Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3978 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POROLO03978/0 1 CASSAZIONE. LA COR SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.14685/98 Dott. Trezza Vincenzo Consigliere Dott. Roselli Federico Consigliere Cron. 8443 Dott. Foglia Raffaele Dott. La Terza Maura Consigliere Rep. Dott. Di Lella Raffaele Cons. Relatore Ud. 19/01/01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da LA AR elettivamente domiciliato in Roma via Arno n.47, presso lo studio dell'avv. Franco Agostini, che 10 rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso ricorrente
contro
L'ASSICURAZIONE ISTITUTO NAZIONALE PER I.N.A.I.L.
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del 274 Presidente prof. Pietro Magno, elettivamente domiciliato Roma, Via IV Novembre n.144 presso lo studio degli avv.ti Antonino Catania e Rita Raspanti, 1 che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Aosta n.205 del 18/5/98 - RG 741/97; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/1/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Franco Agostini;
Udito l'avv. Rita Rampanti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Aosta, depositato He ilnell'aprile 1997, CA AT chiedeva riconoscimento della malattia professionale e del diritto alla conseguente rendita. Lamentava il ricorrente che illegittimameznte l' Inail nel 1996, in sede di riesame ex art 55 legge 88/1989, gli aveva revocato la rendita per broncopneumopatia da silicati, assumendo che la 2 stessa, gli era stata riconosciuta per errore nel 1978. Il Pretore rigettava la domanda. In sede di appello, il Tribunale confermava la decisione pretorile, osservando che il CTU aveva evidenziato, con motivazione condivisibile, ed a seguito di una indagine delegata ad un esperto specialista ed effettuata a mezzo di una di una TAC-HR, che il quadro tomodensitometrico non aveva rilevato opacità riferibili a depositi di polveri di silice о a polveri miste. Non sussistevano pertanto elementi per attribuire la patologia riscontrata (bronchite cronica aspecifica) alla attività professionale svolta, dovendo la stessa essere attribuita a fattori diversi fra cui il tabagismo, essendo stato evidenziato il consumo da parte del ricorrente di 20 sigarette al giorno. applicazione Rilevava inoltre che la domanda di presunzione legale di eziopatogenesi della professionale della patologia riscontrata doveva ritenersi inammissibile ex art 437 cpc, trattandosi di domanda che introduceva una nuova causa petendi. A Avverso tale pronuncia CA AT propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, ed illustrato con successiva memoria. L'Inail resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo il ricorrente denuncia violazione 3 e falsa applicazione dell'art. 3 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, dell'art. 4 della legge 27 dicembre n. 780, del DPR 9 giugno 1975 n. 482 voce n. 47 e dell'art. 55 della legge 9 marzo 1989 n. 88, nonché procedendo" nonché insufficiente"error in e contraddittoria motivazione. In particolare il ricorrente lamenta: il censurabile comportamento del CTU, che si è - concretizzato nel demandare ogni accertamento e valutazione ad un proprio ausiliario, recependo poi acriticamente il parere espresso da quest'ultimo; la discutibile efficacia della metodologia diagnostica utilizzata dal consulente tecnico (TAC HR), e le imprecise valutazioni sui risultati della TAC, nonché la mancata considerazione delle argomentazioni teniche contenute nella consulenza di parte;
la mancata applicazione del principio della presunzione legale di ezionogia professionale della patologia bronchiale riscontrata, considerato che sia quest'ultima, sia le lavorazioni, a cui era stato addetto il ricorrente, rientravano nella tabella all.4 al DPR 482/75, al n. 47; che non si era proceduto a valutare gli elementi risultanti dai comparativamente 4 precedenti accertamenti positivi dell'Inail, considerata, fra l'altro, la singolarità di un errore riscontrato a così lunga distanza di tempo dall'originario riconoscimento, che era peraltro stato oggetto di successive conferme. Con il 2° motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, del DPR 9 giugno 1975 n. 482 voce n. comma 2°, cpc, nonché "error in47, dell'art. 437, procedendo" e vizio di motivazione. Il ricorrente rileva che erroneamente il giudice del gravame aveva ritenuto che lo specifico motivo di appello, con il quale era stata invocata principio della presunzione l'applicazione del legale (rientrando la patologia invocata e riscontrata fra quelle previste dalla voce n. 47 del DPR 482/1975) costituisse domanda introducente una nuova causa petendi, laddove il richiamato principio non attiene alla domanda о alla causa petendi, bensì alla prova. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. А La decisione impugnata si colloca in un quadro normativo, in virtù del quale è consentito all'Inail revocare la prestazione, per errore commesSO all'atto del riconoscimento della stessa (nel caso di specie l'Inail ha assunto di aver erroneamente riconosciuto la eziologia professionale della malattia, revocando di conseguenza la rendita). Infatti l'art 55, comma quinto, della legge 9 marzo 1989, n. 88 dispone che "Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'INAIL possono essere in qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni". Ritenuta dunque la rettificabilità dell'errore da parte dell'Inail, il giudice del merito ha quindi dell'assicurato, avente adesaminato il ricorso l'accertamento della sussistenza della oggetto professionale già riconosciuta, e poi malattia negata, dall'Inail, pervenendo con la statuizione, alla oggi impugnata per la sua non conformità legge, a negare il diritto azionato. Peraltro, il descritto quadro normativo e' stato parzialmente innovato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Il 1° comma del detto articolo recita che "Le prestazioni a qualunque titolo erogate assicuratore dall'istituto possono essere 6 rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione О riliquidazione delleprestazioni. Salvi i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore puo' esercitare la facolta' di rettifica entro dieci anni dalla comunicazione dell'originario provvedimento errato". Il 4° comma abroga, coerentemente, il primo periodo del comma 5° dell'art. 55 1. 88/1989. Il 2° comma, poi, restringe l'ambito degli errori rettificabili, aggiungendo al limite temporale del decennio, l'ulteriore limite derivante dall'obbligo di accertare gli errori di diagnosi medica e di valutazione dell'istituto avvalendosi esclusivamente dei metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario. Il 3° comma, infine, stabilisce che l'errore non rettificabile comporta il mantenimento delle а prestazioni economiche in godimento al momento in cui l'errore stesso e' stato rilevato. Dunque, in base alla nuova regola posta dall'art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'Istituto, eccettuata l'ipotesi del dolo 0 della colpa grave dell'assicurato, ha l'onere di riesaminare il proprio operato entro il termine di dieci anni, se intende sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione fino ad allora ritenuta sussistente, riesame che, in ogni caso, non puo' essere condotto con metodi e strumenti di indagine disponibili in tempi successivi allaresosi commissione dell'ipotetico errore. Il significato sostanziale della disposizione normativa, che appare l'unico rispondente alla ratio di consolidare dopo dieci anni le situazioni prodotte dai comportamenti tenuti dall'istituto assicuratore, e' quello di imporre allo stesso istituto l'onere di manifestare la volonta' di rettificare l'errore entro un termine di decadenza. Ne discende che, per evitare la decadenza dalla facolta' di sottrarsi alle conseguenze del detto consolidamento e di considerare non dovute O di modificare le prestazioni, l'istituto ha l'onere di Me comunicare all'interessato la rettifica, e quindi la soppressione riduzione della prestazione, entro il termine di dieci anni (Cass. 10842/2000. Cass. 12915/2000) Solo in caso di rispetto del termine decadenziale, diviene rilevante l'altra indagine in ordine la 8 rettificabilita' dell'errore, e cioe' la sua verificabilita' esclusivamente con criteri, metodi e strumenti d'indagine gia' disponibili al tempo della sua commissione. Per converso, la scadenza del decennio produce il consolidamento della situazione (se non risulti la sussistenza del dolo ○ della colpa grave dell'assicurato). In ordine al dies a quo del decennio, la legge lo identifica espressamente nella data di comunicazione dell'originario provvedimento errato. Non sarebbe consentito, quindi, spostare in avanti la decorrenza per effetto di successive revisioni, salvo, naturalmente, che l'errore non sia stato commesso proprio in sede di revisione, determinando il primo (originario) provvedimento errato. Per quanto concerne il regime giuridico della decadenza dalla facolta' di rettifica degli errori commessi dall'Inail, deve rilevarsi che la mancata partecipazione tempestiva della volonta' di non continuare ad adempiere l'obbligazione sortisce l'effetto di consolidare la situazione determinata dall'attribuzione erronea della prestazione, in forza di disposizione dettata in materia di diritto pubblico e sottratta alla disponibilita' delle 9 parti. Pertanto, ai sensi degli art. 2968 e 2969 C.C., allal'assicurato non puo' rinunziare decadenza ed il giudice deve rilevare di ufficio l'avvenuto consolidamento della situazione. Mentre sarà onere dell'istituto previdenziale fornire la prova di aver proceduto all'accertamento utilizzando metodi e giudizi didell'errore indagine già disponibili all'atto del provvedimento originario. Lo ius superveniens, nei termini sopra precisati, deve essere applicato nei procedimenti in corso. Tale conclusione si trae con sicurezza dalle ulteriori disposizioni contenute nell'art. 9 d.lgs. 38/2000. Il 5° comma stabilisce che i soggetti, nei cui confronti si e' proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della normativa precedente, possono chiedere all'istituto il riesame del provvedimento, riesame, evidentemente, da operare in base alla nuova normativa. Tale domanda, come stabilisce il settimo comma, ove sia accolta, conduce alla riattribuzione della prestazione ex tunc, cioe' dalla data del suo annullamento (rectius soppressione) o riduzione, purche' non sia 10 decorso il termine prescrizionale 10 non si sia verificata una decadenza). Nel caso in cui detto termine sia decorso, oppure si sia verificata la preclusione derivante dal giudicato, in ipotesi cioè di rapporti esauriti, il sesto comma prevede che l'interessato possa domandare il riesame della determinazione dell'istituto entro il termine di decadenza di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, solo che in questo caso la riattribuzione della prestazione avra effetto dal ' primo giorno del mese successivo alla domanda e non dara' diritto ad arretrati. Appare, quindi, evidente che il caso del giurisdizionale in corso rientraprocedimento nell'ipotesi di cui al 5° comma, considerato che la domanda giudiziale deve ritenersi sostitutiva ad ogni effetto di quella amministrativa e l'istituto assicuratore e' posto in grado di assumere decisioni favorevoli all'assicurato, determinando la cessazione della materia del contendere (cfr. ex plurimis, Cass. I^ aprile 1993, n. 392, in tema di giudizio in corso al tempo dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'invalidita' pensionabile di cui alla legge n. 222 del 1984). 11 Nel caso di specie dunque, sul piano processuale, venendo in rilievo una fattispecie di provvedimento originariamente errato, il giudice del merito deve verificare se sussistono la condizioni di cui si è detto per la rettificabilità dell'errore. Per effetto dell'accoglimento del ricorso per le ragioni esposte, gli ulteriori motivi di doglianza risultano assorbiti. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio ad altro giudice, che dovra' procedere agli accertamenti di fatto conseguenziali all'applicazione dei seguente principio di diritto: "'In forza del disposto di cui all'art. 9, comma 1, del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, applicabile ai procedimenti in corso secondo la previsione di cui al comma 5 dello stesso articolo, l'Inail decade decadenza di ordine pubblico e rilevabile di ufficio dalla possibilita' di ritenere non dovute о di ridurre le prestazioni all'esito di riesame dei suoi comportamenti precedenti, ove non comunichi all'interessato la rettifica dell'errore commesso entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea, salva l'ipotesi di dolo о colpa grave dell'assicurato - non rilevando le eventuali, 12 successive conferme del medesimo errore in sede di revisione - l'erroreed inoltre, assume rilevanza ai fini della soppressione o della riduzione delle prestazioni solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto della determinazione erronea. Il giudice di rinvio, quindi, dovra' accertare se la riduzione della rendita sia giustificata da un errore rettificabile dall'Inail. Il medesimo giudice del rinvio provvedera' altresi' al regolamento delle spese di questo giudizio. POM La Corte, Decidendo sul ricorso cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Torino Così deciso in Roma, il 19/1/2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaele Vincenzo Trezza Uniceurs Fressa 1 3 0 I A 3 1 S D 5 . S , T . A O R T L Phill N , A L ' A O L 3 S B L 7 E E - I P 8 S D D - I I IL CANCELLIERE 1 A S N 1 T N G Depositato in Cancelleria S E O E O S P G A I 20 MAR. 2001 D M G A I 293 E E , O L A T O D IL CANCELLIERE T R I A E T R L T S I I L N D E G E E D S O R E 13