Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2011, n. 8916
CASS
Sentenza 8 febbraio 2011

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Nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo, e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen.

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  • 1Privacy, diritto di cronaca e minori (cass. pen., 7504/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 27 settembre 2012 la Corte di Appello di Napoli in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Pozzuoli - del 30 settembre 2009 emessa nei riguardi di P.D. (imputato del reato di cui all'art. 167 comma 2 del D. L.vo 196/03), riconosceva allo stesso le circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. e, per l'effetto, riduceva la originaria pena di mesi otto di reclusione a mesi cinque e giorni dieci confermando nel resto, anche con riguardo alle statuizioni civili. 1.2 La Corte partenopea, nel condividere le diffuse argomentazioni del Tribunale in punto di integrazione della fattispecie delittuosa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2011, n. 8916
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8916
Data del deposito : 8 febbraio 2011

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