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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA prima sezione civile
n. 170/2025 RG
Il tribunale di Venezia composto dai magistrati
Marco Campagnolo – presidente
Silvia Bianchi – giudice
Ivana Morandin – giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso da in liquidazione, in persona del liquidatore Pt_1 Parte_2
con sede in Mirano (VE), via Cavin di Sala, 388 ), P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vito Salvatore Spagnolo – ricorrente;
oggetto: apertura di liquidazione giudiziale ed esercizio provvisorio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz cpc.
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale proposto in proprio da;
Controparte_1
ritenuto che, provenendo l'istanza dalla medesima impresa debitrice, sia superflua l'udienza prevista dall'art. 41 CCII;
1 esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che il tribunale di Venezia è competente ai sensi dell'art. 27,
2° e 3° comma lett. c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività
d'impresa, ha il centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in Venezia, comune sede dell'intestato Tribunale;
considerato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, non essendo dimostrati i requisiti congiunti dell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII, ovvero: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a €
300.000,00 nei tre esercizi anteriore al deposito dell'istanza per apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 nei tre esercizi anteriori al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00;
rilevato altresì che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a € 30.000,00
(art. 49, 5° comma CCII);
ritenuto che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'elevato ammontare dei debiti maturati – debiti tributari € 1.768.000,00; previdenziali € 48.772,00; verso fornitori €
1.421.000,00; verso banche € 1.043.000,00; altri debiti per un totale di €
5.094.869,97; la conclusione appare confermata dalle stesse
2 dichiarazioni confessorie della ricorrente, che ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione nei propri confronti;
rilevato che è stata chiesta l'autorizzazione a proseguire l'attività
d'impresa ex art. 211 CCII per la durata di sei mesi (vd. ricorso p. 7), nei limiti e con le modalità descritte nel piano di liquidazione redatto da Parte_ (marchio AND) con la collaborazione dell'advisor finanziario dott.
nonché nell'articolato parere svolto dall'avv. Fabio Scaini Persona_1
per l'aspetto lavoristico (doc. 13, 14); l'attivo prospettato attraverso la prosecuzione dell'attività a fini liquidatori è stato stimato in €
2.777.000,00 senza considerare i crediti commerciali da incassare, le vendite on line, quelle relative ai resi merce, mentre i costi complessivi stimati per 6 mesi di prosecuzione dell'attività post LG non dovrebbero superare € 1.100.000,00 con un ricavo netto superiore a € 1.677.000,00;
ritenuto che in questa fase, nella valutazione prognostica ex art. 211 CCII relativa al pregiudizio dei creditori, debba essere considerata in via prioritaria la posizione dei dipendenti da impiegare nell'esercizio provvisorio in numero di 30 rispetto ai 67 originari e che siano state evidenziate le maggiori opportunità per tutti i creditori nell'ipotesi di Par prosecuzione dell'impresa dopo l'apertura della , posto che in caso contrario, è necessario procedere alla vendita atomistica dei beni aziendali con ricavi inevitabilmente inferiori;
ritenuto, dunque, che il rischio di nuove prededuzioni a causa dell'esercizio provvisorio possa allo stato giustificarsi nell'ottica di salvaguardare l'interesse della massa dei creditori, essendo finalizzato al raggiungimento di un risultato economico atto a riassorbire i predetti costi;
e d'altro canto, l'esercizio provvisorio potrà essere in qualsiasi momento revocato dal tribunale, laddove il curatore non ravvisi concrete
3 possibilità di realizzo, oppure ritenga che stiano maturando ulteriori e inaccettabili esposizioni ai danni dei creditori (art. 211, 6° comma CCII);
considerato che la proposta di esercizio provvisorio implica: mantenimento di un numero limitato di lavoratori presso la sede di
Mirano e precisamente n. 6 su 16 totale addetti;
i lavoratori non interessati alla prosecuzione del rapporto, ferma la immediata sospensione ex art. 189 CCII, potranno essere posti in cassa integrazione;
- prosecuzione dell'attività di vendita presso l'OUTLET di Salzano con n. 4 dipendenti su 12 addetti;
- chiusura già avvenuta dei negozi diretti di Padova e Pescara;
prossima chiusura del negozio di Brunico;
- mantenimento dei negozi diretti con personale complessivo di 21 su quello maggiore di 39; - negoziazione con tutti gli altri punti vendita della cessazione del rapporto di affiliazione e fornitura, con particolare riferimento ai resi e all'incasso dei sospesi;
- scioglimento di tutti gli ulteriori rapporti contrattuali non indispensabili alla prosecuzione dell'attività;
ritenuto di nominare curatore la dott.ssa con studio Persona_2
in Venezia, iscritta all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
PER QUESTI MOTIVI
visti gli artt. 49, 211 CCII,
4 1. dichiara aperta la Controparte_2
, in persona del liquidatore con sede in
[...] Parte_2
Mirano (VV), via Cavin di Sala, 388 ( ); P.IVA_1
2. nomina giudice delegato il dott. Marco Campagnolo;
3. nomina curatore la dott.ssa con studio in Persona_2
Venezia, con invito ad accettare la nomina entro due giorni dalla comunicazione;
4. autorizza il curatore a proseguire per sei mesi l'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 211 CCII, mandando al giudice delegato l'eventuale puntualizzazione delle modalità operative su proposta del medesimo, autorizzato sin d'ora il curatore ad avvalersi di un coadiutore per lo svolgimento di talune funzioni;
5. dispone che il curatore depositi nel più breve tempo possibile, acquisite le necessarie informazioni e scritture contabili, una relazione sull'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio nell'interesse dei creditori o su circostanze sopravvenute che possano influire sulla prosecuzione;
6. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
7. fissa l'udienza del 26.11.2025 ore 9:00s. davanti al giudice delegato per l'esame dello stato passivo;
8. assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni
5 prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, 2° comma CCII all'indirizzo di PEC del curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendo che le domande depositate oltre il termine sono considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII;
9. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,
155-quinques e 155-sexies disp. attuaz. cpc a effettuare le seguenti attività: a) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
10. ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49, 4° comma CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, e al curatore, nonché trasmessa per estratto all'ufficio del registro delle imprese per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Venezia, 24.7.2025.
Il Presidente
Marco Campagnolo
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