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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello iscritto al n. 2694/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 4665/2022, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 12/05/2022, notificata in pari data, pendente
TRA
(C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Parte_1
Treviso – Belluno n. , e per essa la sua mandataria P.IVA_1
ora (C.F. e P.IVA Parte_2 Parte_3 P.IVA_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., P.IVA_3
rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti per Notar
di Verona, dall'avv. Maria Rosaria De Simone (C.F. Persona_1
); C.F._1
APPELLANTE
E (C.F. , rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2
difesa dall'avv. Massimo De Felice (C.F. ), come CodiceFiscale_3
da procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATA
NONCHE'
C.F. e P.IVA ); Controparte_2 P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: responsabilità professionale del notaio.
Conclusioni: l'appellante concludeva come da atto di appello, scritto nel quale aveva chiesto: “1). in riforma dell'appellata sentenza, accertare e dichiarare che il notaio è incorso in Controparte_1
errore professionale nell'espletamento dell'incarico conferitogli relativamente alla stipula del contratto di mutuo ipotecario del
09/04/2008, rep. 96879 e racc. 35961, atteso che il terreno, su cui è stato costruito l'immobile pignorato, è gravato da usi civici e non è stato affrancato da tale vincolo;
2). sempre in riforma dell'appellata sentenza, accertare e dichiarare che per effetto del predetto errore professionale l'ipoteca di cui al contratto di mutuo ipotecario del 09/04/2008, rep. 96879 e racc. 35961, è nulla
e/o inefficace con conseguente danno economico per la Banca stante la perdita della garanzia ipotecaria e la conseguenziale impossibilità di procedere al recupero coattivo del credito in sede esecutiva;
3). in riforma dell'appellata sentenza, condannare parte appellata al risarcimento dei danni cagionati all'esponente nella misura di euro
pag. 2/21 232.901,97, oltre interessi convenzionali dall'01/04/2015, anche alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza del
15.02.2022 n. 4911;
4). infine, in riforma dell'appellata sentenza, condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”;
l'appellata, concludeva come da comparsa di Controparte_1
costituzione, scritto con il quale aveva chiesto volersi: “1) rigettare le domande tutte avanzate da controparte nei confronti del Notaio
[...]
di Napoli, in quanto le domande stesse risultano CP_1
inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, prive di ogni fondamento logico e giuridico, vaghe, generiche, sommarie e non provate, nonché esagerate nel quantum, per tutte le motivazioni di cui ai precedenti atti e verbali di causa del 1° grado di giudizio e di cui al presente atto, chiedendosi la conferma in toto del corretto giudicato di primo grado;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 31.5.2017, conveniva, Controparte_2
dinanzi al Tribunale di Napoli, il Notaio , esponendo Controparte_1
che: con atto per Notaio , del 09/04/2008, essa Controparte_1
istante concludeva, con e _3 Persona_2
contratto di mutuo ipotecario, per l'importo di euro 190.000,00, a pag. 3/21 garanzia del quale veniva iscritta ipoteca volontaria per l'importo di euro 285.000,00, sugli immobili siti nel Comune di Castel OL
(CE), e precisamente: 1) appartamento riportato nel NCEU del detto
Comune, in ditta alla parte venditrice, al foglio 26, p.lla 53, sub. 1, località Bagnara, piano T, cat. A/4, cl. 4, vani 4,5, rc euro 178,95; 2) appartamento riportato nel NCEU del detto Comune, in ditta alla parte venditrice, al foglio 26, p.lla 53, sub. 4, Viale Garigliano n. 13, piano T, cat. A/4, cl. 3, vani 4, rc euro 136,34; 3) appartamento riportato nel
NCEU del detto Comune, in ditta alla parte venditrice, al foglio 26, p.lla
53, sub. 2, Viale Garigliano n. 13, piano 1, cat. A/4, cl. 3, vani 3,5, rc euro
119,30; 4) locale box riportato nel NCEU del detto Comune, in ditta alla parte venditrice, al foglio 26, p.lla 53, sub. 3, Viale Pescatore, piano T, cat. C/6, cl. 2, mq 12, rc euro 22,31; stante il decesso del datore di ipoteca, veniva esperita actio interrogatoria nei _3
confronti dei chiamati all'eredità, i quali, all'udienza del 04/07/2011, dichiaravano di rinunziare all'eredità, con conseguente nomina del curatore dell'eredità giacente di essendosi la parte _3
mutuataria resa inadempiente nel pagamento delle rate di mutuo, la banca, dopo la notifica dell'atto di precetto, instaurava una procedura di espropriazione immobiliare, iscritta al RGE n. 251/2015, innanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sugli immobili oggetto di garanzia ipotecaria, per il recupero del residuo credito;
il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 06.10.2016, dichiarava l'improcedibilità della procedura esecutiva, in quanto, dalla relazione dell'esperto incaricato dal Tribunale, Ing. , era emerso Persona_3
che il terreno di sedime degli immobili pignorati era gravato da usi pag. 4/21 civici e non era affrancabile;
ritenendo la circostanza ostativa al pignoramento ed alla espropriazione dei beni, il giudice dell'esecuzione aveva pertanto respinto l'istanza di vendita della creditrice banca;
sussisteva la responsabilità del Notaio, per non avere lo stesso rilevato, nel corso delle verifiche preliminari alla stipula del mutuo, la natura di terreni demaniali destinati ad uso civico dei fondi, in tal modo cagionando alla banca un danno, rappresentato dall'impossibilità di recuperare il corrispettivo dell'importo versato al mutuatario.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti CP_2
conclusioni: “accertare e dichiarare che il notaio Controparte_1
è incorso in errore professionale nell'espletamento dell'incarico conferitogli relativamente alla stipula del contratto di mutuo ipotecario del 09/04/2008, rep. 96879 e racc. 35961, atteso che il terreno, su cui è stato costruito l'immobile pignorato, è gravato da usi civici e non è stato affrancato da tale vincolo;
2). accertare e dichiarare che per effetto del predetto errore professionale l'ipoteca di cui al contratto di mutuo ipotecario del
09/04/2008, rep. 96879 e racc. 35961, è nulla e/o inefficace con conseguente danno economico per la stante la perdita della CP_4
garanzia ipotecaria e la conseguenziale impossibilità di procedere al recupero coattivo del credito in sede esecutiva;
3). accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità professionale e contrattuale, o, in via alternativa, extracontrattuale, del notaio e, per l'effetto, condannare il notaio Controparte_1
pag. 5/21 rogante al risarcimento dei danni cagionati all'esponente nella misura di euro 232.901,97, oltre interessi convenzionali dall'01/04/2015, quale somma determinata a titolo di danno emergente;
4). condannare il notaio al pagamento delle spese Controparte_1
di lite secondo la vigente normativa”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta, Notaio
[...]
, resistendo all'avversa domanda e sostenendo di avere CP_1
adempiuto correttamente al proprio incarico professionale, espletando gli accertamenti presso la Conservatoria ed il Catasto sino al primo titolo ultraventennale.
Concessi dal G.I. i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., in data
11.12.2021 spiegava intervento volontario, Parte_1
deducendo che, ai sensi e per gli effetti dell'art 111 c.p.c., era succeduta nel diritto in contesa, in quanto in data 11.10.2019, Controparte_2
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, le aveva ceduto un portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza, ivi compreso il credito di cui al presente procedimento.
All'esito del giudizio il Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “-rigetta la domanda proposta nei confronti;
-compensa le spese del giudizio”. Controparte_1
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, notificatale ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. in data 12/05/2022, Parte_1
proponeva appello, mediante atto tempestivamente notificato in data pag. 6/21 10/06/2022, con il quale ne invocava l'integrale riforma, sollecitando l'accoglimento delle conclusioni dinanzi riportate.
Si costituiva , resistendo, per quanto di ragione, al Controparte_1
gravame e sollecitandone il rigetto.
benché ritualmente citata, rimaneva contumace. CP_2
All'esito della prima udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.12.2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Quindi, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti in data
7.1.2025, la causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali veniva a scadere il
31.3.2025.
Depositate dalle parti costituite ( e le Parte_1 CP_1
conclusionali e le repliche, il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado premetteva “che per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa
pag. 7/21 parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto. Conseguentemente,
l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità "ex contractu" per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità”.
Poste tali premesse, il Tribunale riteneva che non sussistesse la responsabilità del convenuto Notaio, in quanto “le visure ipotecarie e catastali nel ventennio di interesse, nonché i precedenti titoli di trasferimento della proprietà dell'immobile” non facevano ipotizzare in alcun modo la possibilità che sul terreno di sedime dei fabbricati oggetto di ipoteca potessero gravare usi civici.
Evidenziava, al riguardo, che l'esistenza di questi ultimi era stata rilevata “nel corso della procedura esecutiva, perché al CTU il GE aveva dato uno specifico mandato in tal senso, per cui l'ausiliare ha esteso le sue ricerche alla originaria p.lla da cui sono derivate, negli anni, quelle che contraddistinguono catastalmente gli immobili all'attualità. Sicché, le ricerche del CTU postulavano il sospetto circa l'esistenza degli usi
pag. 8/21 civici, a differenza della fattispecie di causa. Ne consegue che esulava dalla diligenza richiesta al notaio nel caso concreto una analoga ricerca.
Peraltro, il Comune di Castelvolturno ha rilasciato apposito certificato di esistenza vincoli in data 08.05.2007, attestante che, relativamente all'area su cui insistono gli immobili in oggetto, esistono i vincoli di cui all'Articolo 32 della Legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni, mentre non esistono i vincoli di cui all'Articolo 33 della legge 28 febbraio
1985, n.47 e successive modifiche ed integrazioni e né vengono indicati altri vincoli.
Ed anche la natura degli immobili (appartamenti e box) non inducevano al sospetto che potessero essere gravati da usi civici”.
Di conseguenza, il primo Giudice, in adesione a propria precedente pronuncia resa in fattispecie analoga, riteneva che “l'esistenza di diritti di uso civico sui fondi su cui sono stati realizzati gli immobili oggetto dell'iscrizione ipotecaria in favore della banca non era rilevabile da parte del notaio usando l'ordinaria diligenza, e ciò in ragione CP_1
dell'assenza di elementi indiziari che potessero farla sospettare e del fatto che la diligenza del notaio va valutata ex ante e non ex post”.
Da ultimo, ad avviso del Giudice, non poteva considerarsi dirimente, in senso contrario, il richiamo alla sentenza n. 4911 del 15/02/2022 della
Corte di Cassazione, in quanto, nella fattispecie esaminata in quel precedente, “vi erano indici oggettivi (molti dei terreni siti nella zona in cui si trovavano i beni oggetto di causa erano gravati da usi civici) e soggettivi (la situazione complessiva della zona in cui si trovava
pag. 9/21 l'immobile, almeno nelle sue linee generali, non poteva ritenersi ignota al notaio, in forza della professione dallo stesso svolta in quel territorio) che, secondo il giudice, avrebbero dovuto indurre il notaio, per adempiere correttamente alla propria prestazione, a svolgere indagini ulteriori rispetto a quelle di natura ipotecaria e catastale, sull'eventuale esistenza di usi civici”.
§ 4.
Con un unico motivo, , quale cessionaria del credito Parte_1
nascente dal contratto di mutuo, impugnava la sentenza, obiettando che, ove il Notaio avesse correttamente eseguito l'incarico conferitole dalla si sarebbe sicuramente reso conto del peso gravante sul CP_4
cespite ipotecato e di tale circostanza avrebbe reso edotta la la CP_4
quale si sarebbe in tal modo trovata nella condizione di decidere se erogare la somma di cui al contratto di mutuo o pretendere altre e diverse garanzie.
Del resto, la sentenza era affetta da contraddittorietà, avendo il primo
Giudice, per un verso correttamente ritenuto che il professionista che stipula un mutuo con garanzia ipotecaria debba, nell'espletamento del proprio incarico, svolgere il proprio compito con la dovuta diligenza proprio per assicurare che l'atto raggiunga lo scopo pratico voluto dalle parti, e, per l'altro, erroneamente escluso la responsabilità del
Notaio convenuto, in ragione del fatto che le visure ipotecarie e catastali nel ventennio non potevano far rilevare o far presumere l'esistenza dell'uso civico.
pag. 10/21 Infatti, il Giudice non aveva valorizzato la circostanza che gli immobili, sui quali era stata concessa ipoteca, si trovavano in una zona notoriamente gravata da usi civici, per cui il Notaio, al pari di altri professionisti esperti, quali geometri, ingegneri, architetti. CTU, non poteva ignorare questo dato.
Del resto, se il CTU incaricato dal GE aveva rilevato la non commerciabilità dei cespiti per la presenza degli usi civici, non era sostenibile che tanto non potesse fare il Notaio incaricato dalla banca di stipulare l'atto di mutuo.
Infatti, il Notaio nel redigere e sottoscrivere la relazione CP_1
definitiva antecedente alla stipula del mutuo, si era impegnato, sotto la propria personale responsabilità, a garantire la piena ed esclusiva proprietà del bene ipotecato in capo ai debitori, garantendo, in tal modo, l'espropriabilità dei beni e la conseguente possibilità per la di agire esecutivamente su detti beni per recuperare il proprio CP_4
diritto di credito.
Quindi, il notaio rogante, prima di rilasciare il benestare alla stipula del contratto di mutuo ed alla contestuale iscrizione ipotecaria, avrebbe dovuto effettuare le medesime attività espletate dal professionista nominato nella procedura esecutiva immobiliare dichiarata improcedibile.
Secondo l'appellante, il Notaio aveva l'obbligo giuridico di consultare non solo i registri immobiliari, onde individuare le formalità antecedenti il ventennio, ma anche l'ufficio usi civici della Regione,
pag. 11/21 peraltro facilmente accessibile mediante l'invio di una semplice missiva.
Ad avviso dell'appellante, poi, il Giudice non aveva nemmeno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato nella sentenza n. 4911 del 15.02.2022 della Corte di Cassazione. Infatti, l'affermazione secondo cui nella specie non erano presenti indici oggettivi e soggettivi che avrebbero potuto indurre il sospetto circa l'esistenza di usi civici non aveva considerato come gli immobili oggetto di ipoteca erano siti nel Comune di Castel OL, ove, notoriamente, la gran parte dei terreni erano gravati da uso civico. A conferma di tanto, deponeva la decisione del GE di affidare ad un esperto le verifiche finalizzate ad accertare la presenza dei suddetti vincoli sul fondo.
Di conseguenza, la situazione complessiva della zona in cui si trovavano i cespiti ipotecati non poteva essere ignota al Notaio CP_1
proprio in ragione della professione dallo stesso svolta.
Pertanto, il Notaio avrebbe dovuto effettuare indagini ulteriori e più approfondite di quelle svolte ordinariamente, onde accertare la effettiva libertà dei beni oggetto degli atti rogati a suo ministero.
Da ultimo, l'appellante, ad ulteriore riprova della condotta negligente del professionista, deduceva come, sebbene dall'esame della relazione notarile emergeva che (dante causa dei mutuatari) Persona_4
aveva acquistato i cespiti poi dati in ipoteca mediante tre rogiti notarili, risalenti, rispettivamente, al 17 marzo 1970, 26 settembre 1975, 27 giugno 1979, il Notaio aveva depositato in giudizio solo l'ultimo CP_1
pag. 12/21 di siffatti titoli di provenienza, concernente uno solo dei predetti beni, identificato in catasto al foglio 26, p.lla 53, sub.2.
Così facendo, tuttavia, il convenuto non aveva fornito alcuna prova di aver effettuato le opportune verifiche sulle provenienze sino al primo titolo di acquisto ultraventennale relativamente agli altri cespiti ipotecati.
Emergeva, pertanto, che il Notaio non avesse sufficientemente provato nel giudizio di primo grado di avere effettuato le opportune e necessarie indagini volte a far acquisire all'Istituto di credito una valida ed escutibile garanzia in ipotesi di inadempimento di parte mutuataria.
§ 5.
In rito deve, preliminarmente, darsi atto dell'ammissibilità dell'appello proposto da , quale successore a titolo particolare nel Parte_1
diritto controverso, discendendo la legittimazione della stessa ad impugnare la sentenza di primo grado dalla previsione di cui all'art. 111 co. 4 c.p.c..
Del resto, nella specie, costituendosi in primo grado, aveva Parte_1
documentato la successione nel diritto controverso, mediante la produzione dell'estratto della G.U. n.121 del 15.10.2019, contenente la pubblicazione dell'avviso di cessione, operato da in data CP_2
11/10/2019, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n.130 del 30 aprile 1999 e 58 del Testo Unico Bancario, con riferimento a crediti nascenti, tra gli altri, da contratti di mutuo pag. 13/21 concessi a persone fisiche tra il 1973 ed il 2017 ed i cui debitori erano stati classificati a sofferenza.
Sul punto va, in aggiunta, rimarcato che, nel giudizio di primo grado,
l'odierna appellata non aveva sollevato contestazioni in ordine alla legittimazione ad intervenire di e che, del pari, alcuna Parte_1
eccezione in tal senso veniva sollevata nel presente grado di giudizio.
§ 6.
Venendo al merito, l'appello è infondato.
Gli usi civici rappresentano un diritto di godimento spettante a una determinata comunità che grava, di norma, su fondi rustici (pubblici o privati) e che si può concretizzare nel diritto di coltivazione, di caccia, di pascolo o di legnatico. Si tratta, invero, di diritti la cui origine risale al medioevo e che sono nati in un periodo storico in cui la terra rappresentava l'unico elemento da cui le popolazioni potevano ricavare i prodotti necessari per la loro sopravvivenza. L'esistenza di un uso civico è pertanto una circostanza che, di norma, si evince dai certificati catastali o dai certificati di destinazione urbanistica dei fondi.
Ciò premesso, occorre osservare come, nel caso di specie, il notaio abbia compiuto tutti i dovuti accertamenti presso il Catasto CP_1
urbano e presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, estendendo le proprie ricerche sino al primo titolo ultraventennale, senza che si palesassero in alcun modo diritti in favore del Parte_4
o di terzi.
[...]
pag. 14/21 In particolare, per quanto concerne il rilievo dell'appellante, afferente all'acquisizione solo parziale dei titoli di provenienza, deve osservarsi che l'originaria convenuta, nel giudizio di primo grado, dimostrava di avere fatto precedere la redazione della relazione notarile dalla consultazione, oltre che delle visure ipotecarie e catastali, del titolo per
Notaio del 27.6.1979, con il quale , Persona_5 Persona_4
dante causa dei mutuatari, aveva acquistato la metà del cespite poi dato in ipoteca, nonché dell'atto a rogito del medesimo Notaio, del
26.7.1975.
Orbene, l'avvenuta produzione nel giudizio di primo grado, da parte della convenuta, del solo atto per Notaio del Persona_5
27.6.1979, non consente di ritenere che il professionista abbia omesso di consultare anche il rogito del 1975, atteso che tale asserzione è contrastata dalla specifica menzione di siffatto titolo nella relazione notarile redatta nel 2008 prima della stipula del mutuo.
Del resto, deve ragionevolmente escludersi che il titolo del 1975 contenesse riferimenti dai quali potersi evincere l'esistenza dell'uso civico sul terreno.
In tal senso, infatti, dalla lettura della relazione redatta dall'ing. _3
, nominato quale esperto dal GE nell'ambito della procedura
[...]
esecutiva n. 251/15 RGE del Tribunale di S.M. Capua Vetere, si ricava che l'esistenza del vincolo nascente dalla presenza dell'uso civico gravante sul terreno di sedime dei fabbricati veniva accertata solo all'esito di indagini condotte, non già sui titoli di provenienza, quanto, piuttosto, presso l . In altri termini, Controparte_5
pag. 15/21 solo indagando sull'originaria particella di terreno ed all'esito di consultazione dell'ufficio settore bilancio e credito agrario della
Regione Campania, l'esperto nominato dal GE appurava che, con ordinanza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici dell'8.2.1933, sul terreno in contrada Bagnana di Castelvolturno, identificato al catasto terreni al foglio 26, p.lla 2, era stata disposta l'assegnazione di una quota del canone enfiteutico in favore di tale
. Persona_6
Peraltro, come correttamente rilevato dal primo Giudice, dalle visure ipotecarie e catastali del ventennio non emergeva alcun riferimento alla predetta ordinanza commissariale.
Negli estratti catastali i diritti dei danti causa di e _3
, beneficiari del mutuo, venivano invero qualificati Persona_2
in termini di “proprietà” né vi era ragione alcuna di sospettare una qualificazione del diritto in termini di enfiteusi e di nutrire dubbi circa la demanialità del bene. Ciò in quanto venivano in considerazione immobili (appartamenti e locali box) qualificabili come fabbricati, mentre gli usi civici, come già chiarito, sono tipici delle aree non urbanizzate ed insistono su fondi agricoli. Lo stesso che pur Pt_4
avrebbe dovuto sovraintendere alla tutela del vincolo ed alla conservazione del fondo alla sua destinazione, aveva peraltro consentito l'iscrizione del cespite, sul quale veniva poi iscritta ipoteca a garanzia del mutuo, nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano.
Del resto, il rilascio, da parte del Comune, in data 08.05.2007, della certificazione relativa alla presenza, sui cespiti, dei vincoli di cui all'art.
pag. 16/21 32 della legge n. 47/85, senza il riferimento alla presenza di ulteriori vincoli, costituisce ulteriore elemento che induce ad escludere l'esistenza di indici significativi che avrebbero dovuto allertare l'attenzione del Notaio.
Anche le risultanze dei RR. II. deponevano poi, univocamente, per la piena proprietà del cespite in capo a , né il notaio era Persona_4
tenuto ad acquisire il certificato di destinazione urbanistica che è richiesto dalla legge per la vendita dei terreni e non dei fabbricati, rispetto ai quali è invece richiesta l'indicazione degli estremi della concessione, per l'ovvia ragione che una costruzione in contrasto con le prescrizioni urbanistiche relative all'uso del territorio non può essere autorizzata.
Non era pertanto esigibile il compimento, da parte del notaio, di una diversa condotta volta ad approfondire il tema dell'esistenza di un uso civico, che è emersa solo in sede esecutiva a seguito degli accertamenti che l'esperto estimatore incaricato dal G.E. ha eseguito presso l'
[...]
. Controparte_6
Né, invero, risulta dagli atti di causa che, nell'aprile del 2008, epoca cui risale la stipula dell'atto di mutuo de quo, fosse già emersa e dovesse, quindi, ritenersi presuntivamente nota ad operatori professionali qualificati, come i notai, la questione dell'esistenza, nel territorio del
Comune di Castelvolturno, di usi civici.
Infatti, non giova, a tal fine, valorizzare l'incarico conferito dal G.E. all'esperto stimatore, nel procedimento espropriativo instaurato dalla pag. 17/21 banca, atteso che, in tutta evidenza, tale procedura è di oltre sette anni successiva rispetto alla concessione del mutuo.
Nel corso dell'istruttoria preliminare alla concessione del mutuo neppure il tecnico di fiducia dell risulta, peraltro, aver CP_2
evidenziato la presenza di un uso civico gravante sul bene oggetto della garanzia ipotecaria.
Nelle proprie difese la banca, a sostegno della sua tesi, invocava la pronuncia della Cassazione n. 4911 del 15.02.2022, con cui la Suprema
Corte aveva confermato una sentenza di merito, la quale ravvisava la responsabilità professionale di un notaio che, in sede di stipula di un mutuo ipotecario, non aveva accertato che l'immobile da concedere in garanzia non era commerciabile perché gravato da usi civici non affrancati. La stessa Cassazione, in tale pronunzia, ha tuttavia affermato che resta impregiudicata la questione relativa all'esistenza, in capo al notaio, di un obbligo di svolgere accertamenti in ordine ad eventuali usi civici gravanti sugli immobili oggetto degli atti da lui rogati anche in mancanza di “indici di allerta”, ossia di elementi concreti che inducano a dubitare della libertà dei cespiti interessati da tale genere di vincoli. Detta pronuncia non scalfisce, pertanto, la valutazione di infondatezza del gravame. In base a quanto in essa argomentato la responsabilità notarile, laddove non venga rilevato un uso civico, non è infatti automatica essendo l'interprete chiamato a valutare l'esistenza nel caso concreto di circostanze fattuali suscettibili di integrare i succitati indici di allerta che, per quanto concerne quella specifica pronuncia, sono stati ravvisati mentre si è già chiarito che, nel pag. 18/21 caso di specie, non vi erano ragioni per dubitare della libertà da vincoli dell'immobile
Erano pertanto inesigibili, da parte del notaio accertamenti CP_1
ulteriori rispetto all'istruttoria concretamente svolta e ciò anche in considerazione del fatto che, per quanto concerne gli usi civici, non esistono archivi documentali in grado di offrire una prova assoluta della loro esistenza.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Resta assorbita ogni considerazione relativamente al profilo del nesso di causalità ed a quello del quantum debeatur.
§ 7.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i parametri previsti in relazione al valore della controversia, scaglione delle cause da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, dal D.M. n. 55 del 2014, come da ultimo aggiornati con D.M. n. 147 del 13.08.22, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria per la quale si giustifica l'applicazione dei minimi in ragione della ridotta attività difensiva in concreto espletata.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'avv.
Massimo De Felice, dichiaratosi antistatario.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115 che pag. 19/21 ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1
così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore dell'avv. Parte_1
Massimo De Felice, procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello che liquida in euro 12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 03/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 20/21 pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello iscritto al n. 2694/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 4665/2022, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 12/05/2022, notificata in pari data, pendente
TRA
(C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Parte_1
Treviso – Belluno n. , e per essa la sua mandataria P.IVA_1
ora (C.F. e P.IVA Parte_2 Parte_3 P.IVA_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., P.IVA_3
rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti per Notar
di Verona, dall'avv. Maria Rosaria De Simone (C.F. Persona_1
); C.F._1
APPELLANTE
E (C.F. , rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2
difesa dall'avv. Massimo De Felice (C.F. ), come CodiceFiscale_3
da procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATA
NONCHE'
C.F. e P.IVA ); Controparte_2 P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: responsabilità professionale del notaio.
Conclusioni: l'appellante concludeva come da atto di appello, scritto nel quale aveva chiesto: “1). in riforma dell'appellata sentenza, accertare e dichiarare che il notaio è incorso in Controparte_1
errore professionale nell'espletamento dell'incarico conferitogli relativamente alla stipula del contratto di mutuo ipotecario del
09/04/2008, rep. 96879 e racc. 35961, atteso che il terreno, su cui è stato costruito l'immobile pignorato, è gravato da usi civici e non è stato affrancato da tale vincolo;
2). sempre in riforma dell'appellata sentenza, accertare e dichiarare che per effetto del predetto errore professionale l'ipoteca di cui al contratto di mutuo ipotecario del 09/04/2008, rep. 96879 e racc. 35961, è nulla
e/o inefficace con conseguente danno economico per la Banca stante la perdita della garanzia ipotecaria e la conseguenziale impossibilità di procedere al recupero coattivo del credito in sede esecutiva;
3). in riforma dell'appellata sentenza, condannare parte appellata al risarcimento dei danni cagionati all'esponente nella misura di euro
pag. 2/21 232.901,97, oltre interessi convenzionali dall'01/04/2015, anche alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza del
15.02.2022 n. 4911;
4). infine, in riforma dell'appellata sentenza, condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”;
l'appellata, concludeva come da comparsa di Controparte_1
costituzione, scritto con il quale aveva chiesto volersi: “1) rigettare le domande tutte avanzate da controparte nei confronti del Notaio
[...]
di Napoli, in quanto le domande stesse risultano CP_1
inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, prive di ogni fondamento logico e giuridico, vaghe, generiche, sommarie e non provate, nonché esagerate nel quantum, per tutte le motivazioni di cui ai precedenti atti e verbali di causa del 1° grado di giudizio e di cui al presente atto, chiedendosi la conferma in toto del corretto giudicato di primo grado;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 31.5.2017, conveniva, Controparte_2
dinanzi al Tribunale di Napoli, il Notaio , esponendo Controparte_1
che: con atto per Notaio , del 09/04/2008, essa Controparte_1
istante concludeva, con e _3 Persona_2
contratto di mutuo ipotecario, per l'importo di euro 190.000,00, a pag. 3/21 garanzia del quale veniva iscritta ipoteca volontaria per l'importo di euro 285.000,00, sugli immobili siti nel Comune di Castel OL
(CE), e precisamente: 1) appartamento riportato nel NCEU del detto
Comune, in ditta alla parte venditrice, al foglio 26, p.lla 53, sub. 1, località Bagnara, piano T, cat. A/4, cl. 4, vani 4,5, rc euro 178,95; 2) appartamento riportato nel NCEU del detto Comune, in ditta alla parte venditrice, al foglio 26, p.lla 53, sub. 4, Viale Garigliano n. 13, piano T, cat. A/4, cl. 3, vani 4, rc euro 136,34; 3) appartamento riportato nel
NCEU del detto Comune, in ditta alla parte venditrice, al foglio 26, p.lla
53, sub. 2, Viale Garigliano n. 13, piano 1, cat. A/4, cl. 3, vani 3,5, rc euro
119,30; 4) locale box riportato nel NCEU del detto Comune, in ditta alla parte venditrice, al foglio 26, p.lla 53, sub. 3, Viale Pescatore, piano T, cat. C/6, cl. 2, mq 12, rc euro 22,31; stante il decesso del datore di ipoteca, veniva esperita actio interrogatoria nei _3
confronti dei chiamati all'eredità, i quali, all'udienza del 04/07/2011, dichiaravano di rinunziare all'eredità, con conseguente nomina del curatore dell'eredità giacente di essendosi la parte _3
mutuataria resa inadempiente nel pagamento delle rate di mutuo, la banca, dopo la notifica dell'atto di precetto, instaurava una procedura di espropriazione immobiliare, iscritta al RGE n. 251/2015, innanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sugli immobili oggetto di garanzia ipotecaria, per il recupero del residuo credito;
il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 06.10.2016, dichiarava l'improcedibilità della procedura esecutiva, in quanto, dalla relazione dell'esperto incaricato dal Tribunale, Ing. , era emerso Persona_3
che il terreno di sedime degli immobili pignorati era gravato da usi pag. 4/21 civici e non era affrancabile;
ritenendo la circostanza ostativa al pignoramento ed alla espropriazione dei beni, il giudice dell'esecuzione aveva pertanto respinto l'istanza di vendita della creditrice banca;
sussisteva la responsabilità del Notaio, per non avere lo stesso rilevato, nel corso delle verifiche preliminari alla stipula del mutuo, la natura di terreni demaniali destinati ad uso civico dei fondi, in tal modo cagionando alla banca un danno, rappresentato dall'impossibilità di recuperare il corrispettivo dell'importo versato al mutuatario.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti CP_2
conclusioni: “accertare e dichiarare che il notaio Controparte_1
è incorso in errore professionale nell'espletamento dell'incarico conferitogli relativamente alla stipula del contratto di mutuo ipotecario del 09/04/2008, rep. 96879 e racc. 35961, atteso che il terreno, su cui è stato costruito l'immobile pignorato, è gravato da usi civici e non è stato affrancato da tale vincolo;
2). accertare e dichiarare che per effetto del predetto errore professionale l'ipoteca di cui al contratto di mutuo ipotecario del
09/04/2008, rep. 96879 e racc. 35961, è nulla e/o inefficace con conseguente danno economico per la stante la perdita della CP_4
garanzia ipotecaria e la conseguenziale impossibilità di procedere al recupero coattivo del credito in sede esecutiva;
3). accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità professionale e contrattuale, o, in via alternativa, extracontrattuale, del notaio e, per l'effetto, condannare il notaio Controparte_1
pag. 5/21 rogante al risarcimento dei danni cagionati all'esponente nella misura di euro 232.901,97, oltre interessi convenzionali dall'01/04/2015, quale somma determinata a titolo di danno emergente;
4). condannare il notaio al pagamento delle spese Controparte_1
di lite secondo la vigente normativa”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta, Notaio
[...]
, resistendo all'avversa domanda e sostenendo di avere CP_1
adempiuto correttamente al proprio incarico professionale, espletando gli accertamenti presso la Conservatoria ed il Catasto sino al primo titolo ultraventennale.
Concessi dal G.I. i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., in data
11.12.2021 spiegava intervento volontario, Parte_1
deducendo che, ai sensi e per gli effetti dell'art 111 c.p.c., era succeduta nel diritto in contesa, in quanto in data 11.10.2019, Controparte_2
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, le aveva ceduto un portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza, ivi compreso il credito di cui al presente procedimento.
All'esito del giudizio il Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “-rigetta la domanda proposta nei confronti;
-compensa le spese del giudizio”. Controparte_1
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, notificatale ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. in data 12/05/2022, Parte_1
proponeva appello, mediante atto tempestivamente notificato in data pag. 6/21 10/06/2022, con il quale ne invocava l'integrale riforma, sollecitando l'accoglimento delle conclusioni dinanzi riportate.
Si costituiva , resistendo, per quanto di ragione, al Controparte_1
gravame e sollecitandone il rigetto.
benché ritualmente citata, rimaneva contumace. CP_2
All'esito della prima udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.12.2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Quindi, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti in data
7.1.2025, la causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali veniva a scadere il
31.3.2025.
Depositate dalle parti costituite ( e le Parte_1 CP_1
conclusionali e le repliche, il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado premetteva “che per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa
pag. 7/21 parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto. Conseguentemente,
l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità "ex contractu" per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità”.
Poste tali premesse, il Tribunale riteneva che non sussistesse la responsabilità del convenuto Notaio, in quanto “le visure ipotecarie e catastali nel ventennio di interesse, nonché i precedenti titoli di trasferimento della proprietà dell'immobile” non facevano ipotizzare in alcun modo la possibilità che sul terreno di sedime dei fabbricati oggetto di ipoteca potessero gravare usi civici.
Evidenziava, al riguardo, che l'esistenza di questi ultimi era stata rilevata “nel corso della procedura esecutiva, perché al CTU il GE aveva dato uno specifico mandato in tal senso, per cui l'ausiliare ha esteso le sue ricerche alla originaria p.lla da cui sono derivate, negli anni, quelle che contraddistinguono catastalmente gli immobili all'attualità. Sicché, le ricerche del CTU postulavano il sospetto circa l'esistenza degli usi
pag. 8/21 civici, a differenza della fattispecie di causa. Ne consegue che esulava dalla diligenza richiesta al notaio nel caso concreto una analoga ricerca.
Peraltro, il Comune di Castelvolturno ha rilasciato apposito certificato di esistenza vincoli in data 08.05.2007, attestante che, relativamente all'area su cui insistono gli immobili in oggetto, esistono i vincoli di cui all'Articolo 32 della Legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni, mentre non esistono i vincoli di cui all'Articolo 33 della legge 28 febbraio
1985, n.47 e successive modifiche ed integrazioni e né vengono indicati altri vincoli.
Ed anche la natura degli immobili (appartamenti e box) non inducevano al sospetto che potessero essere gravati da usi civici”.
Di conseguenza, il primo Giudice, in adesione a propria precedente pronuncia resa in fattispecie analoga, riteneva che “l'esistenza di diritti di uso civico sui fondi su cui sono stati realizzati gli immobili oggetto dell'iscrizione ipotecaria in favore della banca non era rilevabile da parte del notaio usando l'ordinaria diligenza, e ciò in ragione CP_1
dell'assenza di elementi indiziari che potessero farla sospettare e del fatto che la diligenza del notaio va valutata ex ante e non ex post”.
Da ultimo, ad avviso del Giudice, non poteva considerarsi dirimente, in senso contrario, il richiamo alla sentenza n. 4911 del 15/02/2022 della
Corte di Cassazione, in quanto, nella fattispecie esaminata in quel precedente, “vi erano indici oggettivi (molti dei terreni siti nella zona in cui si trovavano i beni oggetto di causa erano gravati da usi civici) e soggettivi (la situazione complessiva della zona in cui si trovava
pag. 9/21 l'immobile, almeno nelle sue linee generali, non poteva ritenersi ignota al notaio, in forza della professione dallo stesso svolta in quel territorio) che, secondo il giudice, avrebbero dovuto indurre il notaio, per adempiere correttamente alla propria prestazione, a svolgere indagini ulteriori rispetto a quelle di natura ipotecaria e catastale, sull'eventuale esistenza di usi civici”.
§ 4.
Con un unico motivo, , quale cessionaria del credito Parte_1
nascente dal contratto di mutuo, impugnava la sentenza, obiettando che, ove il Notaio avesse correttamente eseguito l'incarico conferitole dalla si sarebbe sicuramente reso conto del peso gravante sul CP_4
cespite ipotecato e di tale circostanza avrebbe reso edotta la la CP_4
quale si sarebbe in tal modo trovata nella condizione di decidere se erogare la somma di cui al contratto di mutuo o pretendere altre e diverse garanzie.
Del resto, la sentenza era affetta da contraddittorietà, avendo il primo
Giudice, per un verso correttamente ritenuto che il professionista che stipula un mutuo con garanzia ipotecaria debba, nell'espletamento del proprio incarico, svolgere il proprio compito con la dovuta diligenza proprio per assicurare che l'atto raggiunga lo scopo pratico voluto dalle parti, e, per l'altro, erroneamente escluso la responsabilità del
Notaio convenuto, in ragione del fatto che le visure ipotecarie e catastali nel ventennio non potevano far rilevare o far presumere l'esistenza dell'uso civico.
pag. 10/21 Infatti, il Giudice non aveva valorizzato la circostanza che gli immobili, sui quali era stata concessa ipoteca, si trovavano in una zona notoriamente gravata da usi civici, per cui il Notaio, al pari di altri professionisti esperti, quali geometri, ingegneri, architetti. CTU, non poteva ignorare questo dato.
Del resto, se il CTU incaricato dal GE aveva rilevato la non commerciabilità dei cespiti per la presenza degli usi civici, non era sostenibile che tanto non potesse fare il Notaio incaricato dalla banca di stipulare l'atto di mutuo.
Infatti, il Notaio nel redigere e sottoscrivere la relazione CP_1
definitiva antecedente alla stipula del mutuo, si era impegnato, sotto la propria personale responsabilità, a garantire la piena ed esclusiva proprietà del bene ipotecato in capo ai debitori, garantendo, in tal modo, l'espropriabilità dei beni e la conseguente possibilità per la di agire esecutivamente su detti beni per recuperare il proprio CP_4
diritto di credito.
Quindi, il notaio rogante, prima di rilasciare il benestare alla stipula del contratto di mutuo ed alla contestuale iscrizione ipotecaria, avrebbe dovuto effettuare le medesime attività espletate dal professionista nominato nella procedura esecutiva immobiliare dichiarata improcedibile.
Secondo l'appellante, il Notaio aveva l'obbligo giuridico di consultare non solo i registri immobiliari, onde individuare le formalità antecedenti il ventennio, ma anche l'ufficio usi civici della Regione,
pag. 11/21 peraltro facilmente accessibile mediante l'invio di una semplice missiva.
Ad avviso dell'appellante, poi, il Giudice non aveva nemmeno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato nella sentenza n. 4911 del 15.02.2022 della Corte di Cassazione. Infatti, l'affermazione secondo cui nella specie non erano presenti indici oggettivi e soggettivi che avrebbero potuto indurre il sospetto circa l'esistenza di usi civici non aveva considerato come gli immobili oggetto di ipoteca erano siti nel Comune di Castel OL, ove, notoriamente, la gran parte dei terreni erano gravati da uso civico. A conferma di tanto, deponeva la decisione del GE di affidare ad un esperto le verifiche finalizzate ad accertare la presenza dei suddetti vincoli sul fondo.
Di conseguenza, la situazione complessiva della zona in cui si trovavano i cespiti ipotecati non poteva essere ignota al Notaio CP_1
proprio in ragione della professione dallo stesso svolta.
Pertanto, il Notaio avrebbe dovuto effettuare indagini ulteriori e più approfondite di quelle svolte ordinariamente, onde accertare la effettiva libertà dei beni oggetto degli atti rogati a suo ministero.
Da ultimo, l'appellante, ad ulteriore riprova della condotta negligente del professionista, deduceva come, sebbene dall'esame della relazione notarile emergeva che (dante causa dei mutuatari) Persona_4
aveva acquistato i cespiti poi dati in ipoteca mediante tre rogiti notarili, risalenti, rispettivamente, al 17 marzo 1970, 26 settembre 1975, 27 giugno 1979, il Notaio aveva depositato in giudizio solo l'ultimo CP_1
pag. 12/21 di siffatti titoli di provenienza, concernente uno solo dei predetti beni, identificato in catasto al foglio 26, p.lla 53, sub.2.
Così facendo, tuttavia, il convenuto non aveva fornito alcuna prova di aver effettuato le opportune verifiche sulle provenienze sino al primo titolo di acquisto ultraventennale relativamente agli altri cespiti ipotecati.
Emergeva, pertanto, che il Notaio non avesse sufficientemente provato nel giudizio di primo grado di avere effettuato le opportune e necessarie indagini volte a far acquisire all'Istituto di credito una valida ed escutibile garanzia in ipotesi di inadempimento di parte mutuataria.
§ 5.
In rito deve, preliminarmente, darsi atto dell'ammissibilità dell'appello proposto da , quale successore a titolo particolare nel Parte_1
diritto controverso, discendendo la legittimazione della stessa ad impugnare la sentenza di primo grado dalla previsione di cui all'art. 111 co. 4 c.p.c..
Del resto, nella specie, costituendosi in primo grado, aveva Parte_1
documentato la successione nel diritto controverso, mediante la produzione dell'estratto della G.U. n.121 del 15.10.2019, contenente la pubblicazione dell'avviso di cessione, operato da in data CP_2
11/10/2019, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n.130 del 30 aprile 1999 e 58 del Testo Unico Bancario, con riferimento a crediti nascenti, tra gli altri, da contratti di mutuo pag. 13/21 concessi a persone fisiche tra il 1973 ed il 2017 ed i cui debitori erano stati classificati a sofferenza.
Sul punto va, in aggiunta, rimarcato che, nel giudizio di primo grado,
l'odierna appellata non aveva sollevato contestazioni in ordine alla legittimazione ad intervenire di e che, del pari, alcuna Parte_1
eccezione in tal senso veniva sollevata nel presente grado di giudizio.
§ 6.
Venendo al merito, l'appello è infondato.
Gli usi civici rappresentano un diritto di godimento spettante a una determinata comunità che grava, di norma, su fondi rustici (pubblici o privati) e che si può concretizzare nel diritto di coltivazione, di caccia, di pascolo o di legnatico. Si tratta, invero, di diritti la cui origine risale al medioevo e che sono nati in un periodo storico in cui la terra rappresentava l'unico elemento da cui le popolazioni potevano ricavare i prodotti necessari per la loro sopravvivenza. L'esistenza di un uso civico è pertanto una circostanza che, di norma, si evince dai certificati catastali o dai certificati di destinazione urbanistica dei fondi.
Ciò premesso, occorre osservare come, nel caso di specie, il notaio abbia compiuto tutti i dovuti accertamenti presso il Catasto CP_1
urbano e presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, estendendo le proprie ricerche sino al primo titolo ultraventennale, senza che si palesassero in alcun modo diritti in favore del Parte_4
o di terzi.
[...]
pag. 14/21 In particolare, per quanto concerne il rilievo dell'appellante, afferente all'acquisizione solo parziale dei titoli di provenienza, deve osservarsi che l'originaria convenuta, nel giudizio di primo grado, dimostrava di avere fatto precedere la redazione della relazione notarile dalla consultazione, oltre che delle visure ipotecarie e catastali, del titolo per
Notaio del 27.6.1979, con il quale , Persona_5 Persona_4
dante causa dei mutuatari, aveva acquistato la metà del cespite poi dato in ipoteca, nonché dell'atto a rogito del medesimo Notaio, del
26.7.1975.
Orbene, l'avvenuta produzione nel giudizio di primo grado, da parte della convenuta, del solo atto per Notaio del Persona_5
27.6.1979, non consente di ritenere che il professionista abbia omesso di consultare anche il rogito del 1975, atteso che tale asserzione è contrastata dalla specifica menzione di siffatto titolo nella relazione notarile redatta nel 2008 prima della stipula del mutuo.
Del resto, deve ragionevolmente escludersi che il titolo del 1975 contenesse riferimenti dai quali potersi evincere l'esistenza dell'uso civico sul terreno.
In tal senso, infatti, dalla lettura della relazione redatta dall'ing. _3
, nominato quale esperto dal GE nell'ambito della procedura
[...]
esecutiva n. 251/15 RGE del Tribunale di S.M. Capua Vetere, si ricava che l'esistenza del vincolo nascente dalla presenza dell'uso civico gravante sul terreno di sedime dei fabbricati veniva accertata solo all'esito di indagini condotte, non già sui titoli di provenienza, quanto, piuttosto, presso l . In altri termini, Controparte_5
pag. 15/21 solo indagando sull'originaria particella di terreno ed all'esito di consultazione dell'ufficio settore bilancio e credito agrario della
Regione Campania, l'esperto nominato dal GE appurava che, con ordinanza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici dell'8.2.1933, sul terreno in contrada Bagnana di Castelvolturno, identificato al catasto terreni al foglio 26, p.lla 2, era stata disposta l'assegnazione di una quota del canone enfiteutico in favore di tale
. Persona_6
Peraltro, come correttamente rilevato dal primo Giudice, dalle visure ipotecarie e catastali del ventennio non emergeva alcun riferimento alla predetta ordinanza commissariale.
Negli estratti catastali i diritti dei danti causa di e _3
, beneficiari del mutuo, venivano invero qualificati Persona_2
in termini di “proprietà” né vi era ragione alcuna di sospettare una qualificazione del diritto in termini di enfiteusi e di nutrire dubbi circa la demanialità del bene. Ciò in quanto venivano in considerazione immobili (appartamenti e locali box) qualificabili come fabbricati, mentre gli usi civici, come già chiarito, sono tipici delle aree non urbanizzate ed insistono su fondi agricoli. Lo stesso che pur Pt_4
avrebbe dovuto sovraintendere alla tutela del vincolo ed alla conservazione del fondo alla sua destinazione, aveva peraltro consentito l'iscrizione del cespite, sul quale veniva poi iscritta ipoteca a garanzia del mutuo, nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano.
Del resto, il rilascio, da parte del Comune, in data 08.05.2007, della certificazione relativa alla presenza, sui cespiti, dei vincoli di cui all'art.
pag. 16/21 32 della legge n. 47/85, senza il riferimento alla presenza di ulteriori vincoli, costituisce ulteriore elemento che induce ad escludere l'esistenza di indici significativi che avrebbero dovuto allertare l'attenzione del Notaio.
Anche le risultanze dei RR. II. deponevano poi, univocamente, per la piena proprietà del cespite in capo a , né il notaio era Persona_4
tenuto ad acquisire il certificato di destinazione urbanistica che è richiesto dalla legge per la vendita dei terreni e non dei fabbricati, rispetto ai quali è invece richiesta l'indicazione degli estremi della concessione, per l'ovvia ragione che una costruzione in contrasto con le prescrizioni urbanistiche relative all'uso del territorio non può essere autorizzata.
Non era pertanto esigibile il compimento, da parte del notaio, di una diversa condotta volta ad approfondire il tema dell'esistenza di un uso civico, che è emersa solo in sede esecutiva a seguito degli accertamenti che l'esperto estimatore incaricato dal G.E. ha eseguito presso l'
[...]
. Controparte_6
Né, invero, risulta dagli atti di causa che, nell'aprile del 2008, epoca cui risale la stipula dell'atto di mutuo de quo, fosse già emersa e dovesse, quindi, ritenersi presuntivamente nota ad operatori professionali qualificati, come i notai, la questione dell'esistenza, nel territorio del
Comune di Castelvolturno, di usi civici.
Infatti, non giova, a tal fine, valorizzare l'incarico conferito dal G.E. all'esperto stimatore, nel procedimento espropriativo instaurato dalla pag. 17/21 banca, atteso che, in tutta evidenza, tale procedura è di oltre sette anni successiva rispetto alla concessione del mutuo.
Nel corso dell'istruttoria preliminare alla concessione del mutuo neppure il tecnico di fiducia dell risulta, peraltro, aver CP_2
evidenziato la presenza di un uso civico gravante sul bene oggetto della garanzia ipotecaria.
Nelle proprie difese la banca, a sostegno della sua tesi, invocava la pronuncia della Cassazione n. 4911 del 15.02.2022, con cui la Suprema
Corte aveva confermato una sentenza di merito, la quale ravvisava la responsabilità professionale di un notaio che, in sede di stipula di un mutuo ipotecario, non aveva accertato che l'immobile da concedere in garanzia non era commerciabile perché gravato da usi civici non affrancati. La stessa Cassazione, in tale pronunzia, ha tuttavia affermato che resta impregiudicata la questione relativa all'esistenza, in capo al notaio, di un obbligo di svolgere accertamenti in ordine ad eventuali usi civici gravanti sugli immobili oggetto degli atti da lui rogati anche in mancanza di “indici di allerta”, ossia di elementi concreti che inducano a dubitare della libertà dei cespiti interessati da tale genere di vincoli. Detta pronuncia non scalfisce, pertanto, la valutazione di infondatezza del gravame. In base a quanto in essa argomentato la responsabilità notarile, laddove non venga rilevato un uso civico, non è infatti automatica essendo l'interprete chiamato a valutare l'esistenza nel caso concreto di circostanze fattuali suscettibili di integrare i succitati indici di allerta che, per quanto concerne quella specifica pronuncia, sono stati ravvisati mentre si è già chiarito che, nel pag. 18/21 caso di specie, non vi erano ragioni per dubitare della libertà da vincoli dell'immobile
Erano pertanto inesigibili, da parte del notaio accertamenti CP_1
ulteriori rispetto all'istruttoria concretamente svolta e ciò anche in considerazione del fatto che, per quanto concerne gli usi civici, non esistono archivi documentali in grado di offrire una prova assoluta della loro esistenza.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Resta assorbita ogni considerazione relativamente al profilo del nesso di causalità ed a quello del quantum debeatur.
§ 7.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i parametri previsti in relazione al valore della controversia, scaglione delle cause da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, dal D.M. n. 55 del 2014, come da ultimo aggiornati con D.M. n. 147 del 13.08.22, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria per la quale si giustifica l'applicazione dei minimi in ragione della ridotta attività difensiva in concreto espletata.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'avv.
Massimo De Felice, dichiaratosi antistatario.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115 che pag. 19/21 ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1
così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore dell'avv. Parte_1
Massimo De Felice, procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello che liquida in euro 12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 03/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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