Art. 2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonche' i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 febbraio 1984, n. 12, 27 aprile 1984, n. 94, 29 giugno 1984, n. 273 e 29 agosto 1984, n. 519 .
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonche' i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 febbraio 1984, n. 12, 27 aprile 1984, n. 94, 29 giugno 1984, n. 273 e 29 agosto 1984, n. 519 .