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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/12/2025, n. 5579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5579 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 22171/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 ricorrente
CONTRO
, in persona del tempore difeso e rappresentato ex Controparte_1 CP_2 lege dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino,
resistente
Oggetto: permesso di soggiorno per motivi familiari
Conclusioni di parte ricorrente: “1) preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte,
l'efficacia del provvedimento cui in questa sede ci si oppone e del relativo ordine di allontanamento;
2) nel merito annullare il decreto di diniego del permesso di soggiorno emesso dal
Questore di Cat A12/Imm. NR. 260/2024 in data 21/08/2024 notificato al ricorrente in data
07/11/2024- ed il conseguente ordine di allontanamento rivolto all'istante; 3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari;
4) e per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di Novara il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore del signor 5) condannare i medesimi convenuti al Pt_1 pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”
Conclusioni di parte resistente: “In via cautelare: - respingersi l'istanza cautelare in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in assenza di dimostrazione del doppio requisito del periculum in mora e del fumus boni iuris;
Nel merito: - rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come richiamata nel merito a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto,
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. - con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”
Motivi in fatto e in diritto TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
1. Il ricorrente, già titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, presentava in data
06.04.2023 un'istanza volta ad ottenerne il rinnovo in quanto padre di due figli minori residenti in
Italia, e specificamente: nata a [...] il [...] di nazionalità italiana e di Persona_1 Per_2
nato a [...] il [...] di nazionalità rumena. Il Questore di Torino, con
[...] provvedimento emesso in data 01.08.2024 e notificato al ricorrente in data 07.11.2024, rigettava l'istanza di rinnovo, ritenendo il ricorrente socialmente pericoloso in quanto condannato in data
25.02.2023 alla pena di reclusione di anni uno dal Tribunale di Novara per resistenza a pubblico ufficiale (commesso il 04.02.2023 nella circostanza dell'arresto in flagranza di reato) e detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti (commesso dal novembre 2022 fino al 24.02.2023) di cui agli artt. 337 c.p.c. 1, D.P.R. 309/1990 nelle circostanze di cui all'art. 73, c. 4 e 5, D.P.R. 309/1990, nonché in quanto pendente a suo carico presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Novara procedimento per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex convivente cittadina rumena.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso lamentando l'accertamento Parte_2 effettuato dalla Questura, il quale, pur trovando momentaneo riscontro nella denuncia-querela sporta dalla convivente del signor non avrebbe tenuto conto che quest'ultima è rientrata nel Pt_1 domicilio famigliare appena dopo un mese e convive ininterrottamente con l' stesso e il Pt_1 minore, . Persona_2
Si è costituito il contestando gli assunti avversari. Controparte_1
All'udienza del 25/11/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
3. Il ricorso ad avviso del Tribunale è fondato.
Va, preliminarmente, osservato che la domanda del ricorrente deve essere qualificata come rivolta ad ottenere la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 30/2007, avendo il ricorrente, già durante la fase amministrativa, chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, allegando la presenza in Italia dei figli (di nazionalità italiana) e di (di nazionalità rumena). Persona_1 Persona_2
Va, altresì, premesso che “l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato dalla motivazione del provvedimento amministrativo” (Cassazione civile sez. I, 18/04/2019, n. 10925), con la conseguenza che, nel caso di specie, deve esclusivamente valutarsi se, in considerazione TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
della condotta penale del ricorrente risultante agli atti, sia applicabile al caso di specie la clausola di esclusione di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 30/2007.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, tale esame, quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, deve svolgersi tramite un bilanciamento tra il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce all'ordine pubblico, che “trova riscontro nel consolidato orientamento della Corte EDU in tema d'interpretazione dell'art. 8 cit., il quale, nell'affermare che la CEDU non garantisce allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese, ha ribadito che l'espulsione, pur costituendo un'interferenza nella vita privata o familiare, può ritenersi giustificata ai sensi del par. 2 dell'art. 8, purché avvenuta in conformità della legge e nel perseguimento del legittimo scopo di prevenire disordine e reati, individuando una serie di elementi la cui valutazione consente di stabilire, nel caso concreto, se la misura adottata possa considerarsi ragionevole e proporzionata: a) la natura e la gravità del reato commesso dal richiedente, b) la durata del soggiorno nel Paese da cui dev'essere espulso, c) il tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta tenuta dal richiedente, d) la nazionalità delle persone interessate, e) la situazione familiare del richiedente, ivi compresa la durata del matrimonio ed altri fattori sintomatici dell'effettività della vita di coppia, f) la conoscenza del reato da parte del coniuge al tempo dell'instaurazione del vincolo familiare, g) l'esistenza di figli e la loro età, h) le difficoltà che il coniuge potrebbe incontrare nel Paese verso il quale il richiedente dev'essere espulso, i) l'interesse ed il benessere dei figli, in particolare le difficoltà che ciascuno di essi potrebbe incontrare nel Paese verso il quale il richiedente dev'essere espulso, l) la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il Paese ospite e con quello di destinazione (cfr. ex plurimis,
Corte EDU, 23/10/2018, SE c. Danimarca;
1/12/2016, LE c. Danimarca;
CP_3
3/07/2012, NN c. Estonia;
7/04/2009, ER e altri c. Italia)” (Cassazione civile sez. I,
22/01/2019, n. 1665; v. anche Cassazione civile sez. VI, 29/09/2016, n. 19337).
La Corte di Cassazione ha altresì stabilito che “quanto al requisito di pericolosità sociale, è stato, altresì, affermato, sia pure ai diversi fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, che la pericolosità deve essere esaminata in base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità”
(Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, n. 7842).
Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie allo stato attuale, il ricorrente non sia un soggetto socialmente pericoloso e non sussiste una causa di diniego al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Va, infatti, osservato che, relativamente al procedimento penale pendente alla data della decisione impugnata e avente ad oggetto il reato di maltrattamenti in famiglia, lo stesso CP_1 convenuto ha prodotto la sentenza n. 60 emessa dal Tribunale di Novara in data 28.01.2025, con la quale è stata disposta l'assoluzione di perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530, Parte_3
c. 2, c.p.p.
Dalla documentazione depositata in atti emerge, pertanto, che il ricorrente è stato destinatario di una sentenza di condanna alla pena di reclusione di anni uno emessa in data 25.02.2023 dal
Tribunale di Novara per resistenza a pubblico ufficiale (commesso il 04.02.2023 nella circostanza dell'arresto in flagranza di reato) e detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti
(commesso dal novembre 2022 fino al 24.02.2023) di cui agli artt. 337 c.p. e art. 73, c. 5, D.P.R., per la quale è stata disposta la sospensione della pena ai sensi dell'art. 163 c.p.
Considerata l'assoluzione del ricorrente dal reato di maltrattamenti in famiglia e la disposta sospensione condizionale della pena da parte dello stesso Tribunale di Novara che ha accertato l'unico reato posto in essere da nel febbraio 2023, ritiene il Tribunale che non vi sono Parte_3 elementi da cui ritenere alla attualità sussistente la condizione di pericolosità sociale del ricorrente.
Merita, pertanto, accoglimento la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari svolta dal ricorrente.
4. In ordine alle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistono giustificati motivi per compensare le medesime, considerato l'oggetto del giudizio, l'attività svolta dalle parti e che i requisiti per l'accoglimento della domanda sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel proc. n. 22171/2024 R.G. così provvede: TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
- Accoglie il ricorso e dichiara che (c.f. ), nato a Parte_1 C.F._1
IA (Tunisia) il 01/06/1975 ha diritto ottenere la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione Europea;
- Dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 23/12/2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 22171/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 ricorrente
CONTRO
, in persona del tempore difeso e rappresentato ex Controparte_1 CP_2 lege dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino,
resistente
Oggetto: permesso di soggiorno per motivi familiari
Conclusioni di parte ricorrente: “1) preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte,
l'efficacia del provvedimento cui in questa sede ci si oppone e del relativo ordine di allontanamento;
2) nel merito annullare il decreto di diniego del permesso di soggiorno emesso dal
Questore di Cat A12/Imm. NR. 260/2024 in data 21/08/2024 notificato al ricorrente in data
07/11/2024- ed il conseguente ordine di allontanamento rivolto all'istante; 3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari;
4) e per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di Novara il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore del signor 5) condannare i medesimi convenuti al Pt_1 pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”
Conclusioni di parte resistente: “In via cautelare: - respingersi l'istanza cautelare in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in assenza di dimostrazione del doppio requisito del periculum in mora e del fumus boni iuris;
Nel merito: - rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come richiamata nel merito a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto,
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. - con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”
Motivi in fatto e in diritto TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
1. Il ricorrente, già titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, presentava in data
06.04.2023 un'istanza volta ad ottenerne il rinnovo in quanto padre di due figli minori residenti in
Italia, e specificamente: nata a [...] il [...] di nazionalità italiana e di Persona_1 Per_2
nato a [...] il [...] di nazionalità rumena. Il Questore di Torino, con
[...] provvedimento emesso in data 01.08.2024 e notificato al ricorrente in data 07.11.2024, rigettava l'istanza di rinnovo, ritenendo il ricorrente socialmente pericoloso in quanto condannato in data
25.02.2023 alla pena di reclusione di anni uno dal Tribunale di Novara per resistenza a pubblico ufficiale (commesso il 04.02.2023 nella circostanza dell'arresto in flagranza di reato) e detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti (commesso dal novembre 2022 fino al 24.02.2023) di cui agli artt. 337 c.p.c. 1, D.P.R. 309/1990 nelle circostanze di cui all'art. 73, c. 4 e 5, D.P.R. 309/1990, nonché in quanto pendente a suo carico presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Novara procedimento per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex convivente cittadina rumena.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso lamentando l'accertamento Parte_2 effettuato dalla Questura, il quale, pur trovando momentaneo riscontro nella denuncia-querela sporta dalla convivente del signor non avrebbe tenuto conto che quest'ultima è rientrata nel Pt_1 domicilio famigliare appena dopo un mese e convive ininterrottamente con l' stesso e il Pt_1 minore, . Persona_2
Si è costituito il contestando gli assunti avversari. Controparte_1
All'udienza del 25/11/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
3. Il ricorso ad avviso del Tribunale è fondato.
Va, preliminarmente, osservato che la domanda del ricorrente deve essere qualificata come rivolta ad ottenere la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 30/2007, avendo il ricorrente, già durante la fase amministrativa, chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, allegando la presenza in Italia dei figli (di nazionalità italiana) e di (di nazionalità rumena). Persona_1 Persona_2
Va, altresì, premesso che “l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato dalla motivazione del provvedimento amministrativo” (Cassazione civile sez. I, 18/04/2019, n. 10925), con la conseguenza che, nel caso di specie, deve esclusivamente valutarsi se, in considerazione TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
della condotta penale del ricorrente risultante agli atti, sia applicabile al caso di specie la clausola di esclusione di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 30/2007.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, tale esame, quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, deve svolgersi tramite un bilanciamento tra il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce all'ordine pubblico, che “trova riscontro nel consolidato orientamento della Corte EDU in tema d'interpretazione dell'art. 8 cit., il quale, nell'affermare che la CEDU non garantisce allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese, ha ribadito che l'espulsione, pur costituendo un'interferenza nella vita privata o familiare, può ritenersi giustificata ai sensi del par. 2 dell'art. 8, purché avvenuta in conformità della legge e nel perseguimento del legittimo scopo di prevenire disordine e reati, individuando una serie di elementi la cui valutazione consente di stabilire, nel caso concreto, se la misura adottata possa considerarsi ragionevole e proporzionata: a) la natura e la gravità del reato commesso dal richiedente, b) la durata del soggiorno nel Paese da cui dev'essere espulso, c) il tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta tenuta dal richiedente, d) la nazionalità delle persone interessate, e) la situazione familiare del richiedente, ivi compresa la durata del matrimonio ed altri fattori sintomatici dell'effettività della vita di coppia, f) la conoscenza del reato da parte del coniuge al tempo dell'instaurazione del vincolo familiare, g) l'esistenza di figli e la loro età, h) le difficoltà che il coniuge potrebbe incontrare nel Paese verso il quale il richiedente dev'essere espulso, i) l'interesse ed il benessere dei figli, in particolare le difficoltà che ciascuno di essi potrebbe incontrare nel Paese verso il quale il richiedente dev'essere espulso, l) la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il Paese ospite e con quello di destinazione (cfr. ex plurimis,
Corte EDU, 23/10/2018, SE c. Danimarca;
1/12/2016, LE c. Danimarca;
CP_3
3/07/2012, NN c. Estonia;
7/04/2009, ER e altri c. Italia)” (Cassazione civile sez. I,
22/01/2019, n. 1665; v. anche Cassazione civile sez. VI, 29/09/2016, n. 19337).
La Corte di Cassazione ha altresì stabilito che “quanto al requisito di pericolosità sociale, è stato, altresì, affermato, sia pure ai diversi fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, che la pericolosità deve essere esaminata in base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità”
(Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, n. 7842).
Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie allo stato attuale, il ricorrente non sia un soggetto socialmente pericoloso e non sussiste una causa di diniego al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Va, infatti, osservato che, relativamente al procedimento penale pendente alla data della decisione impugnata e avente ad oggetto il reato di maltrattamenti in famiglia, lo stesso CP_1 convenuto ha prodotto la sentenza n. 60 emessa dal Tribunale di Novara in data 28.01.2025, con la quale è stata disposta l'assoluzione di perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530, Parte_3
c. 2, c.p.p.
Dalla documentazione depositata in atti emerge, pertanto, che il ricorrente è stato destinatario di una sentenza di condanna alla pena di reclusione di anni uno emessa in data 25.02.2023 dal
Tribunale di Novara per resistenza a pubblico ufficiale (commesso il 04.02.2023 nella circostanza dell'arresto in flagranza di reato) e detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti
(commesso dal novembre 2022 fino al 24.02.2023) di cui agli artt. 337 c.p. e art. 73, c. 5, D.P.R., per la quale è stata disposta la sospensione della pena ai sensi dell'art. 163 c.p.
Considerata l'assoluzione del ricorrente dal reato di maltrattamenti in famiglia e la disposta sospensione condizionale della pena da parte dello stesso Tribunale di Novara che ha accertato l'unico reato posto in essere da nel febbraio 2023, ritiene il Tribunale che non vi sono Parte_3 elementi da cui ritenere alla attualità sussistente la condizione di pericolosità sociale del ricorrente.
Merita, pertanto, accoglimento la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari svolta dal ricorrente.
4. In ordine alle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistono giustificati motivi per compensare le medesime, considerato l'oggetto del giudizio, l'attività svolta dalle parti e che i requisiti per l'accoglimento della domanda sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel proc. n. 22171/2024 R.G. così provvede: TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
- Accoglie il ricorso e dichiara che (c.f. ), nato a Parte_1 C.F._1
IA (Tunisia) il 01/06/1975 ha diritto ottenere la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione Europea;
- Dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 23/12/2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli