Sentenza breve 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 24/07/2023, n. 4467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4467 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/07/2023
N. 04467/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02364/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2364 del 2023, proposto da
-OMISSIS- in Qualità di Esercente La Potestà Sul Minore, -OMISSIS-in Qualità di Esercente La Potestà Sul Minore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Vanessa Arzeo, Pasquale Sicignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Liceo Statale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del PEI (piano educativo individualizzato), approvato con prot. n. -OMISSIS-, comunicato a mezzo pec il 02/05/23, dal Liceo Statale -OMISSIS-, sede secondaria di-OMISSIS-, a mezzo del quale il Dirigente Scolastico decretava l’assegnazione a favore dell’alunno-OMISSIS-, di numero 9 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2022/2023 (documento, tra l'altro, notevolmente carente d’informazioni essenziali ed incompleto), su di un numero 34 ore settimanali di orario scolastico e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente, ivi compreso il verbale della riunione del GLOH sottostante, previa condanna all'esibizione dei medesimi atti qualora non consegnati;
- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico provinciale e l'Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa.
PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE,
dell’amministrazione scolastica ad assegnare a-OMISSIS- il sostegno didattico per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 34 ore
settimanali e/o del numero di ore massimo riconosciute ex lege.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e di Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli e di Liceo Statale -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 il Consigliere Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato l’11 maggio 2023 e depositato il successivo 22, i Signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore -OMISSIS- iscritto al primo anno del Liceo Statale -OMISSIS-, Sez. di-OMISSIS-, indirizzo Liceo Scientifico, impugnano il P.E.I. redatto dal predetto Istituto ed approvato il 21 novembre 2022 per l’A.S. 2022 – 2023, asseritamente loro comunicato mediante PEC del 2 maggio 2023.
1.1. Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito con comparsa formale del 3 maggio 2023 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha poi prodotto il 12 giugno 2023 varia documentazione, tra cui circostanziata relazione della dirigente del citato Liceo Statale “-OMISSIS-” del -OMISSIS-.
2. Alla Camera di consiglio del 14 giugno 2023, nessuno comparendo per i ricorrenti, il Collegio sollevava d’ufficio ex art. 73, co. 3, c.p.a. la questione della sussistenza di un eventuale profilo di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il gravame ad oggetto il P.E.I. relativo all’anno scolastico 2022/2023, ormai decorso.
La causa passava quindi in decisione per possibile definizione con sentenza in forma semplificata.
3. Ritiene il Collegio che il ricorso, come evidenziato sollevando il tratteggiato profilo di improcedibilità, riportato nel verbale di camera di consiglio, sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato impugnato il P.E.I. redatto ed approvato dal resistente Istituto scolastico nell’interesse del minore-OMISSIS- il 21 novembre 2022 relativamente all’anno scolastico 2022/2023, iniziato il 12 settembre 2022 ed ormai decorso.
3.1. A fini ricostruttivi merita di essere evidenziato che dal dettagliato citato rapporto del 23 maggio 2023 emerge che il Piano Educativo in questione (doc. 5 produz. Ministero – Liceo Statale “-OMISSIS-” del 12 giugno 2023) è stato redatto in prima battuta il 21 novembre 2022 (a seguito della riunione del Gruppo di lavoro per l’inclusione del 28 giugno 2022) con l’intento di migliorarlo ed adeguarlo alle esigenze di sostegno che il piccolo -OMISSIS- avrebbe fatto emergere nel corso della frequenza delle lezioni.
Senonché, come si rappresenta nella relazione in esame, il minore, dopo un periodo di assidua frequenza protrattosi fino al 31 ottobre 2022, ha cominciato ad assentarsi per svariati giorni, totalizzando un gran numero di assenze e che “la madre è stata più volte sollecitata affinché il figlio partecipasse alle lezioni con maggiore frequenza”
Risaltano in particolare “18 giorni di assenza a novembre su 21 giorni di lezione;
-11 giorni di assenza a dicembre su 13 giorni di lezione;
-11 giorni di assenza a gennaio su 17 giorni di lezione;
-15 giorni di assenza a febbraio su 20 giorni di lezione;” (relazione cit. pag. 2).
3.2. Dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione risulta inoltre che il contestato P.E.I. è stato accettato dai ricorrenti mediante dichiarazione sottoscritta da entrambi i genitori il 21 novembre 2022, data di redazione del Piano educativo, di accettazione delle valutazioni del P.E.I. (Doc 7 produz. Ministero – Liceo Statale “-OMISSIS-” del 12 giugno 2023).
Dal che conseguirebbero ulteriori profili di inammissibilità per acquiescenza nonché di tardività del ricorso, non sollevati.
4.In definitiva, come rappresentato alle parti presenti in Camera di consiglio e accennato nel relativo verbale, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse poiché con esso è impugnato il Piano Educativo Individualizzato approvato dal resistente Liceo Statale -OMISSIS-, Sez. di-OMISSIS-, nell’interesse del minore-OMISSIS- il 21 novembre 2022 e relativo all’anno scolastico 2022/2023, iniziato il 12 settembre 2022 ed ormai decorso.
4.1. Né è consentito a questo giudice pronunciarsi per l’anno successivo, ostandovi il divieto al riguardo disposto dall’art. 34, co. 2, c.p.a., a termini del quale “In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”.
Segnala in argomento il Collegio il pacifico indirizzo della giurisprudenza, secondo cui, ex multis, “ Nel processo amministrativo, atteso il divieto disposto dall' art. 34 del D.Lgs. n. 104/2010, il giudice non si può pronunciare in ordine a quei poteri che non sono stati ancora esercitati” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2020, n. 692; sul punto anche questo Tribunale che ha fatto parola di “inammissibilità di un'azione di accertamento volta ad ottenere che il giudice si pronunci con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” : T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, 27 luglio 2020, n. 3344; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 3 giugno 2021, n. 6546 che in materia di silenzio, per effetto del delineato divieto, ha puntualizzato l’impossibilità per il giudice amministrativo di pronunciarsi sulla fondatezza delle pretesa in caso di attività non vincolata o non richiedente successivi adempimenti istruttori).
5.La natura dei diritti azionati è ragione di compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.