della struttura e l'aggravamento delle condizioni e,
Pag. 11 quindi, la morte della madre sottoposta alle cure ma anche dimostrare la colpa o il dolo dei sanitari e/o della struttura sanitaria (mentre nell'ipotesi della responsabilità contrattuale sono questi ultimi, che devono dimostrare l'impossibilità di adempiere per fatto non imputabile agli stessi).
Nel caso in esame difetta sia la prova del nesso causale sia quella della colpa.
L'attore accusa i sanitari del reparto di epatologia dell'Ospedale
Cardarelli di Napoli di aver trattato in maniera inadeguata il caso di _1
, avendo i medesimi sospeso la terapia farmacologica con
[...] CP_13
e Pegasys per l'infezione da HCV che avrebbe potuto, seppur parzialmente,
considerata l'aggressività del genotipo virale, rallentare l'evoluzione dell'infezione cronica. Secondo l'attore, “lasciando la paziente senza
un'opportuna terapia medica, i sanitari che la ebbero in cura contribuirono a
favorire l'evoluzione in cirrosi, con conseguente epatocarcinoma”.
L'attore, inoltre, contesta ai convenuti il fatto di avere colposamente ritardato l'inserimento della paziente nella lista trapianti perché il “IA
di fegato rappresenta l'unica forma di terapia per le epatopatie terminali,
acute e croniche…, e per la sua condizione predisponente, la cirrosi”.
Secondo il la madre andava inserita in lista, “…a tutto concedere, a Pt_1
partire dal 2012”.
Ai fini dell'esame di questa domanda saranno utilizzate sia gli elementi acquisiti nel corso del processo penale a carico dei medici qui convenuti sia la relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del procedimento di ATP in materia sanitaria promosso da altri tre congiunti della , assistiti dal medesimo attuale avvocato dell'attore, presso _1
Pag. 12 questo tribunale nell'anno 2021 e, quindi, mentre pendeva il presente giudizio.
Con riguardo agli atti del procedimento penale, prodotti tempestivamente sia dall'attore sia dai medici convenuti, si osserva che “la
prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle
relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale
prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato
attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi
istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti
sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare. (Fattispecie
relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del
pubblico ministero svolta nel procedimento penale)” (Cass. civ., sez. 3,
5947/2023).
Quanto alla relazione di consulenza tecnica di ufficio del dott.
, specialista in Malattie Infettive e del Prof. Persona_2 [...]
specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, dottore di Persona_3
ricerca in Scienze Biologiche-Forensi, Professore Associato di Medicina
Legale nella Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli
Federico II, depositata dai predetti nel procedimento di consulenza tecnica preventiva in ambito sanitario (art. 8 L. 24/2017) promosso da , Pt_3
e nei confronti dell' e Parte_4 Parte_5 Controparte_9
rubricato al n. 29608/2021 r.g.a.c. di questo tribunale, oltre a valere lo stesso principio espresso con riguardo agli atti del procedimento penale dalla massima della Cassazione appena richiamata, si osserva che “la relazione
conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al
Pag. 13 giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio
regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti
del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione
preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento
di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le
altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del
processo” (Cass. 8496 del 24 marzo 2023).
Pertanto, la parte del giudizio di merito che non abbia partecipato allo svolgimento dell'accertamento tecnico ante causam, non può utilmente disinteressarsene per il solo fatto di non aver preso parte al procedimento culminato nella sua formazione (v. Cass. n. 8459 del 2020, là dove segnala che la categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio). Essa dispone di tutti gli strumenti processuali per prendere posizione e difendersi in relazione ad esso,
confutandone l'attendibilità e la concludenza, richiedendo se del caso una consulenza tecnica per approfondire ulteriormente, alla luce delle proprie osservazioni, i profili tecnici di rilievo, o articolando altri mezzi istruttori, in relazione agli altri presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento delle domande avversarie.
Nel caso in esame il tribunale ha espressamente invitato le parti ad esaminare la relazione, acquisita in corso di causa all'esito del procedimento di ATP, senza che, tuttavia, le medesime abbiamo effettuato rilievi in grado di minarne le conclusioni ed indurre l'istruttore a rinnovare le operazioni.
Pag. 14 In particolare, nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il 18 gennaio 2024 nel giudizio (RG. n. 29608/2021) di accertamento tecnico preventivo instaurato nei confronti della struttura sanitaria dagli altri coeredi di e Controparte_9 Persona_1
diretto ad accertare la responsabilità nella causazione dell'evento morte subito dalla de cuius, i due tecnici incaricati, il dott. specialista in Persona_2
Malattie Infettive ed il Prof. specialista in Medicina Persona_3
Legale e delle Assicurazioni dottore di ricerca in Scienze Biologiche-Forensi,
Professore Associato di Medicina Legale nella Scuola di Medicina e
Chirurgia dell'Università di Napoli Federico II, hanno evidenziato quanto viene qui riportato di seguito dopo avere esaminato tutta la documentazione acquisita in atti e le osservazioni delle parti.
Scrivono i CCTTUU: “in assenza di documentazione sanitaria
concernente l'intervallo temporale compreso tra il 2005 (diagnosi di
epatopatia cronica HCV-relata) ed il 2012 (diagnosi di HCC), per la
ricostruzione della storia della malattia epatica in questo periodo ci si deve
necessariamente affidare a quanto descritto nelle sezioni anamnestiche delle
cartelle cliniche disponibili.
Su questa base, risulta che nel 2005, in presenza di una epatite HCV-
relata, con viremia presente, la paziente venne sottoposta a somministrazioni
di PIFN e RBV, farmaci che a quell'epoca rappresentavano il gold standard
per la condizione di patologia dalla quale era affetta, Tale terapia era
assolutamente congrua con le esigenze della paziente pur se in astratto dotata
di non pochi effetti collaterali anche pesanti quali disturbi ematologici,
alterazioni del tono dell'umore, disordini autoimmuni e tiroidei e, in casi rari,
Pag. 15 anche morte.
La risposta virologica deve guidare la tempistica della cura che, in
assenza di risultato sulla viremia, va necessariamente sospesa proprio in
virtù degli effetti collaterali rischiosi.
Un prosieguo della terapia diviene, infatti, inopportuno in
concomitanza della mancata negativizzazione virologica ai controlli
intermedi; in tal caso, infatti, si sospende la cura ed il paziente viene definito
non responder.
In riferimento a ciò va nel caso di specie ritenuta congrua pure la
sospensione della somministrazione di P-IFN e RBV in quanto mandatoria in
assenza di condizioni per il prosieguo della stessa, attesi i tassi di fallimento
virologico a fronte degli effetti collaterali.
Nello sviluppo della storia di malattia epatica, risulta che, poi, nel
novembre 2012, era presente cirrosi epatica HCV-relata con ipertensione
portale (varici esofagee F2 e gastropatia congestizia in trattamento con beta-
bloccanti) ed evidenza di lesioni focali epatiche fra II e III segmento
compatibili per HCC.
Di qui la congrua predisposizione di un ricovero per la valutazione
dell'eventuale inserimento in lista per OLT, iter accertativo al cui termine,
verificate le controindicazioni assolute e relative e soddisfatti i requisiti
minimi, un paziente con HCC può essere, appunto, inserito in lista di attesa
per il IA epatico.
Orbene, siffatto iter risulta congruo rispetto alle indicazioni
ministeriali in termini di scelta ed attuazione degli accertamenti e di
conseguente verifica dei relativi risultati, nel senso che nel corso della
Pag. 16 valutazione non risultano affiorate motivazioni tecniche per dover porre in
essere condotte alternative e/o accelerative dell'eventuale candidabilità al
IA.
Nel caso di specie, non rientrante tra quelli classificabili come
urgenti, dal momento del primo contatto con il al Parte_6
completamento della
documentazione necessaria per l'inserimento in lista, risulterebbe trascorso
circa un anno, tempistica che, in sé e per sé considerata, non appare congrua
con quelle 6-12 settimane che la indica come mediamente Controparte_14
necessarie per la valutazione della eventuale candidabilità al IA di un
paziente.
Tale ritardo nell'iter accertativo risulta per vero parzialmente
giustificato dalla circostanza che la paziente dovette esser sottoposta ad
intervento percutaneo Laser a 4 fibre, a nuovo controllo ematologico con
biopsia ossea ed esame istologico e morfologico del midollo.
In sostanza, nel corso dell'iter accertativo, subentrarono
indispensabili atti diagnostico-terapeutici che, ovviamente, finirono con il
comportare un aggravio non concretamente comprimibile del tempo
necessario al completamento della valutazione.
Quella restante quota parte di ritardo che, invece, a primo acchito
non risulterebbe giustificabile, finisce, comunque, con l'esser caducata di
rilievo medico-legale, e ciò per due motivazioni: 1) antecedentemente al
dicembre 2013 non sussistevano i criteri di candidabilità al IA (solo,
infatti, in quell'epoca l'epatocarcinoma non avrebbe potuto esser
diversamente trattato); 2) pur ipotizzando un anticipato inserimento in lista
Pag. 17 trapianti, il tempo medio di attesa per ricevere un organo sarebbe stato di 2-3
anni e, quindi, molto probabilmente si sarebbe, comunque, registrata quella
progressione dell'epatocarcinoma sviluppatasi a febbraio 2014 che avrebbe
escluso la paziente dalla candidabilità al IA.
Tanto premesso, può concludersi che il percorso diagnostico e le
terapie cui fu sottoposta furono adeguati, perché congrui Persona_1
con le contestuali necessita cliniche della paziente, non ricorrendo omissioni
di indagini e/o terapie alternative che la malattia avrebbe consigliato o
necessitato.
Pur dovendosi ammettere un ritardo nell'iter accertativo per la
candidabilità al IA, considerate le condizioni cliniche della paziente,
non era doveroso da parte dei curanti inserirla in lista d'attesa per IA
del fegato, al più tardi nell'anno 2012 e, comunque, nessuna concreta
conseguenza per la paziente può essere ammessa per il ritardo nell'iter
accertativo.
Le patologie che hanno condotto alla morte della paziente non sono
riconducibili etiologicamente alla condotta assistenziale”.
Ciò premesso, ritiene il giudicante che queste argomentazioni, non specificamente contestate, appaiono immuni da critiche ed evidenziano,
innanzitutto, che non vi è nesso causale tra i trattamenti sanitari ai quali è stata sottoposta la e l'exitus. _1
Invero, come evidenziato dai CCTTUU del procedimento di ATP ed anche dai due consulenti del PM nel procedimento penale, il Prof.
[...]
specialista in medicina legale e delle assicurazioni ed il Prof. Per_4
, specialista in medicina interna, perfezionato in epatologia, Persona_5
Pag. 18 entrambi dell'Università Federico II di Napoli, la somministrazione di
Pegasys e Ribavirina, che all'inizio ebbe un risultato positivo, fu interrotta,
perché successivamente – come indicato nello stesso esposto-denuncia presentato dall'attore e riportato dai consulenti del PM nella loro relazione –
la paziente ebbe una reazione negativa “in quanto i valori ematici si
presentavano non idonei per poter sopportare tali farmaci”.
Come chiarito dai CCTTUU in sede civile la somministrazione di
PIFN e RBV, farmaci che a quell'epoca rappresentavano il gold standard per la condizione di patologia dalla quale era affetta la , tuttavia, era una _1
cura in astratto dotata di non pochi effetti collaterali anche pesanti quali disturbi ematologici, alterazioni del tono dell'umore, disordini autoimmuni e tiroidei e, in casi rari, anche morte. Per questo motivo, la risposta virologica deve guidare la tempistica della cura che, in assenza di risultato sulla viremia,
va necessariamente sospesa proprio in virtù degli effetti collaterali rischiosi.
Pertanto, anche la sospensione di questa terapia fosse da mettere in relazione causale con la cirrosi e poi lo HCC andrebbe escluso ogni profilo di colpa a carico dei sanitari.
Sul punto, l'attore si limita a sostenere in citazione che non sarebbe chiaro il motivo della sospensione ma nell'esposto denuncia, così come riportato dai consulenti del PM, è lui stesso a indicarne il motivo dimostrando di conoscere le ragioni.
Anche sulla contestata iscrizione della paziente nella lista dei candidati al IA occorreva che l'attore dimostrasse che effettivamente ricorressero tutte le condizioni per questa iscrizione ben prima dei 2-3 anni di media necessari per la disponibilità di un organo compatibile. L'iscrizione, quindi,
Pag. 19 doveva avvenire al più tardi nel primo semestre del 2012 ma la è _1
diventata candidabile al IA solo a dicembre 2023 quando l'epatocarcinoma non era più aggredibile chirurgicamente o con altre terapie e solo dopo che la paziente era stata sottoposta ad intervento percutaneo Laser a
4 fibre ed a nuovo controllo ematologico con biopsia ossea ed esame istologico e morfologico del midollo, considerato che nel 2008, come risulta dalla cartella clinica del 2013, non contestata nel suo contenuto, fu rilevata
Parte una patologia ostativa riscontrata proprio con .
Difetta, quindi, un profilo di responsabilità in ordine al comportamento dei sanitari che hanno inserito solo nel dicembre 2013 della nella _1
lista di attesa per il IA e ciò anche volendo considerare il lieve ritardo nell'iter accertativo evidenziato dai CCTTUU dal momento che questo ritardo, come dagli stessi argomentato, non si può porre in relazione causale con l'exitus.
Pertanto, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale non può
essere riconosciuto all'attore.
Parimenti non può esser accolta la domanda di risarcimento del danno morale per lo smarrimento delle cartelle cliniche e, in particolare, di quella dell'anno 2012. Oltre alla circostanza che questa cartella è stata ricostruita con i dati rilevati dagli esami a cui fu sottoposta la paziente, si osserva che l'attore in citazione articola la domanda sotto due profili di danno: “i) del
senso di frustrazione ed amarezza patito dall'odierno attore, per avere egli
preso amara e realistica coscienza che una parte della verità, dietro la quale
si cela l'errore medico, rilevante in fattispecie, potrebbe essere custodita nelle
cartelle cliniche asseritamente smarrite, per le quali il non ha CP_4
Pag. 20 fatto alcuna denuncia alla competente autorità giudiziaria;
(ii) del senso di
ingiustizia che egli ha dovuto affrontare nell'ambito del procedimento penale
instaurato contro i sanitari responsabili della morte della cara mamma”.
Si osserva, innanzitutto, che non vi è prova di questi stati d'animo. La
prova per testi articolata nella seconda memoria istruttoria verte su altro. Il
certificato medico allegato prodotto con la stessa memoria attribuisce la causa del diagnosticato “disturbo depressivo maggiore ricorrente grave” in correlazione al lutto ed alle cure non adeguate prestate alla madre e non specificamente alla perdita delle cartelle e, comunque, si tratta di una patologia che integra una lesione della salute e, quindi, un danno biologico e non un danno morale.
Quanto, invece, al “senso di ingiustizia” patito nel corso del procedimento penale occorre rilevare che l'attore, sul quale incombe l'onere della prova, non offre alcun elemento sulla base del quale poter anche solo presumere che effettivamente nell'originale di queste cartelle smarrite, e in particolare in quella della 2012, vi fosse riportato qualcosa che evidenziasse la responsabilità dei medici nel decesso della madre al fine di poterli vedere condannare in sede penale. Si aggiunga che non viene specificato quale sia l'interesse costituzionalmente protetto che sarebbe stato leso da questo smarrimento e che giustificherebbe un risarcimento a titolo di danno morale.
Anche questa domanda deve, quindi, essere rigettata.
La natura della presente controversia e l'esito della stessa, anche in considerazione degli smarrimenti di cartelle e degli errori commessi nella ricostruzione, fatti che hanno potuto ragionevolmente ingenerare sospetti sulle condotte dei sanitari, costituiscono, complessivamente considerati, motivi
Pag. 21 idonei ad integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” previste dal secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. e valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa, comprese le parti del giudizio di garanzia impropria in cui è stata chiamata in causa la CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , di Parte_1 Controparte_10 [...]
della giudizio svoltosi con la chiamata in CP_2 Controparte_9
causa della , così provvede: Controparte_5
1) rigetta le domande proposte dall'attore;
2) compensa tra tutte le parti del giudizio le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 29 aprile 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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