Articolo 1 della Legge 21 agosto 1963, n. 1197
Articolo 2
Versione
29 settembre 1963
Art. 1.
E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A).
E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.
Entrata in vigore il 29 settembre 1963