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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 189/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 904/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi - Pal. Arechi 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250011384768 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia Entrate - Riscossione in data 28..7.2025 faceva notificare a Ricorrente_1, residente in [...], la cartella di pagamento nr. 01720250011384768 per €.1.875,00 IRPEF anno
2021 oltre sanzioni ed interessi.
Avverso la cartella di pagamento in parola il contribuente ricorreva opponendo in via preliminare la omessa notificazione della propedeutica comunicazione.
Il ricorrente, inoltre, opponeva di avere presentato per l'anno 2021 la dichiarazione integrativa e di avere sanato l'errore con pagamento di quanto dovuto e concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese e competenze di lite.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Benevento che dichiarava di avere provveduto allo sgravio della cartella e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese in considerazione del fatto che la cartella era stata emessa in conseguenza di errore del ricorrente, come dallo stesso riconosciuto.
La causa veniva trattata all'udienza del 25.2.2026 e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va senz'altro dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Agli atti vi è lo sgravio della cartella depositato dalla resistente Agenzia delle Entrate.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti trattandosi di cartella emessa a seguito di errore del contribuente che successivamente ha provveduto alla dichiarazione integrativa.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere e la estinzione del giudizio;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento il 25.2.2026
Dott. Francesco Capobianco
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 904/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi - Pal. Arechi 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250011384768 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia Entrate - Riscossione in data 28..7.2025 faceva notificare a Ricorrente_1, residente in [...], la cartella di pagamento nr. 01720250011384768 per €.1.875,00 IRPEF anno
2021 oltre sanzioni ed interessi.
Avverso la cartella di pagamento in parola il contribuente ricorreva opponendo in via preliminare la omessa notificazione della propedeutica comunicazione.
Il ricorrente, inoltre, opponeva di avere presentato per l'anno 2021 la dichiarazione integrativa e di avere sanato l'errore con pagamento di quanto dovuto e concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese e competenze di lite.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Benevento che dichiarava di avere provveduto allo sgravio della cartella e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese in considerazione del fatto che la cartella era stata emessa in conseguenza di errore del ricorrente, come dallo stesso riconosciuto.
La causa veniva trattata all'udienza del 25.2.2026 e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va senz'altro dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Agli atti vi è lo sgravio della cartella depositato dalla resistente Agenzia delle Entrate.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti trattandosi di cartella emessa a seguito di errore del contribuente che successivamente ha provveduto alla dichiarazione integrativa.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere e la estinzione del giudizio;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento il 25.2.2026
Dott. Francesco Capobianco