Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/03/2024, n. 7838
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Sentenza 22 marzo 2024

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Il ritardo ultrannuale nel deposito di provvedimenti da parte del magistrato integra l'illecito disciplinare, di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, in presenza dei presupposti della reiterazione e della gravità del ritardo, che è giustificabile, solo se, nel lasso temporale interessato, sia inesigibile una diversa organizzazione del lavoro per evitarlo o almeno per ridurne l'abnorme dilatazione, potendo condizioni personali solo concorrere ove eccezionali e transitorie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha riconosciuto la responsabilità disciplinare del magistrato per una pluralità di gravi ritardi ultrannuali nel deposito di sentenze in ragione dell'elevato numero e della durata dei ritardi stessi, non giustificati da situazioni lavorative e da situazioni personali, e per avere omesso ogni iniziativa concreta ai fini dello smaltimento dell'arretrato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/03/2024, n. 7838
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7838
    Data del deposito : 22 marzo 2024

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