Sentenza 18 maggio 1999
Massime • 1
In tema di presentazione dell'atto di impugnazione, la disposizione in base alla quale la parte può proporre gravame personalmente o mezzo di un suo incaricato, è applicabile anche nelle ipotesi in cui le parti private intendano presentare la impugnazione non presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ma negli uffici giudiziari elencati -in alternativa a quelli indicati in linea generale nel primo comma dell'art. 582 cod. proc. pen.- nel comma secondo dello stesso articolo. Invero, poiché il secondo comma nulla precisa circa la identità dei soggetti legittimati alla presentazione, ma si limita ad individuare altri possibili luoghi per l'espletamento di tale atto, devono ritenersi applicabili le medesime modalità stabilite al primo comma.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/1999, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 18 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 18.5.1999
1. Dott. Alfonso Malinconico Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. Calabrese " N.2395
3. " Angelo Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro Marasca " N.30980/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TI Stojan, nato a [...] il 29 novembre I945;
avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Trieste in data I6 marzo I998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Renato Calabrese;
Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
O S S E R V A
Con l'ordinanza riportata in epigrafe si è dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato, nel rilievo che l'atto di impugnazione è stato presentato dal difensore non personalmente ma a mezzo di incaricato, possibilità che è consentita solo nel caso di presentazione del gravame nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art.582, comma I, c.p.p.), e non anche quando, come nel caso concreto, l'impugnazione viene proposta, a norma del secondo comma del citato art.582, nella cancelleria della pretura del luogo in cui la parte privata o il suo difensore si trovi.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l'imputato, il quale deduce inosservanza di norme processuali e vizi motivazionali.
Il ricorso è fondato.
Il giudice "a quo" ritiene - e dello stesso avviso è il P.G. in sede - che l'impiego del "nuncius" è consentito solo allorché l'atto di impugnazione viene presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
E ciò ricava - come pure il P.G. suddetto - dal raffronto letterale tra il primo ed il secondo comma dell'art.582 cpp, il quale ultimo comma, a differenza del precedente, nel consentire (alle sole parti private e ai difensori) di proporre l'impugnazione in altri luoghi (cancelleria della pretura del luogo in cui tali soggetti si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento;
all'estero, dinanzi a un agente consolare), non menziona la figura dell'incaricato.
Ritiene la Corte che tale interpretazione è conseguenza di una riduttiva lettura della norma che finisce con l'offrire una soluzione del tutto irrazionale.
Quanto al dato letterale, deve considerarsi che il secondo comma dell'art.582 c.p.p. si limita ad individuare altri possibili luoghi di presentazione dell'impugnazione, diversi da quello stabilito in via generale dal primo comma, ma non dà alcuna indicazione sulle modalità che, nei casi da esso previsti, i soggetti legittimati sono tenuti ad osservare per la presentazione dell'atto; le quali modalità, pertanto, non possono essere che quelle stesse indicate, in via generale, nel primo comma della disposizione, vale a dire la presentazione personale o quella a mezzo di incaricato. Si tratta di un implicito ma inequivoco rinvio globale ad entrambe le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione. E, sotto il profilo della 'ratio' della norma, non potrebbe essere altrimenti.
Occorre al riguardo ricordare che la figura del "nuncius", incaricato di presentare l'atto di per la prima volta nel nuovo codice di procedura penale ma già ammessa sotto il vigore di quello previgente giusta la linea evolutiva giurisprudenziale tracciata da questa Corte per dare ingresso ad interpretazioni intese a favorire le necessità pratiche degli operatori del diritto, esige - quanto alla validità della presentazione dell'impugnazione attuata per il suo tramite - soltanto la sussistenza di un criterio idoneo a collegare l'atto materiale della presentazione ad estremi, convenzionali o legali, qualificanti l'agente(veste e relazione con il sottoscrittore del documento) che assicurino, in modo assoluto, la provenienza e la autenticità del documento stesso.
Ora, per aderire al diverso assunto che qui si contrasta, bisognerebbe poter affermare con tutta tranquillità che l'omessa citazione dell'incaricato nel secondo comma della disposizione in esame si giustifica per il fatto che la "assoluta sicurezza" circa la provenienza e la autenticità suddette può aversi o raggiungersi solo quando l'impugnazione a mezzo dell'incaricato venga proposta nella cancelleria del giudice che ha, emesso il provvedimento impugnato, e non negli altri casi, in relazione ai quali il pubblico ufficiale addetto al la ricezione degli atti (o l'agente consolare all'estero) non sarebbe nella condizione di procedere all'identificazione dell'incaricato per accertare la provenienza e la autenticità dell'atto di impugnazione da lui presentato: ma è proposizione, codesta, insostenibile perché contraria ad ogni criterio di logicità.
Deve quindi concludersi che la presentazione dell'impugnazione d'una parte privata o del suo difensore "a mezzo di incaricato" è consentita anche quando l'impugnazione venga proposta nei luoghi indicati nel secondo comma dell'art.582 cpp. L'impugnato provvedimento va pertanto annullato senza rinvio, restando così assorbita l'altra doglianza, relativa alla violazione dell'art.I09, comma 2 e 3, c.p.p..
Gli atti dovranno essere trasmessi al giudice "a quo" per il giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e ordina trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Trieste per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 maggio I999.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio I999