Sentenza 8 febbraio 2011
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo, e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Privacy, diritto di cronaca e minori (cass. pen., 7504/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 27 settembre 2012 la Corte di Appello di Napoli in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Pozzuoli - del 30 settembre 2009 emessa nei riguardi di P.D. (imputato del reato di cui all'art. 167 comma 2 del D. L.vo 196/03), riconosceva allo stesso le circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. e, per l'effetto, riduceva la originaria pena di mesi otto di reclusione a mesi cinque e giorni dieci confermando nel resto, anche con riguardo alle statuizioni civili. 1.2 La Corte partenopea, nel condividere le diffuse argomentazioni del Tribunale in punto di integrazione della fattispecie delittuosa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2011, n. 8916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8916 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/02/2011
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 258
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 15985/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 16/10/2008 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso chiedendo la rettifica della pena pecuniaria inflitta e il rigetto nel resto. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 ottobre 2008, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni della stessa città, che aveva ritenuto, all'esito di giudizio abbreviato, P.G. colpevole del reato di detenzione illecita di gr. 569 di marijuana e della cessione di gr. 10 della stessa sostanza a minorenne, concedeva al predetto le attenuanti generiche e per l'effetto gli riduceva la pena ad anni due, mesi dieci di reclusione ed Euro 21.000 di multa.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge, in relazione alla determinazione della pena, in quanto la Corte reggina, pur riconoscendo la minore gravità del quadro complessivo della posizione dell'imputato, non avrebbe ridotto la pena nella misura massima consentita dalla legge;
inoltre, nel determinare l'aumento a titolo di continuazione e discostandosi dai minimi edittali, avrebbe dovuto motivare sulle ragioni della scelta effettuata;
e infine, sarebbe incorsa in evidente errore materiale nel determinare la pena pecuniaria, indicata in motivazione nella misura di Euro 14.000 e nel dispositivo in Euro 21.000.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
2. Quanto alla dosimetria della pena, il ricorso appare infondato, visto il trattamento sanzionatorio ricevuto (minimo edittale con attenuanti generiche) e considerata l'incensurabilità dell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito in sede di determinazione degli aumenti per la continuazione, che, peraltro, nel caso di specie risulta pienamente conforme ai parametri di legge, oltreché congruamente e sufficientemente motivato con riferimento ai plurimi quantitativi di stupefacenti detenuti.
3. Il ricorso appare invece fondato limitatamente all'errore materiale in cui è incorso il giudice dell'appello nell'indicare nel dispositivo la pena pecuniaria.
Invero, il principio generale secondo il quale, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui la difformità dipenda da un errore materiale relativo alla pena indicata in dispositivo, palesemente rilevabile dall'esame della motivazione in cui si ricostruisca chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena (Sez. 3, n. 38269 del 25/09/2007, dep. 17/10/2007, Tafuro, Rv. 237828). Nel caso in esame, la motivazione prevale sul dispositivo perché espone chiaramente e inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice dell'appello per determinare la pena pecuniaria, sicché non si giustifica la maggior pena indicata in dispositivo. Pertanto, essendo evidente che la suddetta divergenza è frutto di mero errore, lo stesso può essere rimosso in sede di legittimità con la procedura prevista dall'art. 619 c.p.p., rettificando la misura della pena pecuniaria inflitta in Euro 14.000 di multa.
P.Q.M.
Rettifica la misura della pena pecuniaria inflitta in Euro 14.000 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2011