Art. 4.
Dopo l' articolo 623 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 623-bis. - (Comunicazioni e conversazioni non telegrafiche o telefoniche). - Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche o telefoniche, si applicano a qualunque altra trasmissione di suoni, immagini od altri dati effettuata con collegamento su filo o ad onde guidate".
Dopo l' articolo 623 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 623-bis. - (Comunicazioni e conversazioni non telegrafiche o telefoniche). - Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche o telefoniche, si applicano a qualunque altra trasmissione di suoni, immagini od altri dati effettuata con collegamento su filo o ad onde guidate".