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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 177/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), ivi residente in [...], rappresentata e difesa C.F._1
dall'Avv. Francesco Guastella, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Ragusa, Via Marsala, 36, giusta procura in calce al ricorso, e , nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F.: ), rappresentato e CodiceFiscale_2 difeso dall'Avv. Alberto Seggio, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vittoria (RG), Via Garibaldi n° 189, giusta procura speciale allegata al ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO 3
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Controparte_1 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in Vittoria (RG), in data 15.06.2013. Riferivano i coniugi che, dopo un sereno periodo di convivenza, i loro rapporti sentimentali e materiali si erano interrotti a causa di inconciliabilità caratteriale, al punto che la convivenza era divenuta infelice e non più tollerabile. In conseguenza di ciò, i ricorrenti, avendo già definito ogni loro rapporto patrimoniale ed economico, avevano deciso di separarsi consensualmente, alle condizioni omologate dal Tribunale di Ragusa con decreto n. 10184/2023, del 22.06.2023 (proc.n. 899/2023 R.G.).
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 22.06.2023, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Nessuna ulteriore condizione è stata convenuta tra le parti, avendo le stesse regolamentato ogni loro rapporto patrimoniale ed economico, e non avendo null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra. 4
Le spese di lite vanno compensate tra le stesse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Vittoria (RG), in data 15.06.2013, dai coniugi
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...] (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria dell'anno 2013, parte 2, serie A, numero 35, ufficio 1);
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa l'11 aprile 2025. Il Giudice est.
Dott.sa R. Scollo
5
Il Presidente
Dott. M. Pulvirenti