CASS
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 39547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39547 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da VITO DI NICOLA - Presidente - Sent. n. sez. 1300/2025 ALDO ACETO - Relatore - UP - 16/09/2025 GI ER R.G.N. 14621/2025 OR IE Motivazione Semplificata LA DI SI ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di: NE CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/09/2024 del GIUDICE per l’UDIENZA PRELIMINARE del Tribunale di Bergamo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DO CE;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla applicazione delle disposizioni in materia di confisca;
letta la memoria dell’Avv. OS CA, difensore di fiducia dell’imputato, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Trattazione cartolare. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39547 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 16/09/2025 2 1.Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova ricorre per l’annullamento della sentenza 26 settembre 2024 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo che, pronunciando all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato CO NE alla pena di dieci mesi di reclusione (oltre pene accessorie) per i reati di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 da lui commessi quale legale rappresentante della società C.I.M.I. S.r.l. il 28 dicembre 2016 ed il 28 dicembre 2017. 1.1.Con unico motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 12- d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione alla mancata applicazione della confisca obbligatoria del profitto anche in forma equivalente. 2.Con memoria trasmessa il 26 giugno 2025 il difensore dell’imputato, Avv. OS CA, ha chiesto il rigetto del ricorso sul rilievo che né il suo assistito, né la società da lui rappresentata sono possidenti e che comunque alcuna attività istruttoria era stata svolta in sede di merito, attività preclusa alla Corte di cassazione. 3.Il ricorso è fondato. 4.L’art. 12- d.lgs. n. 74 del 2000 impone, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. per uno dei reati di cui al decreto stesso, l’adozione della confisca dei beni che ne costituiscono il prezzo o il profitto o, quando ciò non sia possibile, la confisca dei beni dei quali il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Si tratta di conseguenza necessaria della condanna la cui applicazione non è rimessa alla discrezionalità del giudice che è comunque obbligato a ordinarla a prescindere dal mancato rinvenimento del profitto e dalle disponibilità del reo. Il mancato rinvenimento del profitto o del prezzo del reato non sterilizza la possibilità di ordinare la confisca ma costituisce presupposto che legittima l’apprensione dei beni dell’autore materiale del reato per un valore equivalente a detto profitto o prezzo. L’impossidenza è concetto estraneo all’ambito applicativo della confisca che non è misura prevista per soddisfare il credito tributario inadempiuto ma è bensì finalizzata a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato tributario, i cui effetti sono comunque andati a vantaggio dell’ente. La confisca di beni per un valore corrispondente al profitto o al prezzo non rinvenuti ha invece carattere afflittivo/sanzionatorio ed è ispirata al principio che il crimine non paga (Corte 3 EDU, Sez. 1, 01/04/2010, caso YE c/Russia, § 58; Corte EDU, Sez. 4, 05/07/2001, caso IP c/UK, § 52. Il pagamento delle tasse e il contrasto all’evasione fiscale costituiscono valide ragioni per la confisca: Corte EDU, 22/09/1994, caso EN c/Francia, § 39; Corte EDU, Sez. 1, 04/07/2024, caso Rustamkhanli c/Azerbaijan, § 58). Nel caso di specie, i reati sono stati commessi dall’imputato quale legale rappresentante della società C.I.M.I. S.r.l. sulla quale gravava l’obbligo di presentare le dichiarazioni annuali ai fini dell’imposta sul reddito e sul valore aggiunto;
l’inadempimento dell’obbligo ha comportato l’evasione delle suddette imposte e ha generato un corrispondente profitto societario (sotto forma di risparmio di spesa) pari agli importi specificamente indicati dalla rubrica Ora, il giudice non è tenuto a individuare e indicare preventivamente i beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato considerato che la confisca per equivalente costituisce un rimedio eventuale, subordinato al mancato reperimento del prezzo o del profitto. L’individuazione preventiva dei beni da apprendere in via diretta o per equivalente non costituisce condizione per la adozione della confisca da parte del giudice di merito. Si tratta di approdo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità per la quale il giudice che dispone la confisca di beni che non siano già stati sequestrati non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel provvedimento è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (in tal senso, anche se con riferimento al decreto di sequestro preventivo, Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736 - 01; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Monti, Rv. 264282 - 01; Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893 - 01; Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, Chidichimo, Rv. 260148 - 01; Sez. 2, n. 35813 del 29/05/2013, Scimemi, Rv. 256827 - 01; Sez. 3, n. 1447 del 28/09/2023, dep. 2024, Totonelli, non mass.). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca con rinvio al Tribunale di Bergamo. Annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente l’omessa confisca con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 16/09/2025. 4 Il Consigliere estensore Il Presidente DO CE TO Di CO
udita la relazione svolta dal Consigliere DO CE;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla applicazione delle disposizioni in materia di confisca;
letta la memoria dell’Avv. OS CA, difensore di fiducia dell’imputato, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Trattazione cartolare. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39547 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 16/09/2025 2 1.Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova ricorre per l’annullamento della sentenza 26 settembre 2024 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo che, pronunciando all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato CO NE alla pena di dieci mesi di reclusione (oltre pene accessorie) per i reati di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 da lui commessi quale legale rappresentante della società C.I.M.I. S.r.l. il 28 dicembre 2016 ed il 28 dicembre 2017. 1.1.Con unico motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 12- d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione alla mancata applicazione della confisca obbligatoria del profitto anche in forma equivalente. 2.Con memoria trasmessa il 26 giugno 2025 il difensore dell’imputato, Avv. OS CA, ha chiesto il rigetto del ricorso sul rilievo che né il suo assistito, né la società da lui rappresentata sono possidenti e che comunque alcuna attività istruttoria era stata svolta in sede di merito, attività preclusa alla Corte di cassazione. 3.Il ricorso è fondato. 4.L’art. 12- d.lgs. n. 74 del 2000 impone, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. per uno dei reati di cui al decreto stesso, l’adozione della confisca dei beni che ne costituiscono il prezzo o il profitto o, quando ciò non sia possibile, la confisca dei beni dei quali il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Si tratta di conseguenza necessaria della condanna la cui applicazione non è rimessa alla discrezionalità del giudice che è comunque obbligato a ordinarla a prescindere dal mancato rinvenimento del profitto e dalle disponibilità del reo. Il mancato rinvenimento del profitto o del prezzo del reato non sterilizza la possibilità di ordinare la confisca ma costituisce presupposto che legittima l’apprensione dei beni dell’autore materiale del reato per un valore equivalente a detto profitto o prezzo. L’impossidenza è concetto estraneo all’ambito applicativo della confisca che non è misura prevista per soddisfare il credito tributario inadempiuto ma è bensì finalizzata a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato tributario, i cui effetti sono comunque andati a vantaggio dell’ente. La confisca di beni per un valore corrispondente al profitto o al prezzo non rinvenuti ha invece carattere afflittivo/sanzionatorio ed è ispirata al principio che il crimine non paga (Corte 3 EDU, Sez. 1, 01/04/2010, caso YE c/Russia, § 58; Corte EDU, Sez. 4, 05/07/2001, caso IP c/UK, § 52. Il pagamento delle tasse e il contrasto all’evasione fiscale costituiscono valide ragioni per la confisca: Corte EDU, 22/09/1994, caso EN c/Francia, § 39; Corte EDU, Sez. 1, 04/07/2024, caso Rustamkhanli c/Azerbaijan, § 58). Nel caso di specie, i reati sono stati commessi dall’imputato quale legale rappresentante della società C.I.M.I. S.r.l. sulla quale gravava l’obbligo di presentare le dichiarazioni annuali ai fini dell’imposta sul reddito e sul valore aggiunto;
l’inadempimento dell’obbligo ha comportato l’evasione delle suddette imposte e ha generato un corrispondente profitto societario (sotto forma di risparmio di spesa) pari agli importi specificamente indicati dalla rubrica Ora, il giudice non è tenuto a individuare e indicare preventivamente i beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato considerato che la confisca per equivalente costituisce un rimedio eventuale, subordinato al mancato reperimento del prezzo o del profitto. L’individuazione preventiva dei beni da apprendere in via diretta o per equivalente non costituisce condizione per la adozione della confisca da parte del giudice di merito. Si tratta di approdo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità per la quale il giudice che dispone la confisca di beni che non siano già stati sequestrati non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel provvedimento è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (in tal senso, anche se con riferimento al decreto di sequestro preventivo, Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736 - 01; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Monti, Rv. 264282 - 01; Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893 - 01; Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, Chidichimo, Rv. 260148 - 01; Sez. 2, n. 35813 del 29/05/2013, Scimemi, Rv. 256827 - 01; Sez. 3, n. 1447 del 28/09/2023, dep. 2024, Totonelli, non mass.). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca con rinvio al Tribunale di Bergamo. Annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente l’omessa confisca con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 16/09/2025. 4 Il Consigliere estensore Il Presidente DO CE TO Di CO