Versione
30 aprile 1954
30 aprile 1954
Art. 8.
L'incarico previsto dall'articolo precedente puo' essere affidato, per ciascun tipo di formaggio, ad un solo Consorzio di produttori del formaggio stesso, purche' esso:
1) comprenda tra i propri soci almeno dieci produttori, singoli o associati, che da oltre tre anni abbiano raggiunto sul mercato per la produzione del formaggio medesimo, notoria competenza;
2) sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel Consorzio, a parita' di diritti, di qualsiasi produttore del formaggio di cui trattasi;
3) garantisca per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento della vigilanza affidatagli.
I Consorzi a cui viene affidato l'incarico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esercita d'intesa col Ministero dell'industria e commercio.
Qualsiasi modificazione dello statuto deve essere preventivamente approvata dal Ministero stesso, di concerto con quello dell'industria e commercio.
L'incarico previsto dall'articolo precedente puo' essere affidato, per ciascun tipo di formaggio, ad un solo Consorzio di produttori del formaggio stesso, purche' esso:
1) comprenda tra i propri soci almeno dieci produttori, singoli o associati, che da oltre tre anni abbiano raggiunto sul mercato per la produzione del formaggio medesimo, notoria competenza;
2) sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel Consorzio, a parita' di diritti, di qualsiasi produttore del formaggio di cui trattasi;
3) garantisca per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento della vigilanza affidatagli.
I Consorzi a cui viene affidato l'incarico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esercita d'intesa col Ministero dell'industria e commercio.
Qualsiasi modificazione dello statuto deve essere preventivamente approvata dal Ministero stesso, di concerto con quello dell'industria e commercio.
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 02/08/2011, n. 6917Provvedimento: […] I Consorzi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, al quale è, fra l'altro, rimessa l'approvazione delle modificazioni statutarie (art. 8 della legge n. 125/1954), nonché la facoltà di revocare l'incarico di vigilanza affidato ai consorzi volontari qualora lo richiedano motivi di interesse pubblico. […] Nell'affermare che tali intese potevano ritenersi autorizzate dal D.M. 14 dicembre 1981 del Ministero dell'Agricoltura, emanato ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 125/1954, il Consorzio ricorrente ha omesso di considerare che tali atti normativi erano stati incisi dall'entrata in vigore della disciplina in materia di concorrenza.Leggi di più...
- denominazione di origine protetta·
- consorzi di tutela delle denominazioni di origine·
- Regolamento CE n. 1107/96·
- art. 86 del trattato CE·
- art. 2 legge 287/1990·
- programma di produzione·
- attività di controllo quantitativo·
- legge 287/1990·
- art. 8 legge 287/1990·
- servizi di interesse economico generale·
- autorità garante della concorrenza e del mercato·
- contingentamento della produzione·
- tutela della concorrenza·
- concorrenza·
- disciplina comunitaria in materia di concorrenza