Sentenza 11 dicembre 2002
Massime • 2
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, la sentenza pronunziata nei confronti della società assicuratrice anteriormente alla sua sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa è opponibile all'impresa designata per il risarcimento del danno dal Fondo di garanzia anche nella parte concernente la condanna oltre i limiti del massimale per interessi di mora e rivalutazione monetaria per "mala gestio", in considerazione dell'inerzia colposa nella gestione del sinistro, anche qualora quest'ultima impresa assicuratrice sia stata designata ex art. 25, legge 24 dicembre 1969, n. 990, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.
L'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., introduce un giudizio che ha come oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata e, al suo interno, possono essere proposte domande accessorie rispetto a quella principale di contestazione dell'azione esecutiva, che devono essere valutate dal giudice condizionatamente all'accertamento della fondatezza della domanda principale.
Commentario • 1
- 1. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE - PROVA - NUOVO TITOLO ESECUTIVO - DOMANDA RICONVENZIONALEDott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 marzo 2012
ISSN 2385-1376 LA MASSIMA Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, l'opposto che riveste la posizione del convenuto può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre. Soltanto nel caso in cui l'opposto intenda munirsi di un titolo esecutivo che si aggiunga o si sostituisca a quello oggetto di opposizione ha facoltà di proporre domanda riconvenzionale, nel rispetto delle preclusioni previste per la relativa proposizione. IL CONTESTO NORMATIVO ART.615 CODICE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2002, n. 17630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17630 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
47830/02 M RE BB ICA TA 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione SEZIONE TERZA CIVILE all'esecuzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23849/99 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA 2880/00 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere " Cron. или 81 Dott. Luigi AN DI NANNI Rel. Consigliere Dott. Fabio MAZZA Consigliere Rep. 4703 Ud. 04/10/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAI SPA, con sede in Torino, nella qualità di Impresa Designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Carlo Ciani, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso 10 studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BR FR, CIANCI GIUSEPPE;
2002 intimati - 1869 e sul 2° ricorso n° 02880/00 proposto da: BR FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA dell'avvocato DEI GRACCHI 130, presso lo studio ALDO BURGIO, GIOVANNI ZAPPULA, difeso dall'avvocato giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
SAI SPA, CIANCI GIUSEPPE;
- intimati avverso la sentenza n. 321/99 della Corte d'Appello di CATANIA, emessa il 10/05/99 e depositata il 19/05/99 (R.G. 437/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Luigi udienza del 04/10/02 dal AN DI NANNI;
udito l'Avvocato Maria Teresa PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale RiccardoDott. FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO tribunale di Siracusa, sentenza del 2 con 1. Il giugno 1993, condannò, in solido, AN RA ed il suo assicuratore, spa RS italiana, a risarcire i dan- ni subiti da PE IA in un incidente stradale provocato dal RA, liquidandoli in oltre lire 64 mi- lioni, con rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalla data del fatto. PE IA, con atto di precetto dell'll lu- glio 1995, intimò a AN RA il pagamento della somma di lire 280 milioni, così ricostruite in base al- la sentenza del tribunale di Siracusa, fatta valere co- me titolo esecutivo. con citazione del 18 2. AN RA, atto di luglio 1995, ha convenuto in giudizio davanti al tribu- e la Società Assicuratrice nale di Siracusa il IA Industriale (SAI), impresa designata, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, alla liquida- zione del danno a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della RS, ed ha proposto oppo- sizione contro l'atto di precetto. Con l'opposizione ha contestato al IA di non avere tenuto conto del ver- samento della somma di oltre lire 50 milioni, effettua- to dalla RS e di quello di lire 20 milioni, compiuto dalla SAI, e di non avere considerato, per quanto è an- cora rilevante, che il massimale SAI doveva essere ri- valutato e che, sulla somma rivalutata, dovevano essere corrisposti gli interessi dalla data del fatto. Con lo stesso atto ha chiesto la condanna della SAI a corri- sé la somma dovuta a titolo di spondere al IA о a rivalutazione monetaria e di interessi legali. 3 3. Il IA, dichiarando di rinunciare al prece- dente, con altro atto di precetto del 29 luglio 1995, somma di lire ha intimato al RA il pagamento della 209.025.078, dovuta sempre in base allo stesso titolo esecutivo. Il RA, con atto di citazione del 4 gennaio 1996, precetto, contestando di proposto opposizione al ha interessa, che non era stato nuovo, per quanto ancora contabilizzato l'importo di lire 20 milioni versato dalla SAI e che non era corretta la duplicazione degli interessi legali e della rivalutazione dalla data del fatto. Con atto del 30 dicembre 1995 il RA, richiamati i precedenti atti di opposizione a precetto, ha chiama- to in causa la SAI, chiedendone la condanna al pagamen- to, direttamente in favore del IA o di se stesso, del massimale rivalutato e degli interessi sulla somma rivalutata.
4. Le due opposizioni, dopo la riunione, sono state rigettate dal tribunale, il quale ha ritenuto che il calcolo relativo all'importo della rivalutazione, cui corretto e che dan- si aggiungevano gli interessi, era neggiante ed assicuratore erano tenuti al pagamento in eguale misura, come risultava dal giudicato di condan- na. AN RA ha proposto appello contro questa decisione, rivolgendo l'impugnazione contro il IA e la SAI. Nell'atto, premesso nuovamente che il massimale essere rivalutato e che sulla dovuto dalla SAI doveva somma rivalutata dovevano essere calcolati gli interes- si dalla data del sinistro al pagamento, ha chiesto la condanna della SAI "a corrispondere direttamente al IA o rifondere all'opponente la somma dovuta a ti- tolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali". La SAI ha eccepito che nel giudizio di opposizione a precetto la domanda non poteva essere introdotta, trattandosi di domanda risarcitoria o di manleva, e che essa SAI esserenon poteva coinvolta in giudizio nel quale non era stata parte e che si era concluso con sentenza passata in cosa giudicata.
5. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 19 maggio 1999, ha rigettato l'appello proposto contro il IA ed ha accolto quello contro la SAI, condan- al RA quanto questi nando quest'ultima rimborsare avrebbe dovuto pagare al IA in forza del precetto del 29 luglio 1995. 6. Per la cassazione di questa decisione la SAI ha proposto ricorso. Resiste con controricorso AN RA, che ha proposto anche ricorso incidentale. 5 L'altro intimato, PE IA, non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale e quello incidentale deb- bono essere riuniti, in quanto proposti contro la stes- sa sentenza.
2. Il ricorso principale, proposto dalla SAI, svol- ge tre motivi.
2.1. Con il primo motivo la SAI dichiara che parti del giudizio di opposizione a precetto sono il credito- re procedente e il debitore intimato;
non lo sono, in- vece, gli altri debitori condannati conin solido la ma non coinvolti sentenza posta a base del precetto, nell'esecuzione con l'atto di precetto. La ricorrente sostiene che dal principio si ricava che la decisione impugnata è errata, nella parte in cui è stata condannata a rimborsare al RA quanto questi fosse tenuto a pagare al IA in forza del precetto del 29 luglio 1995: censura di violazione dell'art. 615 cod. proc. civ. Il motivo non è fondato.
2.2. Il giudizio di opposizione a precetto vede co- me legittimato attivo l'intimato, cioè il soggetto con- tro il quale l'esecuzione è minacciata. L'intimato, generalmente, è il soggetto che nel ti- 6 tolo esecutivo è indicato come debitore, ma può essere anche il successore a titolo universale (ai sensi del primo comma dell'art. 477 cod. proc. civ.) o particola- re del debitore stesso ovvero il terzo assoggettato al- l'espropriazione ai sensi 602dell'art. dello stesso codice. Il giudizio di opposizione, quindi, si svolge tra creditore procedente e debitore intimato ed individuato come ora indicato. L'oggetto di questo giudizio è dato dalla contesta- a procedere ad zione del diritto della parte istante esecuzione forzata, come si esprime il primo comma del- l'art. 615 cod. proc. civ. Il giudizio corrispondente si svolge con le forme del processo di cognizione, destinato a concludersi con una sentenza. Questa disciplina, per un verso implica che i giu- dizi di cognizione occasionati dall'intimazione del precetto o, più in generale, dal processo esecutivo non consentono la proposizione di opposizioni atipiche, per altro verso consente che negli stessi giudizi siano in- trodotte domande diverse da quelle di opposizione, ac- di contestazione del- cessorie a quella principale l'azione esecutiva. Le domande accessorie dovranno essere valutate dal 7 giudice condizionatamente alla fondatezza della domanda propria di opposizione.
2.3. Nel presente giudizio i due atti di precetto sono stati intimati al RA, il quale vi ha proposto opposizione. Nell'atto di opposizione, tuttavia, il RA non si è limitato a contestare il diritto del IA di pro- muovere nei suoi confronti l'azione esecutiva, ma ha svolto una domanda, dichiarata accessoria a quella di opposizione, contro la SAI per conseguire nei confronti di quest'ultima la condanna al pagamento del massimale di polizza rivalutato ed al pagamento degli interessi sulla somma rivalutata. In base ai principi esposti non si vede come la do- manda svolta dal RA contro la SAI possa essere di- chiarata inammissibile in questa sede. La domanda, invece, doveva essere esaminata nel me- rito, come è stato fatto nella sentenza impugnata. In primo grado, infatti, il RA, premesso che la SAI si era difesa dichiarando di avere versato l'intero massimale di polizza, aveva sostenuto che questo massi- male doveva essere rivalutato e sulla somma rivalutata dovevano essere corrisposti gli interessi dalla data del fatto, chiedendo la condanna della SAI a corrispon- dere al IA o a sé la somma dovuta a titolo di riva- 8 lutazione del massimale e gli interessi legali sul mas- simale rivalutato.
3. Il merito della vicenda è stato criticato con il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale e con l'unico motivo del ricorso incidentale. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principa- le, infatti, svolgono censure contro quella parte della sentenza impugnata, che ha accolto l'appello svolto dal RA contro la SAI, nella parte in cui non era stato riconosciuto l'obbligo dell'appellata al pagamento di quanto richiesto con la domanda accessoria già in primo grado. a sua volta, svolge una Il ricorso incidentale, critica sull'indice di svalutazione in concreto appli- cato.
3.1. Nell'ordine logico deve essere esaminato prima il terzo motivo del ricorso principale Con il motivo la SAI sostiene che, all'epoca dei fatti, il massimale di polizza era fissato in lire 20 milioni e che la sentenza di condanna del tribunale di Siracusa non conteneva una pronuncia su questa forma di responsabilità dell'assicuratore. Su questi aspetti della controversia la decisione impugnata ha messo in risalto la circostanza, non cri- ticata in causa, che la sentenza del tribunale di Sira- 9 cusa del 2 giugno 1993, fatta valere come titolo esecu- tivo, conteneva già la dellacondanna RS TA (assicuratore originario) ad indennizzare il IA sia del danno assicurato, sia del "pregiudizio autonomo de- terminato dal comportamento defatigatorio tenuto dal- l'impresa nella liquidazione del sinistro".
3.2. L'art. 25 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 dispone che le sentenze ottenute dal danneggiato contro l'assicuratore prima che sia intervenuto nei confronti del medesimo il provvedimento di liquidazione coatta con dichiarazione dello stato di insolvenza sono oppo- nibili, se passate in giudicato, all'impresa designata norma dell'art. 20 en- per il risarcimento del danno a tro i limiti di risarcibilità fissati dall'art. 21, ul- timo comma. Dalla norma si ricava che la sentenza ottenuta dal in liquidazione del danneggiato prima della messa suo assicuratore è opponibile alla Compagnia designata per la liquidazione del danno, negli stessi termini di come è stata emessa, come è stato già ritenuto da questa Corte, tra le altre, con le sentenze 30 luglio 2001, n. 10394 e 10 ottobre 1995, n. 10589. Quest'ultima, in particolare, ha già chiarito che la successione ope le- gis dell'impresa cessionaria del portafoglio della com- pagnia assicuratrice posta in liquidazione coatta ammi- 10 con riguardo alle nistrativa si verifica anche somme dovute dall'assicuratore per interessi e rivalutazione monetaria in conseguenza del proprio comportamento de- fatigatorio nella gestione del sinistro e per esse non opera il limite di risarcibilità del massimale di po- lizza ex art. 21 legge n. 990/69, attinente al debito principale di indennizzo, ancorché l'impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento del danno sia stata chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 25 del- la legge, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa contro l'assicuratore azionata come titolo esecutivo. L'impresa designata, quindi, può essere tenuta al pagamento in favore del danneggiato sia dell'intero massimale di polizza, sia della maggiore somma dovuta a titolo risarcitorio.
3.3. Nella fattispecie non è contestato né il fatto che la sentenza del 2 giugno 1993 del tribunale di Si- racusa conteneva la condanna dell'assicuratore, ancora in bonis, al pagamento dell'intero massimale di poliz- za, né quello che la stessa sentenza aveva condannato il medesimo assicuratore a risarcire i danni per i ri- tardi con i quali aveva gestito il sinistro. La SAI, quale impresa designata dopo il passaggio in giudicato della sentenza, quindi, risponde verso il 11 IA per entrambi questi capi di condanna. Ne risponde anche verso il RA, in base all'azio- come si è visto, ne di garanzia da questi svolta, come correttamente è stato ritenuto nella decisione impugna- ta. Ciò è stato correttamente stabilito nella sentenza impugnata.
4. Resta, a questo punto, verificare la correttezza delle liquidazioni operate, che sono state criticate con il secondo motivo del ricorso principale e con il ricorso incidentale.
4.1. Con il secondo motivo la SAI addebita alla sentenza impugnata l'errore di ultra petizione (censura di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.), perché con la decisione essa è stata condannata genericamente a rimborsare al RA quanto questo fosse tenuto a pa- gare in forza del precetto del 29 luglio 1995, senza tenere conto che l'intimante si era limitato a chiedere che il massimale dovuto (lire 20 milioni) fosse rivalu- tato e che sulla somma fossero calcolati gli interessi legali dal giorno del sinistro. Con il ricorso incidentale è criticata la liquida- zione della svalutazione monetaria del valore del dan- no, per come essa è indicata nella sentenza impugnata. La sentenza impugnata ha ritenuto sul punto che il 12 tribunale aveva "ritenuto correttamente sviluppato il conteggio della rivalutazione e giustamente [ ] ri- tenuto che spettino al danneggiato IA PE gli interessi sulla somma rivalutata". La SAI sostiene che, essendo stata condannata a "rimborsare a RA AN quanto questi fosse tenu- to a pagare a PE IA in forza del precetto" del 29 luglio 1995, la sentenza impugnata è incorsa in un vizio di ultrapetizione e insufficiente motivazione. L'ultrapetizione è individuata nel fatto che, men- tre il RA si era limitato a chiedere che il massima- le dovuto dalla SAI fosse rivalutato e che sulla somma rivalutata fossero calcolati gli interessi legali dalla data del fatto, la sentenza impugnata ha emesso una de- cisione di condanna per l'intero importo indicato nel precetto. La censura è fondata.
4.2. La sentenza impugnata, come si è visto, ha operato una liquidazione del danno che recepisce la corrispondente decisione del giudice di primo grado, senza tenere conto della specifica domanda del RA e, soprattutto, senza tenere conto delle critiche che con- tro quest'ultima decisione erano state mosse con l'atto di appello della SAI. Ne discende che il punto della decisione deve esse- 13 re cassato, stante l'evidente mancato esame di un moti- vo di impugnazione, che si risolve nei denunciati vizi di ultrapetizione e di difetto di motivazione. Si tratta di cassazione con rinvio ed il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo calcolo di quan- to dovuto dalla SAI, uniformandosi al principio di di- ritto che "l'autonoma causa di responsabilità dell'as- sicuratore del danneggiante, o dell'impresa designata in sostituzione del primo, nei confronti del danneggia- to deve essere limitata, in caso di incapienza del mas- simale, alle conseguenze negative che il ritardo nel- l'adempimento ha provocato e, dunque, agli interessi ed al maggior danno rispetto all'ammontare del massimale, che solo entro tali precisi limiti può essere supera- to". Il principio ora enunciato sarà applicato, fatto salvo, naturalmente, l'eventuale giudicato contenuto dalla sentenza del tribunale di Siracusa del 2 giugno 1993. 4.3. L'accoglimento del motivo esaminato comporta l'esame del ricorso incidentale, che dipende dal- che l'esito del giudizio di rinvio, è devoluto allo stesso giudice del rinvio.
5. Concludendo, il primo ed il terzo motivo del ri- corso principale debbono essere rigettati ed accolto il 14 secondo motivo dello stesso ricorso principale ed il ricorso incidentale per quanto di ragione. Alla liquidazione delle spese di questo giudizio provvederà il giudice del rinvio, individuato nella Corte di appello di Catania in composizione diversa da quella che ha adottato la decisione impugnata.
P. q. m.
La Corte di cassazione, riunit i ricors i, Ii acco- glie per quanto di ragione, cassa la senteлza impugnata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Cata nia. Cosi deciso in Roma, nella camera di consigl io del la terza sezione civile della Corte di Cassazion e, il 4 ottobre 2002. Luigi AN Di Nanni, Est, PresidenteGarian Fiduccion IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 11 DIC 2002 Innocente Battista IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 15