TRIB
Ordinanza 15 marzo 2025
Ordinanza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, ordinanza 15/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA Sezione Civile
*******
Il Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 13.02.2025 nella causa iscritta al n. 2845/2024 R.G.
promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. MANTERO TERESA;
Parte_1
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
, rappresentato e difeso dall'Avv. RUGGIERO FIDALMA;
Controparte_1
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 649 c.p.c.
- letta l'istanza proposta dalla parte attrice opponente intesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;
- esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti;
- preso atto delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti in udienza;
- rilevato, quanto alla richiesta di “sospensione” dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, che l'art. 649 c.p.c. stabilisce che “il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642 c.p.c.”;
- ritenuto che i “gravi motivi” possano attenere non soltanto al periculum, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione ma anche, a prescindere dalla sussistenza di tale presupposto, alla probabile fondatezza dell'opposizione e finanche alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso;
- ritenuto che, nel caso di specie, sotto i predetti profili non sussistano i “gravi motivi” richiesti dall'art. 649 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto che:
§ sia pure ad una valutazione sommaria, quale si richiede in questa sede, le eccezioni proposte dalla parte attrice opponente risultano infondate (tenuto anche conto dei documenti prodotti dalla parte
Pagina 1 convenuta opposta e delle condivisibili osservazioni avanzate nella comparsa di costituzione e risposta sulla qualifica della ingiungente quale garante fideiussore);
§ risultano legittime tanto la concessione del decreto ingiuntivo opposto quanto la provvisoria esecutività dello stesso, stanti le condizioni economiche del debitore ingiunto;
§ non si ravvisano elementi da cui desumere che la parte convenuta opposta non sia in grado garantire il risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione;
- rilevato che alla predetta udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c., su richiesta delle parti, sono già stati concessi i termini perentori previsti dal 6° comma del citato articolo, e fissata l'udienza successiva;
P.Q.M.
R I G E T T A l'istanza della parte attrice opponente intesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.
M A N D A alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.
Alessandria, lì 15/03/2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
Pagina 2
*******
Il Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 13.02.2025 nella causa iscritta al n. 2845/2024 R.G.
promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. MANTERO TERESA;
Parte_1
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
, rappresentato e difeso dall'Avv. RUGGIERO FIDALMA;
Controparte_1
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 649 c.p.c.
- letta l'istanza proposta dalla parte attrice opponente intesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;
- esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti;
- preso atto delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti in udienza;
- rilevato, quanto alla richiesta di “sospensione” dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, che l'art. 649 c.p.c. stabilisce che “il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642 c.p.c.”;
- ritenuto che i “gravi motivi” possano attenere non soltanto al periculum, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione ma anche, a prescindere dalla sussistenza di tale presupposto, alla probabile fondatezza dell'opposizione e finanche alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso;
- ritenuto che, nel caso di specie, sotto i predetti profili non sussistano i “gravi motivi” richiesti dall'art. 649 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto che:
§ sia pure ad una valutazione sommaria, quale si richiede in questa sede, le eccezioni proposte dalla parte attrice opponente risultano infondate (tenuto anche conto dei documenti prodotti dalla parte
Pagina 1 convenuta opposta e delle condivisibili osservazioni avanzate nella comparsa di costituzione e risposta sulla qualifica della ingiungente quale garante fideiussore);
§ risultano legittime tanto la concessione del decreto ingiuntivo opposto quanto la provvisoria esecutività dello stesso, stanti le condizioni economiche del debitore ingiunto;
§ non si ravvisano elementi da cui desumere che la parte convenuta opposta non sia in grado garantire il risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione;
- rilevato che alla predetta udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c., su richiesta delle parti, sono già stati concessi i termini perentori previsti dal 6° comma del citato articolo, e fissata l'udienza successiva;
P.Q.M.
R I G E T T A l'istanza della parte attrice opponente intesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.
M A N D A alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.
Alessandria, lì 15/03/2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
Pagina 2