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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8269 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.5377 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 12/02/2025 rimessa al Collegio alla udienza del e discussa nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025 promossa da
( nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. GERMANI SARA, presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta la procura in atti;
-Parte ricorrente-
nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 contumace
-Parte resistente-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 25 febbraio 2025 CONCLUSIONI
rassegnate all'udienza del 30 settembre 2025 nei termini che seguono: Per : Parte_1
A parziale modifica delle domande articolate in ricorso e preso atto della volontà del padre di mantenere le frequentazioni attuali così precisa le conclusioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in data 23.06.2001 in Milano (MI) e trascritto nei Registri dello Stato
[...] Controparte_1
Civile di detto Comune al N. 0950 - Registro 01 - Parte 2 - Serie A, Anno 2001;
pagina 1 di 7 • ordinare al Comune di Milano (MI) e al Comune di Novate Milanese (MI), ove l'atto è stato parimenti trascritto al n. 31, Parte II, Serie B, anno 2001, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Revocare con decorrenza da ottobre 2025 in capo al ricorrente di versare il contributo mensile al mantenimento per la figlia maggiorenne ed autonoma Persona_1
• Confermare le condizioni di separazione con riferimento al figlio minore Per_2
1. Svolgimento del processo
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in MILANO il 23/06/2001, atto trascritto nei Registi degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO, Anno 2001 R. 01 N. 0950 P. 2 S. A Dall'unione sono nati i figli in data 26/01/2003 e in data Persona_1 Persona_3
01/08/2013. I coniugi sono comparsi all'udienza ex art 711 c.p.c. il 17.02.2020, e gli accordi sono stati omologati dal Tribunale di Milano con decreto di omologazione n. cronol. 7669/2020 del 26.05.2020. Con ricorso depositato il 11/02/2025, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, confermare le condizioni di separazione di cui al decreto di omologa del 26 maggio 2020 avuto riguardo al figlio minore e revocare il contributo al mantenimento Per_2 dovuto per la figlia maggiorenne divenuta economicamente autosufficiente Parte resistente non si è costituita in giudizio. Per_ All'udienza del 11 giugno 2025 innanzi al GOT, il ricorrente ha riferito che la figlia è economicamente autonoma: dopo aver conseguito, nel 2021, un attestato regionale presso l'istituto tecnico superiore Caterina Da Siena, la ragazza, attualmente di anni 22, ha iniziato a lavorare come insegnante di ballo, aprendo la P. IVA nel settembre 2023. All'udienza del 30 settembre 2025, il Giudice Delegato, accertata la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 137 c.p.c., con consegna a mani della resistente, ne ha dichiarato la contumacia.
Il ricorrente alla medesima udienza ha ribadito quando riferito al GOT in ordine all'indipendenza Per_ economica della figlia e ha chiesto confermarsi le condizioni di separazione per quel che riguarda il figlio minore Per_2
Il Giudice Delegato, preso atto della mancata articolazione di istanze istruttorie, e ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il procuratore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa che è stata pertanto trattenuta in decisione.
2. Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi si sono infatti separati consensualmente il 17 febbraio 2020, in data 26 maggio 2020 la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano e, in data 11 febbraio 2025 è stato depositato il ricorso per lo scioglimento del matrimonio. Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche pagina 2 di 7 per la pronuncia richiesta, essendo evidente l'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
3. Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
Per quel che riguarda l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine al figlio minorenne Per_2 il Tribunale prende atto della volontà del ricorrente di confermare le condizioni contenute nell'accordo separativo in coerenza con quanto fino ad oggi concretamente attuato dai genitori, provvede come da assetto concordato tra i coniugi, già omologato con decreto del Tribunale di Milano del 26 maggio 2020 trascritto in dispositivo.
4. Sul mantenimento della prole Per quanto attiene al contributo al mantenimento della prole, occorre distinguere a seconda che si abbia Per_ riguardo al mantenimento dovuto per o per Per_2
Quanto al primo, il Tribunale recepisce la volontà del ricorrente di confermare le condizioni contenute nell'accordo separativo – omologato con decreto del Tribunale di Milano del 26 maggio 2020 - provvedendo in conformità e confermando pertanto la debenza da parte del sig. , nell'interesse Pt_1 del figlio minore del contributo di 150,00 euro, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT Per_2 come fino ad oggi già maturata con prima rivalutazione giugno 2021 ( base di calcolo maggio 2021), oltre il 50% delle spese extra assegno, come da Linee Guida riportate in dispositivo, in continuità con quanto concordato e in proporzione alle capacità economiche paterne. Per_ Per quel che riguarda il contributo al mantenimento dovuto per la figlia la domanda di revoca formulata dal ricorrente merita accoglimento in quanto pienamente fondata. Per_
è divenuta maggiorenne e, pertanto, salvo provo contraria è da ritenersi economicamente autonoma. Il padre, pur in assenza di domande della moglie o della figlia di mantenimento per la ragazza, ha dimostrato documentalmente – attraverso la produzione delle dichiarazioni dei redditi del Per_ 2024 e del 2025 della figlia maggiorenne1 - l'autosufficienza economica di quest'ultima. infatti, dopo aver conseguito nel 2021 un attestato regionale presso l'Istituto Tecnico Superiore Caterina Da Siena, lavora come insegnante di ballo, ha aperto Partita Iva nel 2023, con un guadagno annuale lordo, al 2025, di euro 7.943,00 in coerenza con la sua formazione scolastica e professionale. Deve essere pertanto revocato, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025, come richiesto dal ricorrente, l'obbligo a suo carico di contribuire nel mantenimento della figlia perché maggiorenne CP_2 ed economicamente autonoma
5. Spese di lite Attesa la necessarietà del presente giudizio ai fini dello scioglimento del matrimonio e la contumacia di parte resistente che non ha articolato difese, si dichiarano le spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 5377 del 2025 , nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1 cfr. doc. 22 allegato alla memoria del 9 settembre 2025. pagina 3 di 7 1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
con rito concordatario in MILANO il 23/06/2001, atto trascritto nei Controparte_1
Registi degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO, Anno 2001 R. 01 N. 0950 P. 2 S. A
2) REVOCA, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025, l'obbligo a carico del padre di Per_ contribuire nel mantenimento della figlia maggiorenne ed autonoma;
3) CONFERMA l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori disponendo Per_2 che il minore continui ad abitare con la mamma;
4) CONFERMA che salvo ogni migliore e diverso accordo da assumersi nell'interesse del figlio minore, stia con il padre a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì fino Per_2 alla domenica dopo cena e due giorni infrasettimanali dall'uscita da scuola fino alle 21:30.
• In relazione alle festività natalizie le trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni: Per_2 dall'inizio delle vacanze scolastiche Natalizie sino al 30 dicembre il minore starà con un genitore;
dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. Se il minore trascorrerà il giorno di Natale con un genitore, trascorrerà il giorno di Pasqua con l'altro genitore. Il figlio trascorrerà tutte le altre festività ed i ponti con ciascun genitore ad anni alterni.
• Durante il periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con il figlio minore almeno 15 giorni consecutivi secondo un piano che verrà concordato dalle parti entro il 30 maggio di ogni anno. I coniugi hanno l'obbligo di comunicarsi il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altri località quando ha con sé il figlio;
5) CONFERMA a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio minore versando alla madre l'importo mensile complessivo di 150 € mediante bonifico bancario entro il 15 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6) CONFERMA carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno del figlio come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale pagina 4 di 7 di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) ;
8) DICHIARA le spese di lite irripetibili.
9) MANDA il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO , affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente pagina 5 di 7 Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Il presente provvedimento è stato redatto con il contributo del MOT, dott.ssa Francesca Ruggiero
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 12/02/2025 rimessa al Collegio alla udienza del e discussa nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025 promossa da
( nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. GERMANI SARA, presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta la procura in atti;
-Parte ricorrente-
nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 contumace
-Parte resistente-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 25 febbraio 2025 CONCLUSIONI
rassegnate all'udienza del 30 settembre 2025 nei termini che seguono: Per : Parte_1
A parziale modifica delle domande articolate in ricorso e preso atto della volontà del padre di mantenere le frequentazioni attuali così precisa le conclusioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in data 23.06.2001 in Milano (MI) e trascritto nei Registri dello Stato
[...] Controparte_1
Civile di detto Comune al N. 0950 - Registro 01 - Parte 2 - Serie A, Anno 2001;
pagina 1 di 7 • ordinare al Comune di Milano (MI) e al Comune di Novate Milanese (MI), ove l'atto è stato parimenti trascritto al n. 31, Parte II, Serie B, anno 2001, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Revocare con decorrenza da ottobre 2025 in capo al ricorrente di versare il contributo mensile al mantenimento per la figlia maggiorenne ed autonoma Persona_1
• Confermare le condizioni di separazione con riferimento al figlio minore Per_2
1. Svolgimento del processo
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in MILANO il 23/06/2001, atto trascritto nei Registi degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO, Anno 2001 R. 01 N. 0950 P. 2 S. A Dall'unione sono nati i figli in data 26/01/2003 e in data Persona_1 Persona_3
01/08/2013. I coniugi sono comparsi all'udienza ex art 711 c.p.c. il 17.02.2020, e gli accordi sono stati omologati dal Tribunale di Milano con decreto di omologazione n. cronol. 7669/2020 del 26.05.2020. Con ricorso depositato il 11/02/2025, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, confermare le condizioni di separazione di cui al decreto di omologa del 26 maggio 2020 avuto riguardo al figlio minore e revocare il contributo al mantenimento Per_2 dovuto per la figlia maggiorenne divenuta economicamente autosufficiente Parte resistente non si è costituita in giudizio. Per_ All'udienza del 11 giugno 2025 innanzi al GOT, il ricorrente ha riferito che la figlia è economicamente autonoma: dopo aver conseguito, nel 2021, un attestato regionale presso l'istituto tecnico superiore Caterina Da Siena, la ragazza, attualmente di anni 22, ha iniziato a lavorare come insegnante di ballo, aprendo la P. IVA nel settembre 2023. All'udienza del 30 settembre 2025, il Giudice Delegato, accertata la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 137 c.p.c., con consegna a mani della resistente, ne ha dichiarato la contumacia.
Il ricorrente alla medesima udienza ha ribadito quando riferito al GOT in ordine all'indipendenza Per_ economica della figlia e ha chiesto confermarsi le condizioni di separazione per quel che riguarda il figlio minore Per_2
Il Giudice Delegato, preso atto della mancata articolazione di istanze istruttorie, e ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il procuratore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa che è stata pertanto trattenuta in decisione.
2. Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi si sono infatti separati consensualmente il 17 febbraio 2020, in data 26 maggio 2020 la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano e, in data 11 febbraio 2025 è stato depositato il ricorso per lo scioglimento del matrimonio. Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche pagina 2 di 7 per la pronuncia richiesta, essendo evidente l'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
3. Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
Per quel che riguarda l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine al figlio minorenne Per_2 il Tribunale prende atto della volontà del ricorrente di confermare le condizioni contenute nell'accordo separativo in coerenza con quanto fino ad oggi concretamente attuato dai genitori, provvede come da assetto concordato tra i coniugi, già omologato con decreto del Tribunale di Milano del 26 maggio 2020 trascritto in dispositivo.
4. Sul mantenimento della prole Per quanto attiene al contributo al mantenimento della prole, occorre distinguere a seconda che si abbia Per_ riguardo al mantenimento dovuto per o per Per_2
Quanto al primo, il Tribunale recepisce la volontà del ricorrente di confermare le condizioni contenute nell'accordo separativo – omologato con decreto del Tribunale di Milano del 26 maggio 2020 - provvedendo in conformità e confermando pertanto la debenza da parte del sig. , nell'interesse Pt_1 del figlio minore del contributo di 150,00 euro, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT Per_2 come fino ad oggi già maturata con prima rivalutazione giugno 2021 ( base di calcolo maggio 2021), oltre il 50% delle spese extra assegno, come da Linee Guida riportate in dispositivo, in continuità con quanto concordato e in proporzione alle capacità economiche paterne. Per_ Per quel che riguarda il contributo al mantenimento dovuto per la figlia la domanda di revoca formulata dal ricorrente merita accoglimento in quanto pienamente fondata. Per_
è divenuta maggiorenne e, pertanto, salvo provo contraria è da ritenersi economicamente autonoma. Il padre, pur in assenza di domande della moglie o della figlia di mantenimento per la ragazza, ha dimostrato documentalmente – attraverso la produzione delle dichiarazioni dei redditi del Per_ 2024 e del 2025 della figlia maggiorenne1 - l'autosufficienza economica di quest'ultima. infatti, dopo aver conseguito nel 2021 un attestato regionale presso l'Istituto Tecnico Superiore Caterina Da Siena, lavora come insegnante di ballo, ha aperto Partita Iva nel 2023, con un guadagno annuale lordo, al 2025, di euro 7.943,00 in coerenza con la sua formazione scolastica e professionale. Deve essere pertanto revocato, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025, come richiesto dal ricorrente, l'obbligo a suo carico di contribuire nel mantenimento della figlia perché maggiorenne CP_2 ed economicamente autonoma
5. Spese di lite Attesa la necessarietà del presente giudizio ai fini dello scioglimento del matrimonio e la contumacia di parte resistente che non ha articolato difese, si dichiarano le spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 5377 del 2025 , nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1 cfr. doc. 22 allegato alla memoria del 9 settembre 2025. pagina 3 di 7 1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
con rito concordatario in MILANO il 23/06/2001, atto trascritto nei Controparte_1
Registi degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO, Anno 2001 R. 01 N. 0950 P. 2 S. A
2) REVOCA, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025, l'obbligo a carico del padre di Per_ contribuire nel mantenimento della figlia maggiorenne ed autonoma;
3) CONFERMA l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori disponendo Per_2 che il minore continui ad abitare con la mamma;
4) CONFERMA che salvo ogni migliore e diverso accordo da assumersi nell'interesse del figlio minore, stia con il padre a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì fino Per_2 alla domenica dopo cena e due giorni infrasettimanali dall'uscita da scuola fino alle 21:30.
• In relazione alle festività natalizie le trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni: Per_2 dall'inizio delle vacanze scolastiche Natalizie sino al 30 dicembre il minore starà con un genitore;
dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. Se il minore trascorrerà il giorno di Natale con un genitore, trascorrerà il giorno di Pasqua con l'altro genitore. Il figlio trascorrerà tutte le altre festività ed i ponti con ciascun genitore ad anni alterni.
• Durante il periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con il figlio minore almeno 15 giorni consecutivi secondo un piano che verrà concordato dalle parti entro il 30 maggio di ogni anno. I coniugi hanno l'obbligo di comunicarsi il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altri località quando ha con sé il figlio;
5) CONFERMA a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio minore versando alla madre l'importo mensile complessivo di 150 € mediante bonifico bancario entro il 15 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6) CONFERMA carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno del figlio come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale pagina 4 di 7 di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) ;
8) DICHIARA le spese di lite irripetibili.
9) MANDA il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO , affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente pagina 5 di 7 Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Il presente provvedimento è stato redatto con il contributo del MOT, dott.ssa Francesca Ruggiero
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