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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/12/2025, n. 3748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3748 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3168/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3168/2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONFIGLIOLI Parte_1 C.F._1 MI e dell'avv. BERARDI DANIELA ( ) elettivamente domiciliato in C.F._2 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BONFIGLIOLI MI
ATTORE/I contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RIZZI PAOLA elettivamente
[...] C.F._4 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RIZZI PAOLA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale di udienza del 16.12.2025.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 2730/2017 - RG n. 13648/2014 del Tribunale di Bologna, pubblicata il
07.12.1917 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra il ricorrente SI. Parte_1
e la SI.ra celebrato in Soverato (CZ) in data 15 giugno 1991, in pari
[...] Controparte_1 data registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Soverato (CZ), atto anno 1991 n. 36,
Parte 1, serie A;
con successiva sentenza n. 1792/2018 – RG n. 13648/2014 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 6 giugno 2018 a conclusione del procedimento, il Tribunale adito disponeva l'assegnazione della casa familiare alla madre in quanto convivente col figlio all'epoca CP_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
poneva inoltre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di con la somma di euro “600,00 mensili, con decorrenza dal CP_2
12.4.2018, da rivalutarsi annualmente in base agli Indici Istat, […] con la precisazione che di tale somma € 400,00 verranno versati alla signora ed € 200,00 direttamente al figlio, oltre al CP_1
100% delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel
Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017”. Col ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente chiedeva le modifica delle suddette condizioni;
si costituivano la ex moglie e il figlio e all'udienza del 14.10.2025 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo che prevedeva il trasferimento della casa familiare dal padre al figlio, previa revoca del provvedimento di assegnazione alla ex moglie dell'immobile in questione. Le modifiche concordate, confermate dalle parti all'udienza del 16.12.2025, risultano conformi a legge e frutto di libero accordo. Tra le stesse è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate dal verbale dell'udienza e che di seguito si trascrivono:
“4) Al fine di dare compiuta definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione e a tacitazione di ogni altra questione economica tra loro esistente, nonché in relazione al mantenimento del figlio avviatosi alla quasi indipendenza economica, le parti, ai sensi dell'art. 1376 C.C., CP_2
convengono di effettuate il seguente trasferimento immobiliare, a tacitazione di ogni pretesa anche di mantenimento del figlio da effettuarsi direttamente in sede di recepimento in sentenza delle CP_2
modificate condizioni divorzili.
Art. 1) Consenso ed oggetto
pagina 2 di 11 il signor nato a [...] il [...], residente in [...]
Gramsci n. 3, (codice fiscale , cittadinanza italiana, in questa sede cede e C.F._1
trasferisce al figlio nato a [...] l'[...] (codice fiscale: CP_2
), cittadinanza italiana, residente in [...]8, l'intera C.F._4
proprietà dell'immobile (già casa coniugale) di cui è esclusivo proprietario, sito in Bologna Via
Zanardi n. 403/8. L'immobile costituito da villetta a schiera su tre piani, composto da salone, cucina abitabile, un bagno al piano terra, tre camere da letto e un bagno al primo piano, cantina e sottoscala e soprastante sottotetto, con antistante e retrostante corte in uso esclusivo e con annessa autorimessa in corpo a parte al piano sotterraneo, risulta identificato all'N.C.E.U. del Comune di Bologna, quanto all'appartamento, al foglio 42, mappale 49, subalterno 56, graffato con i subb. 48 e 52, Piano T-1-2-,
CP_ Cat. A/3, Cl. 2, vani 6,5, rendita € 856,03, in confine con proprietà eredi passaggio Per_1
pedonale comune, parcheggio e passaggio per autoveicoli, salvo altri;
quanto all'autorimessa risulta identificata all'N.C.E.U. del Comune di Bologna al foglio 42, mappale 49, subalterno 123, Piano S1,
Cat. C/6, Cl. 2, mq.15, rendita € 61,97, in confine con e , Controparte_4 Controparte_5
salvo altri. Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione ed in particolare richiamate negli infra citati rogiti di provenienza.
Le Parti, d'accordo, consensualmente dichiarano di concordare sulla cessazione degli effetti di assegnazione della casa coniugale in capo all'immobile compravenduto e chiedono che il Tribunale disponga la revoca dell'assegnazione.
Le Parti convengono, altresì, che la IG , in accordo con il figlio, potrà soggiornare nella CP_1
casa soprattutto nei periodi in cui si dovrà sottoporre ai controlli medici per i suoi problemi di salute.
Art. 2) Provenienza
La proprietà dei beni oggetto di cessione è pervenuta alla Parte cedente per acquisto fattone in data 9 aprile 1999 con atto a ministero Notaio Rep. n. 145383 Raccolta n. 20230 trascritto al reg. Persona_2
gen. n° 13851 e reg. part. n° 9445, per la proprietà superficiaria in Convenzione tra il Comune di
Bologna e la con sede a Castelfranco Emilia di cui al rogito Controparte_6
Notaio dott.ssa 21.9.1989, trascritto il 12.10.1989 art. 18297, successivo rogito a Persona_3
pagina 3 di 11 ministero Notaio dott.ssa in data 30.05.2007, rep. 95752, racc. 23097, trascritto al reg. Persona_3
gen. n° 36079 e reg. part. n°19596 per l'acquisto della proprietà superficiaria, per millesimi 41,632, su una residua parte di striscia di terreno identificata al NCT del Comune di Bologna al Fg. 42, particella
235 di consistenza 5 are e 14 centiare, gravata di servitù di pubblico passaggio pedonale e carrabile con obbligo manutentivo a carico del Comune di Bologna e successivo rogito a ministero Notaio Dott.
in data 23.10.2007, rep. gen. 18967, racc. 11620, trascritto a Bo in data Persona_4
12.11.2007 al reg. gen. n.69592 e reg. part. n. 38330, con cui il Comune ha ceduto in piena proprietà
l'area di sedime e di pertinenza del complesso immobiliare ai condomini acquirenti, e al sig.
[...]
in particolare per la quota di 41,632 millesimi, che per l'effetto sono tutti divenuti pieni Parte_2
proprietari con cessazione dei limiti di negoziabilità di cui alla Convenzione citata, e del diritto di prelazione del Comune.
I beni immobili in oggetto vengono trasferiti come descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano, con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza e negli atti di provenienza dal medesimo richiamati.
Parte cedente, in seguito al trasferimento dell'immobile al figlio, preleverà dall'ex abitazione coniugale i seguenti mobili e suppellettili: posate d'argento della nonna, servizio di argento di 3 pezzi regalo della zia , coppa d'argento regalo della famiglia vaso cinese regalo della famiglia Parte_3 Persona_5
, 2 tappeti IR CH (sala), 1 tappeto IN QU (sala), la sua scrivania, 2 Per_6
mobiletti CH (sala). 1 abbinata alla libreria della mansarda, i suoi CD, i suoi libri, Controparte_7
le collezioni di macchinine e moto, mentre i residui mobili e suppellettili che arredano la casa rimarranno nell'immobile stesso e saranno nella disponibilità del figlio il quale prende CP_2
atto dell'accordo raggiunto tra i propri genitori, con conferma ed accettazione espressa delle condizioni che lo riguardano.
Art. 3) Garanzie e ipoteca
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione.
pagina 4 di 11 La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto, nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
La parte cedente dichiara che, relativamente alla porzione immobiliare oggetto di trasferimento non esistono contributi, spese condominiali, di manutenzione di parti o accessori comuni deliberate e non ancora saldate e, in ogni caso, le Parti convengono che tutte le eventuali spese, sia di ordinaria, che di straordinaria amministrazione, relative all'immobile predetto, anche se maturate in data antecedente al trasferimento e sino al perfezionarsi del trasferimento, sono interamente a carico esclusivo del SInor
Parte_2
Art. 4 Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia, la Parte cedente SInor Parte_2
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara che:
- la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stata edificata in forza di concessione edilizia rilasciata in data 10.10.1987, PG 18050/87, P.U.T. n. 5666/87;
- è intervenuta successiva variante in data 20.10.1990, PG n° 50187/89, P.U.T. n° 17418/IV/89;
- l'immobile oggetto di cessione ha ottenuto l'abitabilità con provvedimento P.G. 16503 del
13/03/1991;
- le porzioni del fabbricato oggetto di trasferimento presentano lievi difformità edilizie non rilevanti rispetto allo stato di fatto, tali da non richiedere il rilascio di provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria. Il sig. dichiara di esserne pienamente consapevole, avendo vissuto CP_2
nell'immobile e nulla a tal fine eccepisce. La Parte cedente, per quanto occorrer possa, terrà in ogni caso indenne la parte acquirente da qualunque spesa, onere o pregiudizio conseguenti inerenti alle porzioni del fabbricato oggetto di trasferimento.
La Parte cedente garantisce la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della loro realizzazione, restando pagina 5 di 11 esonerata dalla consegna delle relative certificazioni e dall'obbligo di garantirne la conformità in relazione alla normativa in materia, quale succedutasi nel tempo, con riferimento a quella prevista per i loro ultimi adeguamenti obbligatori.
Art. 5) Conformità Catastale
Ai sensi dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, la parte cedente, signor
: Parte_2
precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalle visure catastali depositate, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto, compilate dal geom. in data 01.12.1989, con il prot. C11675 quanto al sub. 56 Controparte_8
l'appartamento, allegata sotto la lett. A) e quanto all'autorimessa allegata sotto la lettera B) al presente verbale di udienza.
Il signor attuale intestatario dei diritti immobiliari oggetto del trasferimento, Parte_2
dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari e allo stato di fatto dell' immobile, che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa e il signor conferma la dichiarazione di conformità dei dati CP_2
catastali e delle planimetrie allo stato di fatto resa;
Il signor dichiara che vi è conformità fra gli intestatari catastali e le risultanze dei Parte_2
registri immobiliari;
Art. 6) Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90, si allega al presente verbale atto sotto la lettera c) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, Protocollo n. 09063-762757-2025 rilasciato in data 25.11.2025, con scadenza 25.11.2035 dal OM. , quale tecnico abilitato. Parte_4
La Parte acquirente dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
Art. 7) Assenza di Mediazione e Corrispettivo
pagina 6 di 11 I sottoscritti signori e e , consapevoli delle Parte_1 CP_2 Controparte_1
responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano:
- di non essersi avvalsi, per la conclusione del trasferimento di cui al presente procedimento, di un mediatore.
- che la cessione immobiliare di cui sopra è connessa e funzionale alla risoluzione e alla tacitazione di ogni rapporto di dare ed avere nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche anche a titolo di mantenimento del figlio e che tra i medesimi non viene pagato alcun CP_2
corrispettivo per il presente trasferimento.
Art. 8) Rinuncia all' ipoteca legale
La parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale. Parte_2
Art. 9) FE
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di modifica delle condizioni divorzili.
Art. 10) Richiesta di esenzioni fiscali
I SInori e intendono Parte_2 Controparte_1 CP_2
avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione o divorzio, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio
2014 e n. 27/E in data 21.06.2012.
Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica Integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.”.
L'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 14.10.2025 ha verificato la corrispondenza formale tra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i pagina 7 di 11 documenti depositati e ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal
Presidente Vicario del Tribunale, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione depositata il 12.12.2025).
Si dà atto che le parti si sono inoltre accordate per compensare le spese legali del presente procedimento e per porre a carico di il compenso dell'ausiliario e la trascrizione Parte_2
del trasferimento immobiliare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
A – dà atto che, le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1792/2018 – RG n. 13648/2014 del
Tribunale di Bologna, pubblicata in data 6 giugno 2018, sono modificate come segue:
1) Il SInor a far data dal mese di ottobre 2025, verserà alla SI.ra , a titolo Parte_1 CP_1
di assegno divorzile, la somma pari ad euro 1.600,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Le parti stabiliscono che le comunicazioni tra loro avverranno tramite e mail o messaggi WhatsApp. La SI.ra accetta sin d'ora che, quando e CP_1
se le verrà riconosciuta ed erogata la pensione di vecchiaia, in base alla sua posizione contributiva e reddituale, (ossia al 70 esimo anno di età), l'importo dell'assegno di mantenimento corrisposto dal sarà automaticamente diminuito della somma pari al rateo pensionistico percepito;
senza Pt_2
necessità di ulteriore modifica degli accordi divorzili, e comunque previa esibizione dei relativi cedolini al SI. Pt_2
2) Alcuna somma - relativamente al mantenimento del figlio verrà richiesta dal figlio Controparte_2
stesso e dalla IG al SI. per le rispettive quote di spettanza (euro CP_1 Parte_1
200,00 da versarsi direttamente al figlio ed euro 400,00 da versare all'ex coniuge) a far data dal mese di novembre 2023 ad oggi, anche in considerazione del trasferimento immobiliare di cui infra.
3) le parti danno atto che il SI. , in base agli accordi già raggiunti, ha provveduto a Parte_2
versare alla SI.ra la somma di euro 20.000,00. Detta somma comprende la quota della Controparte_1
liquidazione del TFR spettante a norma dell'art. 12 bis L. 898/1970 all'ex coniuge, nonché gli importi degli aumenti istat non corrisposti alla sig.ra sul proprio assegno di mantenimento e gli CP_1 pagina 8 di 11 importi sugli aumenti istat del contributo al mantenimento del figlio sino ad ottobre 2023, CP_2
oltre interessi;
per quanto riguarda le spese sanitarie e farmacologiche non coperte dal sistema sanitario il SI. riconoscerà alla SI.ra per il periodo pregresso la somma forfettaria di Pt_2 CP_1
euro 300,00 nulla verrà corrisposto per il futuro. Detto importo e le quote del mantenimento mensile dei mesi di ottobre, novembre e dicembre verranno corrisposte nel mese di gennaio 2026.
4) TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
“Al fine di dare compiuta definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione e a tacitazione di ogni altra questione economica tra loro esistente, nonché in relazione al mantenimento del figlio CP_2
avviatosi alla quasi indipendenza economica, le parti, ai sensi dell'art. 1376 C.C., convengono di
[...] effettuate il seguente trasferimento immobiliare, a tacitazione di ogni pretesa anche di mantenimento del figlio : “il signor nato a [...] il [...], residente CP_2 Parte_2 in Bologna (BO), via Gramsci n. 3, (codice fiscale , cittadinanza italiana, in C.F._1 questa sede cede e trasferisce al figlio nato a [...] l'[...] (codice CP_2 fiscale: ), cittadinanza italiana, residente in [...]8, C.F._4
l'intera proprietà dell'immobile (già casa coniugale) di cui è esclusivo proprietario, sito in Bologna Via
Zanardi n. 403/8. L'immobile costituito da villetta a schiera su tre piani, composto da salone, cucina abitabile, un bagno al piano terra, tre camere da letto e un bagno al primo piano, cantina e sottoscala e soprastante sottotetto, con antistante e retrostante corte in uso esclusivo e con annessa autorimessa in corpo a parte al piano sotterraneo, risulta identificato all'N.C.E.U. del Comune di Bologna, quanto all'appartamento, al foglio 42, mappale 49, subalterno 56, graffato con i subb. 48 e 52, Piano T-1-2-, CP_ Cat. A/3, Cl. 2, vani 6,5, rendita € 856,03, in confine con proprietà eredi passaggio Per_1 pedonale comune, parcheggio e passaggio per autoveicoli, salvo altri;
quanto all'autorimessa risulta identificata all'N.C.E.U. del Comune di Bologna al foglio 42, mappale 49, subalterno 123, Piano S1,
Cat. C/6, Cl. 2, mq.15, rendita € 61,97, in confine con e , Controparte_4 Controparte_5 salvo altri. Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione” ed in particolare richiamate nei rogiti di provenienza richiamati a verbale di udienza del 16.12.2025; “I beni immobili in oggetto vengono trasferiti come descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano, con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con l'atto di provenienza e negli atti di pagina 9 di 11 provenienza dal medesimo richiamati;
parte cedente, in seguito al trasferimento dell'immobile al figlio, preleverà dall'ex abitazione coniugale i seguenti mobili e suppellettili: posate d'argento della nonna, servizio di argento di 3 pezzi regalo della zia , coppa d'argento regalo della famiglia Parte_3
vaso cinese regalo della famiglia , 2 tappeti IR CH (sala), 1 tappeto Persona_5 Per_6
IN QU (sala), la sua scrivania, 2 mobiletti CH (sala). 1 madia/cassettiera abbinata alla libreria della mansarda, i suoi CD, i suoi libri, le collezioni di macchinine e moto, mentre i residui mobili e suppellettili che arredano la casa rimarranno nell'immobile stesso e saranno nella disponibilità del figlio il quale prende atto dell'accordo raggiunto tra i propri genitori, con conferma CP_2 ed accettazione espressa delle condizioni che lo riguardano”; “la Parte cedente garantisce il rilievo della
Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione;
la Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto, nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti;
la parte cedente dichiara che, relativamente alla porzione immobiliare oggetto di trasferimento non esistono contributi, spese condominiali, di manutenzione di parti o accessori comuni deliberate e non ancora saldate e, in ogni caso, le Parti convengono che tutte le eventuali spese, sia di ordinaria, che di straordinaria amministrazione, relative all'immobile predetto, anche se maturate in data antecedente al trasferimento e sino al perfezionarsi del trasferimento, sono interamente a carico esclusivo del SInor
”; “la Parte cedente, per quanto occorrer possa, terrà in ogni caso indenne la parte Parte_2 acquirente da qualunque spesa, onere o pregiudizio conseguenti inerenti alle porzioni del fabbricato oggetto di trasferimento”; “la Parte cedente garantisce la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della loro realizzazione”; le parti danno atto di “non essersi avvalsi, per la conclusione del trasferimento di cui al presente procedimento, di un mediatore, che la cessione immobiliare di cui sopra è connessa e funzionale alla risoluzione e alla tacitazione di ogni rapporto di dare ed avere nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche anche a titolo di mantenimento del figlio e che tra i medesimi non viene pagato alcun corrispettivo per il presente trasferimento”; “la CP_2 parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale”; “gli effetti attivi e passivi del Parte_2 trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorrono dalla pubblicazione della presente sentenza”; “le parti chiedono di avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione o divorzio, ex art. 19 della legge
8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n.
2/E in data 21 febbraio 2014 e n. 27/E in data 21.06.2012” e “rinunciano alla presentazione della pagina 10 di 11 Relazione Tecnica Integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari”; il tutto come concordato dalle parti, previsto nel verbale dell'udienza del 16.12.2025 dalle stesse sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
5) danno atto che in relazione ai rapporti economici e patrimoniali fra essi intercorrenti, con l'esatto adempimento di quanto indicato nella presente sentenza, nulla avranno a pretendere, reciprocamente, gli uni verso gli altri;
6) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti, mentre, per quanto riguarda il compenso dell'ausiliario e per la trascrizione del trasferimento immobiliare, le spese sono a carico di
; Parte_2
B) su richiesta delle parti, il Tribunale dispone la revoca dell'assegnazione della casa familiare a
[...]
, che era stata disposta nella sentenza di divorzio sentenza n. 1792/2018 – RG n. Controparte_1
13648/2014 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 6 giugno 2018;
C) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3168/2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONFIGLIOLI Parte_1 C.F._1 MI e dell'avv. BERARDI DANIELA ( ) elettivamente domiciliato in C.F._2 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BONFIGLIOLI MI
ATTORE/I contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RIZZI PAOLA elettivamente
[...] C.F._4 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RIZZI PAOLA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale di udienza del 16.12.2025.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 2730/2017 - RG n. 13648/2014 del Tribunale di Bologna, pubblicata il
07.12.1917 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra il ricorrente SI. Parte_1
e la SI.ra celebrato in Soverato (CZ) in data 15 giugno 1991, in pari
[...] Controparte_1 data registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Soverato (CZ), atto anno 1991 n. 36,
Parte 1, serie A;
con successiva sentenza n. 1792/2018 – RG n. 13648/2014 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 6 giugno 2018 a conclusione del procedimento, il Tribunale adito disponeva l'assegnazione della casa familiare alla madre in quanto convivente col figlio all'epoca CP_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
poneva inoltre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di con la somma di euro “600,00 mensili, con decorrenza dal CP_2
12.4.2018, da rivalutarsi annualmente in base agli Indici Istat, […] con la precisazione che di tale somma € 400,00 verranno versati alla signora ed € 200,00 direttamente al figlio, oltre al CP_1
100% delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel
Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017”. Col ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente chiedeva le modifica delle suddette condizioni;
si costituivano la ex moglie e il figlio e all'udienza del 14.10.2025 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo che prevedeva il trasferimento della casa familiare dal padre al figlio, previa revoca del provvedimento di assegnazione alla ex moglie dell'immobile in questione. Le modifiche concordate, confermate dalle parti all'udienza del 16.12.2025, risultano conformi a legge e frutto di libero accordo. Tra le stesse è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate dal verbale dell'udienza e che di seguito si trascrivono:
“4) Al fine di dare compiuta definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione e a tacitazione di ogni altra questione economica tra loro esistente, nonché in relazione al mantenimento del figlio avviatosi alla quasi indipendenza economica, le parti, ai sensi dell'art. 1376 C.C., CP_2
convengono di effettuate il seguente trasferimento immobiliare, a tacitazione di ogni pretesa anche di mantenimento del figlio da effettuarsi direttamente in sede di recepimento in sentenza delle CP_2
modificate condizioni divorzili.
Art. 1) Consenso ed oggetto
pagina 2 di 11 il signor nato a [...] il [...], residente in [...]
Gramsci n. 3, (codice fiscale , cittadinanza italiana, in questa sede cede e C.F._1
trasferisce al figlio nato a [...] l'[...] (codice fiscale: CP_2
), cittadinanza italiana, residente in [...]8, l'intera C.F._4
proprietà dell'immobile (già casa coniugale) di cui è esclusivo proprietario, sito in Bologna Via
Zanardi n. 403/8. L'immobile costituito da villetta a schiera su tre piani, composto da salone, cucina abitabile, un bagno al piano terra, tre camere da letto e un bagno al primo piano, cantina e sottoscala e soprastante sottotetto, con antistante e retrostante corte in uso esclusivo e con annessa autorimessa in corpo a parte al piano sotterraneo, risulta identificato all'N.C.E.U. del Comune di Bologna, quanto all'appartamento, al foglio 42, mappale 49, subalterno 56, graffato con i subb. 48 e 52, Piano T-1-2-,
CP_ Cat. A/3, Cl. 2, vani 6,5, rendita € 856,03, in confine con proprietà eredi passaggio Per_1
pedonale comune, parcheggio e passaggio per autoveicoli, salvo altri;
quanto all'autorimessa risulta identificata all'N.C.E.U. del Comune di Bologna al foglio 42, mappale 49, subalterno 123, Piano S1,
Cat. C/6, Cl. 2, mq.15, rendita € 61,97, in confine con e , Controparte_4 Controparte_5
salvo altri. Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione ed in particolare richiamate negli infra citati rogiti di provenienza.
Le Parti, d'accordo, consensualmente dichiarano di concordare sulla cessazione degli effetti di assegnazione della casa coniugale in capo all'immobile compravenduto e chiedono che il Tribunale disponga la revoca dell'assegnazione.
Le Parti convengono, altresì, che la IG , in accordo con il figlio, potrà soggiornare nella CP_1
casa soprattutto nei periodi in cui si dovrà sottoporre ai controlli medici per i suoi problemi di salute.
Art. 2) Provenienza
La proprietà dei beni oggetto di cessione è pervenuta alla Parte cedente per acquisto fattone in data 9 aprile 1999 con atto a ministero Notaio Rep. n. 145383 Raccolta n. 20230 trascritto al reg. Persona_2
gen. n° 13851 e reg. part. n° 9445, per la proprietà superficiaria in Convenzione tra il Comune di
Bologna e la con sede a Castelfranco Emilia di cui al rogito Controparte_6
Notaio dott.ssa 21.9.1989, trascritto il 12.10.1989 art. 18297, successivo rogito a Persona_3
pagina 3 di 11 ministero Notaio dott.ssa in data 30.05.2007, rep. 95752, racc. 23097, trascritto al reg. Persona_3
gen. n° 36079 e reg. part. n°19596 per l'acquisto della proprietà superficiaria, per millesimi 41,632, su una residua parte di striscia di terreno identificata al NCT del Comune di Bologna al Fg. 42, particella
235 di consistenza 5 are e 14 centiare, gravata di servitù di pubblico passaggio pedonale e carrabile con obbligo manutentivo a carico del Comune di Bologna e successivo rogito a ministero Notaio Dott.
in data 23.10.2007, rep. gen. 18967, racc. 11620, trascritto a Bo in data Persona_4
12.11.2007 al reg. gen. n.69592 e reg. part. n. 38330, con cui il Comune ha ceduto in piena proprietà
l'area di sedime e di pertinenza del complesso immobiliare ai condomini acquirenti, e al sig.
[...]
in particolare per la quota di 41,632 millesimi, che per l'effetto sono tutti divenuti pieni Parte_2
proprietari con cessazione dei limiti di negoziabilità di cui alla Convenzione citata, e del diritto di prelazione del Comune.
I beni immobili in oggetto vengono trasferiti come descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano, con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza e negli atti di provenienza dal medesimo richiamati.
Parte cedente, in seguito al trasferimento dell'immobile al figlio, preleverà dall'ex abitazione coniugale i seguenti mobili e suppellettili: posate d'argento della nonna, servizio di argento di 3 pezzi regalo della zia , coppa d'argento regalo della famiglia vaso cinese regalo della famiglia Parte_3 Persona_5
, 2 tappeti IR CH (sala), 1 tappeto IN QU (sala), la sua scrivania, 2 Per_6
mobiletti CH (sala). 1 abbinata alla libreria della mansarda, i suoi CD, i suoi libri, Controparte_7
le collezioni di macchinine e moto, mentre i residui mobili e suppellettili che arredano la casa rimarranno nell'immobile stesso e saranno nella disponibilità del figlio il quale prende CP_2
atto dell'accordo raggiunto tra i propri genitori, con conferma ed accettazione espressa delle condizioni che lo riguardano.
Art. 3) Garanzie e ipoteca
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione.
pagina 4 di 11 La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto, nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
La parte cedente dichiara che, relativamente alla porzione immobiliare oggetto di trasferimento non esistono contributi, spese condominiali, di manutenzione di parti o accessori comuni deliberate e non ancora saldate e, in ogni caso, le Parti convengono che tutte le eventuali spese, sia di ordinaria, che di straordinaria amministrazione, relative all'immobile predetto, anche se maturate in data antecedente al trasferimento e sino al perfezionarsi del trasferimento, sono interamente a carico esclusivo del SInor
Parte_2
Art. 4 Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia, la Parte cedente SInor Parte_2
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara che:
- la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stata edificata in forza di concessione edilizia rilasciata in data 10.10.1987, PG 18050/87, P.U.T. n. 5666/87;
- è intervenuta successiva variante in data 20.10.1990, PG n° 50187/89, P.U.T. n° 17418/IV/89;
- l'immobile oggetto di cessione ha ottenuto l'abitabilità con provvedimento P.G. 16503 del
13/03/1991;
- le porzioni del fabbricato oggetto di trasferimento presentano lievi difformità edilizie non rilevanti rispetto allo stato di fatto, tali da non richiedere il rilascio di provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria. Il sig. dichiara di esserne pienamente consapevole, avendo vissuto CP_2
nell'immobile e nulla a tal fine eccepisce. La Parte cedente, per quanto occorrer possa, terrà in ogni caso indenne la parte acquirente da qualunque spesa, onere o pregiudizio conseguenti inerenti alle porzioni del fabbricato oggetto di trasferimento.
La Parte cedente garantisce la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della loro realizzazione, restando pagina 5 di 11 esonerata dalla consegna delle relative certificazioni e dall'obbligo di garantirne la conformità in relazione alla normativa in materia, quale succedutasi nel tempo, con riferimento a quella prevista per i loro ultimi adeguamenti obbligatori.
Art. 5) Conformità Catastale
Ai sensi dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, la parte cedente, signor
: Parte_2
precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalle visure catastali depositate, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto, compilate dal geom. in data 01.12.1989, con il prot. C11675 quanto al sub. 56 Controparte_8
l'appartamento, allegata sotto la lett. A) e quanto all'autorimessa allegata sotto la lettera B) al presente verbale di udienza.
Il signor attuale intestatario dei diritti immobiliari oggetto del trasferimento, Parte_2
dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari e allo stato di fatto dell' immobile, che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa e il signor conferma la dichiarazione di conformità dei dati CP_2
catastali e delle planimetrie allo stato di fatto resa;
Il signor dichiara che vi è conformità fra gli intestatari catastali e le risultanze dei Parte_2
registri immobiliari;
Art. 6) Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90, si allega al presente verbale atto sotto la lettera c) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, Protocollo n. 09063-762757-2025 rilasciato in data 25.11.2025, con scadenza 25.11.2035 dal OM. , quale tecnico abilitato. Parte_4
La Parte acquirente dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
Art. 7) Assenza di Mediazione e Corrispettivo
pagina 6 di 11 I sottoscritti signori e e , consapevoli delle Parte_1 CP_2 Controparte_1
responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano:
- di non essersi avvalsi, per la conclusione del trasferimento di cui al presente procedimento, di un mediatore.
- che la cessione immobiliare di cui sopra è connessa e funzionale alla risoluzione e alla tacitazione di ogni rapporto di dare ed avere nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche anche a titolo di mantenimento del figlio e che tra i medesimi non viene pagato alcun CP_2
corrispettivo per il presente trasferimento.
Art. 8) Rinuncia all' ipoteca legale
La parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale. Parte_2
Art. 9) FE
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di modifica delle condizioni divorzili.
Art. 10) Richiesta di esenzioni fiscali
I SInori e intendono Parte_2 Controparte_1 CP_2
avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione o divorzio, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio
2014 e n. 27/E in data 21.06.2012.
Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica Integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.”.
L'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 14.10.2025 ha verificato la corrispondenza formale tra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i pagina 7 di 11 documenti depositati e ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal
Presidente Vicario del Tribunale, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione depositata il 12.12.2025).
Si dà atto che le parti si sono inoltre accordate per compensare le spese legali del presente procedimento e per porre a carico di il compenso dell'ausiliario e la trascrizione Parte_2
del trasferimento immobiliare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
A – dà atto che, le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1792/2018 – RG n. 13648/2014 del
Tribunale di Bologna, pubblicata in data 6 giugno 2018, sono modificate come segue:
1) Il SInor a far data dal mese di ottobre 2025, verserà alla SI.ra , a titolo Parte_1 CP_1
di assegno divorzile, la somma pari ad euro 1.600,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Le parti stabiliscono che le comunicazioni tra loro avverranno tramite e mail o messaggi WhatsApp. La SI.ra accetta sin d'ora che, quando e CP_1
se le verrà riconosciuta ed erogata la pensione di vecchiaia, in base alla sua posizione contributiva e reddituale, (ossia al 70 esimo anno di età), l'importo dell'assegno di mantenimento corrisposto dal sarà automaticamente diminuito della somma pari al rateo pensionistico percepito;
senza Pt_2
necessità di ulteriore modifica degli accordi divorzili, e comunque previa esibizione dei relativi cedolini al SI. Pt_2
2) Alcuna somma - relativamente al mantenimento del figlio verrà richiesta dal figlio Controparte_2
stesso e dalla IG al SI. per le rispettive quote di spettanza (euro CP_1 Parte_1
200,00 da versarsi direttamente al figlio ed euro 400,00 da versare all'ex coniuge) a far data dal mese di novembre 2023 ad oggi, anche in considerazione del trasferimento immobiliare di cui infra.
3) le parti danno atto che il SI. , in base agli accordi già raggiunti, ha provveduto a Parte_2
versare alla SI.ra la somma di euro 20.000,00. Detta somma comprende la quota della Controparte_1
liquidazione del TFR spettante a norma dell'art. 12 bis L. 898/1970 all'ex coniuge, nonché gli importi degli aumenti istat non corrisposti alla sig.ra sul proprio assegno di mantenimento e gli CP_1 pagina 8 di 11 importi sugli aumenti istat del contributo al mantenimento del figlio sino ad ottobre 2023, CP_2
oltre interessi;
per quanto riguarda le spese sanitarie e farmacologiche non coperte dal sistema sanitario il SI. riconoscerà alla SI.ra per il periodo pregresso la somma forfettaria di Pt_2 CP_1
euro 300,00 nulla verrà corrisposto per il futuro. Detto importo e le quote del mantenimento mensile dei mesi di ottobre, novembre e dicembre verranno corrisposte nel mese di gennaio 2026.
4) TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
“Al fine di dare compiuta definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione e a tacitazione di ogni altra questione economica tra loro esistente, nonché in relazione al mantenimento del figlio CP_2
avviatosi alla quasi indipendenza economica, le parti, ai sensi dell'art. 1376 C.C., convengono di
[...] effettuate il seguente trasferimento immobiliare, a tacitazione di ogni pretesa anche di mantenimento del figlio : “il signor nato a [...] il [...], residente CP_2 Parte_2 in Bologna (BO), via Gramsci n. 3, (codice fiscale , cittadinanza italiana, in C.F._1 questa sede cede e trasferisce al figlio nato a [...] l'[...] (codice CP_2 fiscale: ), cittadinanza italiana, residente in [...]8, C.F._4
l'intera proprietà dell'immobile (già casa coniugale) di cui è esclusivo proprietario, sito in Bologna Via
Zanardi n. 403/8. L'immobile costituito da villetta a schiera su tre piani, composto da salone, cucina abitabile, un bagno al piano terra, tre camere da letto e un bagno al primo piano, cantina e sottoscala e soprastante sottotetto, con antistante e retrostante corte in uso esclusivo e con annessa autorimessa in corpo a parte al piano sotterraneo, risulta identificato all'N.C.E.U. del Comune di Bologna, quanto all'appartamento, al foglio 42, mappale 49, subalterno 56, graffato con i subb. 48 e 52, Piano T-1-2-, CP_ Cat. A/3, Cl. 2, vani 6,5, rendita € 856,03, in confine con proprietà eredi passaggio Per_1 pedonale comune, parcheggio e passaggio per autoveicoli, salvo altri;
quanto all'autorimessa risulta identificata all'N.C.E.U. del Comune di Bologna al foglio 42, mappale 49, subalterno 123, Piano S1,
Cat. C/6, Cl. 2, mq.15, rendita € 61,97, in confine con e , Controparte_4 Controparte_5 salvo altri. Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione” ed in particolare richiamate nei rogiti di provenienza richiamati a verbale di udienza del 16.12.2025; “I beni immobili in oggetto vengono trasferiti come descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano, con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con l'atto di provenienza e negli atti di pagina 9 di 11 provenienza dal medesimo richiamati;
parte cedente, in seguito al trasferimento dell'immobile al figlio, preleverà dall'ex abitazione coniugale i seguenti mobili e suppellettili: posate d'argento della nonna, servizio di argento di 3 pezzi regalo della zia , coppa d'argento regalo della famiglia Parte_3
vaso cinese regalo della famiglia , 2 tappeti IR CH (sala), 1 tappeto Persona_5 Per_6
IN QU (sala), la sua scrivania, 2 mobiletti CH (sala). 1 madia/cassettiera abbinata alla libreria della mansarda, i suoi CD, i suoi libri, le collezioni di macchinine e moto, mentre i residui mobili e suppellettili che arredano la casa rimarranno nell'immobile stesso e saranno nella disponibilità del figlio il quale prende atto dell'accordo raggiunto tra i propri genitori, con conferma CP_2 ed accettazione espressa delle condizioni che lo riguardano”; “la Parte cedente garantisce il rilievo della
Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione;
la Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto, nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti;
la parte cedente dichiara che, relativamente alla porzione immobiliare oggetto di trasferimento non esistono contributi, spese condominiali, di manutenzione di parti o accessori comuni deliberate e non ancora saldate e, in ogni caso, le Parti convengono che tutte le eventuali spese, sia di ordinaria, che di straordinaria amministrazione, relative all'immobile predetto, anche se maturate in data antecedente al trasferimento e sino al perfezionarsi del trasferimento, sono interamente a carico esclusivo del SInor
”; “la Parte cedente, per quanto occorrer possa, terrà in ogni caso indenne la parte Parte_2 acquirente da qualunque spesa, onere o pregiudizio conseguenti inerenti alle porzioni del fabbricato oggetto di trasferimento”; “la Parte cedente garantisce la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della loro realizzazione”; le parti danno atto di “non essersi avvalsi, per la conclusione del trasferimento di cui al presente procedimento, di un mediatore, che la cessione immobiliare di cui sopra è connessa e funzionale alla risoluzione e alla tacitazione di ogni rapporto di dare ed avere nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche anche a titolo di mantenimento del figlio e che tra i medesimi non viene pagato alcun corrispettivo per il presente trasferimento”; “la CP_2 parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale”; “gli effetti attivi e passivi del Parte_2 trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorrono dalla pubblicazione della presente sentenza”; “le parti chiedono di avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione o divorzio, ex art. 19 della legge
8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n.
2/E in data 21 febbraio 2014 e n. 27/E in data 21.06.2012” e “rinunciano alla presentazione della pagina 10 di 11 Relazione Tecnica Integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari”; il tutto come concordato dalle parti, previsto nel verbale dell'udienza del 16.12.2025 dalle stesse sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
5) danno atto che in relazione ai rapporti economici e patrimoniali fra essi intercorrenti, con l'esatto adempimento di quanto indicato nella presente sentenza, nulla avranno a pretendere, reciprocamente, gli uni verso gli altri;
6) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti, mentre, per quanto riguarda il compenso dell'ausiliario e per la trascrizione del trasferimento immobiliare, le spese sono a carico di
; Parte_2
B) su richiesta delle parti, il Tribunale dispone la revoca dell'assegnazione della casa familiare a
[...]
, che era stata disposta nella sentenza di divorzio sentenza n. 1792/2018 – RG n. Controparte_1
13648/2014 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 6 giugno 2018;
C) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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