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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5425 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.6314 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
Avv. ROSSOTTI ALBERTO
e IN NN Avv. BRUGNARA FABRIZIO e
CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 822 del 2022 con cui il Tribunale di Velletri ha deciso quanto segue: “LA DOMANDA non PUO' TROVARE ACCOGLIMENTO e nei limiti della parte motiva Ed invero la istruttoria documentale e da quanto emerso la parte giudiziale ricorrente ha dimostrato la positività delle argomentazioni svolte e rispetto alle avverse pretese giudiziali e le medesime non sono risultate disattese dalla documentazione di parte opponente. In realtà la istruttoria testimoniale fa emergere le contrapposte posizioni e nessuna è utile per l'accertamento della verità. Tuttavia la parte resistente in sede di interrogatorio e dei CP_1 propri atti difensivi ha appurato che tale somma fu erogata in prestito per la realizzazione dei lavori e cstruzioni della nuova casa Il punto nodale è se la somma corrisposta dai presunti mutuanti ricorrenti genitori del , per il semplice fatto di aver effettuato un CP_1 bonifico allo stesso ed alla resistente la di lui moglie, integra o integrerebbe la causale del versamento quale mutuo. In realtà la argomentazione del ricorrente è corretta e solida ed anche la citazione della giurisprudenza della S.C non porta a differenti conclusioni, ( vd Suprema Corte di Cassazione n. 27372 dell'8.10.2021.) Nell'ordine di bonifico effettuato dai ricorrenti è indicata come causale la dizione “prestito”; quindi, si tratta di un mutuo (art. 1813 c.c.), vale a dire il contratto reale che si perfeziona con la consegna (traditio) del bene. L'onere della prova sulla causa della traditio incombe sul mutuante, ossia sul soggetto che ha concesso la somma in prestito. Pertanto, la domanda a cui rispondere è se la causale del bonifico possa integrare la prova della causa del versamento. Orbene la semplice dicitura “ prestito” senza alcun altro elemento valido per integrare la causale del prestito potrebbe indurre a considerare che tale somma sia stata consegnata per tutt'altro motivo rispetto al quale i ricorrenti ne rivendicaano la restituzione. Infatti tale imputazione di somma effettuata tramite bonifico costituirebbe un mutuo solo se non vi fosse stata una precisa contestazione della parte “ accipiens” in merito alla causale , che in realtà nel caso di specie ha sostenuto che tale somma è stata consegnata si quale mutuo ma in esecuzione di quei doveri morali e sociali per cui vigono i principi del nostro Ordinamento giuridico e di aiuto tra genitore e figlio e la somma è stata versata in costanza di matrimonio del figlio, e che comunque non fa venire meno i doveri sociali previsti dallo “ status” di obbligo alimentare di genitore verso il figlio richiedente, essendovi anche minori nati in costanza di matrimonio del figlio. Nel caso di azione per la ripetizione delle somme, l'attore – che chiede la restituzione dell'importo concesso a titolo di mutuo – è tenuto a provare i fatti costitutivi della domanda (art. 2697 c.c.). Il mutuante deve dimostrare: la consegna della somma e il titolo giuridico da cui deriva l'obbligo di restituzione. L'esistenza del contratto di mutuo (ossia il titolo) non può desumersi solo dalla consegna del denaro, tramite assegno o bonifico. L'attore, infatti, deve provare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa e la contestazione del convenuto non determina l'inversione dell'onere della prova, in quanto, come vedremo, non si tratta di un'eccezione in senso sostanziale.
pag. 2/6 Tuttavia se la controparte, nel caso di specie i resistenti, ammette di aver ricevuto la somma ma ne contesta la ragione ossia i motivi per cui se ne richiede la restituzione, l'onere della prova resta a carico dell'attore che in questo caso difetta sotto ogni profilo sostanziale e processuale. Nella realtà il convenuto ha reso prova positiva in tal senso CP_1
La consegna della somma di denaro a quel punto è di per sé sufficiente a fondare una richiesta di ripetizione se chi ha ricevuto l'importo (accipiens) contesta genericamente il titolo in base al quale la cifra è stata versata dall'altra parte (solvens). Infatti, una somma può essere corrisposta a vario titolo, quindi, la contestazione dell'accipiens sulla sussistenza dell'obbligazione restitutoria impone al solvens di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa confermato dalla parte resistente anche in sede di comparsa conclusionale di . CP_1
L'onere della prova gravante sull'attore in restituzione, come ricordato, riguarda sia la consegna del denaro che il titolo giuridico che in questo emerge dagli atti difensivi ed istruttori emergenti dal giudizio. La circostanza che la controparte contesti il fondamento della pretesa non si configura come eccezione sostanziale e non inverte l'onus probandi (Cass. Ord. 30944/2018; Cass. 9541/2010; Cass. Ord. 17410/2020), per cui l'attore aveva l'onere, in questo caso assolto, in sede di contestazione della resistente di allegati gli elementi utili a fondare la sua pretesa giudiziale. Pertanto la domanda in giudizio deve essere considerata fondata per i motivi come sopra argomentati. Pertanto le parti resistenti dovranno restituire entrambi 50% della somma percepita al ricorrente Vi sono giusti motivi per compensare le spese di giudizio
P.Q.M
Disattesa ogni altra eccezioni e/o deduzione:
1- Accoglie la domanda introduttiva del giudizio e condanna le parti resistenti ciascuna a restituire 50% della somma totale oltre interessi alla parte ricorrente.
2- Condanna i resistenti alla rifusione delle spese processuali nella misura di euro 3.500 oltre accessori.”. La parte appellata costituita ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/6 L'appello è infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. L'appellante impugna la sentenza di cui sopra nella parte in cui l'ha condannata alla restituzione in favore della controparte di tutto quanto gli attori hanno dedotto di averle corrisposto in prestito. Chiede, in via subordinata, che l'importo oggetto di restituzione sia accertato nella differente misura di euro 12.500,00 che riconosce di avere ricevuto in prestito. Critica la sentenza poiché il Tribunale avrebbe errato nello stabilire che la domanda era fondata in virtù della dichiarazione resa dall'altro convenuto
. CP_1
Il motivo in sè è fondato. E'del tutto evidente che un'eventuale dichiarazione avente carattere confessorio non estende i suoi effetti ad un'altra parte. Ed invero, “La confessione giudiziale, resa in un processo con pluralità di parti, produce effetti nei confronti della parte che la fa e di quella che la provoca, ma non acquisisce valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, non avendo questi alcun potere di disposizione relativamente a situazioni facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali, tuttavia, può assumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore di elemento indiziario di giudizio.” (Cass. 3118 del 2022). Orbene, nel caso di specie, il prudente apprezzamento impedisce di estendere la portata confessoria della dichiarazione alla tenuto Parte_1 conto (tra l'altro) che il confitente è divenuto creditore di costei in quanto succeduto mortis causa alla madre (attrice) ed è anche Persona_1 venuto meno il rapporto di convivenza more uxorio che lo legava alla quando hanno ricevuto il denaro dai genitori di lui. Parte_1
Tuttavia, va esaminato quanto richiamato, ex art. 346 c.p.c., dall'appellato costituito. Per quanto concerne la deposizione della figlia di FA NN, poiché costei è divenuta erede di e come tale a sua volta creditrice Persona_1 della è evidente che le sue dichiarazioni non possono ritenersi Parte_1 attendibili in quanto la sua posizione non è certamente di indifferenza all'esito del giudizio. Le altre deposizioni testimoniali appaiono del tutto generiche e, come tali, non attendibili se solo si ha riguardo alla circostanza che i testi non hanno mostrato di conoscere i singoli versamenti delle somme di denaro né, tanto meno, il destinatario di ciascuno.
pag. 4/6 Quanto poi alla sottoscrizione apposta dalla su alcuni fogli Parte_1 dell'agenda del , osserva la Corte che l'odierna appellante ha apposto CP_1 la sua firma su una annotazione (doc. 9) che indica le somme datele in prestito in euro 12.500,00 (in data 13.2.2015), euro 5.000,00 (in data 19.2.2015) ed ulteriori 15.000,00 euro. Ebbene, premesso che l'ultimo importo si riferisce ai bonifici recanti la medesima causale (doc. 5 e 6) rispetto ai quali la ha riconosciuto Parte_1 di dover restituire le somme, per quanto concerne i primi due importi l'apposizione della firma costituisce il riconoscimento che costei li ha ricevuti in prestito e che, pertanto, è obbligata a restituirli. Deve aggiungersi che risultano, infine, versati alla a titolo di Parte_1 prestito anche 5.000,00 euro in data 20.7.2015 (anche in favore di CP_1 che ne è quindi debitore in solido) ed euro 10.000,00 in data
[...]
30.3.2015, come emerge dall'estratto conto bancario dei mutuanti (doc. 10). Quanto al resto non risulta fornita la prova che la causale della corresponsione del denaro (in alcuni casi neppure dimostrata) fosse il mutuo.
Quanto, infine, all'ipotesi che si sia trattato di donazioni nulle, perché non di modico valore, osserva la Corte che incombeva agli attori in primo grado l'onere di allegare e fornire la prova che non potessero considerarsi di modico valore avuto riguardo alla loro condizione economica. Ma tale onere non risulta assolto.
In difetto di appello incidentale e, quindi, di una domanda di riforma della sentenza proposta dall'appellato FA NN, la Corte non può che limitarsi al rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono porsi a carico dell'appellante per un terzo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla rifusione di un terzo delle spese Parte_1 di lite in favore di IN NN nella misura che liquida, per l'intero, in euro 5.500,00, oltre spese generali ed oneri di legge.
pag. 5/6 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 16.9.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 6/6
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.6314 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
Avv. ROSSOTTI ALBERTO
e IN NN Avv. BRUGNARA FABRIZIO e
CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 822 del 2022 con cui il Tribunale di Velletri ha deciso quanto segue: “LA DOMANDA non PUO' TROVARE ACCOGLIMENTO e nei limiti della parte motiva Ed invero la istruttoria documentale e da quanto emerso la parte giudiziale ricorrente ha dimostrato la positività delle argomentazioni svolte e rispetto alle avverse pretese giudiziali e le medesime non sono risultate disattese dalla documentazione di parte opponente. In realtà la istruttoria testimoniale fa emergere le contrapposte posizioni e nessuna è utile per l'accertamento della verità. Tuttavia la parte resistente in sede di interrogatorio e dei CP_1 propri atti difensivi ha appurato che tale somma fu erogata in prestito per la realizzazione dei lavori e cstruzioni della nuova casa Il punto nodale è se la somma corrisposta dai presunti mutuanti ricorrenti genitori del , per il semplice fatto di aver effettuato un CP_1 bonifico allo stesso ed alla resistente la di lui moglie, integra o integrerebbe la causale del versamento quale mutuo. In realtà la argomentazione del ricorrente è corretta e solida ed anche la citazione della giurisprudenza della S.C non porta a differenti conclusioni, ( vd Suprema Corte di Cassazione n. 27372 dell'8.10.2021.) Nell'ordine di bonifico effettuato dai ricorrenti è indicata come causale la dizione “prestito”; quindi, si tratta di un mutuo (art. 1813 c.c.), vale a dire il contratto reale che si perfeziona con la consegna (traditio) del bene. L'onere della prova sulla causa della traditio incombe sul mutuante, ossia sul soggetto che ha concesso la somma in prestito. Pertanto, la domanda a cui rispondere è se la causale del bonifico possa integrare la prova della causa del versamento. Orbene la semplice dicitura “ prestito” senza alcun altro elemento valido per integrare la causale del prestito potrebbe indurre a considerare che tale somma sia stata consegnata per tutt'altro motivo rispetto al quale i ricorrenti ne rivendicaano la restituzione. Infatti tale imputazione di somma effettuata tramite bonifico costituirebbe un mutuo solo se non vi fosse stata una precisa contestazione della parte “ accipiens” in merito alla causale , che in realtà nel caso di specie ha sostenuto che tale somma è stata consegnata si quale mutuo ma in esecuzione di quei doveri morali e sociali per cui vigono i principi del nostro Ordinamento giuridico e di aiuto tra genitore e figlio e la somma è stata versata in costanza di matrimonio del figlio, e che comunque non fa venire meno i doveri sociali previsti dallo “ status” di obbligo alimentare di genitore verso il figlio richiedente, essendovi anche minori nati in costanza di matrimonio del figlio. Nel caso di azione per la ripetizione delle somme, l'attore – che chiede la restituzione dell'importo concesso a titolo di mutuo – è tenuto a provare i fatti costitutivi della domanda (art. 2697 c.c.). Il mutuante deve dimostrare: la consegna della somma e il titolo giuridico da cui deriva l'obbligo di restituzione. L'esistenza del contratto di mutuo (ossia il titolo) non può desumersi solo dalla consegna del denaro, tramite assegno o bonifico. L'attore, infatti, deve provare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa e la contestazione del convenuto non determina l'inversione dell'onere della prova, in quanto, come vedremo, non si tratta di un'eccezione in senso sostanziale.
pag. 2/6 Tuttavia se la controparte, nel caso di specie i resistenti, ammette di aver ricevuto la somma ma ne contesta la ragione ossia i motivi per cui se ne richiede la restituzione, l'onere della prova resta a carico dell'attore che in questo caso difetta sotto ogni profilo sostanziale e processuale. Nella realtà il convenuto ha reso prova positiva in tal senso CP_1
La consegna della somma di denaro a quel punto è di per sé sufficiente a fondare una richiesta di ripetizione se chi ha ricevuto l'importo (accipiens) contesta genericamente il titolo in base al quale la cifra è stata versata dall'altra parte (solvens). Infatti, una somma può essere corrisposta a vario titolo, quindi, la contestazione dell'accipiens sulla sussistenza dell'obbligazione restitutoria impone al solvens di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa confermato dalla parte resistente anche in sede di comparsa conclusionale di . CP_1
L'onere della prova gravante sull'attore in restituzione, come ricordato, riguarda sia la consegna del denaro che il titolo giuridico che in questo emerge dagli atti difensivi ed istruttori emergenti dal giudizio. La circostanza che la controparte contesti il fondamento della pretesa non si configura come eccezione sostanziale e non inverte l'onus probandi (Cass. Ord. 30944/2018; Cass. 9541/2010; Cass. Ord. 17410/2020), per cui l'attore aveva l'onere, in questo caso assolto, in sede di contestazione della resistente di allegati gli elementi utili a fondare la sua pretesa giudiziale. Pertanto la domanda in giudizio deve essere considerata fondata per i motivi come sopra argomentati. Pertanto le parti resistenti dovranno restituire entrambi 50% della somma percepita al ricorrente Vi sono giusti motivi per compensare le spese di giudizio
P.Q.M
Disattesa ogni altra eccezioni e/o deduzione:
1- Accoglie la domanda introduttiva del giudizio e condanna le parti resistenti ciascuna a restituire 50% della somma totale oltre interessi alla parte ricorrente.
2- Condanna i resistenti alla rifusione delle spese processuali nella misura di euro 3.500 oltre accessori.”. La parte appellata costituita ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/6 L'appello è infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. L'appellante impugna la sentenza di cui sopra nella parte in cui l'ha condannata alla restituzione in favore della controparte di tutto quanto gli attori hanno dedotto di averle corrisposto in prestito. Chiede, in via subordinata, che l'importo oggetto di restituzione sia accertato nella differente misura di euro 12.500,00 che riconosce di avere ricevuto in prestito. Critica la sentenza poiché il Tribunale avrebbe errato nello stabilire che la domanda era fondata in virtù della dichiarazione resa dall'altro convenuto
. CP_1
Il motivo in sè è fondato. E'del tutto evidente che un'eventuale dichiarazione avente carattere confessorio non estende i suoi effetti ad un'altra parte. Ed invero, “La confessione giudiziale, resa in un processo con pluralità di parti, produce effetti nei confronti della parte che la fa e di quella che la provoca, ma non acquisisce valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, non avendo questi alcun potere di disposizione relativamente a situazioni facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali, tuttavia, può assumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore di elemento indiziario di giudizio.” (Cass. 3118 del 2022). Orbene, nel caso di specie, il prudente apprezzamento impedisce di estendere la portata confessoria della dichiarazione alla tenuto Parte_1 conto (tra l'altro) che il confitente è divenuto creditore di costei in quanto succeduto mortis causa alla madre (attrice) ed è anche Persona_1 venuto meno il rapporto di convivenza more uxorio che lo legava alla quando hanno ricevuto il denaro dai genitori di lui. Parte_1
Tuttavia, va esaminato quanto richiamato, ex art. 346 c.p.c., dall'appellato costituito. Per quanto concerne la deposizione della figlia di FA NN, poiché costei è divenuta erede di e come tale a sua volta creditrice Persona_1 della è evidente che le sue dichiarazioni non possono ritenersi Parte_1 attendibili in quanto la sua posizione non è certamente di indifferenza all'esito del giudizio. Le altre deposizioni testimoniali appaiono del tutto generiche e, come tali, non attendibili se solo si ha riguardo alla circostanza che i testi non hanno mostrato di conoscere i singoli versamenti delle somme di denaro né, tanto meno, il destinatario di ciascuno.
pag. 4/6 Quanto poi alla sottoscrizione apposta dalla su alcuni fogli Parte_1 dell'agenda del , osserva la Corte che l'odierna appellante ha apposto CP_1 la sua firma su una annotazione (doc. 9) che indica le somme datele in prestito in euro 12.500,00 (in data 13.2.2015), euro 5.000,00 (in data 19.2.2015) ed ulteriori 15.000,00 euro. Ebbene, premesso che l'ultimo importo si riferisce ai bonifici recanti la medesima causale (doc. 5 e 6) rispetto ai quali la ha riconosciuto Parte_1 di dover restituire le somme, per quanto concerne i primi due importi l'apposizione della firma costituisce il riconoscimento che costei li ha ricevuti in prestito e che, pertanto, è obbligata a restituirli. Deve aggiungersi che risultano, infine, versati alla a titolo di Parte_1 prestito anche 5.000,00 euro in data 20.7.2015 (anche in favore di CP_1 che ne è quindi debitore in solido) ed euro 10.000,00 in data
[...]
30.3.2015, come emerge dall'estratto conto bancario dei mutuanti (doc. 10). Quanto al resto non risulta fornita la prova che la causale della corresponsione del denaro (in alcuni casi neppure dimostrata) fosse il mutuo.
Quanto, infine, all'ipotesi che si sia trattato di donazioni nulle, perché non di modico valore, osserva la Corte che incombeva agli attori in primo grado l'onere di allegare e fornire la prova che non potessero considerarsi di modico valore avuto riguardo alla loro condizione economica. Ma tale onere non risulta assolto.
In difetto di appello incidentale e, quindi, di una domanda di riforma della sentenza proposta dall'appellato FA NN, la Corte non può che limitarsi al rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono porsi a carico dell'appellante per un terzo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla rifusione di un terzo delle spese Parte_1 di lite in favore di IN NN nella misura che liquida, per l'intero, in euro 5.500,00, oltre spese generali ed oneri di legge.
pag. 5/6 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 16.9.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 6/6