Art. 1.
E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A).
E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.
E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A).
E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.