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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/11/2025, n. 3166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3166 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 640/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere rel.
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile d'appello iscritta al n. 640 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
(C.F. , con il patrocinio degli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Alessandro Tommaseo Ponzetta e Francesca Commissati, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, come da mandato difensivo in atti
appellante
E
(C.F. ), con il Controparte_1 CodiceFiscale_2 patrocinio dell'avv. Giovanni Adami, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti
appellata
con l'intervento e lege del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3504/2024 del Tribunale di Venezia, RG n. 6395/2020, pubblicata in data 7.10.2024
Posta in decisione il 3 novembre 2025 sulle
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti, a modifica di quelle prese nei rispettivi atti introduttivi di grado, come da nota congiunta depositata il 31.10.2025
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia, richiamata la propria la sentenza parziale del 16.9.2021 sullo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 30.10.2004, stabiliva, l'affidamento condiviso del minore (22.11.2007) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_1 residenza del padre e diritto di visita della madre, il mantenimento diretto dei figli e ) da parte dei genitori nei rispettivi tempi di Per_1 Persona_2 permanenza, con spese straordinarie interamente a carico del padre, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale già disposta a favore della sig. ed il diritto di quest'ultima ad un assegno divorzile di € 800,00 CP_1 mensili oltre ISTAT, posto a dell'ex marito, con compensazione delle spese di lite tra le parti. Il Tribunale motivava la sentenza dando atto che per
medio tempore divenuto maggiorenne, non vi era luogo a provvedere Per_2 sulle modalità di affidamento e collocamento, mentre, per data la Per_1 mancanza di elementi nuovi sopravvenuti rispetto all'ordinanza presidenziale del 15.03.2021 e preso dato atto della stabile collaborazione tra i genitori e della ripresa dei rapporti madre – figli, andava confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, e il diritto di visita della madre, come anche richiesto dal ragazzo in sede di ascolto;
conseguentemente, tenuto conto della residenza del minore presso il padre, era disposta la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla
Sul mantenimento dei figli, essendo anche il primogenito CP_1 non economicamente autosufficiente, il Tribunale – preso atto delle Per_2
pag. 2/8 risorse economiche delle parti e dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuna di loro, nonché del pregresso tenore di vita del nucleo, disponeva il mantenimento ordinario diretto, con tutte le spese straordinarie a carico del padre. Infine, relativamente al diritto della moglie al riconoscimento di un assegno divorzile per sé a carico del marito, considerata la funzione assistenziale e perequativo-compensativa dell'emolumento determinata dalla giurisprudenza e tenuto conto, nel caso di specie, dell'evidente disparità economico-patrimoniale esistente tra le parti, dell'accordo dei coniugi relativo al sacrificio professionale della resistente in virtù della vita familiare e della capacità lavorativa della moglie, il Tribunale stabiliva l'obbligo del sig. Pt_1 al versamento di un assegno divorzile, a favore della sig. nella CP_3 misura di € 800,00 al mese. Le spese di lite erano interamente compensate.
*
Avverso tale sentenza, proponeva impugnazione con atto di Parte_1 citazione tempestivamente notificato, formulando i seguenti motivi.
1. Con il primo motivo, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure disposto la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre a partire dalla data della sentenza e non da quella della domanda, ovvero settembre 2020, anche in considerazione del fatto che i ragazzi risultavano essersi trasferiti dal padre da febbraio 2019.
2. Con il secondo motivo, l'appellante rilevava l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure omesso di pronunciarsi sulla domanda di revoca dell'obbligo del padre di sostenere il pagamento delle spese relative alla casa familiare concordato dalle parti in sede di separazione, nonostante l'espressa richiesta da parte del Pt_1
3. Con il terzo motivo, quest'ultimo deduceva l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure disposto la decorrenza dell'obbligo di mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori dalla data della pronuncia e non da quella della domanda, anche in considerazione del comprovato rapporto conflittuale della madre con i figli dal 2020.
4. Con il quarto motivo, l'appellante si doleva dell'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime riconosciuto il diritto dell'appellata alla percezione di un assegno divorzile da parte dell'ex marito, nonostante pag. 3/8 l'instaurazione di una stabile relazione amorosa della stessa con il sig. CP_4
[...]
5. Con il quinto motivo, il sig. rilevava l'erroneità della sentenza Pt_1 impugnata, per aver il Giudice di prime cure riconosciuto il diritto dell'appellata al conseguimento dell'assegno divorzile, nonostante l'assenza dei presupposti assistenziale e compensativo, dal momento che la non CP_1 risultava priva di adeguati redditi propri e non forniva alcuna prova del proprio sacrificio professionale.
6. Con il sesto motivo, solo in via subordinata al quinto, l'appellante sosteneva l'erroneità della sentenza, per aver il Giudice di prime cure disposto la decorrenza dell'assegno divorzile a partire dalla data della pronuncia e non da quella del passaggio in giudicato della stessa.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appellante rassegnava le conclusioni di cui al proprio atto introduttivo.
Con comparsa del 20.5.2025, si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata in fatto e diritto e la conferma della sentenza impugnata.
Istruita documentalmente la causa e autorizzata la produzione documentale ulteriore chiesta dall'appellante, con istanza congiunta del 31.10.2025, le parti davano atto di avere raggiunto un accordo ad integrale definizione della procedura e formulavano le seguenti conclusioni congiunte: “Voglia codesta Corte d'appello, a parziale modifica della sentenza n. 3504.2024 resa dal Tribunale di Venezia:
[1]
[affidamento di Persona_3
disporre l'affidamento condiviso di - se pure nelle forme contemplate Persona_3 dall'ultima parte del 3° comma dell'art. 337 ter del c.c. nel senso, dunque, che la responsabilità genitoriale, se pure limitatamente alle decisioni di natura ordinaria, sia esercitata separatamente dai genitori in occasione dei periodi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi - prevedendosi la di lui collocazione prevalente (e quindi la sua residenza) presso la casa paterna;
pag. 4/8 2.
[tempi di permanenza di con la mamma] Per_1
considerata l'età di , che il prossimo 22 novembre compirà il 18° anno, le parti Per_1 concordano che egli si accordi direttamente con la madre quanto ai tempi di sua permanenza con la stessa;
3.
[mantenimento dei figli e ] Per_2 Per_1
le parti convengono che del mantenimento ordinario dei figli [maggiorenne ma Per_2 economicamente non autosufficiente] e ciascun genitore si farà carico in via diretta in Per_1 occasione dei tempi di permanenza degli stessi presso si sé;
4.
[spese straordinarie] delle spese straordinarie da affrontare nel loro interesse, così come individuate dal protocollo in uso al Tribunale di Venezia, continuerà a farsi carico integralmente il signor
[...]
Pt_1
5.
[assegno divorzile] sottoscrivendo le presenti conclusioni la signora dichiara di rinunciare, a Controparte_1 far data dalla mensilità di novembre 2025, all'assegno divorzile nei termini previsti dalla sentenza n. 3504.2024 resa dal Tribunale di Venezia in data 18.09.2024 [pubblicata in data 7.10.2024];
6.
[ulteriori pattuizioni] ulteriormente rispetto a quanto sopra le parti convengono, altresì, quanto segue:
(a) che il contributo al mantenimento dei figli già previsto dall'ordinanza presidenziale resa in data 15.03.2021 in seno al giudizio di primo grado venga meno a far data dalla mensilità successiva a quella di pubblicazione della già richiamata sentenza n. 3504.2024 resa dal Tribunale di Venezia;
pag. 5/8 (b) le parti convengono inoltre che il signor tenga manlevata e indenne la Parte_1 signora da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere somme di Controparte_1 qualsiasi genere che risultassero dovute, tra l'altro, a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, spese legali etc. in dipendenza e conseguenza dei fatti occorsi la notte del 7.11.2021 a Spresiano, attualmente oggetto della procedura pendente avanti al Tribunale di Treviso, promossa dal signor ed iscritta al ruolo generale Parte_2 di tale Tribunale con il n. 2421/2023.
°
7.
[spese di causa]
Le spese di entrambi i gradi del giudizio devono ritenersi compensate…”.
Preso atto, la Corte riservava la decisione.
Il P.G. intervenuto nulla osservava.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti vanno accolte, siccome conformi all'interesse dei figli e non contrarie all'ordine pubblico con riferimento alle pattuizioni tra le parti stesse.
Ne deriva che a modifica in parte qua della sentenza appellata, può prendersi atto delle condizioni di divorzio congiuntamente formulate dalle parti e sopra riportate. Il tutto, come da dispositivo.
*
Su istanza congiunta delle parti in tal sensi, le spese di lite del doppio grado devono intendersi interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, a parziale modifica della sentenza n. 3504.2024 resa dal Tribunale di Venezia, prende atto che le parti intendono:
“[1]
[affidamento di Persona_3
disporre l'affidamento condiviso di - se pure nelle forme contemplate Persona_3
pag. 6/8 dall'ultima parte del 3° comma dell'art. 337 ter del c.c. nel senso, dunque, che la responsabilità genitoriale, se pure limitatamente alle decisioni di natura ordinaria, sia esercitata separatamente dai genitori in occasione dei periodi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi - prevedendosi la di lui collocazione prevalente (e quindi la sua residenza) presso la casa paterna;
2.
[tempi di permanenza di con la mamma] Per_1
considerata l'età di , che il prossimo 22 novembre compirà il 18° anno, le parti Per_1 concordano che egli si accordi direttamente con la madre quanto ai tempi di sua permanenza con la stessa;
3.
[mantenimento dei figli e ] Per_2 Per_1
le parti convengono che del mantenimento ordinario dei figli [maggiorenne ma Per_2 economicamente non autosufficiente] e ciascun genitore si farà carico in via diretta in Per_1 occasione dei tempi di permanenza degli stessi presso si sé;
4.
[spese straordinarie] delle spese straordinarie da affrontare nel loro interesse, così come individuate dal protocollo in uso al Tribunale di Venezia, continuerà a farsi carico integralmente il signor
[...]
Pt_1
5.
[assegno divorzile] sottoscrivendo le presenti conclusioni la signora dichiara di rinunciare, a Controparte_1 far data dalla mensilità di novembre 2025, all'assegno divorzile nei termini previsti dalla sentenza n. 3504.2024 resa dal Tribunale di Venezia in data 18.09.2024 [pubblicata in data 7.10.2024];
6.
[ulteriori pattuizioni]
pag. 7/8 ulteriormente rispetto a quanto sopra le parti convengono, altresì, quanto segue:
(a) che il contributo al mantenimento dei figli già previsto dall'ordinanza presidenziale resa in data 15.03.2021 in seno al giudizio di primo grado venga meno a far data dalla mensilità successiva a quella di pubblicazione della già richiamata sentenza n. 3504.2024 resa dal Tribunale di Venezia;
(b) le parti convengono inoltre che il signor tenga manlevata e indenne la Parte_1 signora da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere somme di Controparte_1 qualsiasi genere che risultassero dovute, tra l'altro, a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, spese legali etc. in dipendenza e conseguenza dei fatti occorsi la notte del 7.11.2021 a Spresiano, attualmente oggetto della procedura pendente avanti al Tribunale di Treviso, promossa dal signor ed iscritta al ruolo generale Parte_2 di tale Tribunale con il n. 2421/2023”; compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 3 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
pag. 8/8
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere rel.
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile d'appello iscritta al n. 640 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
(C.F. , con il patrocinio degli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Alessandro Tommaseo Ponzetta e Francesca Commissati, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, come da mandato difensivo in atti
appellante
E
(C.F. ), con il Controparte_1 CodiceFiscale_2 patrocinio dell'avv. Giovanni Adami, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti
appellata
con l'intervento e lege del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3504/2024 del Tribunale di Venezia, RG n. 6395/2020, pubblicata in data 7.10.2024
Posta in decisione il 3 novembre 2025 sulle
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti, a modifica di quelle prese nei rispettivi atti introduttivi di grado, come da nota congiunta depositata il 31.10.2025
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia, richiamata la propria la sentenza parziale del 16.9.2021 sullo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 30.10.2004, stabiliva, l'affidamento condiviso del minore (22.11.2007) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_1 residenza del padre e diritto di visita della madre, il mantenimento diretto dei figli e ) da parte dei genitori nei rispettivi tempi di Per_1 Persona_2 permanenza, con spese straordinarie interamente a carico del padre, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale già disposta a favore della sig. ed il diritto di quest'ultima ad un assegno divorzile di € 800,00 CP_1 mensili oltre ISTAT, posto a dell'ex marito, con compensazione delle spese di lite tra le parti. Il Tribunale motivava la sentenza dando atto che per
medio tempore divenuto maggiorenne, non vi era luogo a provvedere Per_2 sulle modalità di affidamento e collocamento, mentre, per data la Per_1 mancanza di elementi nuovi sopravvenuti rispetto all'ordinanza presidenziale del 15.03.2021 e preso dato atto della stabile collaborazione tra i genitori e della ripresa dei rapporti madre – figli, andava confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, e il diritto di visita della madre, come anche richiesto dal ragazzo in sede di ascolto;
conseguentemente, tenuto conto della residenza del minore presso il padre, era disposta la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla
Sul mantenimento dei figli, essendo anche il primogenito CP_1 non economicamente autosufficiente, il Tribunale – preso atto delle Per_2
pag. 2/8 risorse economiche delle parti e dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuna di loro, nonché del pregresso tenore di vita del nucleo, disponeva il mantenimento ordinario diretto, con tutte le spese straordinarie a carico del padre. Infine, relativamente al diritto della moglie al riconoscimento di un assegno divorzile per sé a carico del marito, considerata la funzione assistenziale e perequativo-compensativa dell'emolumento determinata dalla giurisprudenza e tenuto conto, nel caso di specie, dell'evidente disparità economico-patrimoniale esistente tra le parti, dell'accordo dei coniugi relativo al sacrificio professionale della resistente in virtù della vita familiare e della capacità lavorativa della moglie, il Tribunale stabiliva l'obbligo del sig. Pt_1 al versamento di un assegno divorzile, a favore della sig. nella CP_3 misura di € 800,00 al mese. Le spese di lite erano interamente compensate.
*
Avverso tale sentenza, proponeva impugnazione con atto di Parte_1 citazione tempestivamente notificato, formulando i seguenti motivi.
1. Con il primo motivo, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure disposto la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre a partire dalla data della sentenza e non da quella della domanda, ovvero settembre 2020, anche in considerazione del fatto che i ragazzi risultavano essersi trasferiti dal padre da febbraio 2019.
2. Con il secondo motivo, l'appellante rilevava l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure omesso di pronunciarsi sulla domanda di revoca dell'obbligo del padre di sostenere il pagamento delle spese relative alla casa familiare concordato dalle parti in sede di separazione, nonostante l'espressa richiesta da parte del Pt_1
3. Con il terzo motivo, quest'ultimo deduceva l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure disposto la decorrenza dell'obbligo di mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori dalla data della pronuncia e non da quella della domanda, anche in considerazione del comprovato rapporto conflittuale della madre con i figli dal 2020.
4. Con il quarto motivo, l'appellante si doleva dell'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime riconosciuto il diritto dell'appellata alla percezione di un assegno divorzile da parte dell'ex marito, nonostante pag. 3/8 l'instaurazione di una stabile relazione amorosa della stessa con il sig. CP_4
[...]
5. Con il quinto motivo, il sig. rilevava l'erroneità della sentenza Pt_1 impugnata, per aver il Giudice di prime cure riconosciuto il diritto dell'appellata al conseguimento dell'assegno divorzile, nonostante l'assenza dei presupposti assistenziale e compensativo, dal momento che la non CP_1 risultava priva di adeguati redditi propri e non forniva alcuna prova del proprio sacrificio professionale.
6. Con il sesto motivo, solo in via subordinata al quinto, l'appellante sosteneva l'erroneità della sentenza, per aver il Giudice di prime cure disposto la decorrenza dell'assegno divorzile a partire dalla data della pronuncia e non da quella del passaggio in giudicato della stessa.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appellante rassegnava le conclusioni di cui al proprio atto introduttivo.
Con comparsa del 20.5.2025, si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata in fatto e diritto e la conferma della sentenza impugnata.
Istruita documentalmente la causa e autorizzata la produzione documentale ulteriore chiesta dall'appellante, con istanza congiunta del 31.10.2025, le parti davano atto di avere raggiunto un accordo ad integrale definizione della procedura e formulavano le seguenti conclusioni congiunte: “Voglia codesta Corte d'appello, a parziale modifica della sentenza n. 3504.2024 resa dal Tribunale di Venezia:
[1]
[affidamento di Persona_3
disporre l'affidamento condiviso di - se pure nelle forme contemplate Persona_3 dall'ultima parte del 3° comma dell'art. 337 ter del c.c. nel senso, dunque, che la responsabilità genitoriale, se pure limitatamente alle decisioni di natura ordinaria, sia esercitata separatamente dai genitori in occasione dei periodi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi - prevedendosi la di lui collocazione prevalente (e quindi la sua residenza) presso la casa paterna;
pag. 4/8 2.
[tempi di permanenza di con la mamma] Per_1
considerata l'età di , che il prossimo 22 novembre compirà il 18° anno, le parti Per_1 concordano che egli si accordi direttamente con la madre quanto ai tempi di sua permanenza con la stessa;
3.
[mantenimento dei figli e ] Per_2 Per_1
le parti convengono che del mantenimento ordinario dei figli [maggiorenne ma Per_2 economicamente non autosufficiente] e ciascun genitore si farà carico in via diretta in Per_1 occasione dei tempi di permanenza degli stessi presso si sé;
4.
[spese straordinarie] delle spese straordinarie da affrontare nel loro interesse, così come individuate dal protocollo in uso al Tribunale di Venezia, continuerà a farsi carico integralmente il signor
[...]
Pt_1
5.
[assegno divorzile] sottoscrivendo le presenti conclusioni la signora dichiara di rinunciare, a Controparte_1 far data dalla mensilità di novembre 2025, all'assegno divorzile nei termini previsti dalla sentenza n. 3504.2024 resa dal Tribunale di Venezia in data 18.09.2024 [pubblicata in data 7.10.2024];
6.
[ulteriori pattuizioni] ulteriormente rispetto a quanto sopra le parti convengono, altresì, quanto segue:
(a) che il contributo al mantenimento dei figli già previsto dall'ordinanza presidenziale resa in data 15.03.2021 in seno al giudizio di primo grado venga meno a far data dalla mensilità successiva a quella di pubblicazione della già richiamata sentenza n. 3504.2024 resa dal Tribunale di Venezia;
pag. 5/8 (b) le parti convengono inoltre che il signor tenga manlevata e indenne la Parte_1 signora da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere somme di Controparte_1 qualsiasi genere che risultassero dovute, tra l'altro, a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, spese legali etc. in dipendenza e conseguenza dei fatti occorsi la notte del 7.11.2021 a Spresiano, attualmente oggetto della procedura pendente avanti al Tribunale di Treviso, promossa dal signor ed iscritta al ruolo generale Parte_2 di tale Tribunale con il n. 2421/2023.
°
7.
[spese di causa]
Le spese di entrambi i gradi del giudizio devono ritenersi compensate…”.
Preso atto, la Corte riservava la decisione.
Il P.G. intervenuto nulla osservava.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti vanno accolte, siccome conformi all'interesse dei figli e non contrarie all'ordine pubblico con riferimento alle pattuizioni tra le parti stesse.
Ne deriva che a modifica in parte qua della sentenza appellata, può prendersi atto delle condizioni di divorzio congiuntamente formulate dalle parti e sopra riportate. Il tutto, come da dispositivo.
*
Su istanza congiunta delle parti in tal sensi, le spese di lite del doppio grado devono intendersi interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, a parziale modifica della sentenza n. 3504.2024 resa dal Tribunale di Venezia, prende atto che le parti intendono:
“[1]
[affidamento di Persona_3
disporre l'affidamento condiviso di - se pure nelle forme contemplate Persona_3
pag. 6/8 dall'ultima parte del 3° comma dell'art. 337 ter del c.c. nel senso, dunque, che la responsabilità genitoriale, se pure limitatamente alle decisioni di natura ordinaria, sia esercitata separatamente dai genitori in occasione dei periodi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi - prevedendosi la di lui collocazione prevalente (e quindi la sua residenza) presso la casa paterna;
2.
[tempi di permanenza di con la mamma] Per_1
considerata l'età di , che il prossimo 22 novembre compirà il 18° anno, le parti Per_1 concordano che egli si accordi direttamente con la madre quanto ai tempi di sua permanenza con la stessa;
3.
[mantenimento dei figli e ] Per_2 Per_1
le parti convengono che del mantenimento ordinario dei figli [maggiorenne ma Per_2 economicamente non autosufficiente] e ciascun genitore si farà carico in via diretta in Per_1 occasione dei tempi di permanenza degli stessi presso si sé;
4.
[spese straordinarie] delle spese straordinarie da affrontare nel loro interesse, così come individuate dal protocollo in uso al Tribunale di Venezia, continuerà a farsi carico integralmente il signor
[...]
Pt_1
5.
[assegno divorzile] sottoscrivendo le presenti conclusioni la signora dichiara di rinunciare, a Controparte_1 far data dalla mensilità di novembre 2025, all'assegno divorzile nei termini previsti dalla sentenza n. 3504.2024 resa dal Tribunale di Venezia in data 18.09.2024 [pubblicata in data 7.10.2024];
6.
[ulteriori pattuizioni]
pag. 7/8 ulteriormente rispetto a quanto sopra le parti convengono, altresì, quanto segue:
(a) che il contributo al mantenimento dei figli già previsto dall'ordinanza presidenziale resa in data 15.03.2021 in seno al giudizio di primo grado venga meno a far data dalla mensilità successiva a quella di pubblicazione della già richiamata sentenza n. 3504.2024 resa dal Tribunale di Venezia;
(b) le parti convengono inoltre che il signor tenga manlevata e indenne la Parte_1 signora da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere somme di Controparte_1 qualsiasi genere che risultassero dovute, tra l'altro, a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, spese legali etc. in dipendenza e conseguenza dei fatti occorsi la notte del 7.11.2021 a Spresiano, attualmente oggetto della procedura pendente avanti al Tribunale di Treviso, promossa dal signor ed iscritta al ruolo generale Parte_2 di tale Tribunale con il n. 2421/2023”; compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 3 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
pag. 8/8