Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2003, n. 7885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7885 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' ALIANAREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Composta da li Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolo 07 88 5/03 R.G.N. 28135/01 Dott. Vincenzo Consigliere Cron.17337 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO 2065 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. Ud. 05/03/03 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 2, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NG AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUNIO BAZZONI 1, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO STAZZONE, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente 2003 avverso la sentenza n. 3930/00 della Corte d'Appello di 588 ROMA, Sezione IV Civile, emessa il 19/04/00 e 1 depositata il 06/12/00 (R.G. 3855/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/03/03 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Vincenzo STAZZONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Domenico IANNELLI, che ha chiesto si dichiari la manifesta fondatezza del ricorso. La Corte Premesso che AN IN, proprietaria di un fondo coltivato, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma NC HE per essere risarcita كل dei danni che l'impresa del convenuto le aveva arreca- to, perché, nell'aprile 1980, nell'effettuare i lavori di costruzione di una nuova strada comunale, aveva rot- to la tubatura che adduceva acqua dal Fosso Stramacci al suo fondo e, inoltre, avendo allontanato l'alveo del fiume dalla cabina di pompaggio, aveva reso precario il rifornimento idrico del fondo stesso;
Premesso che il Tribunale adito ha accolto parzial- mente la domanda della IN, liquidandole il danno subito per la rottura della conduttura e per il mancato conseguimento di due raccolti di erba medica dell'anno 1980, e che la Corte di appello di Roma ha, nel dispo- sitivo, rigettato sia l'appello principale del HE one l'appello incidentale della IN;
Premesso che NC HE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, & cui AN Cingo- lani ha resistito con controricorso e con memoria;
Considerato che
due motivi del ricorso censurano la conferma del danno derivante dal mancato consegui- mento dei due raccolti di erba medica nell'anno 1980, deducendo, con il primo motivo, l'insanabile contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza im- pugnata, che ha escluso il lucro cessante, riconoscendo sussistente, a favore della IN, il solo danno emergente e, con il secondo motivo, vizi di motivazione;
Ritenuto che
il ricorso del HE è manifesta- mente fondato sotto l'aspetto dell'assenza di motiva- zione del capo della sentenza impugnata che, rigettando l'appello principale del HE, ha confermato la spettanza, a favore della IN, del danno per il mancato conseguimento di due dei quattro raccolti di erba medica dell'anno 1980, danno liquidato dalla sen- tenza di primo grado e specificamente censurato nel terzo e nel quarto motivo dell'appello del HE: ed invero, la Corte di appello, nella motivazione della sentenza impugnata, ha ritenuto di escludere il lucro 3 cessante, identificato, nella narrativa della stessa sentenza, con "la riduzione dei raccolti (diminuita ac- qua per la rottura del tubo) per il solo anno 1980", ed ha riconosciuto sussistente il solo danno emergente (spese per la riparazione della conduttura d'acqua); Considerato che, pertanto, vi è un contrasto insa- nabile tra il dispositivo della sentenza impugnata, che ha rigettato in toto l'appello del HE, e la moti- vazione della stessa sentenza, che ha escluso il lucro cessante liquidato dal Tribunale alla IN con statuizione censurata dall'appellante HE, onde il rigetto di tali censure (formulate con l'appello prin- 广 cipale) rimane privo di qualsiasi considerazione giu- stificativa;
Ritenuto che
la rilevata assenza di motivazione della sentenza impugnata non viene meno anche se si ac- coglie l'interpretazione che della stessa sentenza si è proposta nel controricorso e nella memoria della resi- stente, in cui si valorizza l'affermazione della Corte di appello sulla "possibilità per la IN di irri- gare i campi dal 1981/1982" (e quindi non anche nel 1980, itenut come ritenuto dal Tribunale), perché rimane CO- munque sfornito di motivazione il rigetto delle censure dell'appellante HE in ordine alla sussistenza ed alla liquidazione del danno da mancato guadagno per la 4 riduzione dei raccolti di erba medica nel 1980, onde la conferma di tale parte della sentenza di primo grado resta viziata ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa moti- vazione;
Considerato che
, pertanto, la sentenza impugnata va cassata nella parte censurata dal ricorso per cassazio- ne del HE, con conseguente rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che giu- dicherà nuovamente sui motivi dell'appello del HE concernenti il danno per il lucro cessante liquidato dal Tribunale alla IN;
Ritenuto che
va rimessa al giudice di rinvio anche la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im- pugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 5 marzo 2003 Il Relatore-Estensore Il presidentesidente Етик про IL CANCELLIERE C1 Innocenzo IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 MAG, 2003 Oggi .. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo ISஅ 5