CA
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/01/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4975/2019 posta in deliberazione il giorno 20/11/2024
TRA
( Parte_1 P.IVA_1
Avv. CAPPELLI SILVIA;
E
IN P E NQ( ) Parte_2 C.F._1
Avv. CAPPELLI SILVIA;
E
( ) CP_1 C.F._2
Avv. CAPPELLI SILVIA;
E
) Controparte_2 P.IVA_2
Avv. CAPPUCCIO ETTORE
E
1
Appello avverso la sentenza n. 1173/2019 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. in qualità di debitore principale , nonché e Parte_1 Parte_2
quali fideiussori hanno proposto appello avverso la sentenza in oggetto con CP_1
la quale erano state respinte le seguenti domande, come modificate nella memoria ex art 183
VI co.n.
1.c.p.c.
■ ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità ed inefficacia delle condizioni generali di contratto dei contratti conto corrente per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2,
■ ACCERTARE E DICHIARARE: nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa al contratto di cui in narrativa e per l'effetto l'inefficacia della capitalizzazione trimestrale post luglio 2000 degli interessi sugli interessi unilateralmente applicata dalla banca per violazione dell'art. 25 del d.lgs. n. 342/1999,
■ ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità della clausola di modifica unilaterale dei tassi d'interesse nonché delle altre condizioni contrattuali in quanto non approvate specificatamente dal cliente, secondo quanto disposto dall'art. 1341 c.c.;
■ ACCERTARE E DICHIARARE: l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi di interesse usurari superando i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 incorrendo nell'usura oggettiva e soggettiva come indicato nelle perizie;
■ ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità ed inefficacia dell'addebito in c/c, da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto per violazione degli artt. 1284 c. 3, 1325 e
1418 c. 2, e 1346 c.c.;
■ ACCERTARE E DICHIARARE: l'illegittimità del calcolo dei c.d. giorni di valuta concretizzandosi in una modifica unilaterale ed arbitraria del saggio d'interesse per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto
■ DICHIARARE: risolto il contratto intercorso tra le parti,
■ ORDINARE: alla parte qui convenuta, di procedere alla rettifica della segnalazione alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia stessa con l'indicazione “sofferenza contestata” secondo quanto disposto dal 13° aggiornamento della Circolare n.139/1991 della Banca d'Italia,
2 ■ ORDINARE: all'istituto di credito di rideterminare il “dare e avere” tra le parti mediante il ricalcolo contabile dell'intero rapporto applicando il saggio legale, senza capitalizzazione degli interessi sugli interessi, del tasso ultra legale ed usurario, della commissione di massimo scoperto e della valuta,
■ CONDANNARE: la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora come quantificate in narrativa oltre spese di CTP salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa,
■ CONDANNARE: l'Istituto di credito convenuto, al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che ci si riserva di quantificare,
■ DICHIARARE: la liberazione dei fideiussori per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c.;
■ CONDANNARE: la banca convenuta ex art. 96 c.p.c. qualora risultando soccombente nel presente giudizio appaia evidente che, non accettando di risolvere la controversia in mediazione, abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.”
2.Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. Controparte_2
Emesso ordine di esibizione ex art 210 c.p.c nei confronti della Banca, che non vi ha ottemperato,, precisate le conclusioni all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. , la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c..
3. La vicenda processuale è stata così ricostruita nella sentenza impugnata.
“La società unitamente ai garanti e Parte_1 CP_1 [...]
agivano in giudizio nei confronti della società affinché il tribunale Parte_2 CP_2
accertasse la natura usuraria dei tassi applicati sui conti correnti n. 3444 e n. 4359 accesi presso la filia-le di Roma, via Saturnia 21.
In particolare parte attrice rappresentava di aver intrattenuto con la banca i predetti conti correnti (di cui il primo era ancora in essere, ed il secondo era stato chiuso), e di aver commissionato una perizia tecni-ca econometrica, che produceva in atti, la quale aveva accertato sul conto corrente 3444 usura di carattere oggettivo, mentre aveva accer-tato usura di carattere soggettivo su entrambi i conti correnti. Precisa-va che la valutazione di usurarietà del tasso del conto corrente avveni-va anche in ragione della mancata inclusione della commissione di massimo scoperto (CMS) nel calcolo del tasso medio ai fini della valu-tazione di cui alla legge 1996 n. 108.
Riferiva poi testualmente che la banca gestiva “a proprio esclusivo vantaggio il giorno di valuta con la conseguenza di allungare fittizia-mente i giorni solari del prestito al correntista”.
3 Contestava quindi il recesso dal rapporto di conto corrente effettuato per la banca e rappresentava di aver richiesto ai sensi dell'articolo 119 TUB all'istituto di credito copia dei contratti e degli estratti conto e che “ a tutt'oggi non risulta alcuna risposta (pag. 2)”.
Si costituiva in giudizio la banca confermando la sussistenza dei rap-porti bancari in essere e la posizione dei fideiussori, lamentando la natura generica e pretestuosa dell'azione proposta oltre che l'inammissibilità della domanda di ripetizione proposta fideiussori, richiamato il principio pacifico ripetutamente affermato dalla giurisprudenza per cui “la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte nell'ambito dei rapporti bancari è di esclusiva pertinenza del soggetto che le ha erogate”.
Contestava l'esistenza dell'usura soggettiva e dell'usura oggettiva. Contestava l'anatocismo e si opponeva quindi ad ogni esame contabile da parte di un consulente tecnico d'ufficio ritenendo che l'eventuale CTU avesse natura meramente esplorativa. “
Il Tribunale ha respinto le domande sul presupposto del difetto di legittimazione attiva del fideiussore in ordine all'azione di ripetizione e sul difetto di prova dell'assunto degli attori per l'incompletezza della documentazione a sostegno della propria pretesa, negando l'emissione dell'ordine di esibizione per la tardività della richiesta ex art 119 T.U.B.
4. L'appello è infondato.
Questa Corte sulla base del principio, in ordine al rapporto cronologico tra istanza ex art 119
TUB ed ordine di esibizione ex art 210 c.p.c espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza
22290/2023 ha emesso il suddetto ordine, cui la Banca non ha ottemperato.
Il punto centrale della controversia è però costituito dalla valutazione della inottemperanza della
Banca all'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c.
Osserva la Corte che sicuramente il correntista aveva diritto ad ottenere la documentazione del decennio antecedente la richiesta ex art. 119 TUB formulata il 19.6.2014, che ha determinato l'emissione dell' ordine di esibizione. Nel caso in esame, però, i conti corrente 3444 e 4359 risalgono ad epoca ultradecennale rispetto al giugno 2014.
La Corte di Cassazione con sentenza 7972/2016 ha affermato: “ Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena
4 del credito vantato anche per il periodo ulteriore.” Tale principio è stato ribadito con l'ordinanza 13528/2017.
L'obbligo di conservazione ultradecennale si trasforma dunque, com'è ovvio, in un onere probatorio, laddove la Banca agisca in giudizio per fare valere un credito fondato un rapporto costituito in epoca ultradecennale.
Ma tale onere non sussiste quando, come nel caso in esame, la Banca sia convenuta in un giudizio di ripetizione.
Tale premessa è indispensabile per valutare le conseguenze dell'inottemperanza dell'ordine di esibizione.
Laddove, come avvenuto in altre fattispecie, l'inottemperanza riguardi documenti infradecennale, le conseguenze si riverberano in senso negativo sulla Banca che con il suo comportamento preclude indebitamente alla controparte di fornire la prova della fondatezza della domanda di ripetizione.
Allorchè, come nel caso di specie, il rapporto sia risalente ad epoca ultradecennale, in linea generale l'inottemperanza assume un carattere neutro.
Poiché d'altronde anche il correntista dovrebbe avere ricevuto copia del contratto all'atto della sottoscrizione, come pure gli estratti conto, la mancata produzione dello stesso da parte dello stesso e l'impossibilità di acquisirlo aliunde integrano il mancato assolvimento dell'onere della prova sul soggetto che ne è onerata.
Con l'ordinanza 35039/2022 la Corte di Cassazione ha affermato: “ In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti.
In parte motiva la Corte di Cassazione ha precisato “ 3.8.1. In altre parole, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità di cui si è dato conto, né può esserci spazio per una loro
5 interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti.”, vale a dire sul soggetto interessato a fare valere i propri diritti.
Va infatti evidenziato che il riparto dell'onere della prova di cui all'art 2697 c.c., con le molteplici deroghe normative in ipotesi tassative di inversione dell'onere della prova, costituisce una precisa scelta del Legislatore che pone a svantaggio di chi intende far valere un diritto le conseguenze della insufficienza della prova anche per fatto a lui non , quindi sull'attore nell'azione di ripetizione di indebito.
Nel caso di specie , le carenze relative alla documentazione concernente la instaurazione dei due rapporti aperti entrambi in epoca ultradecennale rispetto alla richiesta ex art 119 T.U.B (
2001 e 2003), non consente in realtà di accertare eventuali nullità di singole clausole o comunque la natura indebita di singole operazioni.
Con l'ordinanza 33009 /2019 la Corte di Cassazione aveva altresì affermato con specifico riferimento alla produzione dei contratti “ Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.”
5. Le doglianze concernenti la fideiussione sono ab origine infondate.
E' vero che il fideiussore non è legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione , ma è altrettanto vero che in astratto legittimato all'accertamento della fideiussione.
Appare opportuno esaminare in primo luogo il motivo di appello concernente la dedotta nullità dei contratti di fideiussione a valle di intese “a monte” dichiarate parzialmente nulle in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE.
6 La doglianza è manifestamente infondata
Con la sentenza 41994/2021 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato:
“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n.
287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
Con l'ordinanza 6685/2024 la Corte di cassazione ha ribadito:
“ La nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era dedotta la violazione dell'art. 1421 c.c. per l'omesso rilievo d'ufficio della nullità integrale del contratto derivante dalla pattuizione di clausole di deroga all'art. 1957 c.c. e di "reviviscenza" e di "sopravvivenza", riproduttive di quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003).”
Parte appellante nell'eccepire la nullità di tali quali sarebbero stati gli effetti della espunzione di tali sole clausole rispetto alla obbligazione di garanzia assunta, vale a dire se avrebbero escluso il debito ovvero se lo avrebbero ridotto e in che misura. Tale onere, se non di prova, quanto meno di allegazione in ordine alle conseguenze derivanti da una nullità di singole clausole, non può che gravare sulla parte processuale che intende far valere la nullità, al fine di accertare l'inesistenza o la misura del proprio debito.
Nel caso in esame tale onere non è stato minimamente assolto.
Per il resto il rigetto della domanda della correntista riverbera i propri effetti anche nei confronti dei fideiussori.
5. Singolare è infine il motivo di appello in ordine alla regolazione delle spese di lite in quanto l'applicazione del principio di soccombenza previsto dall'art 91 c.p.c., non richiede una specifica motivazione.
7 6. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano avendo riguardo al valore effettivo della controversia ( non inferiore a € 210.000,00, come da capo D delle conclusioni dell'atto di appello).
PQM
Rigetta l'appello e condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese del grado in favore di che liquida in € 18.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. Controparte_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 e che il c.u. è stato dichiarato e versato in misura insufficiente.
Roma, 14.1.2025
IL PRESIDENTE EST.
8