Articolo 2 della Legge 19 dicembre 1984, n. 863
Articolo 1
Versione
23 dicembre 1984
Art. 2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonche' i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 febbraio 1984, n. 12, 27 aprile 1984, n. 94, 29 giugno 1984, n. 273 e 29 agosto 1984, n. 519 .

Entrata in vigore il 23 dicembre 1984
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