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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 4305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4305 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40926/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 40926/2023 promossa da:
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, e
[...] Parte_7 Parte_8
Avv.ti MANGANO ROSALIA e Elisa Bonciani ricorrenti contro
CP_1
AVV.TI Nicola Corbo e Oriana di Girolamo
Resistente
E
Controparte_2
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA
Terzo chiamato
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 22.12.2023, , Parte_1 Pt_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, e , hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_7 Parte_8 CP_1
CP_ e l' davanti all'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti
[...]
conclusioni:
“accertare la nullità, o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti, per contrasto con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre
2003, 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e pagina 1 di 21 come meglio esposto in premessa e/o con l'art. 36 della Costituzione, delle seguenti clausole contrattuali: Contrattazione collettiva 2016:
- art. 30 punto 6 CCNL
- art. 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL
- art. 14 punto 3 Contratto Aziendale
- art. 31 Contratto Aziendale
Contrattazione collettiva 2012:
- art. 31 punto 6 CCNL
- art. 77 punti 1.7 e 2.4 del CCNL
- art. 14 punto 3 Contratto Aziendale
- art. 31 del Contratto Aziendale
Contrattazione collettiva 2003:
- art. 25 punto 6 CCNL
- art. 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL
- art. 15 punto 3 Contratto Aziendale
- art. 34 Contratto Aziendale
nonché di ogni ulteriore clausola di qualsivoglia patto negoziale collettivo che possa essere intesa riprodurre i contenuti delle clausole sopra elencate,
limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: IUP variabile;
IUP giornaliera
(esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario);
- accertare, di conseguenza, che ciascun giorno di ferie spettante ai ricorrenti deve essere retribuito, oltre che con la c.d. paga base in godimento nel mese, con un importo pari alla retribuzione accessoria, supplementare e/o aggiuntiva ordinariamente percepita nell'anno precedente la fruizione delle ferie, o nel diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia, ragguagliata a giornata lavorativa, come meglio precisato in premessa e che, in particolare, in tale importo vadano incluse le seguenti indennità: IUP variabile;
IUP giornaliera (esclusa IUP Assenze, cod. voce
792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza pagina 2 di 21 dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario;
indennità diverse (flessibilità di orario); e per l'effetto
- condannare la società convenuta alla corresponsione in favore dei ricorrenti, a titolo di retribuzioni dovute ai medesimi per i periodi di ferie precisati in premessa, con riserva di azione per i periodi successivi, delle seguenti somme:
€ 16.529,77 Parte_1
- € 26.314,49 Parte_2
- € 22.162,32 Parte_3
€ 24.764,34 Parte_4
- € 19.006,39 Parte_5
- € 24.240,19 Parte_6
- € 19.020,87 Parte_7
- € 20.620,78 Parte_8
come da conteggi allegati, ovvero quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- condannare altresì la società convenuta, per le somme ed i periodi indicati, al ricalcolo e alla conseguente regolarizzazione delle quote del trattamento di fine rapporto dei ricorrenti, siano esse accantonate in azienda, da trasferire a fondi complementari indicati dai ricorrenti o da versare secondo le norme di legge e di contratto vigenti;
- condannare altresì la società convenuta alla conseguente regolarizzazione contributiva per il periodo indicato e, nella misura in cui il diritto al versamento dei contributi previdenziali fosse da ritenersi prescritto, al versamento all' della CP_2
riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62, con riserva, in ogni caso, di richiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2116 c.c.”.
A sostegno delle proprie pretese, i ricorrenti hanno esposto: di lavorare alle dipendenze di e di ricoprire o di aver ricoperto Controparte_1
mansioni e qualifica di Macchinista;
di essere impiegati o di essere stati impiegati come personale dei treni in turni lavorativi sia diurni che notturni che festivi nell'arco delle 24 ore, per 365 giorni all'anno;
pagina 3 di 21 che la contrattazione succedutasi nel tempo (CCNL mobilità ferroviaria e accordi aziendali 2003, 2012, 2016) ha previsto che la paga base mensile dei ricorrenti venga incrementata da emolumenti variabili, in funzione dei servizi prestati e dei carichi di lavoro, quali: indennità di turno, indennità di utilizzazione professionale (I.U.P.), giornaliera (servizi non di condotta o scorta treni) e variabile (servizi di scorta treni), indennità per lavoro notturno (oraria e giornaliera); indennità per lavoro domenicale (giornaliera), indennità per lavoro festivo (oraria) e paga giornaliera per festivo non recuperato, compenso per assenza dalla residenza (orario), indennità diverse: flessibilità sull'orario di lavoro, indennità per PdM Cargo, compenso per lavoro straordinario (oraria); ticket restaurant (non richiesti); indennità di trasferta (non richiesta); rimborsi vari (non richiesti); che tali indennità integrative supplementari o integrative costituiscono dal 20 al 30% della retribuzione dei ricorrenti;
che in occasione della fruizione di ferie i lavoratori ricorrenti subiscono un'importante riduzione della retribuzione ordinaria, poiché viene considerata solo la paga base mensile e non le indennità integrative sopra indicate, fatta eccezione per l'indennità di turno (da € 1,90 a € 2,25) e la I.U.P. giornaliera (da €
2,00 a € 4,50), entrambe liquidate in tutte le giornate di assenza retribuita, comprese le ferie;
che la mancata integrale inclusione nella base di computo della retribuzione feriale delle indennità sopra indicate (fatta esclusione di quelle legate ai rimborsi per spese e trasferte) è in contrasto con il diritto eurounitario ed, in particolare, con l'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 7 della direttiva 2003/88/Ce, come interpretato dalla Corte di Giustizia
UE, la quale ha ripetutamente affermato che l'espressione “ferie annuali retribuite”, utilizzata dall'art. 7 cit, deve essere interpretata nel senso che la retribuzione da assicurare ai lavoratori durante le ferie deve essere paragonabile, analoga, coincidente, corrispondente, non inferiore a quella ordinaria, e che, ove determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non goda delle sue ferie, non soddisfa la prescrizione del diritto dell'Unione;
pagina 4 di 21 che le clausole della contrattazione collettiva applicabili ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie le indennità di utilizzazione professionale (I.U.P.) variabile,
l'indennità per lavoro notturno (oraria e giornaliera), l'indennità per lavoro domenicale (giornaliera), l'indennità per lavoro festivo (oraria) e paga giornaliera per festivo non recuperato, il compenso per assenza dalla residenza (orario), le indennità diverse per flessibilità sull'orario di lavoro (per attività), il compenso per lavoro straordinario (orario), contrastano con l'art. 7 della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e con l'art. 36 della
Costituzione, perché rendono la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi componenti comunque connesse all'esecuzioni delle mansioni svolte dai ricorrenti.
2.- Si è costituita contestando la fondatezza della domanda ed Controparte_1
eccependo: che, secondo la CGUE, la misura della retribuzione nella giornata di ferie non deve essere identica a quella percepita per la prestazione di lavoro, ma paragonabile, con il limite costituito dal fatto che il trattamento erogato non deve essere tale da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto;
che, secondo i conteggi allegati al ricorso, le decurtazioni oscillano tra un minimo di 0,08% ad un massimo del 4,48% su base annua, il che esclude un possibile effetto dissuasivo;
che le parti sociali, nel succedersi dei contratti collettivi, hanno salvaguardato il salario giornaliero del personale mobile, avendo mantenuto nella retribuzione feriale sia il salario di produttività (ex IUP fissa), che la IUP giornaliera (ex IUP media di impianto); che l'indennità per l'assenza dalla residenza, introdotta in sostituzione dell'indennità di trasferta, ha natura meramente indennitaria e non presenta alcun collegamento intrinseco e tipico con le mansioni dei ricorrenti;
che non sono volte a compensare specifici disagi connessi intrinsecamente alle mansioni dei ricorrenti le indennità per lavoro notturno, domenicale, festivo e straordinario e per flessibilità di orario;
pagina 5 di 21 che l'interpretazione della direttiva 2003/88CE fornita dalla CGUE non è applicabile a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della domanda di interpretazione, ove sussistano due requisiti e cioè “la buona fede degli ambienti interessati” e “il rischio di gravi inconvenienti” (sentenza 22 settembre 2016 C-
110/15 e giurisprudenza ivi citata); che, in caso contrario, va sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 D.Lgs. n. 66 del 2003, attuativo della direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate, oltre che dell'art. 2 della L. 2.8.2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del trattato sul funzionamento dell'unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Li.
Del 13.12.2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la direttiva
2003/88/CE e la direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di
Giustizia con la sentenza 15.9.2011, e altri
contro
British Airways, Per_1
causa c-155/10, per violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 della Costituzione. che i conteggi sono errati in quanto: i) per determinare la retribuzione giornaliera non è stato applicato il divisore 26 previsto dall'art. 68 del vigente
CCNL; ii) trattandosi di lavoratori con la settimana lavorativa di 5 giorni, le 4 settimane di ferie garantite dalla normativa comunitaria equivalgono a 20 giorni;
che sono comunque prescritti i crediti rivendicati nel periodo calcolato a ritroso rispetto al quinquennio che ha preceduto i documentati atti interruttivi, salvo ritenere la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di illegittimità Cost. dell'art. 2948 n. 4 c.c. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 come interpretati dalla Corte Costituzionale con le sentenze 63/1966, 143/1969 e 174/1972, in relazione all'art. 18 L. 300/1972 come modificato dalla L. 92/2012 e dal D.lgs.
23/2015, per violazione degli art. 3, 4 e 36 della Costituzione. CP_ 3.- Si è costituito l' chiedendo, nel caso di accoglimento anche solo in parte delle domande formulate dai ricorrenti, la condanna del datore di lavoro ai conseguenti versamenti contributivi, maggiorati delle somme aggiuntive e interessi nei limiti della prescrizione estintiva quinquennale, ovvero nel caso di accertamento del diritto dei lavoratori alla costituzione della rendita vitalizia con oneri a carico del datore di lavoro, la condanna di ai relativi CP_1
versamenti, nei limiti della prescrizione.
Il Tribunale osserva quanto segue.
pagina 6 di 21 4.- Sulle questioni oggetto di controversia si è già espressa la giurisprudenza di merito (tra le altre, Corte di Appello di Milano, sentenze nn. 32/2020, 36/2020,
596/21, 892/2021, 1470/2021, 397/2022; 966/2022; Tribunale di Roma sentenze nn. 8812/22, 9818/22, 1215/23; Tribunale di Venezia n. 306/2023) e di legittimità
(Cass. 25850/24; 13932/24; 13972/2024; 14089/2024).
In particolare, con specifico riferimento alla mancata erogazione al personale mobile di durante il periodo di godimento delle ferie dei compensi per CP_1
indennità di assenza dalla residenza, IUP in misura intera, la Corte di Cassazione
(n. 13932/24) ha enunciato i seguenti principi:
“12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. N. 18160/2023, con richiamo a
CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C- Per_1
385/17, ). Parte_9
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_2
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE,
pagina 7 di 21 per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n.
13425/2019, n. 37589/2021).
16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs.. n. 185/2005 (che attuava la direttiva
2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass.
n. 37589/2021)”.
4.1- Ad avviso del Tribunale, non vi è un collegamento funzionale tra l'erogazione delle indennità per lavoro notturno, domenicale e festivo, e per la flessibilità di orario e l'espletamento delle mansioni e lo status personale e professionale dei ricorrenti.
pagina 8 di 21 Si tratta infatti di indennità che non compensano attività o disagi specificamente legati alla mansione del personale viaggiante, ma piuttosto all'orario di lavoro e che possono riguardare allo stesso modo anche il personale non mobile.
Analoghe considerazioni valgono per il lavoro straordinario, che non risulta connotare con continuità le prestazioni dei ricorrenti e caratterizzare sotto il profilo professionale le loro mansioni.
Oltre tutto mancano allegazioni dalle quali evincere che la retribuzione percepita per le ore di straordinario svolte abbia i requisiti individuati dalla Corte di Giustizia nella sentenza Hein (C-385/2017) - secondo cui “a causa del suo carattere eccezionale e imprevedibile, la retribuzione percepita per ore di straordinario svolte non fa parte, in linea di principio, della retribuzione ordinaria cui il lavoratore ha diritto a titolo di ferie annuali retribuite previste all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.
47 Tuttavia, quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale, la retribuzione percepita per tali ore di straordinario dovrebbe essere inclusa nella retribuzione ordinaria a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, affinché il lavoratore goda, in occasione di tali ferie, di condizioni economiche paragonabili a quelle di cui beneficia nell'esercizio del suo lavoro”- non essendovi elementi per ritenere che i ritardi dei treni, quale causa dello straordinario, abbiano carattere prevedibile ed abituale.
Deve pertanto escludersi che i compensi in esame possano essere computati nella retribuzione dovuta per i periodi di ferie.
4.2- Circa il collegamento funzionale tra l'erogazione della indennità di
Con assenza dalla residenza e della e l'esecuzione delle mansioni svolte dai ricorrenti, risultano condivisibili le considerazioni espresse dal Tribunale di
Venezia (sentenza n 306/2023), di seguito riportate:
“Orbene, i ricorrenti, che hanno svolto mansioni di “Macchinista”, chiedono l'integrale corresponsione della IUP giornaliera e della IUP variabile, nelle sue pagina 9 di 21 diverse declinazioni previste dall'art. 31, comma 4 tabella B e comma 5,
Contratto Integrativo del 2012 (previsione reiterata nel 2016). Come emerge dalla ricostruzione di , l'Indennità di Utilizzazione Professionale (IUP), CP_1
in origine, era composta da una parte fissa (IUP fissa), una parte variabile (IUP variabile) e dalla c.d. IUP “media di impianto”. Nel succedersi dei Co.
Aziendali, le parti hanno rivisitato le componenti della IUP, mantenendo la parte variabile e sostituendo sia la parte fissa, sia la media di impianto con altre voci.
Dapprima, con l'Accordo di Confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie del
16.4.2003, la IUP “media di impianto” è stata sostituita dalla IUP
“giornaliera”, individuata in 3 misure (cfr. art 34, punto 8.4 del predetto
Accordo di Confluenza, doc. 6 memoria).
Nel luglio 2012, con il nuovo Contratto Aziendale di Gruppo, le parti hanno soppresso la IUP fissa, che è stata assorbita dal “nuovo” salario di produttività
(art. 30 CA 2012, doc. 7), il quale è stato quantificato considerando sia la IUP fissa prevista dall'Accordo di Confluenza del CCNL 2003 sia i successivi incrementi disposti nel 2004. Sempre con il CA 2012 (confermato dal CA 2016), le parti sociali hanno riconosciuto a tutto il Personale di Macchina, a titolo di
IUP giornaliera, l'importo più alto tra i tre previsti dall'art. 34, punto 8.3 dell'Accordo di Confluenza 2003 (cfr. art. 31, punto 5, CA 2012), con l'espressa volontà di riconoscere comunque al Personale di Macchina una quota di IUP variabile anche nelle giornate di prestazione mancante o incompleta (in continuità con la IUP media impianto - cfr. art. 31 CA 2012 e 2016). Le parti sociali in sostanza hanno previsto:
- per le giornate a prestazione completa, la corresponsione della IUP giornaliera ordinaria di cui all'art. 31, comma 4, CA 2016;
- per le giornate a prestazione incompleta, la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 31, comma 5, CA 2016;
- per le giornate di ferie, nelle quali non viene effettuata alcuna prestazione, la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 31, comma 5, CA 2016.
Con La , come dice la sua denominazione, è sicuramente riferita a prestazioni proprie dei macchinisti, vale a dire l'attività di condotta dei treni, e modulata in diversi importi a seconda delle caratteristiche del servizio di conduzione richiesto e del chilometraggio percorso. Ad analoga conclusione deve pervenirsi pagina 10 di 21 anche quanto a quelle attività di carattere accessorio che sono richieste ai macchinisti in specifici turni, come durante la cd. riserva, quando il macchinista rimane presso l'impianto per eventuali necessità che possano presentarsi e richiedano la sua attivazione. Evidente che si tratta di voci retributive caratteristiche della mansione dei macchinisti, ad essi solo riservate e riferite a mansioni specialistiche proprie del profilo in questione. La circostanza che le stesse siano indicate in importi variabili non è ragione sufficiente per escluderle dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie.
Quanto all'indennità di assenza dalla residenza, l'art. 77 co 2 CCNL 2012 (e
2016) la attribuisce al solo personale mobile, parametrandola alle ore di assenza della residenza dall'ora di partenza del treno all'ora di arrivo nelle residenza di lavoro. Anche l'indennità di assenza dalla residenza è intrinsecamente legata alla mansione del personale viaggiante (macchinisti e capo treno), essendo volta a compensare quel particolare “incomodo” tipico dei lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa lontani dall'impianto di titolarità. Non si tratta di un esborso occasionale né di un compenso per una modalità temporanea della prestazione, così come viceversa accade per la trasferta, ma di emolumento corrisposto proprio per il disagio intrinseco della mansione. E tale è l'unico criterio utilizzato dalla giurisprudenza eurocomunitaria nell'individuazione della retribuzione per cui è causa. Né rileva il particolare regime contributivo e fiscale, omologato a quello della trasferta, che non modifica la natura sostanziale dell'emolumento.
Con specifico riferimento al personale viaggiante di (in particolare, CP_1
macchinista), la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14089/2024 ha affermato:
“12. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società EN (tra le molte, Cass. nn. 2963,
2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711,
19663, 18160/2023).
pagina 11 di 21 14. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa dalla sede formale di lavoro.
15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”.
4.3- Circa l'effetto deterrente all'esercizio del diritto alle ferie annuali che la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcune voci di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale e destinate, come quelle in esame, a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate, nella sentenza n. 13932/24 già citata la Corte di
Cassazione ha affermato:
“25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
26 È stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE Williams cit., par 21); che
'"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non pagina 12 di 21 prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 52); che
"occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par 41).
27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Quest'ultimo punto di motivazione sconfessa la deduzione difensiva di
, la quale, per dimostrare la mancanza di un effetto dissuasivo, valorizza CP_1
la scarsa incidenza percentuale che le indennità in esame hanno sulla retribuzione, ponendo a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua.
Si tratta di un approccio non condiviso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito “perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive (quali pagina 13 di 21 la 13ª e la 14ª), idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la suddetta comparazione di per sé non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie” (Trib. Roma, sent. 1215/2023).
Si ritiene, pertanto, corretto – perché in linea con l'orientamento espresso dalla
Corte di Cassazione e aderente alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, secondo cui “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (sentenza 13.12.2018, C-385/17, ) - il criterio di Parte_9
calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma annuale degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo poi per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo infine l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta.
Si consideri a titolo di esempio il conteggio depositato in data 17.9.24 per il lavoratore , dal quale si evince che la retribuzione media persa Parte_3
nei periodi feriali per le indennità in questione è generalmente superiore ai 400 euro all'anno, importo che, rapportato alla retribuzione mensile, denota una incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili in esame tutt'altro che insignificante e quindi potenzialmente dissuasiva.
4.4- Circa le ulteriori contestazioni concernenti il fatto che: i) il riconoscimento delle differenze retributive rivendicate dovrebbe essere limitato a soli 20 giorni;
ii) per determinare la retribuzione giornaliera andrebbe applicato il divisore 26 ex art. 68 del vigente CCNL, si osserva, quanto al primo aspetto, che i ricorrenti hanno diritto al ricalcolo della retribuzione solo per il periodo di ferie imposto dalla direttiva 2003/88, ossia 4 settimane, da intendersi non come 4 settimane di calendario, ma come pari a 28 giorni (in tal senso, Cass. n.
20216/2022, punto 30).
pagina 14 di 21 Quanto al secondo aspetto, si osserva che si tratta di questione già affrontata e ritenuta infondata dal Tribunale di Roma (sent. cit. n. 1215/2023), le cui motivazioni vengono di seguito riportate in quanto meritevoli di essere confermate:
11.Osserva, da ultimo, il Tribunale che è infondata l'obiezione della resistente secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore.
La disposizione contrattuale richiamata, nel prevedere l'applicazione del predetto divisore, attiene alla sola retribuzione fissa, e non agli elementi variabili, i quali maturano solo in caso di lavoro effettivo ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti (così Trib. Milano. nn.1008/22, 2678/21 e 2874/2021)”.
4.5- Circa la pretesa irretroattività della sentenza 15.9.2011, e altri Per_1
contro
British Airways, causa c-155/10, rispetto ai rapporti di lavoro sorti in epoca antecedente, va ricordato che "l'interpretazione di una norma di diritto comunitario fornita dalla Corte comunitaria si limita a chiarire a precisare il significato la portata della norma stessa, così come essa avrebbe dovuto essere intese applicata dal momento della sua entrata in vigore", con la conseguenza che "la norma così interpretata può e deve essere applicato al giudice anche rapporti giuridici sorti e sviluppatisi prima della sentenza interpretativa" (CGE sentenza 15 marzo
2005, causa C - 209/03) e "solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione resta interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinchè una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, e cioè la buona fede degli ambienti interessati ed il rischio di gravi inconvenienti" (CGE sentenza 12 ottobre 2000, causa C - 372/98).
pagina 15 di 21 Se ne deduce che l'applicazione "retroattiva" delle sentenze interpretative della
CGE è la regola, e derogare ad essa è un potere non del giudice nazionale ma di quello comunitario.
Tanto premesso, non vi sarebbero i presupposti neanche per un rinvio pregiudiziale, posto che la Corte di Giustizia, proprio con riferimento ad una questione avente ad oggetto la retribuzione del periodo di ferie (causa C-
385/2017, sentenza del 13 dicembre 2018), ha avuto modo di rispondere al seguente quesito: “se il principio generale della certezza del diritto, sancito dal diritto dell' Unione, e il divieto di retroattività, impongano di limitare nel tempo, con effetto per tutti gli interessati, la possibilità di ricorrere all'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia in relazione alle disposizioni di cui all'.articolo 31 della [Carta] e all'.articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, [...] per mezzo dell'emananda decisione pregiudiziale nel presente procedimento, laddove la giurisprudenza nazionale di ultimo grado abbia già escluso la possibilità di un'interpretazione in senso conforme al diritto dell'Unione delle pertinenti normative legislative e collettive nazionali. Qualora la Corte dovesse risolvere la questione in senso negativo: se sia compatibile con il diritto dell'Unione il fatto che i giudici nazionali garantiscano, in base al diritto nazionale, la tutela del legittimo affidamento ai datori di lavoro che abbiano confidato nel mantenimento della giurisprudenza nazionale di ultimo grado, oppure se la garanzia della tutela del legittimo affidamento sia riservata alla Corte di giustizia dell'Unione europea”.
In proposito la CGUE ha chiarito:
“Sebbene l'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al diritto dell'Unione nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del diritto interno trovi un limite nei principi generali del diritto e non possa servire a fondare un'interpretazione contra legem del diritto nazionale, l'esigenza di un'interpretazione conforme include, tuttavia, l'obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2016,
DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punti 32 e 33 nonché giurisprudenza ivi citata)”.
pagina 16 di 21 Ha poi aggiunto:
“Si deve ricordare al riguardo che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione, da quest'ultima fornita nell'esercizio della competenza attribuitale dall'articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione, purché, d'altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all'applicazione di detta norma (sentenze del 6 marzo 2007, e a., C-292/04, EU:C:2007:132, punto 34, nonché del Per_3
22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International
e a., C-110/15, EU:C:2016:717, punto 59).
Solo in via eccezionale, in applicazione di un principio generale di certezza del diritto intrinseco all'ordinamento giuridico dell'Unione, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di invocare una disposizione da essa interpretata al fine di rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (sentenza del 22 settembre 2016,
Microsoft Mobile Sales International e a., C-110/15, EU:C:2016:717, punto 60 nonché giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in circostanze ben precise, in particolare quando vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, segnatamente, all'elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e quando risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad adottare un comportamento non conforme al diritto dell'Unione in ragione di un'oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni di diritto dell'Unione, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione europea
(sentenze del 15 marzo 2005, Bidar, C-209/03, EU:C:2005:169, punto 69; del pagina 17 di 21 13 aprile 2010, Bressol e a., C-73/08, EU:C:2010:181, punto 93, nonché del
22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International
e a., C-110/15, EU:C:2016:717, punto 61)”.
La sussistenza di tali presupposti (e in particolare: i) il rischio di “gravi inconvenienti” che possono essere riscontrati nel rischio di gravi ripercussioni economiche in ragione dell'elevato numero di rapporti coinvolti;
ii) che vi sia stata un'oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni del diritto dell'UE) deve essere oggetto di specifica allegazione ad opera della parte che chieda di avvalersi del principio del legittimo affidamento per escludere l'applicazione dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia al periodo antecedente alla sua pubblicazione.
Le “gravi ripercussioni”, comprensive del danno economico rilevante, non possono infatti essere valutate in via generale ed astratta, dovendo i rischi essere individuati e contestualizzati sulla base di specifici dati che giustifichino l'eccezionalità della limitazione: non è infatti sufficiente che il soggetto colpito dall'interpretazione sfavorevole subisca delle conseguenze finanziarie (C -
209/03, 15.3.2005, punto 68).
Nel caso di specie, la mancanza di allegazioni specifiche sul punto, con riferimento ai dati (anche in termini percentuali e in rapporto ai complessivi volumi aziendali, nonché in relazione all'oggettiva incertezza causata da comportamenti contrastanti dei diversi Stati Me.) relativi al periodo antecedente la pubblicazione della sentenza Williams, impedisce nel presente giudizio di sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia circa la limitabilità degli effetti della citata sentenza Williams del 2011 al periodo successivo.
4.6- Infine, anche l'eccezione di prescrizione e la pretesa decorrenza della stessa in corso di rapporto di lavoro è infondata, avendo la Corte di Cassazione ribadito che:
“34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato pagina 18 di 21 disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs.
n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”.
Nel caso di specie nessuna prescrizione è maturata, trattandosi di crediti rivendicati in epoca successiva al luglio 2007 (quinquennio che ha preceduto l'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012).
4.7- Infondata è anche la questione di illegittimità Costituzionale dell'art. 2948 n. 4 c.c. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 come interpretati dalla Corte Costituzionale con le sentenze 63/1966, 143/1969 e 174/1972, in relazione all'art. 18 L.
300/1972 come modificato dalla L. 92/2012 e dal D.lgs. 23/2015, per violazione degli art. 3, 4 e 36 della Costituzione, posto che la diversa decorrenza della prescrizione, per crediti di lavoro e crediti di altra natura o tra crediti di lavoro a seconda che siano o meno estinti alla data di entrata in vigore della L. 92/2012 o tra crediti di lavoro inerenti ai rapporti privati o di pubblico impiego o ancora rispetto ai crediti sorti sotto il vigore del d.lgs. 23/2015, è legata alla sussistenza o meno, per i crediti di lavoro maturati nel contesto del lavoro subordinato, del regime di stabilità reale, che rende effettiva o meno la possibilità di esercitare tali diritti. Nessuna violazione costituzionale risulta pertanto apprezzabile.
4.8- In ordine al quantum, la difesa attorea ha prodotto conteggi (basati sull'estrapolazione degli elementi accessori risultanti in busta paga) dettagliati per pagina 19 di 21 ogni lavoratore, in cui viene dato conto: del numero di giorni di ferie effettivamente usufruiti per ciascun anno;
della somma annuale degli elementi variabili (indennità di assenza dalla residenza, e IUP) individuati sulla base delle buste paga in atti. Si tratta di conteggi che appaiono conformi ai principi sopra espressi.
5.- Va pertanto dichiarata la nullità, per violazione dell'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea, delle disposizioni contrattuali (concernenti le indennità variabili opra esaminate: indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area
Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera - art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016), terzo cpv, dell'accordo 29.03.2012, richiamato dall'art. 36.9 C.A. 2012 e 2016,) e vanno riconosciuti ai ricorrenti i seguenti importi:
€ 10.083,67 Parte_1
- € 17.872,58 Parte_2
- € 16.057,65 Parte_3
€ 18.873,66 Parte_4
- € 12.237,51 Parte_5
- € 16.037,42 Parte_6
- € 13.878,27 Parte_7
- € 16.010,62 Parte_8
oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
6.- La convenuta deve essere altresì condannata a ricalcolare le quote di tfr e a versare all' i contributivi previdenziali e, nella misura in cui il diritto al CP_2
versamento dei contributi previdenziali fosse prescritto, al versamento della riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza in favore dei ricorrenti, mentre le
CP_ spese di lite con l' il quale ha aderito alla domanda di parte ricorrente, possono essere compensate.
PQM
pagina 20 di 21 Il Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe trascritta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- 1) Condanna la società convenuta al pagamento, per i titoli di cui in motivazione, dei seguenti importi in favore di:
- € 10.083,67 Parte_1
- - € 17.872,58 Parte_2
- - € 16.057,65 Parte_3
- € 18.873,66 Parte_4
- - € 12.237,51 Parte_5
- - € 16.037,42 Parte_6
- - € 13.878,27 Parte_7
- - € 16.010,62 Parte_8
oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la società convenuta a ricalcolare le quote di tfr e a versare all' i contributivi previdenziali e, nella misura in cui il diritto al versamento CP_2
dei contributi previdenziali fosse prescritto, al versamento della riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62.
3) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in € 8370,00, oltre accessori. Compensa le spese di lite con CP_ l'
Roma, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 40926/2023 promossa da:
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, e
[...] Parte_7 Parte_8
Avv.ti MANGANO ROSALIA e Elisa Bonciani ricorrenti contro
CP_1
AVV.TI Nicola Corbo e Oriana di Girolamo
Resistente
E
Controparte_2
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA
Terzo chiamato
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 22.12.2023, , Parte_1 Pt_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, e , hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_7 Parte_8 CP_1
CP_ e l' davanti all'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti
[...]
conclusioni:
“accertare la nullità, o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti, per contrasto con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre
2003, 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e pagina 1 di 21 come meglio esposto in premessa e/o con l'art. 36 della Costituzione, delle seguenti clausole contrattuali: Contrattazione collettiva 2016:
- art. 30 punto 6 CCNL
- art. 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL
- art. 14 punto 3 Contratto Aziendale
- art. 31 Contratto Aziendale
Contrattazione collettiva 2012:
- art. 31 punto 6 CCNL
- art. 77 punti 1.7 e 2.4 del CCNL
- art. 14 punto 3 Contratto Aziendale
- art. 31 del Contratto Aziendale
Contrattazione collettiva 2003:
- art. 25 punto 6 CCNL
- art. 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL
- art. 15 punto 3 Contratto Aziendale
- art. 34 Contratto Aziendale
nonché di ogni ulteriore clausola di qualsivoglia patto negoziale collettivo che possa essere intesa riprodurre i contenuti delle clausole sopra elencate,
limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: IUP variabile;
IUP giornaliera
(esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario);
- accertare, di conseguenza, che ciascun giorno di ferie spettante ai ricorrenti deve essere retribuito, oltre che con la c.d. paga base in godimento nel mese, con un importo pari alla retribuzione accessoria, supplementare e/o aggiuntiva ordinariamente percepita nell'anno precedente la fruizione delle ferie, o nel diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia, ragguagliata a giornata lavorativa, come meglio precisato in premessa e che, in particolare, in tale importo vadano incluse le seguenti indennità: IUP variabile;
IUP giornaliera (esclusa IUP Assenze, cod. voce
792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza pagina 2 di 21 dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario;
indennità diverse (flessibilità di orario); e per l'effetto
- condannare la società convenuta alla corresponsione in favore dei ricorrenti, a titolo di retribuzioni dovute ai medesimi per i periodi di ferie precisati in premessa, con riserva di azione per i periodi successivi, delle seguenti somme:
€ 16.529,77 Parte_1
- € 26.314,49 Parte_2
- € 22.162,32 Parte_3
€ 24.764,34 Parte_4
- € 19.006,39 Parte_5
- € 24.240,19 Parte_6
- € 19.020,87 Parte_7
- € 20.620,78 Parte_8
come da conteggi allegati, ovvero quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- condannare altresì la società convenuta, per le somme ed i periodi indicati, al ricalcolo e alla conseguente regolarizzazione delle quote del trattamento di fine rapporto dei ricorrenti, siano esse accantonate in azienda, da trasferire a fondi complementari indicati dai ricorrenti o da versare secondo le norme di legge e di contratto vigenti;
- condannare altresì la società convenuta alla conseguente regolarizzazione contributiva per il periodo indicato e, nella misura in cui il diritto al versamento dei contributi previdenziali fosse da ritenersi prescritto, al versamento all' della CP_2
riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62, con riserva, in ogni caso, di richiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2116 c.c.”.
A sostegno delle proprie pretese, i ricorrenti hanno esposto: di lavorare alle dipendenze di e di ricoprire o di aver ricoperto Controparte_1
mansioni e qualifica di Macchinista;
di essere impiegati o di essere stati impiegati come personale dei treni in turni lavorativi sia diurni che notturni che festivi nell'arco delle 24 ore, per 365 giorni all'anno;
pagina 3 di 21 che la contrattazione succedutasi nel tempo (CCNL mobilità ferroviaria e accordi aziendali 2003, 2012, 2016) ha previsto che la paga base mensile dei ricorrenti venga incrementata da emolumenti variabili, in funzione dei servizi prestati e dei carichi di lavoro, quali: indennità di turno, indennità di utilizzazione professionale (I.U.P.), giornaliera (servizi non di condotta o scorta treni) e variabile (servizi di scorta treni), indennità per lavoro notturno (oraria e giornaliera); indennità per lavoro domenicale (giornaliera), indennità per lavoro festivo (oraria) e paga giornaliera per festivo non recuperato, compenso per assenza dalla residenza (orario), indennità diverse: flessibilità sull'orario di lavoro, indennità per PdM Cargo, compenso per lavoro straordinario (oraria); ticket restaurant (non richiesti); indennità di trasferta (non richiesta); rimborsi vari (non richiesti); che tali indennità integrative supplementari o integrative costituiscono dal 20 al 30% della retribuzione dei ricorrenti;
che in occasione della fruizione di ferie i lavoratori ricorrenti subiscono un'importante riduzione della retribuzione ordinaria, poiché viene considerata solo la paga base mensile e non le indennità integrative sopra indicate, fatta eccezione per l'indennità di turno (da € 1,90 a € 2,25) e la I.U.P. giornaliera (da €
2,00 a € 4,50), entrambe liquidate in tutte le giornate di assenza retribuita, comprese le ferie;
che la mancata integrale inclusione nella base di computo della retribuzione feriale delle indennità sopra indicate (fatta esclusione di quelle legate ai rimborsi per spese e trasferte) è in contrasto con il diritto eurounitario ed, in particolare, con l'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 7 della direttiva 2003/88/Ce, come interpretato dalla Corte di Giustizia
UE, la quale ha ripetutamente affermato che l'espressione “ferie annuali retribuite”, utilizzata dall'art. 7 cit, deve essere interpretata nel senso che la retribuzione da assicurare ai lavoratori durante le ferie deve essere paragonabile, analoga, coincidente, corrispondente, non inferiore a quella ordinaria, e che, ove determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non goda delle sue ferie, non soddisfa la prescrizione del diritto dell'Unione;
pagina 4 di 21 che le clausole della contrattazione collettiva applicabili ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie le indennità di utilizzazione professionale (I.U.P.) variabile,
l'indennità per lavoro notturno (oraria e giornaliera), l'indennità per lavoro domenicale (giornaliera), l'indennità per lavoro festivo (oraria) e paga giornaliera per festivo non recuperato, il compenso per assenza dalla residenza (orario), le indennità diverse per flessibilità sull'orario di lavoro (per attività), il compenso per lavoro straordinario (orario), contrastano con l'art. 7 della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e con l'art. 36 della
Costituzione, perché rendono la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi componenti comunque connesse all'esecuzioni delle mansioni svolte dai ricorrenti.
2.- Si è costituita contestando la fondatezza della domanda ed Controparte_1
eccependo: che, secondo la CGUE, la misura della retribuzione nella giornata di ferie non deve essere identica a quella percepita per la prestazione di lavoro, ma paragonabile, con il limite costituito dal fatto che il trattamento erogato non deve essere tale da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto;
che, secondo i conteggi allegati al ricorso, le decurtazioni oscillano tra un minimo di 0,08% ad un massimo del 4,48% su base annua, il che esclude un possibile effetto dissuasivo;
che le parti sociali, nel succedersi dei contratti collettivi, hanno salvaguardato il salario giornaliero del personale mobile, avendo mantenuto nella retribuzione feriale sia il salario di produttività (ex IUP fissa), che la IUP giornaliera (ex IUP media di impianto); che l'indennità per l'assenza dalla residenza, introdotta in sostituzione dell'indennità di trasferta, ha natura meramente indennitaria e non presenta alcun collegamento intrinseco e tipico con le mansioni dei ricorrenti;
che non sono volte a compensare specifici disagi connessi intrinsecamente alle mansioni dei ricorrenti le indennità per lavoro notturno, domenicale, festivo e straordinario e per flessibilità di orario;
pagina 5 di 21 che l'interpretazione della direttiva 2003/88CE fornita dalla CGUE non è applicabile a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della domanda di interpretazione, ove sussistano due requisiti e cioè “la buona fede degli ambienti interessati” e “il rischio di gravi inconvenienti” (sentenza 22 settembre 2016 C-
110/15 e giurisprudenza ivi citata); che, in caso contrario, va sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 D.Lgs. n. 66 del 2003, attuativo della direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate, oltre che dell'art. 2 della L. 2.8.2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del trattato sul funzionamento dell'unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Li.
Del 13.12.2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la direttiva
2003/88/CE e la direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di
Giustizia con la sentenza 15.9.2011, e altri
contro
British Airways, Per_1
causa c-155/10, per violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 della Costituzione. che i conteggi sono errati in quanto: i) per determinare la retribuzione giornaliera non è stato applicato il divisore 26 previsto dall'art. 68 del vigente
CCNL; ii) trattandosi di lavoratori con la settimana lavorativa di 5 giorni, le 4 settimane di ferie garantite dalla normativa comunitaria equivalgono a 20 giorni;
che sono comunque prescritti i crediti rivendicati nel periodo calcolato a ritroso rispetto al quinquennio che ha preceduto i documentati atti interruttivi, salvo ritenere la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di illegittimità Cost. dell'art. 2948 n. 4 c.c. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 come interpretati dalla Corte Costituzionale con le sentenze 63/1966, 143/1969 e 174/1972, in relazione all'art. 18 L. 300/1972 come modificato dalla L. 92/2012 e dal D.lgs.
23/2015, per violazione degli art. 3, 4 e 36 della Costituzione. CP_ 3.- Si è costituito l' chiedendo, nel caso di accoglimento anche solo in parte delle domande formulate dai ricorrenti, la condanna del datore di lavoro ai conseguenti versamenti contributivi, maggiorati delle somme aggiuntive e interessi nei limiti della prescrizione estintiva quinquennale, ovvero nel caso di accertamento del diritto dei lavoratori alla costituzione della rendita vitalizia con oneri a carico del datore di lavoro, la condanna di ai relativi CP_1
versamenti, nei limiti della prescrizione.
Il Tribunale osserva quanto segue.
pagina 6 di 21 4.- Sulle questioni oggetto di controversia si è già espressa la giurisprudenza di merito (tra le altre, Corte di Appello di Milano, sentenze nn. 32/2020, 36/2020,
596/21, 892/2021, 1470/2021, 397/2022; 966/2022; Tribunale di Roma sentenze nn. 8812/22, 9818/22, 1215/23; Tribunale di Venezia n. 306/2023) e di legittimità
(Cass. 25850/24; 13932/24; 13972/2024; 14089/2024).
In particolare, con specifico riferimento alla mancata erogazione al personale mobile di durante il periodo di godimento delle ferie dei compensi per CP_1
indennità di assenza dalla residenza, IUP in misura intera, la Corte di Cassazione
(n. 13932/24) ha enunciato i seguenti principi:
“12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. N. 18160/2023, con richiamo a
CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C- Per_1
385/17, ). Parte_9
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_2
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE,
pagina 7 di 21 per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n.
13425/2019, n. 37589/2021).
16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs.. n. 185/2005 (che attuava la direttiva
2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass.
n. 37589/2021)”.
4.1- Ad avviso del Tribunale, non vi è un collegamento funzionale tra l'erogazione delle indennità per lavoro notturno, domenicale e festivo, e per la flessibilità di orario e l'espletamento delle mansioni e lo status personale e professionale dei ricorrenti.
pagina 8 di 21 Si tratta infatti di indennità che non compensano attività o disagi specificamente legati alla mansione del personale viaggiante, ma piuttosto all'orario di lavoro e che possono riguardare allo stesso modo anche il personale non mobile.
Analoghe considerazioni valgono per il lavoro straordinario, che non risulta connotare con continuità le prestazioni dei ricorrenti e caratterizzare sotto il profilo professionale le loro mansioni.
Oltre tutto mancano allegazioni dalle quali evincere che la retribuzione percepita per le ore di straordinario svolte abbia i requisiti individuati dalla Corte di Giustizia nella sentenza Hein (C-385/2017) - secondo cui “a causa del suo carattere eccezionale e imprevedibile, la retribuzione percepita per ore di straordinario svolte non fa parte, in linea di principio, della retribuzione ordinaria cui il lavoratore ha diritto a titolo di ferie annuali retribuite previste all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.
47 Tuttavia, quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale, la retribuzione percepita per tali ore di straordinario dovrebbe essere inclusa nella retribuzione ordinaria a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, affinché il lavoratore goda, in occasione di tali ferie, di condizioni economiche paragonabili a quelle di cui beneficia nell'esercizio del suo lavoro”- non essendovi elementi per ritenere che i ritardi dei treni, quale causa dello straordinario, abbiano carattere prevedibile ed abituale.
Deve pertanto escludersi che i compensi in esame possano essere computati nella retribuzione dovuta per i periodi di ferie.
4.2- Circa il collegamento funzionale tra l'erogazione della indennità di
Con assenza dalla residenza e della e l'esecuzione delle mansioni svolte dai ricorrenti, risultano condivisibili le considerazioni espresse dal Tribunale di
Venezia (sentenza n 306/2023), di seguito riportate:
“Orbene, i ricorrenti, che hanno svolto mansioni di “Macchinista”, chiedono l'integrale corresponsione della IUP giornaliera e della IUP variabile, nelle sue pagina 9 di 21 diverse declinazioni previste dall'art. 31, comma 4 tabella B e comma 5,
Contratto Integrativo del 2012 (previsione reiterata nel 2016). Come emerge dalla ricostruzione di , l'Indennità di Utilizzazione Professionale (IUP), CP_1
in origine, era composta da una parte fissa (IUP fissa), una parte variabile (IUP variabile) e dalla c.d. IUP “media di impianto”. Nel succedersi dei Co.
Aziendali, le parti hanno rivisitato le componenti della IUP, mantenendo la parte variabile e sostituendo sia la parte fissa, sia la media di impianto con altre voci.
Dapprima, con l'Accordo di Confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie del
16.4.2003, la IUP “media di impianto” è stata sostituita dalla IUP
“giornaliera”, individuata in 3 misure (cfr. art 34, punto 8.4 del predetto
Accordo di Confluenza, doc. 6 memoria).
Nel luglio 2012, con il nuovo Contratto Aziendale di Gruppo, le parti hanno soppresso la IUP fissa, che è stata assorbita dal “nuovo” salario di produttività
(art. 30 CA 2012, doc. 7), il quale è stato quantificato considerando sia la IUP fissa prevista dall'Accordo di Confluenza del CCNL 2003 sia i successivi incrementi disposti nel 2004. Sempre con il CA 2012 (confermato dal CA 2016), le parti sociali hanno riconosciuto a tutto il Personale di Macchina, a titolo di
IUP giornaliera, l'importo più alto tra i tre previsti dall'art. 34, punto 8.3 dell'Accordo di Confluenza 2003 (cfr. art. 31, punto 5, CA 2012), con l'espressa volontà di riconoscere comunque al Personale di Macchina una quota di IUP variabile anche nelle giornate di prestazione mancante o incompleta (in continuità con la IUP media impianto - cfr. art. 31 CA 2012 e 2016). Le parti sociali in sostanza hanno previsto:
- per le giornate a prestazione completa, la corresponsione della IUP giornaliera ordinaria di cui all'art. 31, comma 4, CA 2016;
- per le giornate a prestazione incompleta, la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 31, comma 5, CA 2016;
- per le giornate di ferie, nelle quali non viene effettuata alcuna prestazione, la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 31, comma 5, CA 2016.
Con La , come dice la sua denominazione, è sicuramente riferita a prestazioni proprie dei macchinisti, vale a dire l'attività di condotta dei treni, e modulata in diversi importi a seconda delle caratteristiche del servizio di conduzione richiesto e del chilometraggio percorso. Ad analoga conclusione deve pervenirsi pagina 10 di 21 anche quanto a quelle attività di carattere accessorio che sono richieste ai macchinisti in specifici turni, come durante la cd. riserva, quando il macchinista rimane presso l'impianto per eventuali necessità che possano presentarsi e richiedano la sua attivazione. Evidente che si tratta di voci retributive caratteristiche della mansione dei macchinisti, ad essi solo riservate e riferite a mansioni specialistiche proprie del profilo in questione. La circostanza che le stesse siano indicate in importi variabili non è ragione sufficiente per escluderle dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie.
Quanto all'indennità di assenza dalla residenza, l'art. 77 co 2 CCNL 2012 (e
2016) la attribuisce al solo personale mobile, parametrandola alle ore di assenza della residenza dall'ora di partenza del treno all'ora di arrivo nelle residenza di lavoro. Anche l'indennità di assenza dalla residenza è intrinsecamente legata alla mansione del personale viaggiante (macchinisti e capo treno), essendo volta a compensare quel particolare “incomodo” tipico dei lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa lontani dall'impianto di titolarità. Non si tratta di un esborso occasionale né di un compenso per una modalità temporanea della prestazione, così come viceversa accade per la trasferta, ma di emolumento corrisposto proprio per il disagio intrinseco della mansione. E tale è l'unico criterio utilizzato dalla giurisprudenza eurocomunitaria nell'individuazione della retribuzione per cui è causa. Né rileva il particolare regime contributivo e fiscale, omologato a quello della trasferta, che non modifica la natura sostanziale dell'emolumento.
Con specifico riferimento al personale viaggiante di (in particolare, CP_1
macchinista), la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14089/2024 ha affermato:
“12. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società EN (tra le molte, Cass. nn. 2963,
2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711,
19663, 18160/2023).
pagina 11 di 21 14. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa dalla sede formale di lavoro.
15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”.
4.3- Circa l'effetto deterrente all'esercizio del diritto alle ferie annuali che la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcune voci di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale e destinate, come quelle in esame, a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate, nella sentenza n. 13932/24 già citata la Corte di
Cassazione ha affermato:
“25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
26 È stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE Williams cit., par 21); che
'"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non pagina 12 di 21 prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 52); che
"occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par 41).
27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Quest'ultimo punto di motivazione sconfessa la deduzione difensiva di
, la quale, per dimostrare la mancanza di un effetto dissuasivo, valorizza CP_1
la scarsa incidenza percentuale che le indennità in esame hanno sulla retribuzione, ponendo a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua.
Si tratta di un approccio non condiviso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito “perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive (quali pagina 13 di 21 la 13ª e la 14ª), idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la suddetta comparazione di per sé non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie” (Trib. Roma, sent. 1215/2023).
Si ritiene, pertanto, corretto – perché in linea con l'orientamento espresso dalla
Corte di Cassazione e aderente alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, secondo cui “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (sentenza 13.12.2018, C-385/17, ) - il criterio di Parte_9
calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma annuale degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo poi per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo infine l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta.
Si consideri a titolo di esempio il conteggio depositato in data 17.9.24 per il lavoratore , dal quale si evince che la retribuzione media persa Parte_3
nei periodi feriali per le indennità in questione è generalmente superiore ai 400 euro all'anno, importo che, rapportato alla retribuzione mensile, denota una incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili in esame tutt'altro che insignificante e quindi potenzialmente dissuasiva.
4.4- Circa le ulteriori contestazioni concernenti il fatto che: i) il riconoscimento delle differenze retributive rivendicate dovrebbe essere limitato a soli 20 giorni;
ii) per determinare la retribuzione giornaliera andrebbe applicato il divisore 26 ex art. 68 del vigente CCNL, si osserva, quanto al primo aspetto, che i ricorrenti hanno diritto al ricalcolo della retribuzione solo per il periodo di ferie imposto dalla direttiva 2003/88, ossia 4 settimane, da intendersi non come 4 settimane di calendario, ma come pari a 28 giorni (in tal senso, Cass. n.
20216/2022, punto 30).
pagina 14 di 21 Quanto al secondo aspetto, si osserva che si tratta di questione già affrontata e ritenuta infondata dal Tribunale di Roma (sent. cit. n. 1215/2023), le cui motivazioni vengono di seguito riportate in quanto meritevoli di essere confermate:
11.Osserva, da ultimo, il Tribunale che è infondata l'obiezione della resistente secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore.
La disposizione contrattuale richiamata, nel prevedere l'applicazione del predetto divisore, attiene alla sola retribuzione fissa, e non agli elementi variabili, i quali maturano solo in caso di lavoro effettivo ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti (così Trib. Milano. nn.1008/22, 2678/21 e 2874/2021)”.
4.5- Circa la pretesa irretroattività della sentenza 15.9.2011, e altri Per_1
contro
British Airways, causa c-155/10, rispetto ai rapporti di lavoro sorti in epoca antecedente, va ricordato che "l'interpretazione di una norma di diritto comunitario fornita dalla Corte comunitaria si limita a chiarire a precisare il significato la portata della norma stessa, così come essa avrebbe dovuto essere intese applicata dal momento della sua entrata in vigore", con la conseguenza che "la norma così interpretata può e deve essere applicato al giudice anche rapporti giuridici sorti e sviluppatisi prima della sentenza interpretativa" (CGE sentenza 15 marzo
2005, causa C - 209/03) e "solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione resta interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinchè una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, e cioè la buona fede degli ambienti interessati ed il rischio di gravi inconvenienti" (CGE sentenza 12 ottobre 2000, causa C - 372/98).
pagina 15 di 21 Se ne deduce che l'applicazione "retroattiva" delle sentenze interpretative della
CGE è la regola, e derogare ad essa è un potere non del giudice nazionale ma di quello comunitario.
Tanto premesso, non vi sarebbero i presupposti neanche per un rinvio pregiudiziale, posto che la Corte di Giustizia, proprio con riferimento ad una questione avente ad oggetto la retribuzione del periodo di ferie (causa C-
385/2017, sentenza del 13 dicembre 2018), ha avuto modo di rispondere al seguente quesito: “se il principio generale della certezza del diritto, sancito dal diritto dell' Unione, e il divieto di retroattività, impongano di limitare nel tempo, con effetto per tutti gli interessati, la possibilità di ricorrere all'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia in relazione alle disposizioni di cui all'.articolo 31 della [Carta] e all'.articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, [...] per mezzo dell'emananda decisione pregiudiziale nel presente procedimento, laddove la giurisprudenza nazionale di ultimo grado abbia già escluso la possibilità di un'interpretazione in senso conforme al diritto dell'Unione delle pertinenti normative legislative e collettive nazionali. Qualora la Corte dovesse risolvere la questione in senso negativo: se sia compatibile con il diritto dell'Unione il fatto che i giudici nazionali garantiscano, in base al diritto nazionale, la tutela del legittimo affidamento ai datori di lavoro che abbiano confidato nel mantenimento della giurisprudenza nazionale di ultimo grado, oppure se la garanzia della tutela del legittimo affidamento sia riservata alla Corte di giustizia dell'Unione europea”.
In proposito la CGUE ha chiarito:
“Sebbene l'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al diritto dell'Unione nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del diritto interno trovi un limite nei principi generali del diritto e non possa servire a fondare un'interpretazione contra legem del diritto nazionale, l'esigenza di un'interpretazione conforme include, tuttavia, l'obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2016,
DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punti 32 e 33 nonché giurisprudenza ivi citata)”.
pagina 16 di 21 Ha poi aggiunto:
“Si deve ricordare al riguardo che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione, da quest'ultima fornita nell'esercizio della competenza attribuitale dall'articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione, purché, d'altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all'applicazione di detta norma (sentenze del 6 marzo 2007, e a., C-292/04, EU:C:2007:132, punto 34, nonché del Per_3
22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International
e a., C-110/15, EU:C:2016:717, punto 59).
Solo in via eccezionale, in applicazione di un principio generale di certezza del diritto intrinseco all'ordinamento giuridico dell'Unione, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di invocare una disposizione da essa interpretata al fine di rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (sentenza del 22 settembre 2016,
Microsoft Mobile Sales International e a., C-110/15, EU:C:2016:717, punto 60 nonché giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in circostanze ben precise, in particolare quando vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, segnatamente, all'elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e quando risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad adottare un comportamento non conforme al diritto dell'Unione in ragione di un'oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni di diritto dell'Unione, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione europea
(sentenze del 15 marzo 2005, Bidar, C-209/03, EU:C:2005:169, punto 69; del pagina 17 di 21 13 aprile 2010, Bressol e a., C-73/08, EU:C:2010:181, punto 93, nonché del
22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International
e a., C-110/15, EU:C:2016:717, punto 61)”.
La sussistenza di tali presupposti (e in particolare: i) il rischio di “gravi inconvenienti” che possono essere riscontrati nel rischio di gravi ripercussioni economiche in ragione dell'elevato numero di rapporti coinvolti;
ii) che vi sia stata un'oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni del diritto dell'UE) deve essere oggetto di specifica allegazione ad opera della parte che chieda di avvalersi del principio del legittimo affidamento per escludere l'applicazione dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia al periodo antecedente alla sua pubblicazione.
Le “gravi ripercussioni”, comprensive del danno economico rilevante, non possono infatti essere valutate in via generale ed astratta, dovendo i rischi essere individuati e contestualizzati sulla base di specifici dati che giustifichino l'eccezionalità della limitazione: non è infatti sufficiente che il soggetto colpito dall'interpretazione sfavorevole subisca delle conseguenze finanziarie (C -
209/03, 15.3.2005, punto 68).
Nel caso di specie, la mancanza di allegazioni specifiche sul punto, con riferimento ai dati (anche in termini percentuali e in rapporto ai complessivi volumi aziendali, nonché in relazione all'oggettiva incertezza causata da comportamenti contrastanti dei diversi Stati Me.) relativi al periodo antecedente la pubblicazione della sentenza Williams, impedisce nel presente giudizio di sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia circa la limitabilità degli effetti della citata sentenza Williams del 2011 al periodo successivo.
4.6- Infine, anche l'eccezione di prescrizione e la pretesa decorrenza della stessa in corso di rapporto di lavoro è infondata, avendo la Corte di Cassazione ribadito che:
“34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato pagina 18 di 21 disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs.
n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”.
Nel caso di specie nessuna prescrizione è maturata, trattandosi di crediti rivendicati in epoca successiva al luglio 2007 (quinquennio che ha preceduto l'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012).
4.7- Infondata è anche la questione di illegittimità Costituzionale dell'art. 2948 n. 4 c.c. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 come interpretati dalla Corte Costituzionale con le sentenze 63/1966, 143/1969 e 174/1972, in relazione all'art. 18 L.
300/1972 come modificato dalla L. 92/2012 e dal D.lgs. 23/2015, per violazione degli art. 3, 4 e 36 della Costituzione, posto che la diversa decorrenza della prescrizione, per crediti di lavoro e crediti di altra natura o tra crediti di lavoro a seconda che siano o meno estinti alla data di entrata in vigore della L. 92/2012 o tra crediti di lavoro inerenti ai rapporti privati o di pubblico impiego o ancora rispetto ai crediti sorti sotto il vigore del d.lgs. 23/2015, è legata alla sussistenza o meno, per i crediti di lavoro maturati nel contesto del lavoro subordinato, del regime di stabilità reale, che rende effettiva o meno la possibilità di esercitare tali diritti. Nessuna violazione costituzionale risulta pertanto apprezzabile.
4.8- In ordine al quantum, la difesa attorea ha prodotto conteggi (basati sull'estrapolazione degli elementi accessori risultanti in busta paga) dettagliati per pagina 19 di 21 ogni lavoratore, in cui viene dato conto: del numero di giorni di ferie effettivamente usufruiti per ciascun anno;
della somma annuale degli elementi variabili (indennità di assenza dalla residenza, e IUP) individuati sulla base delle buste paga in atti. Si tratta di conteggi che appaiono conformi ai principi sopra espressi.
5.- Va pertanto dichiarata la nullità, per violazione dell'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea, delle disposizioni contrattuali (concernenti le indennità variabili opra esaminate: indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area
Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera - art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016), terzo cpv, dell'accordo 29.03.2012, richiamato dall'art. 36.9 C.A. 2012 e 2016,) e vanno riconosciuti ai ricorrenti i seguenti importi:
€ 10.083,67 Parte_1
- € 17.872,58 Parte_2
- € 16.057,65 Parte_3
€ 18.873,66 Parte_4
- € 12.237,51 Parte_5
- € 16.037,42 Parte_6
- € 13.878,27 Parte_7
- € 16.010,62 Parte_8
oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
6.- La convenuta deve essere altresì condannata a ricalcolare le quote di tfr e a versare all' i contributivi previdenziali e, nella misura in cui il diritto al CP_2
versamento dei contributi previdenziali fosse prescritto, al versamento della riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza in favore dei ricorrenti, mentre le
CP_ spese di lite con l' il quale ha aderito alla domanda di parte ricorrente, possono essere compensate.
PQM
pagina 20 di 21 Il Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe trascritta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- 1) Condanna la società convenuta al pagamento, per i titoli di cui in motivazione, dei seguenti importi in favore di:
- € 10.083,67 Parte_1
- - € 17.872,58 Parte_2
- - € 16.057,65 Parte_3
- € 18.873,66 Parte_4
- - € 12.237,51 Parte_5
- - € 16.037,42 Parte_6
- - € 13.878,27 Parte_7
- - € 16.010,62 Parte_8
oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la società convenuta a ricalcolare le quote di tfr e a versare all' i contributivi previdenziali e, nella misura in cui il diritto al versamento CP_2
dei contributi previdenziali fosse prescritto, al versamento della riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62.
3) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in € 8370,00, oltre accessori. Compensa le spese di lite con CP_ l'
Roma, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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