Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/1999, n. 2395
CASS
Sentenza 18 maggio 1999

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Massime1

In tema di presentazione dell'atto di impugnazione, la disposizione in base alla quale la parte può proporre gravame personalmente o mezzo di un suo incaricato, è applicabile anche nelle ipotesi in cui le parti private intendano presentare la impugnazione non presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ma negli uffici giudiziari elencati -in alternativa a quelli indicati in linea generale nel primo comma dell'art. 582 cod. proc. pen.- nel comma secondo dello stesso articolo. Invero, poiché il secondo comma nulla precisa circa la identità dei soggetti legittimati alla presentazione, ma si limita ad individuare altri possibili luoghi per l'espletamento di tale atto, devono ritenersi applicabili le medesime modalità stabilite al primo comma.

Commentario1

  • 1Parti condominiali di un edificio
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    Sono oggetto di proprietà comune, se il contrario non risulta dal titolo (art. 1117 c.c.): il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune; i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/1999, n. 2395
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2395
Data del deposito : 18 maggio 1999

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