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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/04/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3540/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3540/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RANIERI Parte_1 C.F._1
FIASTRA, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IRENE Controparte_1 C.F._2
D'ALBERTO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 28.11.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1
separato chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile Controparte_1
contratto dalle parti a ES il 20.4.2008 con conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione personale, nello specifico:
“a) sui figli minori e , in applicazione del provvedimento Persona_1 Persona_2 emesso in data 05/10/2023 dal Tribunale per i Minorenni dell'Aquila di decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con affido dei minori al servizio sociale e collocamento presso la struttura residenziale “La Volpe”, le parti si rimettono a quanto sarà stabilito in merito dal Tribunale per i Minorenni dell'Aquila, fatta salva ogni diversa valutazione da parte dell'Autorità competente;
b) sulle condizioni economiche tra i coniugi, ciascuno di essi, provvederà al proprio autonomo sostentamento, senza versamento di alcun assegno di mantenimento.”.
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
5.3.2025 nella quale ha aderito alle domande formulate dalla ricorrente, chiedendo che le spese di lite fossero poste a carico della ricorrente.
All'udienza del 18.3.2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento e la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte resistente ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stato omologato l'accordo di tra i coniugi con provvedimento del Tribunale di ES del 13.04.23, pubblicato in data 27.04.2023, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle ulteriori domande, devono essere confermate le condizioni stabilite in sede di separazione ed omologate con il sopracitato decreto.
pagina 2 di 3 Nello specifico, con riferimento all'affido dei due figli minori della coppia, e Persona_1 Per_2
, alla luce del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila di sospensione
[...]
della potestà genitoriale di entrambi i genitori con affido dei minori e collocamento presso la struttura residenziale “La Volpe”, le parti si rimettono a quanto sarà stabilito in merito dal Tribunale per i
Minorenni di L'Aquila ove ad oggi risulta pendente il proc. R.G. n. 1101/24.
Sulle condizioni economiche tra i coniugi, ciascuno di essi, provvederà al proprio autonomo sostentamento, senza versamento di alcun assegno di mantenimento.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti, atteso l'esito della controversia conforme alle conclusioni concordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 20.4.2008 in ES (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ES al n. 26, parte I, anno 2008), con conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione e riportate nella parte motiva;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ES di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
ES 11 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3540/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RANIERI Parte_1 C.F._1
FIASTRA, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IRENE Controparte_1 C.F._2
D'ALBERTO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 28.11.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1
separato chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile Controparte_1
contratto dalle parti a ES il 20.4.2008 con conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione personale, nello specifico:
“a) sui figli minori e , in applicazione del provvedimento Persona_1 Persona_2 emesso in data 05/10/2023 dal Tribunale per i Minorenni dell'Aquila di decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con affido dei minori al servizio sociale e collocamento presso la struttura residenziale “La Volpe”, le parti si rimettono a quanto sarà stabilito in merito dal Tribunale per i Minorenni dell'Aquila, fatta salva ogni diversa valutazione da parte dell'Autorità competente;
b) sulle condizioni economiche tra i coniugi, ciascuno di essi, provvederà al proprio autonomo sostentamento, senza versamento di alcun assegno di mantenimento.”.
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
5.3.2025 nella quale ha aderito alle domande formulate dalla ricorrente, chiedendo che le spese di lite fossero poste a carico della ricorrente.
All'udienza del 18.3.2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento e la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte resistente ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stato omologato l'accordo di tra i coniugi con provvedimento del Tribunale di ES del 13.04.23, pubblicato in data 27.04.2023, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle ulteriori domande, devono essere confermate le condizioni stabilite in sede di separazione ed omologate con il sopracitato decreto.
pagina 2 di 3 Nello specifico, con riferimento all'affido dei due figli minori della coppia, e Persona_1 Per_2
, alla luce del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila di sospensione
[...]
della potestà genitoriale di entrambi i genitori con affido dei minori e collocamento presso la struttura residenziale “La Volpe”, le parti si rimettono a quanto sarà stabilito in merito dal Tribunale per i
Minorenni di L'Aquila ove ad oggi risulta pendente il proc. R.G. n. 1101/24.
Sulle condizioni economiche tra i coniugi, ciascuno di essi, provvederà al proprio autonomo sostentamento, senza versamento di alcun assegno di mantenimento.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti, atteso l'esito della controversia conforme alle conclusioni concordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 20.4.2008 in ES (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ES al n. 26, parte I, anno 2008), con conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione e riportate nella parte motiva;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ES di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
ES 11 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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